XXX, YYY e ZZZ proponevano opposizione avverso la delibera n. del 14/2/2018 con cui la CONSOB aveva inflitto, a ciascuno di loro, la sanzione pecuniaria di Euro 25.000, quali presidente e componenti del collegio sindacale di KKK spa, per violazione dell’art.149 III comma TUF: secondo la contestazione, essi non avevano segnalato, nelle qualità, che la sottoscrizione delle obbligazioni ***, conclusa il 21 novembre 2014 ad opera dell’Amministratore delegato in forza delle deleghe a lui attribuite, non era stata oggetto di relazione informativa – da rendersi trimestralmente ex art.150 comma 1 TUF e 17 dello Statuto della società, al Collegio sindacale, sebbene un componente del Consiglio di amministrazione fosse amministratore senza poteri della emittente *** s.a., società di diritto lussemburghese.
Con sentenza n. 1444/2019, la Corte d’appello di Torino aveva accolto l’opposizione, sostenendo che non vi fosse stata alcuna omissione rilevante da parte del Collegio sindacale perché l’amministratore aveva comunicato nella prima riunione del Consiglio utile (in data 17 marzo 2015) di avere interesse all’operazione per avere acquistato nel gennaio 2015 la totalità delle azioni *** e, in conseguenza, erano state attivate le necessarie procedure interne, con riferimento alla natura di parte correlata di *** ed era stata modificata la relazione al bilancio.
Avverso questa sentenza CONSOB proponeva ricorso in cassazione.
L’art. 149 del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede che il Collegio sindacale vigili sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza.
L’inosservanza di questi doveri informativi è sanzionata dal terzo comma dell’art. 193 dello stesso Testo unico.
L’art. 149 TUF rappresenta soltanto una specificazione dei poteri e doveri di controllo di cui i sindaci sono investiti ex art. 2403 comma I cod. civ., per il cui esercizio e adempimento l’art. 2403 bis cod. civ., prevede che essi possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (comma I), che possano chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possano altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale (comma II).
Nel caso in esame, è stato contestato che il Collegio non aveva comunicato a CONSOB che l’Amministratore delegato aveva proceduto, inforza delle deleghe conferitegli, a concludere la sottoscrizione di un prestito obbligazionario con una società di cui era amministratore un componente del Consiglio di amministrazione, ma non aveva riferito la circostanza nella relazione trimestrale informativa periodica.
La Corte d’appello aveva escluso la fondatezza della contestazione e la legittimità della sanzione affermando che fosse «di fatto irrilevante» la «mancata esplicitazione», rispetto alla conclusione dell’operazione di sottoscrizione del prestito da parte dell’Amministratore delegato, della posizione rivestita da un componente del consiglio di amministrazione nella società emittente, perché lo stesso componente aveva, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2015, fissata per la discussione dell’operazione, rappresentato di essere divenuto socio unico della emittente e, in conseguenza, «nessun interesse poteva essere riconducibile a un amministratore non esecutivo di una società che non gli fosse anche ascrivibile per il fatto di essere titolare al 100% delle azioni stesse e nessuna procedura ulteriore avrebbe dovuto essere attivata».
Detta motivazione è stata considerata erronea.
Nella fattispecie non si controverte delle conseguenze del conflitto di interesse quale parte correlata del singolo amministratore, ma degli obblighi di comunicazione del Collegio sindacale alla CONSOB.
Secondo l’art. 150 TUF, gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Nella specie, dunque, la sottoscrizione del prestito obbligazionario era stata segnalata come rilevante dall’Amministratore delegato, ma l’informazione non era stata evidentemente accurata e completa perché non aveva riferito della sussistenza di un potenziale conflitto di interesse all’operazione di un componente del C.d.a. in quanto amministratore pure dell’emittente.
Il difetto di segnalazione del potenziale conflitto rappresentava una «irregolarità» dell’operazione, rilevante ex art. 150 TUF e, perciò, da comunicare a CONSOB ex art. 149 terzo comma TUF.
Diversamente non poteva ritenersi: la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell’art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell’esercizio della sua attività di vigilanza perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione.
L’assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell’art. 149, comma 3, T.U.F. – in cui il sostantivo “irregolarità” non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo – anche dall’evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla CONSOB la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla CONSOB una completa e tempestiva informazione sull’andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza.» (Cassazione civile, Sez. 2, n. 3251 del 10/02/2009; Sez. 2, n. 12110 del17/05/2018).
La Corte d’appello di Torino non ha, pertanto, osservato questo principio, laddove ha ritenuto di poter escludere l’antigiuridicità dell’omessa comunicazione a CONSOB, da parte del Collegio sindacale, della incompletezza della relazione informativa da parte dell’A.d., dando rilievo a circostanze di fatto estranee e sopravvenute.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 25336 del 28 agosto 2023
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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