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Comportamento in caso di incidente stradale

Ai sensi e per l’effetto dell’articolo 189 del codice della strada: ” l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ho l’obbligo di fermarsi e riprestare assistenza occorrente, a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.(comma 1) Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea […]

Pubblicato il 08 February 2007 in Codice della strada

Ai sensi e per l’effetto dell’articolo 189 del codice della strada: ” l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ho l’obbligo di fermarsi e riprestare assistenza occorrente, a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.(comma 1) Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità. (comma 2) Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti ed ogni altro utente della strada coinvolto, devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161 c.d.s. Gli agenti, in servizio di polizia stradale,in tal casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salvo soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.(comma 3) In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitorie, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro, nei modi possibili gli elementi sopraindicati.(comma 4) Chiunque nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250€ a 1000€. In tal caso, se dal fatto deriva un grande danno, ai veicoli coinvolti, tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art 80 comma 7 del c.d.s., si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi.(comma 5) Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli art. 281, 282, 283, 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’art 280 del medesimo codice, ed è impossibile procedere all’arresto, ai sensi dell’art 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (comma 6) Chiunque nelle condizioni, di cui al coma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferire ad 1 anno e 6 mesi e non superiore a 5 anni.(comma 7) Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza.(comma 8) Nei confronti del conducente che, entro le 24 ore successive al fatto, di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (comma 8 bis) Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 71,00€ a 286,00€. Ai sensi dell’art. 4 dlgs 28 agosto 200. n.274, il giudice di pace è competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previste dal presente comma , a decorrere dal 4 aprile 2001.Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli art.1 del dl. 15 dicembre 1979, n.625, convertito in legge 6 febbraio 1980, n.15 del dl 13 maggio 1991, n. 152, 7, convertito in legge il 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del dl. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge il 25 giugno 1993, n. 205″.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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