Le nuove regole sulla sicurezza stradale, varate dal Governo, ed entrate in vigore il 4 agosto 2007, prevedono inasprimenti sanzionatori per i reati di guida in stato di ubriachezza. In particolare la nuova formulazione dell’art. 186 nel precisare, in primo luogo, in modo chiaro e rigoroso, il divieto di guidare in stato di ebbrezza in […]
Le nuove regole sulla sicurezza stradale, varate dal Governo, ed entrate in vigore il 4 agosto 2007, prevedono inasprimenti sanzionatori per i reati di guida in stato di ubriachezza. In particolare la nuova formulazione dell’art. 186 nel precisare, in primo luogo, in modo chiaro e rigoroso, il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza all’uso di bevande alcoliche e spiega come chiunque guida in tale stato debba essere punito. Infatti stabilisce che: chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e nonsuperiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla stessa: b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Merita sottolineare che in questo caso la pena, previa richiesta dell’interessato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale, gratuita e continuativa presso pubbliche strutture traumatologiche per un per un periodo da due a sei mesi; c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).Anche i questa ipotesi sono previste le pene di cui sopra e la possibilità di svolgere attività sociale ed assistenziale gratuita per un perioda da sei a un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, che può essere sempre revocata, ai quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Competente a giudicare dei reati suindicati è il tribunale in composizione monocratica. Fondamentale è evidenziare le modalità, mediante le quali, viene accertato lo stato di ebbrezza. Tale facoltà spetta agli organi di Polizia stradale, che operano nel rispetto della riservatezza del soggetto, attraverso apparecchi portatili, i cd “etolometri”. L’accertamento viene effettuato sulla base di analisi dell’aria alveolare espirata, la cui concentrazione dovrà risultare da almeno due rilievi concordanti, effettuati ad un intervallo di tempo non inferiore a cinque minuti. Tale rilevazione è poi registrata e stampata su apposito supporto cartaceo che ne risulta essere prova documentale. Se dall’accertamento effettuato risulta un valore corrispondente ad un tasso alcolemico così come indicato ex art 186 Codice della Strada, l’interessato è considerato in stato di ebbrezza, troveranno applicazione le sanzioni di cui sopra e, dal qual momento non potrà condurre il veicolo che sarà sequestrato. Con successiva ordinanza, emessa dal Prefetto sarà disposta: la sospensione della patente, e la sottoposizione del conducente a visita medica entro il termine di sessanta giorni. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento sul tasso alcol emico, qualora non ricorrono giustificati motivi, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale. Per la violazione è prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente. È ammesso il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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