REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 6288/2020 pubblicata il 17/04/2020
nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2018, vertente:
TRA
XXX
rappresentato e difeso dall’Avv. per procura in atti
RICORRENTE
E
YYY
rappresentata e difesa dall’Avv. per procura in atti
RESISTENTE
e con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.6.2018, XXX ha chiesto all’adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, lo scioglimento del matrimonio contratto in il 9.2.2008 con YYY, da cui, prima del matrimonio, aveva avuto la figlia *** (nata l’1.4.2007) e da cui si era separato consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma del 20.12.2016.
All’udienza presidenziale del 6.12.2018 il difensore della resistente dichiarava di essersi costituito telematicamente ma, poiché da controllo di cancelleria, non risultava alcuna costituzione telematica dell’Avv., questi veniva autorizzato alla costituzione in udienza mediante deposito di memoria con allegato mandato; quindi, stante l’esito negativo del tentativo di conciliazione, avendo le parti chiesto congiuntamente rinvio in ragione della possibile definizione concordata del giudizio, il Presidente rinviava alla udienza del 14.2.2019. A tale udienza il difensore del ricorrente rilevava che la memoria di costituzione cartacea depositata alla precedente udienza dal difensore di controparte non coincideva con la comparsa di costituzione depositata telematicamente il 6.12.2018 dall’Avv., il quale rappresentava di aver depositato, per mero disguido, alla precedente udienza una memoria di costituzione relativa alla separazione e non al divorzio. Non avendo il tentativo di definizione concordata del giudizio avuto esito positivo, veniva disposta l’audizione della figlia minore per l’udienza del 7.3.2019. All’esito dell’audizione, il Presidente, con ordinanza in data 28.3.2019, a parziale modifica delle condizioni di separazione, affidava la minore al Servizio sociale, fermo il suo collocamento presso la madre, con divieto per quest’ultima di lasciarla in custodia alla zia o al di lei “fidanzato”, stabilendo che il padre potesse trascorrere con la figlia i fine settimana dal sabato mattina alle 9.00 (o dall’uscita da scuola in caso di frequenza scolastica) alle 20.00 della domenica riaccompagnandola presso la casa materna, fermo restando il regime di frequentazione relativo alle vacanze natalizie e pasquali e alle ferie estive, previsto in sede di separazione consensuale, salva la facoltà, con l’assenso del Servizio affidatario, di modifiche del vigente regime funzionali alle esigenze della minore. A seguito del rifiuto manifestato dalla minore nei confronti della figura paterna, con ordinanza del GI in data 16.7.2019 veniva tra l’altro disposto che la frequentazione padre figlia avvenisse almeno bisettimanalmente in Spazio Neutro alla presenza di un facilitatore, disponendosi altresì l’attivazione del SISMIF, di un percorso psicoterapico per la minore e di un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti.
All’udienza del 10.12.2019 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio sul solo “status”.
Ciò posto, va rilevato che la costituzione della resistente nella fase presidenziale non può ritenersi validamente avvenuta all’udienza del 6.12.2018 mediante il deposito cartaceo, evidentemente frutto di disguido, della “memoria di costituzione ex art. 706 c.c..”, relativa al precedente giudizio di separazione e non al presente giudizio di divorzio, dovendo invece ritenersi che la resistente si sia validamente costituita effettuando il deposito telematico, alle ore 19.18 del 6.12.2018, della memoria di costituzione datata 22.11.2018 concernente il giudizio di divorzio (in cui ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle diverse condizioni ivi indicate) e relativa procura, deposito effettuato nelle more del rinvio, su richiesta congiunta delle parti, dell’udienza presidenziale del 6.12.2019 ed avvenuto comunque nel termine, stabilito dal decreto presidenziale, di 10 giorni liberi dall’udienza presidenziale come rinviata (14.2.2019). Peraltro, il resistente ha documentato (depositando le relative mail) l’avvenuta consegna e l’avvenuta accettazione, in data 22.11.2019, della busta telematica contenente la costituzione, sicchè l’esito negativo del deposito già alla suddetta data è verosimilmente da ascrivere ad un malfunzionamento del sistema.
Essendo la resistente di nazionalità brasiliana, va preliminarmente verificata la sussistenza della giurisdizione italiana.
Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussista la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 3 par. 1 lett. a), punto primo, del Regolamento CE 2201/2003, essendo i coniugi entrambi residenti in Italia ed essendo il citato Regolamento applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo).
Quanto alla legge applicabile, essa è quella italiana, in ragione del criterio della residenza abituale dei coniugi previsto dall’art. 8 lett. a) del Regolamento UE 1259/10, stante il carattere universale anche di tale Regolamento, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall’art. 4 laddove consentono l’applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell’Unione Europea.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati consensualmente in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 20.12.2016.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall’art. 3 n. 2 lett. b) L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, richiesto da entrambe le parti, alle diverse condizioni rispettivamente indicate.
L’esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all’annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all’ordinanza emessa dal GI all’udienza del 10.12.2019 (fermo il differimento dell’udienza del 30.3.2020 da parte del GI, ex art 83 d.l. 18/2020 e conseguente decreto del Presidente di Sezione in data 18.3.2020).
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in il 9.2.2008 da XXX e YYY, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell’anno 2008, parte, Serie, atto n.;
2) ordina all’Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa dal GI all’udienza del 10.12.2019 (fermo il differimento dell’udienza del 30.3.2020 da parte del GI, ex art 83 d.l. 18/2020 e conseguente decreto del Presidente di Sezione in data 18.3.2020); 4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 16.4.2020
Il Giudice rel. est. Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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