REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
, quale giudice dell’appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2138/2022 pubblicata il 19/12/2022
nella causa civile di appello iscritta al n. 5450/2016 del R.G.A.C. dell’anno 2016, trattenuta in decisione all’udienza del 8.11.2022, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti, vertente
TRA
XXX;
APPELLANTE
E
YYY Assicurazioni SpA ();
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.635/2016, pronunziata dal Giudice di Pace di Cosenza in data 20.5.2016 all’esito del procedimento iscritto al n. 3822/2013 R.G./pagamneto indennizzo danni materiali provocati da atti vandalici conclusioni: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2016, la Sig.ra XXX ha proposto appello avverso la sentenza n. 635/2016 del 20.5.2016, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Cosenza -definendo la causa iscritta al n. 3822/2013 R.G.- ha respinto la domanda formulata dall’attrice, intesa ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, giusta polizza YYY Assicurazioni SpA n. del 23.11.2011, dei danni materiali da atti vandalici ad opera di ignoti subiti dall’autovettura Audi A3 targata, di sua proprietà, ed ha compensato le spese e competenze di giudizio.
Il primo giudicante ha ritenuto la domanda non supportata sotto il profilo istruttorio, evidenziando l’anteriorità della data della fattura di acquisto dei pneumatici in dotazione alla vettura danneggiata rispetto a quella dell’evento lamentato (per tale motivo tale voce di danno è stata estromessa anche dal conteggio dei danni accertati dal CTU) e ha poi rilevato la non attendibilità del teste ***, marito dell’attrice, essenso stato il solo a presenziare alle operazioni peritali, “mostrando di essere l’unico utilizzatore della vettura e comportandosi come parte interessata ai fatti di causa“.
Parimenti, il giudice di prime cure ha rilevato la variazione di quantificazione del danno richiesto dall’attrice, precisando che mentre nell’atto di citazione i danni (per „tutti e quattro gli pneumatici …tagliati, le fiancate destra e sinistra erano state marcatamente rigate, le guarnizioni degli sportelli tagliate, il paraurti anteriore griglia, lo specchietto lato passeggeri ed il fanale di stop destro danneggiati, la guanizione del vetro anteriore tagliata, i cerchi in lega tutti rigati, allo stesso modo della cappotta, con varie strature su tutta la carrozzeria..“, cfr. Atto di citazione in primo grado) sono stati quantificati e richiesti per complessivi euro 1.832,00, in sede di prima udienza di comparizione la domanda é stata modificata con una maggiore quantificazione del danno per ulteriori euro 4.663,82, supportati dal deposito di nuovo preventivo del 26.10.2013, rilasciato successivamente alla costituzione di parte attrice, dalla Autocarrozzeria *** SAS (che il Giudice di Pace in sentenza ha erroneamente datato ad ottobre 2010 anziché 2013, per come risulta dal preventivo datato 26.10.2013 e prodotto da parte appellata per la ricostruzione del fascicolo di primo grado). Da tale condotta processuale dell’attrice, il Giudice di Pace faceva derivare, pertanto, “seri dubbi sulla riconducibilità dei danni lamentati ad un’azione vandalica“.
Il giudice di primo grado avendo ritenuto necessario, in corso di causa, disporre la CTU, con la sentenza ha poi ritenuto“non utilizzabile la valutazione sull’ammontare dei danni espressa dal CTU“ in quanto il perito non avrebbe enunciato con chiarezza e distinto con certezza quali siano i danni riconducibili ad atti vandalici e quali no, ed ha ritenuto quindi non dimostrato il nesso di causalità tra il danneggiamento lamentato e la richiesta risarcitoria.
A sostegno del proposto gravame, l’appellante, ha contestato la decisione del giudice di prime cure di ritenere determinante “la presunta circostanza di non veridicità della sostituzione dei pneumatici“ deducendo l’erroneità della sentenza anzitutto nella parte in cui era stata escluso il danno relativo agli pneumatici, ed ha evidenziato in proposito la pertinenza della fattura n. 94 dell’11.6.2012 dell’importo di euro 560,04, posto che aveva acquistato e montato nuovi pneumatici alcuni giorni prima dell’evento dannoso, pneumatici che in occasione dell’atto vandalico erano stati “tagliati“, e ha dunque precisato che “quelli visionati dal perito erano altri sostituiti a loro volta a quelli danneggiati“.
L’odierna appellante ha contestato inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui la deposizione del teste *** é stata ritenuta inattendibile ed inutilizzabile per essere il teste interessato ai fatti di causa.
L’appellante sul punto ha dedotto che il Sig. *** aveva presenziato alle operazioni peritali ed aveva esibito al perito la carta di circolazione dell’autovettura in qualità di coniuge della Sig.ra Scaglione.
Quanto all’integrazione della domanda, effettuata dall’attrice in sede di prima udienza di comparizione delle parti, parte appellante ha precisato la necessità di tale integrazione, avendo rinvenuto il preventivo in data successiva alla notifica della citazione in giudizio.
Quanto all’esito della CTU, ha rilevato che il CTU nel rispondere al quesito aveva rispettato i termini del quesito formulato dal Giudice di Pace, quesito con cui il giudice di prime cure, a dire di arte appellante, aveva manifestato “la propria inequivocabile apertura al recepimento da parte sua addirittura di espressioni non solo probabilistiche, bensì “possibilistiche“ in ordine alla riconducibilità dei danni in discussione ad azioni vandaliche“.
Ha anche contestato la mancata decisione del giudice di prime cure di richiamare il CTU a chiarimenti. L’appellante ha poi evidenziato come la CTU, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, abbia precisato e distinto con esattezza i danni provocati da atti vandalici rispetto ai danni dovuti alla normale circolazione stradale e ad urti contro ostacoli fissi, ritenendo infine congrui gli importi richiesti dall’attrice con esclusione di quelli relativi alla sostituzione dei pneumatici.
La Sig.ra XXX ha dunque chiesto: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rejetta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, previa, se necessaria, riconvocazione del CTU nominato in primo grado, accogliere lo spiegato appello e, per l’effetto, condannare l’appellata, per le causali di cui in narrativa, al pagamento della somma di € 6.495,92, ovvero, in subordine, di quella indicata dal CTU di € 5.935,88 (cioè con esclusione della fattura n. 94 dell’11/6/2012 di € 560,04), ovvero, ancora in subordine, di quella tra le due somme appena indicate con detrazione dell’IVA, pari ad € 841,02, di cui al preventivo n. 2013/00024 del 26/10/2013, quindi rispettivamente di € 5.645,90 e di € 5.094,86, quale risarcimento die danni subiti dalla Sig. XXX, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento sino all’effettivo soddisfo. Il tutto con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore“.
La YYY Assicurazioni SpA, già YYY Assicurazioni SpA (qui di seguito: YYY o l’Assicurazione), costituitasi tardivamente sul fascicolo telematico in data 6.6.2017 ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato in fatto e in diritto.
Ha eccepito anzitutto, come già in primo grado, la tardività della denuncia di sinistro da parte dell’odierna appellante con la conseguenza che non aveva potuto procedere agli accertamenti ed a verifica tecnica sul veicolo assicurato.
Ha dedotto di non aver potuto periziare il materiale danneggiato e di aver potuto visionare solo “delle fotografie postume di un veicolo similare a quello indicato in polizza, MA PRIVO DI TARGA, con montati dei pneumatici integri (non tagliati) ma usurati e da cambiare, e con danni pregressi NON RICONDUCIBILI ad evento vandalico”.
Inoltre ha evidenziato che il CTU all’esito della consulenza espletata in corso di causa ha ritenuto la non riconducibilità al sinistro per cui è causa di alcuni danni subiti dal veicolo ed ha escluso la liquidazione del danno agli pneumatici, in quanto acquistati prima dell’atto vandalico denunciato. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla inattendibilità del teste *** in quanto coniuge dell’attrice e “.. soggetto che ha partecipato a tutte le fasi del presunto danno, dalla sua denuncia alle vicende processuali comprese” ed ha eccepito in proposito la violazione dell’art. 246 c.p.c.
L’appellata inoltre, posto che il CTU ha constatato la presenza di danni non riconducibili all’evento lamentato, ha chiesto, in via gradata, di “ritenere liquidabile non più del 50% della somma quantificata dal CTU, in quanto la carrozzeria del veicolo era compromessa già prima del verificarsi del fatto lesivo” ed ha concluso chiedendo: “Voglia l’Onorevole Giudice adito, contrariis reiectis: In via preliminare, revocare la dichiarazione di contumacia della Società scrivente; nel merito accertare e dichiarare l’infondatezza della domanda avversaria, sia nell’an, sia nel quantum, sia in fatto, sia in diritto, ed in quanto non provata, per l’effetto confermando la Sentenza di Primo Grado;con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
La causa inizialmente assegnata alla seconda sezione civile di questo Tribunale, all’udienza del 13.4.2017 è stata rimessa al Sig. Presidente del Tribunale per l’assegnazione alla prima sezione civile per competenza tabellare e, quindi, è stata assegnata alla I Sezione Civile ed al giudice come da brogliaccio.
All’udienza del 12.10.2017 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 3.10.2019; alla detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.; con ordinanza dell’11.1.2020 la causa è stata rimessa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo del primo grado del giudizio per l’udienza del 20.2.2020; la causa ha poi subito rinvii (ed è stata anche nuovamente rimessa sul ruolo) per l’acquisizione del fascicolo del primo grado del giudizio; con ordinanza del 28.1.2021 e successiva ordinanza del 18.3.2021 è stata disposta la ricostruzione del fascicolo del primo grado, con invito alle parti al deposito degli atti in loro possesso; parte appellata ha ottemperato effettuando il deposito di copia degli atti di causa in data 29.1.2021 e nuovamente in data 19.3.2021; all’udienza del I luglio 2021, tenuta dal GOT, la causa è stata rinviata, non rientrando i giudizi di appello fra le materie di cognizione dei GOT; la causa, assegnata a nuovo giudice, è stata poi differita per la sospensione delle udienze civili in concomitanza con le consultazioni elettorali regionali e comunali indette per il 3 e 4 ottobre 2021.
La causa infine è stata assegnata in data 12.7.2022 alla scrivente giudice, che ha fissato l’udienza del 27.9.2022 e, a seguito di breve rinvio per impedimento della sottoscritta, all’udienza dell’8.11.2022 questo giudice ha dato atto della ricostruzione del fascicolo di primo grado tramite i documenti allegati da parte appellata, ed i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi ed ai verbali di causa ed hanno rinunciato ai termini previsti ai sensi degli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare deve ritenersi l’ammissibilità dell’appello, ed infatti risultano indicate le parti della sentenza che si intendo impugnare e le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
Ciò premesso, l’appello è fondato nei limiti di seguito esposti e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi accogliere la domanda di parte attrice per quanto di qui a poco ritenuto. Preliminarmente questo giudice ritiene corretta la decisione del giudice di primo grado di disattendere l’eccezione, sollevata dall’odierna appellata, di violazione dell’art. 1913 e ss. c.c., con particolare riferimento all’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro all’Assicurazione, secondo le specifiche modalità previste dalla polizza.
Infatti, sul punto, la VI sezione della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 8701 del 17.3.2022, richiamando i propri precedenti e confermando dunque il proprio orientamento, già consolidato negli anni, ha così ritenuto: “La recente ordinanza 30 settembre 2019, n. 24210, di questa Corte ha stabilito che affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 1, nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2, cit.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto (in tal senso già la risalente sentenza 3 marzo 1989, n. 1196). Questa Corte ha anche chiarito che ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’art. 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo (sentenze 22 giugno 2007, n. 14579, e 30 giugno 2015, n. 13355)“.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, l’odierna appellata non ha provato il dolo o la colpa del danneggiato, né emerge effettivo ritardo nella denuncia del sinistro, poto che, come osservato sempre dal Giudice di prime cure, il teste *** “ha riferito d’aver effettuato la denuncia via telefono nell’immediatezza dell’accaduto e che in ogni caso il veicolo fu periziato diverse volte da fiduciari dell’YYY, tra cui anche un Perito poi deceduto. La ocietà convenuta, invece, pur essendo stata invitata a depositare la perizia del proprio incaricato non l’ha fatto , impedendo al giudicante anche di verificare la circostanza da questa eccepita“.
Né al dedotto ritardo sarebbe conseguita difficoltà nelle verifiche peritali, posto che la YYY assicurazioni con comunicazione a firma del liquidatore del 18.9.2012 comuicava semplicemente all’assicurato in merito al sinistro che „dalla docuemntazione in nostr possesso, i danni da lei lamentati non appaiono conpatibili con la dimanica denunciata il 12/07/2012“, rilevando pertanto l’incompatibilità dei danni e non la impossibilità di procedere ad una verifica in merito.
In ordine alle dichiarazioni testimoniali rese dal Sig. ***, occorre poi rilevare la tardività della eccezione dell’Assicurazione –che, nel contestare in sede di ammissione delle prove i capitoli formulati per la prova per testi da parte attrice in quanto valutativi, nulla ha eccepito ai sensi dell’art, 246 c.p.c.; né ha formulato tale eccezione in sede di espletamento della prova ovvero all’esito della stessa (cfr. i verbali del 13.11.2013 e del 3.4.2014)- di incapacità a testimoniare del teste *** ex art.246 cpc.
L’eventuale violazione di tale disposizione codicistica implica infatti una nullità di natura relativa: „In tema di prova per testimoni, poiché le nullità o decadenze derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 244 e seguenti cod. proc. civ. hanno natura relativa e sono sanate per acquiescenza delle parti, in quanto sono stabilite dalla legge a tutela dei loro interessi, e non per motivi di ordine pubblico, la nullità per incapacità a testimoniare (art. 246 cod. proc. civ.) deve essere opposta tempestivamente dalla parte interessata secondo le modalità previste dall’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.“ (Cass. 20652/2009).
Sotto diverso profilo, giova comunque rilevare che la sola qualità di coniuge dell’attrice non implica automaticamente l’incapacità a testimoniare dello stesso. Tale decisione è sottoposta alla valutazione del giudice e richiede, inoltre, il requisito della comunione legale tra i coniugi.
Più esattamente, “In tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l’altro coniuge, non è configurabile, nell’ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione sull’incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza. In caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l’attribuzione di un bene destinato a incrementare il patrimonio comune, l’altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, s trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell’articolo 246 del codice di procedura civile, stante la sua facoltà di intervenire nel processo“ (Cass. Civ. sez. II, 04/04/2019, n.9399).
Nel caso di che trattasi, il Sig. ***, seppur fosse abituale utilizzatore dell’autovettura, non è titolare di un interesse che gli consentirebbe di intervenire nel presente giudizio o di essere qualificato come litisconsorte necessario. Infatti, “l’incapacità a deporre prevista dall’art. 246 c.p.c. ricorre solamente quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione. Non ha invece rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio“ (Tribunale Bari sez. III, 15/10/2019 – Cassazione civile sez. II, 05/01/2018, n.167 ).
In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice che ha pronunciato la sentenza qui impugnata e che ha ritenuto la detta testimonianza inattendibile e non utilizzabile sotto il profilo probatorio, questo giudice ritiene invece le dichiarazioni del Sig. *** attendibili in quanto hanno trovato riscontro anzitutto nel verbale del 12.7.2012 con il quale il Sig. *** ha denunciato ai Carabinieri della Stazione di Cosenza Nord i danni riscontrati: taglio di „tutte e quattro le gomme, rigatura fiancata destra e sinistra con evidenti rigature, tagliato le guarnizioni degli sportelli, paraurti anteriore griglia danneggiati, specchietto lato passeggeri rotto, guarnizione vetro anteriore tagliato, stop lato destro rotto, cerchi in lega tutti rigati, cappotta rigata con vari segni su tutta la carrozzeria..“.
Trattasi infatti di una denuncia con la quale il Sig. *** si é assunto la responsabilità delle sue dichiarazioni, suscettibili di una verifica da parte della P.G. anche nell’immediatezza, in disparte la valutazione sulla rilevanza penale della fattispecie denunciata.
Le dichiarazioni del teste *** inoltre risultano confortate dall’esito degli accertamenti peritali e dalla documentazione relativa alle fatture prodotte per l‘acquisto dei pezzi di ricambio da sostituire, corrispondenti alla descrizione dei danni contenuta nella denuncia e nell’atto di citazione e rappresentate dalle fatture di vendita n. 81 del 18.7.2012 di materiale (guarnizioni, copertura, vetro specchio) per euro 219,13 iva compresa) e n. n. 86 del 23.7.2012 (per copertura paraurti, griglia radiatore, supporto targa anteriore, fanalino posteriore destro, deflettori, emblema, scritte, modanature per complessivi euro 902,93 iva compresa) emesse entrambe da ***, oltre a fattura n. 14 del 26.7.2012 emessa dalla ditta *** per soccorso stradale effettuato in data 12.7.2012 dell’autovettura Audi A3 tg. per euro 150,00.
Quanto ai danni alle gomme, non può farsi discendere l’inattendibilità del teste dalla circostanza che parte attrice abbia fornito la fattura datata 11.6.2012 della ditta Gomme di acquisto degli pneumatici per euro 560,04, e non abbia invece fornito la fattura di acquisto degli pneumatici in sostituzione.
Le dichiarazioni del teste *** trovano anzi conferma sul punto nella fattura emessa per il soccorso stradale effettuato in data 12.7.2012 evidentemente resosi necessario per il fatto che tutte e quattro le gomme dell’autovettura erano state tagliate e, di conseguenza, l’autovettura non era marciante, non potendosi ovviamente ricorrere nella circostanza alla sostituzione contemporanea dei quattro pneumatici per spostare l’auto dal luogo dei fatti.
Pertanto, tenuto conto della testimonianza resa dal Sig. *** in primo grado e della documentazione prodotta in sede di sua costituzione in primo grado da parte attrice (fatture, verbale di denuncia dinanzi ai Carabinieri), può considerarsi rispettato l’onere probatorio in capo all’assicurato al quale spetta di dimostrare il verificarsi di un evento coperto dalla garanzia assicurativa che ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cassazione civile sez. III, 21/12/2017, n.30656 “In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 2697 c.c. spetta all’assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro“).
Occorre a questo punto passare all’analisi della CTU svolta in rimo grado dall’Ing. ***.
Il CTU ha affermato di aver visionato il veicolo e di aver rilevato i danni, “facilmente riscontrabili“, presenti al momento delle operazioni peritali così da poter distinguere quelli riconducibili ad un atto vandalico, quali “graffi di media e marcata profondità evidenti su gran parte della carrozzeria“, ed altri dovuti probabilmente a circolazione o urto contro ostacoli fissi.
Ha allegato altresì alla relazione i rilievi fotografici effettuati sul veicolo targato.
Chiare pertanto le conclusioni cui é pervenuto il CTU in ordine alla compatibilità dei danni per „graffi di media e marcata profondità evidenti su gran parte della carrozzeria, documentati anche mediante fotografie, con la denunciata azione vandalica.
Il CTU ha poi precisato che per alcuni pezzi dell’autovettura, probabilmente danneggiati dall’evento vandalico, l’attrice aveva già provveduto alla sostituzione come da fatture emesse da *** di *** n. 81 del 18.7.2012 e n. 86 del 23.7.2012, per cui non ha potuto visionare i pezzi danneggiati e verificarne lo stato.
E tuttavia l’acquisto di pezzi di ricambio valutato congruo dal CTU con i danni denunciati, avvenuto in contiguità cronologica con il fatto vandalico, conferma gli ulteriori danni subiti dall’autovettura nelle parti che erano state ripristinate prima dell’espletamento della CTU.
Quanto al danneggiamento degli pneumatici, il CTU, evidenziando la data della fattura in atti anteriore all’evento lamentato, ha precisato che “al momento del sopralluogo erano installati sull’autovettura 4 pneumatici tipo Pirelli 225/45/R17, corrispondenti a quelli specificati nella fattura n. 95 del 11.6.2012 (…) della ditta *** (…), che presentavano uno stato di usura compatibile con un periodo di tempo di circolazione di poco superiore ai 2 anni“.
In conclusione della perizia, il CTU, confermando nuovamente che i danni lamentati riportati sul veicolo dell’attrice possano essere ricondotti ad azione vandalica, ha ritenuto congrui i costi sostenuti con riferimento alle fatture n. 81 del 18.7.2012 e n. 86 del 23.7.2012 emesse da *** di *** e alla fattura n. 14 del 26.12.2014 emessa da F.ll *** per il soccorso stradale del mezzo, nonché quelli da sostenere indicati nel preventivo n. 2013/00024 dell’Autocarrozzeria la *** s.a.s. ***. Pertanto, ha quantificato i danni in complessivi euro 5.935,88 (IVA inclusa), escludendo solo la fattura relativa agli pneumatici poiché emessa prima dell’evento lamentato. Sia il CTU che il giudice di prime cure hanno richiesto all’Assicurazione di produrre la scheda dei sinistri del veicolo (cfr. l‘ordinanza del Giudice di Pace di ordine di esibizione di tutta la documentazione in suo possesso sul sinistro e di comunicare tutti i sinistri che il veicolo in questione avesse subito) al fine di verificare se lo stesso avesse subito sinistri o eventi vandalici in precedenza di quello di che trattasi. Tuttavia, a tale adempimento l’Assicurazione non ha ottemperato.
YYY inoltre non ha fornito elementi idonei a smentire quanto riferito dal teste *** circa l’effettuazione di perizia sull’autovettura per conto dell’assicurazione mentre, quanto alla affermazione della assicurazione di non aver potuto periziare l’autovettura e di aver visionato solo le foto di un veicolo simile a quello indicato in polizza, ma privo di targa e con danni pregressi non riconducibili ad evento vandalico, dalla disamina della suddetta perizia, si riscontra che il CTU ha visionato ai fini del suo incarico l’autovettura in oggetto targata (cfr. i rilievi fotografici allegati alla relazione di CTU).
Quanto ai danni subiti dagli pneumatici ed alla fattura n. 94 dell’11/6/2012 di euro 560,04, la Sig. ***, nell’atto di appello, ha esposto di aver acquistato e montato nuovi pneumatici alcuni giorni prima dell’evento dannoso, ovvero quelli poi “tagliati“, precisando che “quelli visionati dal perito erano altri sostituiti a loro volta a quelli danneggiati“.
Infatti, il CTU ha constatato che gli pneumatici montati sull’autovettura Audi A3 al momento del sopralluogo erano compatibili con quelli indicati in fattura ma con uno stato di usura di circa 2 anni. Considerato che la perizia è stata redatta nel 2015, a distanza di circa due anni dalla denuncia dell’evento vandalico, risulta plausibile che gli pneumatici presenti sull’autovettura al momento del sopralluogo siano effettivamente quelli montati in sostituzione di quelli danneggiati.
In conclusione, devono ritenersi provati i danni subiti dall’autovettura sia con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto dei pezzi di ricambio e per il trasporto dell’autvettura con mezzo di soccorso stradale (per complessivi euro 1.272,06), sia con riferimento al valore degli pneumatici danneggiati, a distanza di pochi giorni dal loro acquisto, per complessivi euro 560,04.
Quanto al preventivo n. 2013/00024 del 26.10.2013 dell’Autocarrozzeria la *** s.a.s. ***, prodotto dall’odierna appellante in sede di prima udienza di comparizione delle parti in primo grado, occorre rilevare l’inammissibiità della richiesta di indennizzo per l‘ulteriore somma di euro 4.663,82, di cui al detto preventivo.
Invero con l’atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado parte attrice, nel descrivere compiutamente i danni riportati dalla autovettura, ivi compresi i danni alla carrozzeria per le rigature riscontrate, ha specificamente limitato la domanda di risarcimento dei danni alla somma di euro 1.832,00 (testualmente: Voglia…accogliere la domanda attrice e, per l’effetto, condannare la convenuta, per le causali di cui in narrativa, al pagamento della somma di € 1.832,10, quale risarcimento dei danni subiti dalla Sig,ra XXX, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento sino all’effettivo soddisfo, e con la condanna alle spese e competenze del presente giudizio, di distrarsi…“) senza formulare, in alternativa, domanda di condanna al pagamento di una somma maggiore o minore (nel qual caso da intendersi sempre nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, cfr. Cass. 23434/2021).
Ed allora, se é pacifico in giurisprudenza che non costituisce domanda nuova, ed è quindi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non solo come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio (Cass. n. 16819 del 2003; conf., Cass. n. 9453 del 2013, in motiv.): dei quali, naturalmente, devono ritenersi ammissibili, oltre alle corrispondenti allegazioni fattuali, anche le relative prove, pur se offerte o prodotte dopo la scadenza dei termini previsti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, specie nel caso, come quello in esame, in cui tanto il danno (corrispondente alla sanzione amministrativa inflitta), quanto il documento che lo dimostra (il provvedimento comunale che ha inflitto tale sanzione ai committenti), sono venuti in essere successivamente alle relative preclusioni. D’altra parte, nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all’attore chiedere per la prima volta in appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa (Cass. n. 9453 del 2013)“ (Cass. 2038/2019), tuttavia nel caso in esame la modificazione quantitativa della domanda intervenuta successivamente é relativa a costi da sostenere per la riparazione (verniciatura carrozzeria) di danni già in precedenza noti e dedotti nell’atto di citazione e non a danni che, pur dipendenti dai medesimi fatti, si siano manifestati successivamente nel corso del giudizio.
La domanda di indennizzo per ulteriori euro 4.663,82 per i costi di ripristino della carrozzeria pertanto costituisce domanda nuova e, quindi, inammissibile.
Ed allora, premessa la maturata preclusione a contestazioni sul massimale, cui é assimilabile lo scoperto, in quanto eccezione in senso stretto (Corte d’Appello Napoli 12.10.2020 n. 3464), deve concludersi per l’accoglimento della domanda di parte attrice di condanna della YYY al pagamento di un indennizzo pari a complessivi euro 1.832,10 (euro 219,13+ 902,93+ 150+560,04). Su tale importo vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data del sinistro (12.07.2012) alla data della odierna pronuncia.
Si ricorda infatti che “..l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell’assicurato ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell’assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 c.c.” ( Cass. n. 25099/2017 in motivazione; cfr. Cass. n. 1712/1995).
E pertanto l’importo di euro 1.832,10 va devalutato alla data del 12.07.2012 ad euro 1.537,00 e su tale somma vanno calcolati di anno in anno gli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata sino alla data della presente sentenza, sino a quantificare in euro 1.956,28 (euro 1.537,00 + euro 295,10 totale rivalutazione + euro 419,28 totale interessi) la somma dovuta alla Sig,ra Scaglione. Su tale somma decorrono gli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della YYY Assicurazioni SpA e si liquidano come in dispositivo per le fasi studio (euro 113,00), introduttiva (euro 120,00), istruttoria (euro 235,00) e decisionale (euro 203,00) del primo grado e per le fasi studio (euro 203,00), introduttiva (euro 203,00) e decisionale (euro 405,00) del secondo grado, tenuto conto del valore della causa (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00), applicato il minimo della tariffa. P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, quale giudice dell’appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
-accoglie nei limiti e per quanto in parte motiva l’appello proposto dalla Sig.ra XXX avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 635/2016 del 20.5.2016 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimneto della domanda di parte attrice, condanna YYY Assicurazioni SpA in persona del lrpt. al pagamento in favore della Sig.ra XXX della somma di euro 1.956,28 in moneta attuale, come calcolata in parte motiva, oltre gli interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
-condanna altresì YYY Assicurazioni SpA alla refusione in favore della Sig.ra XXX delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi euro 671,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Cap e IVA per il primo grado ed in complessivi euro 811,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Cap e IVA per il secondo grado, oltre spese per C.U. e bollo per complessivi euro 382,50 con distrazione in favore del procuratore costituito.
Cosenza, 17 dicembre 2022.
Il giudice
dott.ssa
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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