REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 797/2022 pubblicata il 23/08/2022
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4613/2017 promossa da:
XXX (C.F.) e YYY (C.F.),
con il patrocinio dell’avv.
OPPONENTI
contro
BANCA ZZZ SOC. COOP (C.F.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv.
OPPOSTA
con l’intervento di
KKK SRL (C.F.), in person del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv.
TERZO INTERVENUTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All’udienza del 2 febbraio 2022, tenuta a trattazione scritta, il Giudice ha dato atto dell’avvenuto deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e delle note di udienza da parte dei Procuratori delle parti.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 8 novembre 2017 i sig.ri XXX e YYY hanno proposto, innanzi al Tribunale di Rimini, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1434/17 emesso nei loro confronti ed in favore di Banca ZZZ S.p.A. chiedendo che in via preliminare non fosse concessa al provvedimento monitorio la provvisoria esecuzione in ragione della totale inesistenza e/o carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex adverso azionato; ancora in via preliminare subordinata gli opponenti hanno chiesto che la domanda di concessione della provvisoria esecuzione fosse respinta non essendo stata prodotta la documentazione completa di contratti ed estratti conto; sempre in via preliminare gli opponenti hanno chiesto che, ex art 210 c.p.c., fosse ordinato alla convenuta di produrre tutta la documentazione necessaria per il completamento delle operazioni peritali; nel merito gli opponenti hanno chiesto che fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo impugnato per mancanza di prova e per applicazione di interessi usurari e che fosse rideterminato il saldo dare/avere fra le parti epurato dall’addebito delle competenze e spese non pattuite. In via risarcitoria gli opponenti hanno chiesto che la convenuta fosse condannata a risarcire loro il danno patrimoniale nonché il danno non patrimoniale sofferti in conseguenza della condotta della opposta.
Si è costituita la Banca ZZZ S.p.A. che, in via preliminare, ha eccepito a) l’improcedibilità dell’opposizione per mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria; b) la tardività e la conseguente inefficacia dell’opposizione;
c) la prescrizione e la decadenza dell’azione promossa dall’opponente; nel merito ha
a) contestato la fondatezza dell’opposizione evidenziando come la prova scritta offerta fosse idonea e sufficiente, b) negato che fossero stati pattuiti o applicati ai rapporti inter partes interessi usurari evidenziando come nulla fosse stato contestato in proposito nel corso dei rapporti stessi, c) contesto l’idoneità della perizia di controparte a fondare l’opposizione, d) eccepito la mancanza di riscontro probatorio alle domanda di risarcimento del danno azionata dagli opponenti. In ordine alla richiesta di reiezione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto l’Istituto bancario ha evidenziato la sussistenza di tutti i relativi presupposti.
Nelle more del giudizio è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la società KKK S.r.l., quale avente causa di Banca ZZZ S.p.A., che ha aderito alle difese e domande svolte dall’opposta. All’udienza del 30 maggio 2018 è stata respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stato fissato il termine per l’avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. I Procuratori delle parti sono stati autorizzati al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., è stata disposta C.T.U. ed all’udienza del 2 febbraio 2022, tenuta a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base della precisazione delle conclusioni risultante dai fogli rispettivamente depositati dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
IN DIRITTO
In via preliminare deve essere dichiarata l’insufficienza della prova offerta dalla terza intervenuta KKK S.R.L. al fine di comprovare l’effettiva titolarità attiva del credito azionato in via monitoria di Banca ZZZ S.p.A. nei confronti degli opponenti: la terza intervenuta, infatti, si è limitata a produrre copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione che, in astratto, potrebbe essere considerato idoneo a comprovare la titolarità del credito azionato; nel caso di specie, peraltro, all’interno dell’avviso di cessione non si rinvengono criteri oggettivi e predeterminati sulla base dei quali sia possibile individuare i crediti ceduti. L’avviso di cessione risulta, infatti, eccessivamente generico sul punto facendo esclusivamente riferimento ai “crediti pecuniari (derivanti fra le altre cose da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione” (documento di identificazione che non risulta essere stato prodotto neppure per estratto notarile) derivanti da a) finanziamenti, b) crediti di firma “sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016”. Nell’avviso di cessione, inoltre, si fa riferimento ad un elenco contenente l’indicazione dei debitori ceduti per ciascun contratto di cessione di cui all’avviso, ma l’allegato relativo al dedotto contratto di cessione da Banca ZZZ S.p.A. a *** S.R.L. non risulta prodotto neppure per estratto autenticato. La valutazione integrata dei rilievi sopra emarginati induce a ritenere non sufficientemente comprovata la titolarità del credito azionato in via monitoria da Banca ZZZ S.p.A. in capo alla terza intervenuta (cfr. Cass. 31188/17).
In via preliminare deve essere superata l’eccezione di improcedibilità e di inammissibilità dell’opposizione sollevata da parte opposta per difetto del previo tentativo di mediazione obbligatoria: il Supremo Collegio ha, infatti, chiarito che l’onere dell’avvio di tale procedimento, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto (cfr. Cass. SS.UU. 19596/20). Si rileva, in ogni caso, che nel caso di specie la mediazione è stata ritualmente espletata con la conseguenza che l’eccezione risulta assorbita.
Ancora in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di tardività dell’opposizione sollevata da parte opposta sula base del rilievo che il decreto ingiuntivo risulterebbe essere stato ritualmente notificato in data 19 settembre 2017 con la conseguenza che l’opposizione depositata in data 8 novembre 2017 risulterebbe decorso il termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione: in realtà pur ammettendo che la notifica del decreto ingiuntivo si sia perfezionata in data 19 settembre 2017 con conseguente scadenza del termine per l’impugnazione al 28 ottobre 2017, non si può non rilevare che, secondo quanto previsto dall’art. 155 quarto comma c.p.c., recita “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”; il successivo quarto comma della disposizione richiamata recita “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato”. Ne discende che l’opposizione notificata in data 30 ottobre 2017 (in quanto lunedì) risulta pienamente tempestiva.
Anche la questione di decadenza dell’opponente dal diritto all’opposizione sollevata da parte opposta in relazione alla mancata impugnazione degli estratti conto nel corso dei rapporti fra le parti non risulta idonea a definire il giudizio alla luce del rilievo che, da un lato, non ne risulta documentata l’avvenuta ricezione da parte dell’opponente e, d’altro lato e decisivamente, in quanto il Supremo Collegio ha chiarito che l’art. 1832 c.c. non preclude “la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (cfr. Cass. 23421/16) con la conseguenza che l’opposizione deve essere comunque ritenuta ammissibile in quanto ha ad oggetto l’invalidità delle pattuizioni relative agli interessi, che secondo la prospettazione di parte opposta sarebbero usurari, ed all’inesistenza di pattuizioni legittimanti alcuni addebiti.
Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta si osserva, innanzitutto e decisivamente, che l’eccezione risulta genericamente posta e come tale insufficiente (cfr. Cass. 1073/20 e da ultimo in senso conforme Cass. 21225/22); si rileva, inoltre, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, pur attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda monitoria azionata dall’opposta che, pur convenuta in senso formale, è attore in senso sostanziale (cfr. Cass. 24815/05 e da ultimo in senso conforme Cass. 9633/22): ne discende che l’onere della legittimità degli addebiti di cui si compone il credito azionato con il provvedimento monitorio incombe sul convenuto e che, non risultando configurabile alcuna domanda di ripetizione di indebito dell’attore, neppure può propriamente invocarsi la prescrizione dell’eccezione del convenuto in senso sostanziale.
Nel merito l’opposizione risulta parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati: si deve, in primo luogo, rilevare che l’istituto bancario opposto non ha prodotto il contratto di apertura di credito con la conseguenza che il C.T.U. – pur soggetto specializzato in materia di contabilità bancaria – non è stato in grado di desumere l’entità dell’affidamento con la conseguenza che la relativa carenza probatoria si ridonda in danno dell’opposta non potendosi determinare l’entità delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie e con l’ulteriore conseguenza che il saldo dare/avere fra le parti è stato ricalcolato secondo quanto previsto dall’art. 117 TUB. Dalle risultanze della disposta C.T.U.– i cui esiti, in quanto fondati su ragionamento scientifico e su criteri di calcolo ineccepibili, sono pienamente condivisi da questo giudicante – emerge ancora che, epurando il saldo dare/avere nei rapporti fra la Banca opposta ed il sig. XXX (debitore principale) degli interessi anatocistici, delle competenze non pattuite e degli addebiti correlati all’apertura di credito non documentata, si ottiene un saldo dare/avere (partendo dal saldo zero non risultando documentato il saldo negativo del primo estratto conto prodotto da parte opposta) di € 18.030,46 a favore del debitore principale comprensivo di addebiti illegittimi a titolo Commissione di Massimo Scoperto e di Commissione di Disponibilità Fondi nella misura di € 5.437,50: in proposito si osserva che non solo non risulta comprovato che vi sia stato un affidamento ma neppure la misura percentuale della stessa, le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, essendo stati rinvenuti esclusivamente gli addebiti a tale titolo (cfr. Cass. 19825/22 in motivazione ““deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è invero in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, ne discende che ogni relativo addebito deve essere valutato come illegittimo.
La disposta C.T.U. ha, altresì, emarginato che in tre trimestri sono stati applicati interessi in misura superiore rispetto al tasso soglia per l’usura con la conseguenza che nella rideterminazione del saldo dare/avere fra l’Istituto opposto ed il sig. XXX deve essere emarginata un’ulteriore posta attiva in favore di quest’ultimo nella misura di € 1.092,59 applicando la formula di cui alle Istruzioni della Banca d’Italia che deve essere ritenuta cogente (arg. Cass. 26286/19).
Dalle considerazioni che precedono ed alla luce della domanda spiegata da parte opponente il saldo dare/avere nei rapporti fra l’opposta ed il sig. XXX (cfr. doc. 6 di parte attrice) deve essere rideterminato emarginando un saldo positivo a favore del sig. XXX di € 19.123,05.
Ne discende che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata da parte opponente si rileva che non è stato offerto alcun nessuno riscontro probatorio idoneo e sufficiente a comprovare l’esistenza dei danni ed il nesso di causalità degli stessi con la condotta della convenuta è stato acquisito al presente giudizio con la conseguenza che tale domanda non può trovare accoglimento.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la pressoché integrale soccombenza di parte opposta/intervenuta e che, tenuto conto del medio livello di complessità della questione dedotta in causa, delle attività processuali effettivamente espletate e del valore della causa (€ 19.123,05), sono liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 4.835,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 con applicazione dei valori medi per le fasi di studio (€ 875,00), introduttiva (€ 740,00), di trattazione e/o istruttoria (€ 1,600,00) e decisionale (€ 1.620,00). Quanto alle spese vive le stesso sono liquidate in complessivi € 545,00 di cui € 518,00 per CU ed € 27,00 per marche. In forza del medesimo principio della soccombenza restano integralmente a carico dell’opposta/intervenuta le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di titolarità attiva del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo a KKK S.r.l.;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1434/17;
3) dichiara che il saldo dare avere fra la Banca ZZZ S.p.A. ed il sig. XXX ammonta ad € 19.123,05 a favore del sig. XXX;
4) condanna parte opposta/intervenuta a rifondere agli opponenti le spese di liquidate in complessivi € 4.835,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA;
5) pone definitivamente a carico di parte opposta/intervenuta le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Rimini, 23 agosto 2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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