N. R.G. 21138/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21138/2023
Il Giudice, Viste le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc; pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.:
Il Giudice dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._783_2025_- N._R.G._00021138_2023 DEL_14_02_2025 PUBBLICATA_IL_14_02_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21138/2023 promossa da:
con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO Torino (TO), presso lo studio del predetto difensore ATTORE IN OPPOSIZIONE contro con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, Orzinuovi (BS), presso lo studio del difensore CONVENUTA OPPOSTA Oggetto:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO – Alla luce dei fatti contestati e documentati revocare e comunque dichiarare nullo e inefficace il decreto opposto – Dichiarare in ogni caso che la non è debitrice di alcunché in relazione alle fatture azionate Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata.
Per parte convenuta:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
– rigettare l’avversaria eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’opponente in quanto destituita di ogni e qualsivoglia fondamento;
NEL MERITO in via principale: rigettare in toto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’attrice opponente in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l’effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Ordinario di Torino n. 6191/2023 del 16/10/2023, R.G. n. 15591/2023;
NEL MERITO in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l’opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e condannare l’attrice opponente al pagamento in favore di ella somma di € 73.200,00 (euro settantatremiladuecento/00), oltre interessi di legge dal dovuto all’effettivo saldo a titolo di pagamento della Fattura Elettronica n. 1/596 del 07.03.2023 emessa a saldo del corrispettivo dovuto per lo sviluppo di n. 3 nuovi progetti esecutivi per interventi edilizi afferenti condominii denominati o comunque la diversa somma che risulterà dovuta; IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario e occorrende, sia del procedimento monitorio che della presente causa di opposizione, come da Nota spese allegata, ed oltre avversaria condanna ex art. 96 comma I° o III° c.p.c., per le esposte ragioni;
IN INDIRIZZO
omissis MOTIVAZIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la rappresentando che l’odierna convenuta aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo (n.6191/2023), per l’importo di € 73.200,00, per crediti in forza della fattura n.1/596 del 07.03.2023;
che in data 15.03.2021 le parti sottoscrivevano un accordo quadro per la realizzazione di una serie di interventi edili;
che per il progetto pilota veniva convenuto che la avrebbe dato “corso immediato alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva oltre alla direzione lavori”;
che per i successivi interventi le parti avrebbero sottoscritto dei contratti ad hoc;
che il progetto pilota veniva completato e la incassava la somma concordata;
che, a causa dell’impossibilità di reperire la per la gestione dei crediti relativi ai successivi interventi, nessun ulteriore incarico veniva affidato alla ;
che la convenuta emetteva comunque nei confronti la fattura azionata in sede monitoria;
che l’attività oggetto della fattura veniva svolta in assenza di incarico;
che il credito azionato nel procedimento monitorio era privo della certezza richiesta per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto stante la sua precedente contestazione;
che la fattura prodotta nel giudizio monitorio, seppur idonea a fondare l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, non poteva integrare nel presente giudizio piena prova del credito azionato;
che si contestava la legittimità della fattura con specifico riferimento al difetto di legittimazione passiva;
che gli accordi intercorsi tra le attuali parti processuali prevedevano che queste avrebbero svolto diverse attività complementari per la realizzazione del progetto immobiliare e che unicamente per il progetto pilota era stato pattuito che nel caso in cui nessuna attività fosse stata concretamente assegnata alla costi connessi alle progettazioni esecutive sarebbero rimaste di competenza esclusiva di , mentre per i successivi progetti, nella medesima eventualità in cui nessun incarico fosse assegnato alla convenuta, la si sarebbe fatta carico dei relativi costi sostenuti per la progettazione delle strutture di sua competenza; che, pertanto, ne derivava l’inesistenza del credito azionato e il difetto di legittimazione passiva della atteso che nessuna ulteriore progettazione è mai stata commissionata per le attività fatturate per cui oggi è causa;
che, in ogni caso, il quantum richiesto non è congruo all’attività svolta dalla convenuta e, stante l’assenza di preventivo approvato degli interventi e vista la loro mancata esecuzione, il credito non poteva considerarsi provato.
Parte attrice domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e si opponeva all’eventuale domanda di concessione di provvisoria esecutività di controparte.
Si costituiva la allegando di essere la filiale italiana del gruppo tedesco rappresentava altresì di essere impiegata nel settore delle costruzioni civili in materiale ligneo;
che l’odierna attrice voleva instaurare un partnership diretta a realizzare una serie di interventi immobiliari in Piemonte;
che incaricava la di sviluppare 3 nuovi progetti esecutivi per interventi edilizi afferenti a 3 diversi condomini, denominati che tali progetti venivano puntualmente eseguiti così come dimostrato dalla documentazione prodotta;
che per ognuno dei tre ulteriori progetti esecutivi veniva pattuito con il legale rappresentante di , il sig. , il corrispettivo di € 20.000,00;
che tale circostanza risultava documentalmente provata dai file audio in atti e dagli scambi via e-mail tra il personale delle rispettive società;
che la trasmissione dell’integrazione della lettere d’intenti sottoscritta dal legale rappresentante di mai intervenne;
che il corrispettivo pattuito non veniva mai corrisposto.
Parte convenuta domandava, quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l’opposizione promossa dall’attrice e di confermare il decreto ingiuntivo contestato.
Il giudice, visto l’art. 171bis c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 09.05.2024.
Con le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c. le parti ribadivano le argomentazioni già in atti e procedevano a reciproche contestazioni circa il materiale documentale prodotto.
A seguito dell’udienza di trattazione il giudice rigettava l’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, respingeva i capi di prova dedotti dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. Occorre anzitutto rilevare che il nodo fondamentale della questione controversa sottoposta all’attenzione del Tribunale adito concerne l’asserita conclusione di un accordo, ed il suo ipotetico contenuto, per il compenso per l’attività di progettazione delle strutture lignee svolta dalla con riferimento a tre distinti condomini. Si rileva, inoltre, che tale pattuizione, la cui esistenza è negata dall’attrice, sarebbe successiva alla conclusione di un precedente “accordo quadro” con cui si era prevista una collaborazione per diversi progetti immobiliari, ma nel quale si era altresì specificato che soltanto per il “progetto pilota” di Pinerolo la si sarebbe fatta carico dei compensi connessi alla progettazione esecutive delle predette strutture, anche nell’eventualità in cui l’appalto non fosse assegnato entro una data specifica alla. Con il contratto in oggetto, infatti, si prevedeva che “Tali condizioni e tempistiche si intendono riferite all’intervento pilota di cui all’oggetto e dovranno essere riconfermate, di comune accordo tra le parti, per ogni eventuale successivo intervento”.
Emerge, quindi, che, salvo patti ulteriori, la non sarebbe stata remunerata della sua attività di progettazione se i successivi appalti non fossero stati a lei assegnati.
È provato, a seguito dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, che e la proseguivano la propria collaborazione professionale, così come previsto dall’accordo quadro, per la realizzazione dei progetti per le strutture lignee di altri tre condomini, che, per svariate circostanze, non sono mai stati realizzati, con la conseguenza che nessun appalto è stato poi concretamente assegnato all’opposta.
Risulta quindi controversa, nello specifico, la debenza del corrispettivo per i tre progetti svolti dalla che asserisce essere stati svolti a carico esclusivo della , stante il dato testuale dell’“accordo quadro” sopra illustrato e il mancato intervento di ulteriori pattuizioni di segno opposto.
Dalla copiosa documentazione in atti emerge una serie complessa di scambi di corrispondeva, via e- mail e tramite Whatsapp, tra il rappresentante legale di , il sig. , e il direttore commerciale della il dott. Si precisa, prima di procedere all’analisi delle interlocuzioni avvenute tra le parti, che la data indicata nella denominazione automatica degli audio Whatsapp è redatta adoperando il formato statunitense – mesi/giorni/anni – e non con quello tipico europeo – giorni/mesi/anni, che invece viene adoperata nella trascrizione testuale della conversazione estratta dall’applicazione, così come si ricava dal confronto dei file contenuti nel documento n. 15 depositato dall’attrice. Si evidenzia, pertanto, il fraintendimento che, quando si riferisce (pag. 3, I memoria ex 171 ter) al messaggio vocale inviato in data 11 marzo 2022 si riferiva, in realtà, al messaggio inviato in data 3 novembre 2022.
Chiarita tale discrepanza temporale si osserva quanto segue.
Nel merito, risulta dirimente la conversazione Whatsapp tra i predetti soggetti, prodotta da ambo le parti, che ha avuto luogo in data 3 novembre 2022, dalla quale si evince, dopo una breve contrattazione sul prezzo, la formulazione da parte del sig. , tramite il messaggio vocale “NUMERO_DOCUMENTO-AUDIO- 2022-11-03-10-22-13.opus” (doc. 15 attrice), di una proposta per l’importo di 20.000,00 € per ciascuno dei tre progetti realizzati, che si trascrive come segue:
va bene 20 va, mandami questo accordo, basta che chiudiamo e andiamo avanti in fretta.
NOME NOMENOME
a cui seguiva l’accettazione del sig. che rispondeva per iscritto “Si te lo mando in giornata”.
A tale conversazione faceva poi seguito l’invio tramite e-mail, nello stesso giorno, della “lettera di integrazione” nella quale era riportato l’importo poco prima pattuito e l’ulteriore previsione:
“Qualora per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà della scrivente non si dovesse addivenire, entro il 31/12/2022, alla sottoscrizione del Contratto di Subappalto con la (come da bozza allegata) o con un Contratto d’Appalto diretto con il Committente secondo le condizioni riportate nelle specifiche offerte allegate, si impegna a pagare a vista fattura un compenso per le suddette attività di progettazione pari a 20.000,00 € per ciascun condominio.
La mancata sottoscrizione da parte della di questo documento è ininferente in merito validità ed efficacia della pattuizione del prezzo in oggetto – oltre che della clausola di cui sopra, ma per le ragioni che saranno successivamente esposte – perché si ritiene che tale atto non costituisca altro che la mera formalizzazione per iscritto di un accordo già concluso tramite l’incontro della proposta orale del , sopra riportata, e l’accettazione scritta del Si badi, inoltre, come tale tipologia contrattuale non sia sottoposta ad alcun vincolo di forma ab substantiam e che dall’art. 1326, co. 4, c.c., si ricava la validità e l’efficacia, salva diversa indicazione del proponente, dell’accettazione compiuta dall’oblato con una forma differente rispetto a quella adoperata per la proposta.
In merito all’asserita debenza di tali importi, che a dire dell’attrice sarebbe dipesa dall’assegnazione dell’appalto e dall’ulteriore sottoscrizione di accordi con le (General contractor), appare dirimente il messaggio audio Whatsapp “NUMERO_DOCUMENTOAUDIO-2022-11-08-16-44-16.opus”, prodotto dall’attrice nella rispettiva prima memoria integrativa (doc.15), che risulta essere stato inviato al dott. a seguito di un ulteriore sollecito all’invio dell’accordo integrativo predetto debitamente sottoscritto.
In tale messaggio audio il sig. afferma inequivocabilmente:
“Si come ti ho detto adesso aspetto di finire i computi, gli mando tutto a , con cui tra l’altro abbiamo già parlato anche poco fa per le questioni di Lodi, ci da la data e ti mando l’accordo sottoscritto, rispetto per rispetto ti ho detto che te lo mando e te lo mando, quindi non ti preoccupare che te lo manderò e comunque anche se non ci fosse l’accordo sarebbe comunque stato mio impegno andare a coprire la progettazione”.
Con tale dichiarazione, dal carattere confessorio, si riconosce, in sostanza, l’esistenza di un precedente accordo che prevedeva la corresponsione del prezzo dell’attività di progettazione inerente ai tre condomini indipendentemente dall’andamento successivo dell’affare.
Anche per tale pattuizione la mancata sottoscrizione dell’atto integrativo a cui l’audio rinvia risulta ininferente rispetto alla validità dell’accordo concluso, ed oggetto del suddetto riconoscimento, per le medesime ragioni sopra esposte in merito alla pattuizione del quantum dovuto.
È quindi provata la titolarità di del credito oggetto del giudizio monitorio e si conferma, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta domanda, inoltre, la condanna della ai sensi dell’art. 96, co. 1 o 3, c.p.c. Si osserva in particolare, che l’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co.1 c.p.c., presuppone la contemporanea presenza dell’elemento soggettivo, il dolo o la colpa, e di un elemento oggettivo, cioè il danno patito da controparte.
Nel caso di specie tale domanda non può trovare accoglimento stante la mancata prova del danno subito dal L’ipotesi di responsabilità aggravata disciplinata dal terzo comma dell’articolo in discorso, invece, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. ord. del 17.07.2024, n. 19658), essendo volta a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate anche all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, bastando, di conseguenza, il solo accertamento della mala fede, intesa come consapevolezza dell’infondatezza della domanda, o della colpa grave; tale sanzione può quindi essere applica d’ufficio in tutti i casi di soccombenza e costituisce un’ipotesi autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e 2 c.p.c. Tutto ciò premesso si rinviene, da parte dell’attrice in opposizione, un abuso dello strumento processuale stante la formulazione di domande manifestamente infondate.
La manifesta infondatezza in fatto delle domande attoree si è evinta prima facie dalla documentazione prodotta dalla e, in particolar modo, dai messaggi audio Whatsapp sopra riportati ed inviati dal rappresentante legale della predetta Società che, quindi, erano necessariamente ben conosciuti dalla parte stessa che ha comunque deciso di intraprendere il presente giudizio;
tale azione processuale assume, di conseguenza, il connotato della pretestuosità e, pertanto, si condanna parte attrice a pagare a la somma equitativamente determinata pari a € 4.000,00.
Accertato l’abuso dello strumento processuale da parte di ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., si fa inoltre applicazione del disposto del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e si condanna l’attrice al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Conferma il decreto ingiuntivo n.6191/2023 del 16.10.2023 emesso dal Tribunale di Torino;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali di controparte, quantificate in complessivi € 9.141,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
Condanna parte attrice al pagamento a favore della convenuta opposta della somma equitativamente determinata in € 4.000,00 ex art. 96, co.3, c.p.c.;
Condanna parte attrice al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma pari a € 500,00 ex art. 96 co. 4 cpc. Torino, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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