N. R.G. 7961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Terza Sezione Civile Il Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Onorario del Processo, dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._5529_2024_- N._R.G._00007961_2023 DEL_01_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7961/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, CORSO STATI UNITI n. INDIRIZZO
ATTRICE Contro AVV. , che si difende in proprio, elettivamente domiciliato presso la sua residenza in MILANO, INDIRIZZO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa remissione in istruttoria e ammissione della prova per interrogatorio e testi sul capitolo di prova dedotto nella memoria ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. e infra riportato, con il teste in detta memoria indicato;
dal Tribunale di Torino in data 23 febbraio 2023 e della cui opposizione si tratta per tutti i motivi svolti in atti e in udienza;
Respingere, in ogni caso, tutte le avversarie domande ed assolvere la società conchiudente dalle medesime;
Con il favore delle spese di giudizio e patrocinio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.
Per parte convenuta in INDIRIZZO:
– respingere l’opposizione svolta da in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare l’opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino, n. 1460/2023, R.G.I. 3800/2023, pubblicato in data 23 febbraio 2023 e notificato il 24 febbraio 2023, emesso contro in via subordinata e alternativa:
nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, per qualsiasi motivo, – condannare al pagamento, in favore dell’avv. dell’importo di EURO 6.738,97, esposto nella fattura n. 26 del 18 agosto 2022 azionata in sede monitoria, oltre interessi moratori ex art. 5 del d. lgs. 231/2002 dalla data dell’11 gennaio 2023 all’effettivo soddisfo;
Con vittoria di compensi e spese di giudizio”.
*** ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1460/2023, emesso in data 23 febbraio 2023 e notificato in data 5 aprile 2023, che la condannava al pagamento a favore dell’AVV. della somma di € 6.738,97, oltre competenze di legge, in forza della fattura n. 26 del 18 agosto 2022 e del contratto n. 11006 del 20 marzo 2022, per aver prestato attività formativa presso , nel periodo fra il 23 marzo e il 18 luglio 2022, nell’ambito del progetto RAGIONE_SOCIALE di associazione costituita a seguito dell’accordo interconfederale del 18 gennaio 2002 da , con lo scopo di finanziare interventi di formazione continua per le imprese associate a Questi i motivi della opposizione: – Il credito azionato non è esigibile in quanto all’art III.4 del contratto sottoscritto fra le parti è previsto che il pagamento dell’attività formativa sia corrisposto tra i 30 ed i 5 giorni prima della presentazione a Fondimpresa del Rendiconto Finale del piano RAGIONE_SOCIALE.
La rendicontazione era prevista per mese di dicembre 2023.
– L’AVV. non ha mai consegnato a gli originali dei Registri didattici e delle presenze da lui compilati e sottoscritti, necessari per avviare la rendicontazione.
– Il credito azionato non è né certo né liquido perché eroga il finanziamento già deliberato per i piani di formazione c.d. finanziata (quali il piano DIXIT) solo al termine della fase di rendicontazione, all’esito positivo della stessa e nella misura in cui accerta che le attività sono state effettivamente svolte.
– Il decreto ingiuntivo ha accolto la domanda di pagamento degli interessi moratori sul credito ingiunto dal dovuto al saldo, ma trattandosi di crediti del professionista, eventualmente, andranno riconosciuti dalla notifica del decreto ingiuntivo e non dal momento dell’emissione della fattura.
Si costituiva in giudizio l’AVV. che chiedeva il rigetto dell’opposizione per i seguenti motivi:
non ha contestato né l’esistenza del contratto, né la sua validità ed efficacia e neppure l’esatto adempimento;
– L’effettivo svolgimento dell’attività formativa è pacifico e provato dai registri presenze emessi e vidimati da e firmati dai partecipanti;
– Il sollecito di pagamento del 6 dicembre 2022 è rimasto privo di riscontro, così come la lettera di formale messa in mora dell’11 gennaio 2023, nella quale l’AVV. dichiarava l’inopponibilità, nei suoi confronti, della mancata presentazione del rendiconto con decadenza del beneficio del termine di cui all’art. III.4 del contratto;
Cont – Solo con la notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo del 5 aprile 2023 ha sollevato l’eccezione di inesigibilità del decreto ingiuntivo in forza dell’art III.4;
– Esiste periculum in mora atteso il periodo di forte tensione finanziaria di – Il contratto non prevede alcuna obbligazione del professionista formatore di consegna degli originali dei registri didattici, che si trovano a disposizione della società debitrice presso – Poiché la prestazione professionale è stragiudiziale e il relativo credito è certo nel suo ammontare, la comunicazione di costituzione in mora dell’11 gennaio 2023 è idonea a far decorrere gli interessi di cui all’art. 5 del d.lgs. 231/2002.
*** All’udienza del 17 ottobre 2023 parte attrice opponente ha chiesto la sospensione del presente procedimento per attendere l’esito della procedura di ristrutturazione del debito introdotta con ricorso presentato da in data 2 agosto 2023 ex art 44 del codice della crisi d’impresa e insolvenza.
Il Giudice, con ordinanza del 25 ottobre 2023, ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento di , in conformità con la giurisprudenza di legittimità, in quanto nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della L n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito (Corte di Cassazione, ordinanza n. 31521/2021).
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 cpc. e i termini 183, 6 comma cpc, le parti depositavano le rispettive memorie.
Respinte le istanze istruttorie, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
*** E’ pacifico e documentale che le parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto una prestazione professionale consistente in 80 ore di attività di formazione prestazione è stata eseguita, nel periodo dal 25 marzo al 14 luglio 2022, così come risulta anche documentalmente dai registri presenze emessi e vidimati da e firmati dai partecipanti all’attività formativa.
In data datata 18 agosto 2022 il convenuto ha emesso fattura elettronica regolarmente trasmessa, ha inoltrato un primo sollecito di pagamento in data 6 dicembre 2022 e, in data 11 gennaio 2023, ha inviato formale messa in mora, nella quale dichiarava l’inopponibilità, nei suoi confronti, della mancata presentazione del rendiconto con effetto di decadenza del beneficio del termine di cui all’art. III.4 del contratto.
, contesta l’esigibilità del credito di parte convenuta opposta per la mancata presentazione del rendiconto in forza della clausola di cui alla sezione III (Corrispettivo) punto 4 del contratto.
Dalla documentazione in atti però emerge che la clausola di cui alla sezione III.4 del contratto non è opponibile all’AVV. per i seguenti motivi.
La norma contrattuale così dispone:
“i compensi (…) saranno pagati al consulente fra i 30 e i 5 giorni prima della presentazione a Fondimpresa del Rendiconto Finale del Piano a parziale deroga dei termini previsti dal D.lgs. 192/2012 dietro presentazione di corrispondente documento fiscale”.
nel proprio atto introduttivo al presente giudizio, ha dedotto e documentato che il rendiconto era previsto per il 23 dicembre 2023, e pertanto, il pagamento della prestazione dell’AVV. sarebbe stato erogato solo al termine della fase di rendicontazione e all’esito positivo della stessa, nella misura accertata da si è avvalsa della clausola contrattuale con l’opposizione a decreto ingiuntivo, senza aver precedentemente riscontrato le comunicazioni stragiudiziali dell’AVV. e senza aver precedentemente comunicato la data del termine previsto contrattualmente a suo favore. Peraltro, si rileva che, dalla documentazione in atti, così come indicato da parte attrice opponente, il termine per la rendicontazione è stato fissato, ad un anno e mezzo circa dalla conclusione delle lezioni, su richiesta della stessa ha, essa stessa, stabilito la programmazione delle rendicontazioni, su sollecito E’ necessario rilevare che il comportamento stragiudiziale di risulta contrario ai principi di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cc e, nello specifico, al principio consolidato per il quale la buona fede nell’esecuzione contrattuale si esplica in “un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte” (cfr. Cass. 12093/2001, Cass. 14726/2002). Si ritiene che il comportamento di sia stato contrario ai principi sopra ricordati in quanto ha fissato, discrezionalmente e senza comunicarlo a controparte, la rendicontazione a circa un anno e mezzo dal termine dell’esecuzione della prestazione resa dall’opposto procrastinando in tal modo in modo unilaterale il termine di pagamento in assenza di qualsivoglia ragione oggettiva riconducibile al rapporto dedotto in causa, senza considerare in tal modo l’interesse del consulente al ricevimento del corrispettivo, interesse che non può essere subordinato alle difficoltà finanziarie dell’opponente. , inoltre, sempre in applicazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., avrebbe dovuto sollevare l’eccezione di inesigibilità del credito a seguito delle richieste stragiudiziali di pagamento, in conformità con la giurisprudenza maggioritaria (Cass. 22353/2010) per la quale “correttezza e buona fede impongono che le eccezioni che si frappongono all’esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti, siano comunicate tempestivamente in occasione dell’attività posta in essere per ottenere l’esecuzione spontanea del contratto, non certo in occasione del procedimento innanzi l’Autorità Giudiziaria”. Si ritiene, comunque ed ad abundantiam, che l’AVV. abbia legittimamente invocato la decadenza del beneficio del termine in quanto, dopo sei mesi dall’esecuzione della prestazione, non solo era rimasta insolvente, ma non gli aveva comunicato neppure una eventuale data di presentazione del rendiconto, rimanendo silente ai solleciti scritti del consulente.
disposizione di carattere generale di cui all’art. 1186 c.c. consente al creditore, come è noto, di esigere immediatamente la prestazione, anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell’interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, (Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2003, n. 6984).
Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l’art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l’impossibilità da parte di quest’ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24330 dei 18/11/2011).
Alla luce dei principi giuridici sopra ricordati, si osserva che la lettera di messa in mora dell’11 gennaio 2023 sia idonea a costituire valida decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
In effetti, le difficoltà economiche e patrimoniali in capo al debitore idonee ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte al creditore opposto poste alla base dell’art. 1186 c.c. sono pacificamente provate sia dal documento denominato “programma delle rendicontazioni proposto da , nel quale si dà atto delle difficoltà finanziarie di , che già preesistevano alla data dell’11 gennaio 2023, sia dalla presentazione da parte di , in data 2 agosto 2023, di ricorso ai sensi dell’art. 44 CCII per la sottoposizione alla procedura di ristrutturazione del debito di cui all’art. 57 CCII, con conseguente decadenza dell’opponente dal beneficio del termine pattuito nel contratto con l’opposto. Si ritiene, pertanto, che per le ragioni sopra descritte la clausola contrattuale invocata da parte attrice opponente sia inopponibile al creditore e pertanto che il credito sia immediatamente esigibile e certo nel suo ammontare.
ha eccepito, inoltre, l’inadempimento dell’AVV. per non averle consegnato i Registri didattici compilati, necessari in originale per avviare la rendicontazione necessaria per provvedere ai pagamenti.
Sul punto si rileva che contrattualmente tale obbligo non è stato pattuito:
infatti, non è stato prodotto in atti alcun documento che preveda l’obbligo di consegna in originale dei registri, né, tantomeno, quest’obbligo è stato contrattualmente previsto.
Le istruzioni di compilazione del registro prodotte da parte attrice opponente, dalle quali si evincerebbe tale obbligo, non sono riferibili al rapporto contrattuale dell’AVV. , riferendosi ad una “azione formativa” svolta presso la sede RAGIONE_SOCIALE di Appiano Gentile, del tutto estranea all’ “azione formativa” eseguita dall’AVV. pacificamente, presso di Milano, in INDIRIZZO
Il capitolo di prova di parte attrice, volto a provare i solleciti di consegna dei registri da parte della segreteria di , oltre ad essere generico in quanto non è indicato chi, con che modalità e in quali occasioni abbia sollecitato a parte opposta la consegna dei registri in originale, è pertanto irrilevante ai fini della decisione, vertendo su una circostanza non rilevante ai fini del decidere.
Anche qualora la richiesta dei registri in originale fosse stata effettivamente inoltrata all’AVV. la mancata consegna degli stessi non costituirebbe comunque un inadempimento, non sussistendo alcun obbligo contrattualmente pattuito.
Si evidenzia, inoltre, che parte convenuta ha prodotto, con la costituzione nel presente giudizio, le copie di tali registri, precisando che gli stessi sono rimasti presso l’ente terzo presso il quale è stata svolta la prestazione.
non ha contestato la conformità delle fotocopie prodotte nel procedimento o la collocazione dei Registri presso l’ente formatore, ma esclusivamente, la mancata consegna in originale degli stessi.
Posta la mancata eccezione di non conformità tra copia ed originale e la non contestazione dell’esecuzione della prestazione, non è stata in grado i registri in originale per provare l’esecuzione della prestazione e per effettuare la rendicontazione, per quale motivo siano insufficienti le fotocopie degli stessi e neppure per quale motivo non può recuperarli dall’ente formatore.
In ogni caso e comunque non ha contestato la collocazione dei Registri in originale presso , che sono pertanto nella sua disponibilità.
L’eccezione di inadempimento è pertanto infondata e contraria a buona fede, non essendovi alcun obbligo di consegna in capo al formatore ed essendo stata sollevata solamente in occasione del presente giudizio.
E ciò in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22353/2010), secondo cui “per la legittima proposizione dell’eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento (…) non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l’eccezione è invocata non per stimolare la controparte all’adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell’attività posta in essere allo scopo di conseguire l’esecuzione spontanea del contratto” ha inoltre contestato la certezza del credito azionato dell’AVV. nel suo ammontare perché, all’esito della procedura avviata dalla società esponente ai sensi dell’art. 61 CCII, il credito dell’avv. potrebbe subire una riduzione pari al 40% dell’importo capitale e sarebbe pagato a partire dal 36° mese (e sino al 48° mese) dalla data dell’omologa. Risulta documentalmente in atti che, dopo la prima procedura instaurata in data 2 agosto 2023 a seguito di ricorso ai sensi dell’art. 44 CCII, oggi caducata, , con ricorso del 12 dicembre 2023, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 40, 54 e 61 CCII, unitamente a un piano di ristrutturazione del debito, avanti al Tribunale di Torino, instaurando il procedimento n. 530/23 RGF, che ha fatto godere di misure di protezione, fino alla data di rigetto del ricorso.
punto si evidenzia che nessuna norma prevede che la pendenza di una procedura di ristrutturazione del debito impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del credito nella sua interezza e di dotarsi di un titolo corrispondente all’intero importo del credito azionato in sede monitoria.
La riduzione del credito, infatti, avverrà soltanto a seguito dell’approvazione del piano di ristrutturazione, e non certo prima, come invece sostenuto dall’opponente!
Per tale motivo l’eccezione è manifestamente infondata.
Il decreto ingiuntivo n 1460/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 23 febbraio 2023, dichiarato esecutivo in data 25 ottobre 2023, andrà, pertanto, confermato.
Quanto agli interessi moratori di cui all’art. 5 del d.lgs. 231/2002 liquidati in decreto dal dovuto al saldo, il dictum del decreto ingiuntivo va chiarito affermandosi che gli interessi andranno corrisposti dal momento dalla data di messa in mora dell’11 gennaio 2023 in conformità con la giurisprudenza di legittima che in casi analoghi a quello per cui è causa, dispone “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento)” (cfr. Cass. 8611/2022,). 4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico di tenuto conto dei parametri individuati dal DM 147/22, del corrispondente al valore del decisum (scaglione da 5.200,00 a 26.000,00), in considerazione delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e in ragione dei valori medi, nella somma di € 5.077,00
oltre spese generali al 15% IVA e CPA.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l’opposizione formulata da e per l’effetto conferma il decreto ) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell’avv. , spese che si liquidano nella somma di € 5.077,00
oltre spese generali al 15% IVA e CPA.
Torino, 30 ottobre 2024
Il Giudice Onorario del Processo dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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