REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 6998/2019 pubblicata il 01/04/2019
nel procedimento iscritto al n°. /2016 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 12 dicembre 2018 vertente
TRA
XXX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’avv., rappresentata e difesa dagli avv.ti per procura a margine dell’atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
YYY, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in, rappresentata e difesa dagli avv.ti per procura speciale alle liti
OPPOSTA
Conclusioni: all’udienza del 12 dicembre 2018 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. L’opposizione è infondata.
3. La parte opponente non ha specificamente contestato né l’an né il quantum debeatur della pretesa creditoria già fatta valere dalla parte opposta avanti al giudice del monitorio (cfr. l’ordinanza del G.i. del 19 ottobre 2016).
4. Piuttosto la parte opponente ha: a) dedotto l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di pre-franchising concluso tra le parti di causa e dedotto in giudizio e quellidi agenzia conclusi con *** sp.a. e *** s.r.l.; b) eccepito l’inadempimento di queste due ultime società alle obbligazioni derivanti da tali contratti di agenzia, tali da giustificare ex art. 1460 c.c. eccezione di inadempimento nei confronti della parte opposta, proprio forza del preteso collegamento negoziale.
5. Sul punto si condivide e si richiama in questa sede l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (così Cass. 11.974/2010).
6. Con specifico riferimento all’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 cod. civ., attenendo essa al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive: “trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall’esigenza di simultaneità nell’adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Pertanto, affinché il principio “inadimplenti non est adimplendum” operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell’esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l’uno dall’altro.” (così, Cass. 5938/2006).
7. Avuto riguardo a tali principi di diritto rileva il giudice che nel contratto di pre franchising concluso tra le parti viene dato atto, nelle premesse: a) che l’odierna parte opposta, denominata “affiliante”; è “società controllata da *** spa”; b) che la società controllante è titolare del marchio registrato “***”, concesso in uso all’affiliante.
8. Inoltre, nell’art.3 del contratto di pre franchising viene dato atto che l’odierna parte opposta ha stipulato “appositi contratti di agenzia” con *** sp.a. e *** s.r.l.
9. Un principio di collegamento sembra desumibile dal contratto dedotto in giudizio, ed in particolare dalle premesse e dalla clausola sopra richiamata.
10. Tuttavia il giudice deve rilevare che la parte opponente non ha prodotto in giudizio prodotto in giudizio i contratti di agenzia asseritamente conclusi con le società *** s.p.a. e *** s.r.l.
11. Appare pertanto impossibile procedere alla delibazione dell’effettiva sussistenza della interdipendenza tra i contratti di cui trattasi. Delibazione che presuppone necessariamente un attento esame del contenuto negoziale, al fine di poterne ritenere il collegamento funzionale e teologico.
12. Devono pertanto confermarsi tutte le statuizioni in rito già prese dal giudice istruttore, anche con riferimento alla infondatezza dell’eccezione di clausola compromissoria ed alla insussistenza dei presupposti per ordinare la chiamata in causa delle società *** s.p.a. e *** s.r.l.
13. Al tempo stesso, alle considerazioni sopra esposte risulta dubbio e comunque non compiutamente provato il collegamento e l’interdipendenza tra i negozi così come dedotto in giudizio dalla parte opponente.
14. In applicazione della regola di giudizio stabilita dall’articolo 2697 c.c. l’opposizione pertanto deve essere rigettata.
15. Per l’effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato, e deve dichiararsene l’efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.
16. De spese seguono la soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018 (applicabile al presente giudizio ex art.6 D.M. 37/2018) il compenso viene liquidato in euro 3.950,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
rigetta l’opposizione e, per l’effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara l’efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.;
condanna la parte opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 3.950,00 oltre ad Iva, cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Roma, il 01/04/2019.
IL GIUDICE
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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