REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 7986/2022 pubblicata il 13/10/2022
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27008 del Registro Affari Contenziosi dell’anno 2021 vertente
TRA
XXX S.p.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in;
ATTRICE
E
YYY S.R.L.S (C.F. e P.I.), contumace;
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI: come da note allegate in via telematica per l’udienza del 23.06.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.06.2021, XXX S.p.A. conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, la società YYY S.r.l.s. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, fermo restando il diritto di XXX di sospendere i pagamenti in favore di YYY in funzione di quanto previsto contrattualmente e della condotta di parte convenuta e degli ulteriori inadempimenti riscontrati a carico dell’Appaltatore, come dedotti e documentati in narrativa, accertata e dichiarata la legittima risoluzione dei Contratti per inadempimento di YYY, accertato e dichiarato il credito vantato da XXX nei confronti di parte convenuta nella misura di € 863.226,99, per l’effetto, condannare YYY S.r.l.s. al pagamento di tale somma in favore di XXX S.p.A. maggiorata di interessi di mora dal dovuto al saldo. Parimenti, dichiarare, altresì, il diritto di XXX di vedersi integralmente manlevata e tenuta indenne da YYY S.r.l.s da qualsivoglia pregiudizio derivante in via solidale dagli inadempimenti, contributivi e retributivi perpetrati dall’Appaltatrice.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato e documentato un credito di YYY nei confronti di XXX, rilevata ed accertata la legittima risoluzione dei Contratti di cui in narrativa per fatto e colpa di YYY S.r.l.s, rilevati tutti gli inadempimenti riscontrati a carico dell’Appaltatore, come dedotti e documenti nel presente atto, accertati i pagamenti in surroga eseguiti da parte attrice, la legittima applicazione delle penali contrattualizzate, le somme liquidate all’esito della procedura esecutiva promossa dal Sig. *** nonché il diritto al risarcimento dei danni ostensibile a parte convenuta in forza della compensazione volontaria pattuita negozialmente, per l’effetto, dichiarare comunque XXX creditrice nei confronti di YYY S.r.l.s. della somma di € 21.975,02 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare YYY S.r.l.s. al pagamento di tali somme in favore di parte attrice.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva per la società convenuta, per cui all’udienza di prima comparizione del 23.11.2021 ne veniva dichiarata la contumacia; quindi, concessi i termini ex art.183 c.6 c.p.c., il Giudice, con ordinanza dell’08.03.2022, rigettava le istanze istruttorie avanzate dall’attrice e rinviava all’udienza del 23.06.2022, ove, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda avanzata da parte attrice è fondata per quanto di ragione e va, pertanto, accolta nei termini indicati di seguito
XXX ha chiesto, in primis, dichiararsi la risoluzione dei contratti stipulati con la convenuta YYY.
Parte attrice ha prodotto n.7 contratti d’appalto aventi ad oggetto movimentazione merci, scarico, stivaggio, sparatura dei colli presso n. 7 magazzini ad uso logistico di titolarità di XXX e, nello specifico: in data 11.10.2018 per la filiale di Trento (cfr. doc.1); in data 11.10.2018 per la filiale di Verona (cfr. doc.2); in data 11.10.2018 per la filiale di Verona2 (cfr. doc.3); in data 20.11.2018 per la filiale di Biella (cfr. doc.4); in data 13.05.2019 per la filiale di Taranto (cfr. doc.5); in data 13.05.2019 per la filiale di Bari (cfr. doc.6); in data 13.05.2019 per la filiale di Foggia (cfr. doc.7).
Con tali contratti, l’appaltatrice YYY si impegnava, tra l’altro, allo scarico, stivaggio, smistamento, rilevazione dei volumi, pesi e lunghezze delle merci, degli autocarri, al ricevimento, controllo e posizionamento su bancale di tutte le merci in ingresso, alla movimentazione e al riposizionamento dei bancali in funzione dell’ottimizzazione dei flussi e del lay out dei magazzini, alla pulizia delle aree di magazzino e delle ribalte, nonché a tutte quelle ulteriori operazioni necessarie e accessorie al corretto funzionamento dei magazzini adibiti ad uso logistico.
Ebbene, XXX ha chiesto accertarsi l’intervenuta risoluzione dei contratti in parola per effetto delle clausole risolutive espresse di cui l’attrice ha dichiarato di volersi avvalere a causa del grave inadempimento della convenuta.
La domanda è fondata.
Parte attrice ha prodotto (doc. 11 attrice) la lettera a mezzo pec del 14.02.2020 con cui XXX contestava gravi inadempienze contrattuali della convenuta agli obblighi contributivi e retributivi e dichiarava di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse di cui ai contratti, con conseguente risoluzione ex art. 1456 c.c.
In termine generali, l’art. 29 Dl.lgs. 276/2003 prevede che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Inoltre, nel caso specifico, YYY ha assunto, con i contratti di appalto, puntuali obbligazioni di garanzia a favore di XXX avente a oggetto gli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali.
In particolare, vanno evidenziate le seguenti pattuizioni contenute nei contratti.
Art. 6: “L’APPALTATORE si impegna ad esibire prova alla COMMITTENTE, ogni qualvolta lo richieda, dei versamenti inerenti gli accantonamenti T.F.R. versati ai propri lavoratori in relazione all’attività prestata c/o gli appalti della COMMITTENTE. La mancata esibizione degli accantonamenti T.F.R. maturati verrà considerata come inadempimento agli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi e assicurativi, con conseguente facoltà per la COMMITTENTE, in caso di inadempimento all’obbligo, di attivare la disposizione del secondo capoverso del presente articolo e di risolvere unilateralmente il contratto per inadempimento dell’appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nonchè ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del presente contratto.” Art. 11: “L’APPALTATORE si impegna a fornire alla COMMITTENTE, ogni qualvolta questa la richieda ed in ogni caso mensilmente, autenticazione notarile relativa alla posizione retributiva (compresa la liquidazione delle spettanze di fine rapporto), assicurativa e previdenziale (pagamento dei contributi) dei lavoratori adibiti all’espletamento delle attività di cui al presente appalto. Qualora l’APPALTATORE si rifiutasse di fornire i suddetti documenti (posizione retributiva, assicurativa e previdenziale) o emergessero delle irregolarità circa tale documentazione, la COMMITTENTE si riserva il diritto, e l’APPALTATORE glielo riconosce, di sospendere cautelativamente i pagamenti in attesa dei necessari controlli attivando anche quanto previsto alle clausole 33 e 34 del presente contratto;
Art. 12: “L’APPALTATORE si impegna tempestivamente a comunicare alla COMMITTENTE eventuali difficoltà nell’adempiere regolarmente agli obblighi retributivi a favore dei propri lavoratori adibiti al presente appalto. Qualora le suddette difficoltà risultassero obiettive, comprovate ed esattamente quantificate e dalle stesse derivasse l’imminente rischio di sospensione/blocco delle attività appaltate, l’APPALTATORE autorizzerà la COMMITTENTE a provvedere al pagamento in sua sostituzione dei propri scoperti retributivi sino a concorrenza delle somme portate dalle fatture pervenute sulle quali verrà posto in compensazione quanto erogato”.
Art. 22: “Fatto salvo ogni altro diritto e/o facoltà riconosciuti al committente dalla legge e/o dal presente contratto, a tutela dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni principali e/o sussidiarie, di qualsivoglia tipo e/o natura, poste a carico dell’appaltatore, si conviene che, in occasione del pagamento di ciascuna fattura mensile, relativa al corrispettivo dovuto per l’appalto, la COMMITTENTE effettuerà una trattenuta del 2% (due per cento), e l’ APPALTATORE glielo riconosce, sull’imponibile della fattura medesima, a garanzia dell’assolvimento, degli obblighi previdenziali ed assistenziali, previsti dal CCNL, in favore dei propri dipendenti e/o lavoratori e/o comunque di tutti gli obblighi a cui si estende la responsabilità solidale della COMMITTENTE di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/03 e successive modificazioni. (…)” .
Art. 33: “La violazione di solo una delle clausole di cui ai punti 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-16-17-18-19-20-28-29-30-31-35-40 da parte di una delle contraenti sarà causa sufficiente per l’altra di comunicare la risoluzione di diritto del presente contratto con conseguente risarcimento a suo favore.”
Art. 35: “Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 11 e 12, l’APPALTATORE si impegna a manlevare e tenere indenne la COMMITTENTE da qualsivoglia pretesa pecuniaria venga avanzata nei confronti di quest’ultima, quale committente ed in virtù di quanto disposto dall’art. 29 D.Lgs. 276/03 e succ. modif., dai lavoratori e dagli enti previdenziali ed assicurativi preposti in relazione a rivendicazioni per qualsiasi ragione, titolo e/o causa, comunque connessa direttamente e/o indirettamente ai rapporti intercorsi con la COMMITTENTE e/o in qualsiasi ulteriore ipotesi in cui i detti rapporti possano costituire presupposto – anche incidentale – a pretese e/o azioni legali di qualsiasi tipo e natura riferite al periodo di svolgimento del contratto di appalto presso la filiale XXX c/o la quale si svolgono le attività appaltate oggetto del presente accordo..”
I contratti in parola, dunque, contengono all’art. 33 una clausola risolutiva espressa.
La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) è la clausola con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o non venga adempiuta secondo le modalità stabilite.
In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte non inadempiente (la quale ha diritto di scegliere tra il mantenimento del contratto e la sua risoluzione) dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva (cfr. fra le tante Cass. 2014 n. 20854); infatti la clausola risolutiva espressa comporta la risoluzione immediata del contratto senza che il giudice possa valutare la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. avendo le stesse parti effettuato simile valutazione in sede negoziale (v. Cass. 2014 n. 20854; Cass. 2007 n. 16993; Cass. n. 167 del 2005).
La dichiarazione prevista dal citato art. 1456 cod. civ. ha effetto risolutorio immediato e postula non soltanto la sussistenza, ma anche l’imputabilità dell’inadempimento che il Giudice è chiamato ad accertare in caso di contestazione (Cass. 2005 n. 15026 ove si ribadisce: “Nel sistema dell’art.1456 c.c. gli effetti risolutori, che si collegano direttamente alla dichiarazione della volontà del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa senza l’intermediazione della sentenza, decorrono dal momento in cui tale dichiarazione perviene al debitore”).
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass. 1986, n. 394).
Infine, in tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13533).
Ciò premesso in punto di diritto e orientamento consolidato della giurisprudenza in materia, va osservato che, nella specie, parte attrice ha prodotto i titoli contrattuali e ha dedotto gli specifici inadempimenti della convenuta, mentre quest’ultima non ha fornito la prova del corretto adempimento degli obblighi contrattuali in questione.
In particolare, con la comunicazione del 14.02.2020, XXX ha contestato una serie di inadempimenti da parte di YYY: l’inadempimento degli obblighi retributivi in favore dei dipendenti (con conseguenti pagamenti in surroga operati dalla committente in favore dei lavoratori dell’appaltatrice al fine di scongiurare il fermo impianti); la mancata trasmissione della documentazione contrattualmente prevista in merito all’assolvimento di obblighi contributivi oltre che del pagamento dei premi assicurativi; il riaddebito per danni arrecati nell’esecuzione dei servizi.
Parte convenuta, essendo rimasta contumace in giudizio, non ha fornito prova dei relativi adempimenti né che gli inadempimenti contestati erano da attribuire a cause ad essa non imputabili.
Gli inadempimenti sopra descritti risultano sanzionati dall’art. 33 dei rispettivi contratti con le clausole risolutive espresse sopra evidenziate, di cui l’attrice ha dichiarato di volersi avvalere.
Deve, quindi, accertarsi l’intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., alla data del 14.02.2020, dei contratti di appalto intervenuti tra le parti e oggetto di causa.
La committente, poi, ha dimostrato di avere effettuato pagamenti delle competenze retributive in favore di lavoratori dell’appaltatrice (su richiesta della medesima ai sensi dell’art. 12 dei contratti; v. sub doc. 10-12), chiedendo che gli venisse riconosciuto il relativo credito a regresso, ai sensi dell’art. 29 co. 2 d.lgs n. 276/2003.
Ebbene, XXX ha documentato di aver liquidato le spettanze di tutti i lavoratori alle dipendenze di YYY impiegati nei contratti per le mensilità di ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019, tredicesima, gennaio 2020, febbraio 2020, oltre residue competenze di fine rapporto per l’ammontare complessivo di € 500.683,99 (v. doc. 15).
A tale importo deve aggiungersi la somma di € 54.060,24, che parte attrice ha pagato, quale terzo pignorato, in favore dell’ex dipendente della convenuta, sig. ***, in forza dell’ordinanza emessa in data 01.04.2021 dal Tribunale di Bari, nell’ambito della procedura esecutiva RG 4015/2019 promossa dal lavoratore nei confronti di YYY (v. doc. 18-19).
La convenuta, stante la sua contumacia, non ha dimostrato di avere provveduto ai relativi pagamenti.
Pertanto, YYY va condannata a pagare all’attrice la somma di euro 554.744,23 a titolo di regresso.
XXX ha chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni scaturenti dalla inadeguata gestione operativa degli appalti da parte della convenuta e contestati nei termini stabiliti dall’art. 22 dei contratti.
Ai sensi dell’art. 22 dei Contratti, “L’APPALTATORE autorizza fin da ora la COMMITTENTE ad effettuare la “compensazione”, ai sensi dell’art.1252 c.c., mediante note di addebito per danni, disservizi e inadempimenti subiti, previa contestazione degli stessi ed inoltre acconsente all’addebito delle spese di segreteria sostenute per l’istruzione delle pratiche di danno nella misura riportata nel seguente prospetto anche nel caso in cui dalla esperita istruttoria non emergesse un danno economicamente quantificabile. Resta inteso tra le parti che alla cessazione del rapporto, in sede di liquidazione delle competenze ancora dovute, la compensazione ex art. 1252 c.c. verrà effettuata a vista per tutte le note di addebito e fatture relative a danni, mancanze, disservizi e inadempimenti subiti da XXX nel corso dell’espletamento delle attività appaltate, già contestate e formalizzate alla data del pagamento”.
Ebbene, XXX ha prodotto le contestazioni provenienti dai clienti finali a titolo di danni e mancanze di merci affidate per la consegna a YYY, con le consequenziali lettere di addebito trasmesse dall’attrice alla convenuta (v. doc.25); le fatture emesse per mancata restituzione e/o rottura bancali (v. doc.26); la corrispondenza relativa all’invio di copia delle fatture cortesia emesse per disservizi vari disguidi su spedizioni, con particolare riferimento all’erronea rilevazione pesovolume, danni agli immobili, danni alle casse, riaddebito assicurazione kasko barcode (v. doc.27); il riepilogo delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (doc.28); prospetti integrativi e ricognitivi di quanto dedotto e documentato.
Parte attrice, dunque, ha documentato la contestazione degli inadempimenti e dei danni arrecati dalla convenuta nel corso dell’esecuzione dei servizi, emettendo le relative fatture di addebito per l’ammontare complessivo di € 118.468,76 (cfr. doc.21).
Tale documentazione, in assenza di contestazioni – stante la contumacia della convenuta – e di emergenze contrarie, è sufficiente a dimostrare la responsabilità di YYY, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento della somma di € 118.468,76 a titolo di risarcimento danni. XXX ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al pagamento delle penali di cui all’art. 34 dei contratti, per l’importo complessivo di euro 190.014,00.
La suddetta disposizione contrattuale prevede : “La violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dai punti 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-16-17-18-19-20-28-29-30-31-35-40, comporterà, oltre alla facoltà per la parte non inadempiente di risolvere il contratto ai sensi del precedente art. 33, l’obbligo in capo alla parte inadempiente del pagamento della somma di Euro 30.000 (trentamila/00)/ 20.000 (ventimila/00) – variabile in base al contratto – a titolo di penale per l’inadempimento (incluso il ritardo nell’adempimento), fatta esplicitamente salva la riserva di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno”.
Ritiene il Tribunale che la domanda non può essere accolta, essendo fondata su allegazioni assolutamente generiche.
In particolare, parte attrice non ha precisato a quali specifici inadempimenti andrebbero ricondotte le penali reclamate, avendo genericamente fatto riferimento a “inadempienza contributiva e retributiva di YYY e violazione del dovere di buona fede”, né ha indicato i criteri specifici per cui è stata richiesta, a tale titolo, la somma complessiva di euro 190.014,00.
Per quanto riguarda, infine, i dedotti inadempimenti contributivi della convenuta, è la stessa attrice a riconoscere espressamente che XXX non ha ricevuto provvedimenti dell’ente previdenziale riconducibili alle omissioni contributive perpetrate da YYY, per cui non è possibile emettere alcuna pronuncia in termini di manleva in favore dell’attrice.
In definitiva, la domanda di XXX è fondata per quanto di ragione e, conseguentemente, la convenuta YYY deve essere condannata a pagare all’attrice la somma complessiva di euro 673.212.99, oltre interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. n. 55/14, applicando i minimi tariffari (stante la natura documentale della controversia e la semplicità delle questioni affrontate) in relazione allo scaglione corrispondente al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione ex art. 1456 c.c. dei contratti di appalto intervenuti tra le parti e oggetto di causa;
2) Condanna la convenuta YYY s.r.l.s al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di 673.212.99, oltre interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) Condanna la convenuta YYY s.r.l.s al pagamento, in favore di parte attrice delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 13.000,00, di cui euro 1.686,00 per spese vive ed euro 11.314,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.
Milano, 13 ottobre 2022
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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