REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 167/2021 pubblicata il 12/02/2021
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. dell’anno 2014 promossa
DA
XXX (C.F.), YYY (C.F.) e ZZZ (C.F.), con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliati in
PARTE ATTRICE CONTRO
KKK QUALE MANDATARIA DI JJJ
(C.F.), con il patrocinio dell’avv.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI
All’udienza del 22/09/2020 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d’udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. /2013 emesso da questo Tribunale in data 28.11.2013 (R.G. n. /2013), la XXX unitamente ai sig.ri YYY E ZZZ – questi ultimi in qualità di fideiussori – convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale Civile di Terni la *** SPA e, per essa, la KKK, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Civile di Terni, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ed in accoglimento della presente opposizione:
NEL MERITO:
– revocare e porre nel nulla l’opposto decreto ingiuntivo, n. /2013 del 28.11.2013 emesso dal Tribunale Ordinario di Terni nel procedimento RG /2013, poiché ingiusto ed illegittimo nonché emesso per un importo non dovuto;
– conseguentemente dichiarare che nessun somma è dovuta dagli opponenti; – per l’effetto dichiarare inefficace nei confronti degli opponenti il decreto ingiuntivo opposto; IN VIA RICONVENZIONALE :
– accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità della avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati alla “XXX” e della commissione di massimo scoperto e per l’effetto, dichiarare non dovuti gli importi addebitati, a tale titolo, a carico della
“XXX” sul conto corrente oggetto di causa;
– dichiarare, altresì, non dovuti gli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali;
– previo accertamento dei fatti di causa, Voglia ordinare alla parte opposta la restituzione di quanto indebitamente ricevuto ed addebitato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto che a mezzo di CTU vorrà determinare, oltre interessi monetari con decorrenze dovute.
– Voglia ancora, ove risulti non convenuto, o nullo e/o illegittimo, il tasso di interesse ultralegale applicato dalla parte opposta, condannare quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente versate e pari alla differenza tra le somme percepite a tasso applicato e le somme dovute a tasso legale;
– Voglia ancora, ove risulti illegittimo e/o nullo, ex art. 108/96, il tasso di interessi monetari applicato, condannare controparte alla restituzione di tutte le somme addebitate a titolo di interessi monetari, per il periodo in cui è stato superato il c.d. tasso soglia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
In particolare, l’opponente esponeva:
– di aver intrattenuto con la Banca il seguente rapporto:
– Conto corrente n. , originariamente contraddistinto al numero /50, dall’anno 2002 all’anno 2011;
– che la Banca ha posto in essere nel corso del rapporto le seguenti violazioni di legge:
a) determinazione unilaterale dei tassi di interesse mediante rinvio agli usi su piazza;
b) illegittima applicazione di interessi anatocistici;
c) illegittimo addebito della Commissione di massimo scoperto;
d) superamento dei tassi soglia-usura ai sensi della legge n. 108/1996 (cfr. perizie di parte in atti);
e) modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in violazione dell’art. 118 TUB (cfr. doc. 2 fasc. opponenti);
f) di aver maturato un credito nei confronti della Banca pari ad euro 24.327,29 (cfr. perizie di parte allegate al fascicolo di parte opponente).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la *** SPA e, per essa, la KKK chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1355/2013 del Tribunale di Terni per l’importo per il quale il decreto è stato emesso e pari ad € 25.574,62 Nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande svolte dagli opponenti in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con totale conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via subordinata:
condannare gli opponenti al pagamento nei confronti di *** S.p.A dell’importo che risulterà dovuto in esito al presente giudizio.
….Con vittoria di spese e compensi professionali sia del presente giudizio che del procedimento monitorio.”
L’Istituto di credito convenuto riconosceva la sussistenza del rapporto bancario indicato da parte attrice evidenziando di aver maturato– al 18.11.2013 – un credito nei confronti della società attrice e dei fideiussori pari a complessivi euro 25.488,98.
In particolare, la Banca opposta esponeva:
– di aver stipulato con la società opponente il contratto di conto corrente n. /50 del 1.8.2002, contenente l’indicazione dei tassi di interesse attivi e passivi (cfr. doc. 2, fasc. monitorio) e che il predetto conto corrente assumeva poi la numerazione;
– che il contratto era assistito da fideiussione rilasciata in data 12.8.2002 da YYY e da ZZZ;
– che, in data 13.1.2011, la Banca comunicava il recesso dal conto corrente oggetto di causa (cfr. doc. 6, fasc. monitorio);
– la legittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, conformemente alla delibera CICR del 9.2.2000;
– la legittima applicazione della CMS in quanto espressamente pattuita fra le parti;
– la legittima applicazione dello ius variandi debitamente comunicata agli opponenti (cfr. doc. 2 fasc. opponenti);
– l’assenza di prova in merito all’asserita usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto;
– l’inammissibilità delle richieste istruttorie di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto del conto corrente oggetto di causa e della richiesta di CTU in quanto esplorativa;
– la sussistenza delle condizione per concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 2.3.2015 la precedente giudice assegnataria rigettava l’istanza ex art. 648 c.p.c., nonché la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. – in quanto generica – ma riteneva necessario l’espletamento di una CTU finalizzata a verificare l’eventuale superamene del tasso-soglia usurario e ad eliminare le commissioni di massimo scoperto, anche in considerazione del fatto che convenuta aveva depositato tutti gli estratti contro relativi al rapporto in esame.
Il CTU depositava una prima relazione in data 4.2.2016 e, trattenuta la causa in decisione, il precedente giudice assegnatario, con ordinanza del 30.9.2017, rimetteva la causa sul ruolo per richiedere chiarimenti all’ausiliario.
Assegnato il procedimento allo scrivente in data 16.2.2018, il CTU provvedeva, in data 30.10.2018, al deposito dei chiarimenti richiesti.
All’udienza del 17.1.2019, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione ma, con ordinanza del 13.6.2019, veniva rimessa sul ruolo per disporre “un’integrazione della CTU per accertare il corretto dare/avere fra le parti anche alla luce della recente sentenza della S.U. della Corte di Cassazione n. 16303/2018 (in tema di valutazione della CMS nel calcolo del tasso usurario) e della riconosciuta (ma non valutata da parte del CTU perchè non richiesto nei quesiti formulati dal precedente giudice assegnatario) illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sfavorevoli per il correntista” (cfr. ord. del 13.6.2019).
In data 10.2.2020, il CTU depositava la propria relazione integrativa e, rinviato il giudizio a causa dell’emergenza sanitaria, la causa veniva infine trattenuta in decisione all’udienza del 22 settembre 2020 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Deve preliminarmente darsi atto della documentazione rinvenuta in atti e della sua valutazione da parte del CTU nelle proprie relazioni:
– copia del contratto di conto contratto di conto corrente ordinario, contraddistinto dal n. /50 – che poi dal III trimestre del 2008 ha assunto il n. – debitamente sottoscritto dalle parti e le cui condizioni economiche sono di seguito riportate:
o il Tan creditore era lo 0,0625% (con Tae dello 0,0620%); o il Tan debitore era il 14% (con un Tae del 14,75%); o la C.m.s. era pari al 0,975%.
– estratti conto corrente ed i relativi scalari dal mese di agosto 2002 al mese di novembre 2014 relativi al contratto oggetto di causa;
– proposta di modifica unilaterale del contratto del 5 luglio 2007 prodotta in giudizio dalla stessa società correntista (cfr. doc. 2, fasc. opponente);
– perizie tecniche di parte opponente;
– bonifici effettuati dall’opponente negli anni 2012-2014 §(cfr. doc. 3 fasc. opponenti e doc. 3 fasc. monitorio);
– fideiussioni sottoscritte in pari data da YYY e da ZZZ.
Ciò posto, dalla suddetta documentazione si evince, in primo luogo, che le parti hanno espressamente pattuito, per iscritto, l’entità dei tassi di interesse creditori e debitori – come sopra riportati – per cui, correttamente, detti interessi sono stati legittimamente applicati al rapporto oggetto di causa.
In secondo luogo, in merito alla variazione di tassi di interesse disposti unilateralmente dalla Banca opposta e comunicati alla società opponete con nota del 5 luglio 2007, prodotta dalla stessa correntista, deve ritenersi che la suddetta variazione sfavorevole dei tassi di interesse è stata effettuata nel rispetto dell’art. 118 TUB, vigente ratione temporis.
Infatti, dalla lettura della suddetta comunicazione prodotta risulta che la “proposta di modifica unilaterale” è stata regolarmente comunicata al cliente (che infatti l’ha depositata nel presente giudizio) e che nella stessa viene espressamente indicato il “giustificato motivo” della modifica consistente nell’aumento “…del tasso di interesse operato dalla Banca Centrale Europea in data 06.06.2007…” (cfr. doc. 2, fasc. opponente).
In merito alla legittimità dell’applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori deve convenirsi con quanto rilevato dal CTU che ha rilevato l’espressa pattuizione tra le parti nonché l’applicazione della medesima periodicità di capitalizzazione nel corso del rapporto (cfr. art. 7, comma 1 del contratto in atti e prima relazione di CTU in atti).
La domanda riconvenzionale di parte opponente risulta invece fondata in riferimento alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto che, seppur pattuita in contratto, non ne viene indicata la modalità di calcolo ma solo il tasso di riferimento.
Al riguardo si osservi che, a prescindere dalla tesi accolta in punto di natura giuridica di tale commissione (accessorio che si aggiunge agli interessi passivi ovvero remunerazione dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, cfr. anche Cass. n. 870/2006), va infatti osservato che, come accertato dal CTU, la stessa è stata pattuita “…senza che però vi sia una dettagliata indicazione del calcolo della stessa…” (cfr. rel. CTU, pag. 11).
Tale omissione si ripercuote sulla validità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto da ritenersi quindi nulla ai sensi dell’art. 1346 c.c. per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto perché non indica i criteri e le modalità di calcolo del tasso, non consentendo al cliente di comprenderne l’effettiva entità nonché di verificarne la corretta applicazione (ad esempio, se applicata sia per le somme “intra-fido” che per quelle “extra fido”, cfr. Tribunale Trento n. 517 del 30.4.2014, Tribunale Busto Arsizio del 9.12.2009, in Foro It., 2010, c. 672, Tribunale Vibo Valentia n. 23 del 16.1.2006 secondo cui “Va rilevato che l’indicazione sui contratti bancari, come nell’ipotesi specifica, della mera percentuale di calcolo non appare sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità a priori richiesto dall’art. 1346 c.c.; infatti, la banca non chiarisce se per massimo scoperto si debba intendersi il debito massimo che il conto corrente raggiunge anche per un solo giorno o quello che duri almeno dieci giorni, oppure sull’importo generate dei prelevamenti o altro ancora.”).
Merita, pertanto, di essere condivisa la ricostruzione del saldo operata dal CTU che ha eliminato tale commissione (cfr. prima rel. CTU, pagg. 11 e ss.).
Per quanto riguarda l’applicazione dei tassi usurari deve evidenziarsi quanto di seguito.
Nel corso del proprio accertamento, il CTU ha correttamente svolto la propria indagine evidenziando quanto di seguito:
– per il calcolo del TEG ha inserito solo le spese indicate nelle Istruzioni della Banca d’Italia mentre si è discostato dal calcolo effettuato dal consulente di parte attrice che ha sempre incluso le CMS; dall’anno 2010 in poi, conformemente alle Istruzioni della Banca d’Italia, ha correttamente considerato su base annua gli oneri previsti;
– per il calcolo del TEG ha utilizzato la formula della Banca d’Italia prevista per le aperture di credito in conto corrente “Cat. 1” (cfr. prima relazione del CTU, pag. 16 ove l’ausiliario da atto che “…la verifica dell’usura per un’apertura di credito in conto corrente va pertanto effettuata
per ogni trimestre in quanto in questo caso non vi è una data ultima del rapporto, l’importo concesso in affidamento viene continuamente usato, rimborsato e modificato, le condizioni contrattuali cambiano molto spesso ed alcuni costi sono eventuali e possono essere addebitati secondo l’andamento del rapporto….)”;
– per quanto concerne la categoria di operazione è stata utilizzata quella denominata “aperture di credito in conto corrente oltre 5.000” in quanto, come già precisato, si è supposta l’esistenza dell’affidamento di € 25.000; medesima scelta d’altra parte è stata operata anche dal consulente di parte degli opponenti; al riguardo, il CTU ha correttamente rilevato che “…Non sussiste nel contratto iniziale alcuna precisazione di condizioni contrattuali intra ed/od extra fido; agli atti non risulta peraltro neanche un contratto attestante l’esistenza di un affidamento e/o di un’apertura di credito, anche se da quanto riportato negli scalari per il calcolo degli interessi debitori sembra che sussista una linea di credito, in misura di € 25.000…” e che “…Dal conto scalare nella suddivisione dei tassi fino a luglio del 2008 viene indicata la precisazione “intrafido” ed “extrafido”, ma dall’agosto del 2008 viene anche utilizzata la denominazione “apertura di credito…” (cfr. rel. CTU, pag. 7 e 18);
– il tasso soglia è stato superato dal III trimestre del 2010 al III trimestre 2011 per cui il CTU provvedeva all’eliminazione totale degli interessi maturati in quei trimestri (cfr. allegati alla prima relazione di CTU);
Tali conclusioni venivano confermate sia a seguito delle osservazioni presentate dalle parti ove il CTU ha dato pienamente conto di aver considerato il parziale “storno degli interessi” effettuato dalla Banca nei trimestri in cui è stata riscontrata usura contrattuale, di aver correttamente effettuato il ricalcolo del saldo a fronte delle eliminazioni riconosciute – CMS e usura – diversamente dal CTP di parte convenuta che ha effettuato il ricalcolo del saldo applicando i tassi medi e senza considerare l’andamento del rapporto sui nuovi saldi passivi così ricalcolati, nonché l’applicazione del tasso legale a far data dal III trimestre del 2011, come peraltro rilevato dalla convenuta sin dal deposito del ricorso monitorio, cfr. prima rel. CTU, pagg. 24-26 qui richiamata e trascritta.
Le suddette conclusioni venivano peraltro confermato dall’ausiliario anche all’esito dell’integrazione della consulenza disposta per tenere conto della recente sentenza della S.U. della Corte di Cassazione n. 16303/2018 in tema di valutazione della CMS nel calcolo del tasso usurario (cfr. seconda relazione di CTU, pag. 7).
3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve quindi essere condivisa la rideterminazione effettuata dal CTU che ha eliminato le commissioni di massimo scoperto nonché gli interessi applicati nel periodo compreso tra il II Trimestre 2010 ed il terzo trimestre 2011 applicate dalla Banca e, quindi, deve essere riconosciuto un credito in favore della Banca opposta pari ad euro 6.229,80 al 4.11.2014 (cfr. prima rel. CTU, pag. 21 e allegato 10).
Di conseguenza deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e le parti opponenti devono essere condannate, in solido fra loro, al pagamento della somma pari ad euro 6.229,80, oltre gli interessi legali dal 4.11.2014 coincidente con la data indicata nel calcolo effettuato dal CTU – che tiene conto degli interessi maturati dal 30.9.2011 (momento in cui “il conto è stato girato ad incagli”) e dei bonifici effettuati dalla parte opponente “a deconto” – sino al soddisfo (cfr. prima rel. CTU, allegato 10).
4. Attesa la reciproca soccombenza, data la fondatezza parziale delle reciproche ragioni svolte, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese legali fra le parti.
Le spese di CTU vengono invece definitivamente poste a carico della convenuta, poiché tale accertamento è scaturito dalle contestazioni di parte opponente rivelatesi parzialmente fondate all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. /2013 emesso da questo Tribunale in data 28.11.2013 (R.G. n. /2013);
2) Accerta che, con riferimento al rapporto bancario dedotto in giudizio sussiste al 4.11.2014 un saldo passivo pari ad euro 6.229,80 e, quindi, un pari credito in favore della *** SPA (che ha agito in giudizio con la KKK) e, per l’effetto, condanna la XXX unitamente ai sig.ri YYY E ZZZ, in solido fra loro, al pagamento in favore della Banca opposta della somma pari ad euro 6.229,80, oltre agli interessi legali dal 4.11.2014 al soddisfo; rigetta nel resto le ulteriori domande avanzate dalle parti;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Terni il 12 febbraio 2021
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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