REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. ha emesso la seguente
SENTENZA n. 22256/2018 pubblicata il 19/11/2018
nel giudizio n. del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2015, trattenuta in decisione all’udienza del 3 luglio 2018 posta in deliberazione il 22 ottobre 2018 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
XXX, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’Avv., che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell’atto introduttivo;
ATTORE E
YYY in persona del legale rappresentante pro tempore, il dott., rappresentata e difesa dall’Avv. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione ingiunzione di pagamento ex art. 3 del R.D. n. 639/1910
CONCLUSIONI: All’udienza del 3 luglio 2018 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, come da verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. XXX ha proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento ingiunzione di pagamento prot. /AMAG del 20.07.2015 notificata il 08.08.2015 – predisposta a norma dell’art. 17 commi 3 bis e 3 ter del d.lgs 26.02.1999, n.46 e dell’art. 2, comma 1, del R.D. 14.04.1910, n. 639 con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 25.510,92 per il mancato rimborso del prestito agevolato concessogli con protocollo n. ai sensi del Titolo II del d. lgvo. 185/2000 (normativa in materia di incentivi in favore dell’autoimpiego).
A sostegno della domanda eccepiva: 1) violazione dell’art. 2 co. 1 r.d. n. 639/1910 e art. 17 co. 3 ter d. lgs. n. 46/1999 – carenza dei requisiti della vidimazione e del visto di esecutorietà nell’impugnata ingiunzione; 2) violazione dell’art. 2 co. 1 r.d. n. 639/1910 – giuridica inesistenza della notifica della ingiunzione di pagamento.
Nel merito deduceva l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile al debitore atteso che il signor XXX non ha potuto proseguire l’attività per il gravissimo infortunio subito il 31 luglio 2006 in cui rimaneva vittima di un gravissimo incidente stradale riportando il taglio della cornea dell’occhio sinistro, che imponeva il ricovero in ospedale e un lungo periodo in inabilità (cfr documentazione medica allegata), continuando tuttavia l’attività sino a tutto il 2007. Contestava comunque l’entità del Quantum richiesto sia con riferimento alla esatta quantificazione del credito che in riferimento agli interessi richiesti ed applicati in maniera esorbitante.
Concludeva chiedendo: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via assolutamente preliminare, con decreto inaudita altera parte, ovvero in via subordinata previa udienza di comparizione delle parti, dichiararsi la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per i motivi di cui alla parte motiva del presente atto; nel merito accertare e dichiarare l’assoluta infondatezza della pretesa creditoria avanzata da YYY, in persona del legale rapp.te p.t., e per l’effetto, in accoglimento della presente opposizione, annullare in tutto l’ordinanza impugnata in quanto assolutamente infondata e pertanto ingiusta ed illegittima..”.
Si costituiva l’Agenzia contestando, puntualmente, la fondatezza di ogni avversa deduzione ed eccezione della domanda attrice, così concludendo:”
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così disporre:
In via preliminare Rigettare la richiesta ex adverso di sospensione dell’efficacia della ingiunzione opposta in quanto infondata per i motivi sopra esposti. In via principale Previo accertamento della validità della ingiunzione opposta, accertare che il pagamento di € 25.510,92 è dovuto a favore di YYY dal sig. XXX per i titoli giuridici rivendicati da parte convenuta, e segnatamente rigettare, poiché infondata in fatto ed in diritto, ogni richiesta avversa in merito alla invalidità/infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società convenuta attraverso l’ingiunzione opposta, in quanto sussistente il grave inadempimento del contratto da parte del sig. XXX, oltre l’asserito danno che ne è conseguito. In ogni caso Accertare che il sig. XXX è responsabile dei fatti per cui è causa, ed è obbligato a restituire alla società convenuta la somma erogatagli a titolo di contributo in conto capitale ed in conto gestione, oltre interessi maturati e maturandi sui contributi a fondo perduto, ai sensi del Titolo II, d.lgs. n. 185/2000, del Regolamento adottato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto del 28 ottobre 2001 n. 295 e del contratto di finanziamento. Condannare il sig. XXX al pagamento in favore della società convenuta di € 25.510,92 connesso all’inadempimento del contratto sopra citato, nonché alla refusione di tutti i danni arrecati per effetto dei fatti di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al giorno dell’effettivo ristoro. Condannare, altresì, l’istante alla refusione a favore della società convenuta delle spese e competenze del presente giudizio, anche per lite temeraria, in quanto l’azione giudiziaria veniva promossa nei confronti di Invitalia nonostante la validità/ fondatezza della dell’ingiunzione pretestuosamente opposta.”.
Assegnati i termini di cui all’art. 183 c.p.c. VI comma e ritenuta la causa adeguatamente istruita mediante prova documentale, all’udienza in epigrafe, la stessa veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art.
190 c.p.c..
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla dedotta violazione dell’art. 2 co. 1 r.d. n. 639/1910 e art. 17 co. 3 ter d. lgs. n. 46/1999 per carenza dei requisiti della vidimazione e del visto di esecutorietà nell’impugnata ingiunzione si ritiene che la stessa oltre che defatigatoria sia del tutto infondata, atteso che l’art. 229 del D.Lgs. 51/98 ha statuito che “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”, sicché l’esecutorietà dell’ingiunzione ex art. 2 del RD 639/1910 non è condizionata all’adozione di alcun provvedimento da parte di un organo giurisdizionale.
Del pari, quanto alla dedotta giuridica inesistenza della notifica della ingiunzione di pagamento perché effettuata senza la necessaria intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario. giova rammentare che l’ingiunzione fiscale, è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo, la mancanza di questa, ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l’infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione, (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006); rilevando inoltre che gli eventuali vizi della notificazione devono ritenersi sanati dalla tempestiva impugnazione ai sensi dell’art. 156 c.p.c. 3° comma.
Nel merito rileva, quindi, il giudicante che le agevolazioni concernenti il contratto intercorso tra YYY e il sig. XXX, stipulato in data 19.09.2003, scaturito dalla domanda di ammissione ai benefici deliberata il 06.08.03, sono regolate dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 e del D.M. 295/2001 che, come è noto, disciplinano rigorosamente anche le cause di revoca del finanziamento, peraltro specificamente accettate e approvate nello stesso contratto e che la disposizione contrattuale di cui all’art. 19 del contratto va qualificata come “clausola risolutiva espressa” che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte (che nel caso di specie è consistito nel mancato svolgimento dell’attività per almeno cinque anni (art. 5, lett. “c”) per cessazione anticipata dell’attività, dispensandola dall’onere di provarne l’importanza, precisando che per giurisprudenza consolidata in tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa in seno alla convenzione negoziale rende irrilevante ogni indagine, intesa a stabilire se l’inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l’effetto risolutivo, essendo precluso ogni sindacato da parte del Giudice (cfr.ex multis: Cass I sez 17/3/2000 n. 3102 rv. 534835).
Infondata è inoltre la contestata quantificazione della debenza degli interessi di mora atteso che trattandosi di intervento di natura pubblica, il tasso di interesse viene determinato, per quanto attiene il contributo a fondo perduto, sulla base del preciso disposto del comma 4 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998 (Revoca dei benefìci e sanzioni) che così stabilisce: “Nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Tanto dedotto la domanda attrice deve essere integralmente rigettata, ritenendosi assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento in favore dell’YYY S.p.a., (già YYY) delle spese di giudizio, che vengono liquidate nel dispositivo.
P Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l’opposizione all’Ingiunzione di Pagamento di pagamento prot. /AMAG 20.07.2015 notificata il 08.08.2015 a titolo di recupero del credito derivante dal protocollo n. 125189, emessa dalla YYY S.p.A.;
b) condanna il Sig. XXX al pagamento in favore dell’YYY S.p.a., (già YYY) delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €. 2.850,00 oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2018
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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