Tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di leasing, non vi è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, ed invero, appartenenza non significa astrattamente proprietà di una res, ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne sulla base di titolo che esclude i terzi (caratteristica propria del leasing). Muovendo da tale presupposto, appare evidente dunque la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing.
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