REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro l Giudice dott. NOME COGNOME all’esito della discussione e del deposito di note ai ensi dell’art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza N._2819_2024_- N._R.G._00004880_2023 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024
nella causa iscritta al n. 4880 /2023 R.G.L. promossa da:
avv.ti COGNOME RICORRENTE contro avv. COGNOME RESISTENTE :
Opposizione all’Avviso di addebito Con ricorso depositato il 7.7.2023, RAGIONE_SOCIALE propone opposizione vverso l’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA notificato il 31.5.2023, elativo a “…contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori ipendenti per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di: Euro 27.459,58” relativi al periodo dal 12/2020 al 11/2021” (doc. 2 di ricorso).
1 L’Avviso di addebito ha fatto seguito al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. NUMERO_DOCUMENTO/DDLN.TO00001/2022-301-01 e Diffida ad Adempiere del 25.07.2022, relativa al periodo dal 12/2020 al 11/2021, durante il quale RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione aveva ottenuto il trattamento di Cassa integrazione per cessazione attività, disconosciuto dall’I.N.RAGIONE_SOCIALE.S. sul ritenuto presupposto che “…non si è trattato di cessazione definitiva di attività, ma di cessione continuazione della stessa in capo a diverso soggetto ( RAGIONE_SOCIALE”(doc. 3 ricorso).
I La società opponente contesta la ricostruzione operata dagli ispettori dell’ IRAGIONE_SOCIALE, secondo i quali RAGIONE_SOCIALE costituita il 14.5.2018 e controllata al 00% da RAGIONE_SOCIALE
– avrebbe indebitamente beneficiato della CIGS per cessazione definitiva dell’attività, dal momento che quest’ultima sarebbe in realtà proseguita, attraverso una retrocessione di ramo d’azienda, presso la società controllante.
I.1
L’opponente eccepisce, inoltre, la decadenza dal diritto azionato per divieto di enire contra factum proprium, il difetto di legittimazione passiva o, comunque, la totale estraneità di RAGIONE_SOCIALE in relazione alle pretese dell’ I.N. P.S.;
da ultimo, con testa il criterio di calco lo delle sanzioni civili, accessorie al debito contributivo.
Resiste in giudizio l’ I.RAGIONE_SOCIALE, replicando alle avversarie eccezioni e rivendicando a correttezza dei rilievi dei propri ispettori in ordine alla mancanza, in capo a RAGIONE_SOCIALE , dei presupposti per accedere alla CIGS.
Non possono trovare accoglimento le preliminari eccezioni sollevate da RAGIONE_SOCIALE1 Rileva la società che l’Ente, successivamente alla notifica del Verbale di Accertamento di Notificazione e diffida ad adempiere, abbia – a suo avviso contraddittoriamente – inoltrato alla società “RAGIONE_SOCIALE Recupero Addizionale CIG” per un totale di € 144.623,266 quale contributo addizionale relativo alle integrazioni salariali relative al periodo 02.11.2020 al 1.11.2021 (doc. 42);
dopo aver incassato il pagamento di tale contributo addizionale (doc. 43), l’I.N.P.S. notificava l’Avviso di Addebito conseguente al Verbale ispettivo.
V.2 Così operando, l’IRAGIONE_SOCIALE da un lato disconosceva il trattamento di cassa integrazione, chiedendo il pagamento di € 927.459,58 a titolo di contribuzione e sanzioni non versate, dall’altro lato richiedeva ed otteneva il pagamento di € 44.623,266 quale contributo addizionale della medesima cassa integrazione.
V.3
Tacciando il contegno dell’ I.N.RAGIONE_SOCIALE. di contrarietà al dovere generale di correttezza e coerenza “che comporta il divieto di venire contra factum proprium”, la società assume essere l’ente decaduto dal diritto rivendicato con Avviso d’Addebito.
V.4 La tesi attorea non merita adesione.
Pur essendo innegabile una contraddittorietà fra le richieste per così dire “incrociate” dell’ I.N.P.S. (per un verso, pagamento di contribuzione aggiuntiva per la CIGS, per altro verso, pagamento di contribuzione piena e sanzioni, sul presupposto che la CIGS non fosse concedibile), non vi è ragione di concludere che essa determini la drastica conseguenza della decadenza dal diritto:
in primo luogo, nessuna norma di diritto positivo configura una decadenza in relazione alla descritta fattispecie;
in secondo luogo, il diritto al recupero del credito contributivo non è rinunziabile dall’Ente, neppure per facta oncludentia;
infine, l’eventuale accoglimento della pretesa dell’ I.N.P.S. nel presente procedimento renderebbe indebiti i versamenti effettuati a titolo di integrazione dei contributi per CIGS, giustificando la parziale compensazione delle reciproche poste creditorie.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva o comunque la totale estraneità in relazione alle pretese dell’ IRAGIONE_SOCIALE, poiché nell’ipotesi che sia accertata una cessione di azienda da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE a decorrere dall’ 01.10.2020, tutti i apporti di lavoro dei lavoratori di cui alla tabella A del Verbale Ispettivo a decorrere non l’attuale ricorrente), quale datore di lavoro, dovrebbe rispondere della mancata contribuzione di cui all’Avviso di Addebito opposto». V.1 La pur suggestiva ricostruzione di parte opponente non può essere condivisa.
secondo quanto verrà accertato con la presente sentenza (v. infra) la CIGS è stata richiesta, ed ottenuta, da *** servendosi di una non corretta rappresentazione della realtà giuridico-fattuale.
Tanto basta per ritenere che la società debba farsi carico della contribuzione non versata in favore dei suoi dipendenti ed indennizzare l’ I.N.P.S. per quanto erogato in assenza dei presupposti di legge;
senza dimenticare, sotto l’aspetto processuale, che nessuna delle parti in ausa ha domandato di accertare in questo giudizio il trasferimento in capo a RAGIONE_SOCIALE (peraltro n eppure chiamata in causa) dei rapporti di lavoro in discussione alla data dell’ 01/10/2020:
detti rapporti, dunque, sono proseguiti con *** NOME sino al momento in cui questa ha comunicato il licenziamento collettivo, a valle del procedimento ex lege 223/1991 (soltanto da quel momento, per vero, può ritenersi perfezionata la retrocessione a RAGIONE_SOCIALE del ramo di azienda originariamente distaccato).
Passando al merito della contesa, sono incontestate e documentali le seguenti circostanze di fatto:
In data 25.06.2018 RAGIONE_SOCIALE conferiva alla neocostituita RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda “ RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto tutto l’Ente e la relativa attività di ingegneria, in precedenza svolta da RAGIONE_SOCIALE (in parte direttamente, in parte tramite la controllata RAGIONE_SOCIALE anch’essa oggetto del conferimento);
previo esperimento della procedura ex art. 47, L. 428/90 e raggiungimento del elativo accordo sindacale (doc.ti 6-7 di ricorso), a decorrere dall’01.07.2018 tutti i beni aziendali ed i 122 dipendenti del ramo RAGIONE_SOCIALE transitavano alle dipendenze (senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c.) di RAGIONE_SOCIALE i lavoratori ceduti prestavano la loro attività dapprima presso la filiale di Cambiano e, a decorrere dal 15.09.18, presso la sede del *** (doc. 9).
in data 01.10.2020 RAGIONE_SOCIALE ricostituiva, al suo interno, un’unità volta gestire autonomamente le attività di progettazione, design ed operations, , ing. NOME COGNOME il responsabile della fattibilità, ing. NOME COGNOME il responsabile del Program Manager, ing. NOME COGNOME da ottobre a dicembre del 2020, 59 dipendenti di RAGIONE_SOCIALE venivano distaccati presso la RAGIONE_SOCIALEp.a.;
A fronte dei risultati produttivi al di sotto delle aspettative iniziali e del deterioramento dei risultati economici, RAGIONE_SOCIALE veniva messa in liquidazione volontaria dal 30.10.2020;
la società dismetteva le licenze dei softwares utilizzati per le sue attività di sviluppo ingegneristico (v. doc. 11), il contratto di locazione della propria sede operativa del ***, i contratti di noleggio delle auto aziendali (doc. 17, pag. 85/103), liquidando ogni cespite (pc, arredi degli uffici, etc.) doc. 19);
con comunicazione del 2.11.20 (doc. 20) RAGIONE_SOCIALE avviava, ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/91, la procedura di licenziamento collettivo del personale in forza (135 lavoratori, di cui 5 dirigenti, 57 quadri e 73 impiegati) per cessazione di attività.
Nell’ambito della procedura venivano sottoscritti due distinti Accordi Sindacali:
– il primo, in data 27.11.2020 con RAGIONE_SOCIALE per il personale inquadrato nella categoria dirigenziale (doc. 21);
– il secondo, in data 18.12.2020 doc. 22) con le RSU e la FIM Cisl in relazione al personale non dirigente.
L’accordo del 18.12.2020 prevedeva:
la richiesta di concessione di CIGS per cessazione di attività, per il periodo 2.11.2020 -31.10.2021;
ii) la prosecuzione, ove possibile, del distacco del personale di RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE o presso altre società già precedentemente in atto;
iii) la formulazione di almeno 75 proposte di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al personale di RAGIONE_SOCIALE parte di RAGIONE_SOCIALE (in numero di 30 proposte entro il gennaio 2021) e di società terze operanti nell’attività di sviluppo di ingegneria e site nel territorio di Torino e zone limitrofe;
iv) un percorso di outplacement per i lavoratori che non avessero trovato ricollocazione al 30.4.21, o avessero rifiutato una delle proposte di assunzione di cui opra;
v) un incentivo all’esodo per i lavoratori che, al termine del periodo di VII Ciò premesso in punto di fatto, l’I.N.P.S. sospetta che il distacco dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE presso RAGIONE_SOCIALE abbia “di fatto determinato, da un anto, il totale depauperamento delle risorse umane in forza presso la SRL la quale, infatti, a scapito degli ostentati propositi di miglioramento, in data 2.11.2020 ocmunicava alle rappresentanze sindacali la decisione di cessare definitivamente attività, attivando la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 23/1991 per cessazione attività; dall’altro, la possibilità per la neocostituita unità operativa di progettazione ingegneristica di acquisire il personale qualificato necessario per intraprendere, o meglio riprendere, l’attività già a suo tempo svolta alla RAGIONE_SOCIALE VII.1 Così operando, la società controllante e la sua controllata avrebbero inteso dissimulare la prosecuzione, da parte della prima, dell’attività di ingegneria svolta dalla seconda, con il conseguente venir meno del presupposto per l’accesso alla CIGS, costituito dalla totale e definitiva cessazione dell’attività produttiva dell’azienda distaccante. VII.2 Ad avviso dell’ .RAGIONE_SOCIALE aveva stabilito di acquisire per sé le professionalità più elevate e non fungibili, gestendo con i propri dipendenti (distaccati rima ed assunti in parte successivamente) i progetti di maggiore complessità, ricorrendo invece all’esternalizzazione al cospetto di attività richiedenti l’apporto di progettisti-designers semplici, reperibili sul mercato a costi minori rispetto a quelli sostenuti in caso di gestione interna.
Tale differenziazione di attività, concretizzatasi solo al cospetto di commesse di minore complessità, non ha tuttavia prodotto il determinarsi della soluzione di continuità tra l’attività della RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella della RAGIONE_SOCIALE, necessaria per potersi configurare una reale cessazione totale dell’attività, bensì una continuazione in capo a quest’ultima della stessa attraverso un negozio sostanzialmente configurante l’ipotesi di una retrocessione d’azienda ai sensi dell’art. 112 cod. civ. … Viceversa, nel caso di specie, il ricorso all’istituto del distacco con le modalità sopra descritte, ha consentito all’azienda cessionaria RAGIONE_SOCIALE di acquisire solo il personale di proprio gradimento in ragione della più specifica attività che essa ha inteso proseguire, e ciò in violazione dell’art. 2112 CC che prevede la prosecuzione in apo al cessionario della totalità dei rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento”. Parte Parte Partdell’attività, avrebbe permesso alla società di eludere il divieto di licenziamento introdotto dall’ art. 14 d.l. 104/2020, valevole anche nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, o di un ramo di essa, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. VIII
La ricorrente, dal canto suo, respinge le avversarie deduzioni, replicando che:
a decorrere dall’ottobre 2020, RAGIONE_SOCIALE non effettuava più ordinativi di attività di sviluppo ingegneristico a RAGIONE_SOCIALE (messa in liquidazione nello stesso mese di ottobre 2020), a tutela di sé e dei propri committenti, a fronte dello stato di dissesto di quest’ultima;
contestualmente, RAGIONE_SOCIALE avviava lo sviluppo in proprio soltanto delle attività ingegneristiche in relazione al progetto PF0 (c.d. Battista) e RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO, ovvero commesse a breve scadenza (ed ormai scadute) per show cars, vetture one/off o piccole serie, e/o progetti di fattibilità;
si trattava di commesse “rientranti nel perimetro di attività dell’unità Programs RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ”, la quale “non si è mai occupata di tutte le ulteriori attività ingegneristiche affidate a RAGIONE_SOCIALE per le altre commesse”;
Infatti, la “Programs & Product Development Unit” non svolgeva un’attività di ingegneria completa (ossia comprendente tutte le fasi che vanno dal progetto di stile ino alla messa in produzione dell’auto), rivolta principalmente alle vetture di serie e da effettuarsi per clienti terzi (come accadeva alla RAGIONE_SOCIALE ):
essa sviluppava unicamente “progetti di fattibilità e di sviluppo di show cars, vetture one- ff o piccole serie e per il solo sviluppo di progetti di RAGIONE_SOCIALE e non per conto terzi”;
per esercitare l’attività di fattibilità e sviluppo di show cars, vetture one-off e piccole serie, RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE ha dovuto acquistare (per oltre € 250.000,00) le licenze dei software necessari (i quali rappresentano le principali attrezzature utilizzate:
v. doc. 33- 34-35 memoria difensiva), nonché le attrezzature complementari (postazioni cad mobili complete con monitor, personal computer);
nessuna attrezzatura è stata acquisita da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito della neo-costituita Programs & Product Development Unit, diretta NOME COGNOME, veniva creata un’area dedicata alla gestione dei progetti Programs management office), in cui confluiva un ente di monitoraggio economico Economics Monitoring) preesistente in RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ;
veniva anche creata un’area dedicata allo sviluppo dei progetti (Product Development Office, sotto la la responsabilità dell’ing. NOME COGNOME;
) RAGIONE_SOCIALE , invece, era dotata delle seguenti funzioni:
gestione finanziaria (Corporate & Finance);
Marketing (Sales & Marketing Development);
gestione informatica (IT);
gestione delle risorse umane (Human Resources);
approvvigionamento (Procurement);
attività segretariali (Secretary);
sicurezza sul lavoro (Environment RAGIONE_SOCIALE), funzioni assenti nell’unità Programs & Product Development di RAGIONE_SOCIALE (composta dalle due sole funzioni Programs Management e product Development).
Come si è visto al precedente par. VI, in data 25/06/2018 RAGIONE_SOCIALE conferiva alla neo-costituita RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE”, avente ad oggetto tutto l’Ente *** e l a relativa attività di ingegneria in precedenza svolta da RAGIONE_SOCIALE (in parte direttamente, in parte tramite la controllata RAGIONE_SOCIALE anch’essa oggetto del conferimento);
pertanto, a decorrere dall’ 01.07.2018 tutti i beni aziendali ed i 122 lavoratori del amo “ RAGIONE_SOCIALE” transitavano (senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c.) alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE ;
i lavoratori ceduti prestavano la loro attività dapprima presso la filiale di Cambiano e, a decorrere dal 15.09.18, presso la sede del *** (doc. 9).
X.1 Nell’accordo sindacale del 4/6/2018 si legge che X.2 In sostanza, la “Business unit engineering” veniva scorporata da RAGIONE_SOCIALE e conferita in blocco alla neo-costituita RAGIONE_SOCIALE il cui settore di business era individuato nella “fornitura di servizi di ingegneria”, in favore di vari lienti fra i quali la stessa RAGIONE_SOCIALE (che, per la precisione, si rivolgeva alla società controllata per le attività di sviluppo ingegneristico relative alle commesse ottenute dai propri clienti: cft. pag. 5 del ricorso).
A distanza di due anni circa, RAGIONE_SOCIALE ha cessato di fornire servizi di ingegneria a quello che era rimasto il suo principale cliente, RAGIONE_SOCIALE a., poi ché quest’ultima aveva deciso di re-internalizzare la suddetta attività, avvalendosi di personale distaccato da RAGIONE_SOCIALE , fra i quali i responsabili *** e RAGIONE_SOCIALE.
I l distacco dei dipendenti preludeva alla cessazione dell’attività produttiva di RAGIONE_SOCIALE che si è poi compiuta nei mesi immediatamente successivi.
XI
Questa fase di passaggio da RAGIONE_SOCIALE è ricostruibile attraverso le dichiarazioni rese dal personale coinvolto agli ispettori dell’ I.N.P.S., e di quanto testimoniato nel presente procedimento dai soggetti apicali.
XI.1 Dal materiale istruttorio prodotto dall’ IRAGIONE_SOCIALE (nello specifico dalle dichiarazioni rilasciate dai sigg.ri NOME, RAGIONE_SOCIALE. COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMENOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, B. ove e, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, E COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME), emerge con chiarezza la circostanza che l’operazione posta in essere dalle società coinvolte mirasse a riportare all’interno di RAGIONE_SOCIALE quanto meno umane, anche attraverso l’esternalizzazione di una parte delle attività stesse, tuttavia mantenendo il nucleo forte della direzione operativa (nella sostanza, il personale più qualificato). XI.2 Le testimonianze raccolte nel presente giudizio confortano tale ricostruzione attuale.
A detta di tutti i testi, la società odierna ricorrente lavorava sui commesse provenienti in maggior parte da clienti “esterni”, e per una minor quota da RAGIONE_SOCIALE:
nel primo caso, era richiesto un livello di ingegneria “molto più di dettaglio, ma anche dedicato a tecnologie differenti” (teste COGNOME responsabile del team project management), trattandosi di produzioni di massa;
le ommesse di RAGIONE_SOCIALE erano, invece, perlopiù legate a progetti di show cars di one off (ossia produzione di esemplari unici partendo da una vettura esistente :
NOME COGNOME, “oppure soltanto di una quota parte di tutto il progetto di sviluppo” teste ***).
XI.3 Queste ultime tipologie di commesse (provenienti da RAGIONE_SOCIALE) sono tate dopo pochi anni riassorbite dalla stessa società committente, la quale nel frattempo aveva ricostituito al suo interno un’unità di ingegneria, attingendo dal personale (distaccato) di RAGIONE_SOCIALE o, per i livelli superiori, riassunto come l’ing. COGNOME).
Si tratta, in ogni caso, di attività che preesistevano alla reazione di RAGIONE_SOCIALE ed erano in passato seguite da quella che, ante giugno 2018, era denominata Business Unit (teste COGNOME).
XI.4 A detta dei testi, RAGIONE_SOCIALE
non ha invece “ereditato” da RAGIONE_SOCIALE l’attività di sviluppo ingegneristico di vetture di serie, che peraltro si era ormai ridotta al lumicino (motivo per il quale la società controllante aveva ritenuto non più sostenibile l’attività imprenditoriale della controllata RAGIONE_SOCIALE.5 Per svolgere le attività ingegneristiche sulle vetture one off e show car, RAGIONE_SOCIALE si è dotata delle medesime licenze software impiegate dal personale già in forza a RAGIONE_SOCIALE Engineering , anche perchè “i software sono tendenzialmente – per chiunque fa questo tipo di attività nell’ambito dell’automobile – li stessi” (teste COGNOME). XII
Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, si può concludere che attraverso l distacco di personale (e parziale riassunzione) si è realizzata, nella sostanza, la ricostituire al suo interno – sia pure sotto la diversa etichetta della unità programs & Product Development – l’originaria Business unit engineering.
XII.1 Non rileva, ad avviso del giudicante, che RAGIONE_SOCIALE non abbia acquisito pc e le attrezzature di RAGIONE_SOCIALE :
l’operazione di retrocessione di amo d’azienda, proprio perché occulta, non poteva che rimanere sotto traccia.
E’, tuttavia, assai significativo che la società si sia dotata delle medesime licenze software impiegate dal personale già in forza a RAGIONE_SOCIALE (v. par. XI.4), conferma del fatto che l’attività continuava ad essere svolta con le stesse modalità operative precedentemente impiegate, avvalendosi dell’apporto di personale collaudato ed affidabile, che già in passato aveva lavorato allo sviluppo ingegneristico alle dirette dipendenze di RAGIONE_SOCIALE
2
La resistente sottolinea che la ridotta attività di ingegneria svolta presso RAGIONE_SOCIALE non era rivolta a fornire servizi a clienti esterni, bensì “asservita” alle sole necessità interne della produzione (area c.d. Operations) della società, ed era concentrata su show cars, vetture one-off o piccole serie.
Anche questo dato non pare decisivo, nel senso auspicato dalla società, poiché le concrete modalità di impiego delle risorse non fanno venire meno l’autonomia operativa del gruppo di dipendenti.
Non si dimentichi che anche prima della creazione di RAGIONE_SOCIALE (ossia anteriormente a giugno 2018) gli stessi lavoratori erano – mutuando la terminologia impiegata della resistente – “asserviti” alle necessità interne della produzione, il che non aveva impedito alla società di ricondurli, unitariamente considerati, al ramo d’azienda destinato ed essere ceduto alla neo- costituita RAGIONE_SOCIALE.3 Infatti, non si vede come l’impiego dei lavoratori su progetti “interni”, anziché u commesse provenienti da clienti “esterni”, possa far perdere la connotazione unitaria all’insieme del personale addetto ai servizi di ingegneria; e ciò anche a prescindere dal fatto che, nel corso della sua fugace esistenza, RAGIONE_SOCIALE abbia sempre avuto fra i suoi committenti – per una quota non maggioritaria, ma certamente significativa, del proprio fatturato – la stessa RAGIONE_SOCIALE (il c he equivale a dir e che i lav oratori trasferiti a RAGIONE_SOCIALE e in seguito rientrati in RAGIONE_SOCIALE, non hanno mai cessato di fornire servizi di ingegneria a quest’ultima società, sotto la direzione dell’immutata gerarchia direzionale). …] ’idioma gentil sonante e puro, come:
Corporate & Finance, Sales & Marketing Development, IT, Human Resources, Procurement, Secretary, Environment Health & afety), non presenti nell’unità Programs & Product Development di RAGIONE_SOCIALE:
ciò è dipeso, in tutta evidenza, dal fatto che RAGIONE_SOCIALE fosse un’impresa a sè stante, e dunque abbisognasse delle descritte funzioni, mentre unità Programs & Product Development si inseriva in una compagine più ampia, verosimilmente dotata delle medesime – o analoghe – funzioni (per fare un esempio, indubitabile che RAGIONE_SOCIALE disponesse della funzione Sicurezza, ed è verosimile che questa si occupasse di tutto il personale, compresi i lavoratori addetti i servizi di ingegneria).
In altri termini, se il ramo d’azienda viene, come nel caso di pecie, riassorbito dall’impresa che ne aveva effettuato lo scorporo, è inevitabile la perdita dei connotati organizzativi che rappresenterebbero delle inutili duplicazioni:
l che però non implica, a parere del giudicante, il venir meno dell’autonomia operativa del gruppo di dipendenti addetti ai Servizi di ingegneria.
XII.5
Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, e di quanto emerso in sede istruttoria, nel caso di specie è dunque riscontrabile l’autonomia operativa del gruppo di dipendenti, la cui direzione è rimasta in capo ai medesimi soggetti (a loro volta ritornati alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE).
XIII
Sotto altro profilo, la società lamenta che, quand’anche accertato, il trasferimento dell’azienda da RAGIONE_SOCIALE avrebbe comunque consentito di accedere al beneficio della Cassa Integrazione ai sensi dell’art. 44, d.lgs 109/2018.
La considerazione lascia il tempo che trova, poiché nel caso concreto la società, nell’avviare il procedimento previsto dagli artt. 4 e 24 della. 223/1991 con la comunicazione datata 02/11/2020 (doc. 20), ha palesato alle OO.SS. l’intenzione di cessare definitivamente l’attività, e non di retrocedere azienda a RAGIONE_SOCIALE: la CIG RAGIONE_SOCIALE è stata successivamente accordata muovendo appunto dal dichiarato presupposto – rivelatosi fallace – che l’attività di impresa di RAGIONE_SOCIALE non fosse destinata a proseguire, in tutto o in parte.
XIV
In via subordinata, RAGIONE_SOCIALE contesta l’applicazione delle sanzioni per evasione contributiva.
Ai sensi dell’art. 116, co 8°, L, 388/2000, inferiore a quella dovuta, sono tenuti: ) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di ,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, n unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie messe o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o remi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione ‘anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla enuncia.
Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento n unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla enuncia.
»
XIV.1
Secondo la società opponente, nella vicenda in esame non si sarebbe verificata alcuna forma di “occultamento”, essendo anzi l’intera l’operazione «svolta pubblicamente con la partecipazione non solo delle OO.SS ma anche delle istituzioni Regione Piemonte e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali».
XIV.2
Anche quest’ultima doglianza non regge.
Se è vero, infatti, che l’azienda ha ottenuto nelle fasi amministrative il placet delle OO.SS. e degli Enti pubblici coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, ciò non significa che a posteriori, ed n conseguenza degli approfondimenti effettuati dagli ispettori dell’ RAGIONE_SOCIALE, il ramo d’azienda (divenuto autonoma azienda con la creazione di RAGIONE_SOCIALE ) all’originario cedente RAGIONE_SOCIALE senza che questa fosse costretta ad assumere i lavoratori secondo le previsioni dell’art. 2112 cod. civ. XIV.3 Inoltre, la fattispecie dell’omissione ai sensi dell’art. 116 c. 8, lett. a) ricorre solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto meno di quanto dallo stesso dovuto in base alle denunce mensili presentate “mentre la fattispecie dell’evasione ricorre ogni qualvolta manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come a presentazione delle denunce mensili” (Cass. n. 24536/2015; n. 10427/2018). XV
Per tali motivi, è accertata la legittimità dell’operato dell’ IRAGIONE_SOCIALE nella vicenda in same ed il diritto dell’Ente a riscuotere le somme oggetto dell’Avviso di addebito impugnato, con la maggiorazione di ulteriori interessi e sanzioni civili maturati e maturandi sino al saldo.
XVI
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della causa, in conformità ai parametri indicati dal d.m. 55/2014.
isto l’art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, respinge il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei confronti dell’ I.N.P.S.;
dichiara tenuta e condanna RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 25.000,00, oltre imborso forfetario.
Così deciso in Torino, il 4 novembre 2024 Il Giudice del Lavoro
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