Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE N. 21106/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l’udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell’art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI – UNDICESIMA SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica e nella persona del dott. NOME COGNOME pronunzia, in data 1.7.2024, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._6627_2024_- N._R.G._00021106_2021 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024
nella controversia civile iscritta al n. 21106/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente TRA , elett.te dom.ta in Napoli alla INDIRIZZO presso lo studio legale degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti RAGIONE_SOCIALE , in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Napoli alla INDIRIZZO elettivamente domicilia, giusta procura in atti CONVENUTO C.F.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell’art. 132 c.p.c. Infatti, l’art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell’art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l’esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell’udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2.
Con atto di citazione, notificato il 29.7.2021, conveniva in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale, il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertata l’esecuzione dell’incarico di DD.LL.
di essa istante, come da esposizione di cui in premessa;
accertato altresì l’inadempimento del convenuto nel pagamento del corrispettivo maturato e richiesto;
2) Condannare esso convenuto al pagamento in favore della istante, della somma di euro 7.886,256 oltre iva e cpa, nonché interessi dalla data di esecuzione dei lavori fino all’effettivo soddisfo, o a quella somma ritenuta equa, dall’illustre giudicante, secondo ) Condannare esso convenuto condominio, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione ai difensori anticipatari”.
A sostegno delle proprie pretese deduceva di aver svolto, quale architetto, l’attività di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell’interesse del , e di aver ricevuto soltanto due acconti, per quanto concerne la direzione dei lavori, per complessivi € 2.494,00 (oltre ad € 3.000,00 per l’attività di espletamento delle pratiche tecniche ed amministrative, non oggetto di domanda).
3. Si costituiva il il quale eccepiva la prescrizione presuntiva triennale, ed in ogni caso l’infondatezza della pretesa, per non essere stata svolta alcuna attività di Direzione dei Lavori, proponendo domanda riconvenzionale per non aver controllato l’arch.
la corretta esecuzione dei lavori, pendendo sul punto altro giudizio di opposizione a d.i.
promosso dall’impresa appaltatrice.
4. All’udienza dell’1.12.2022 lo scrivente così provvedeva:
“L’eccezione di prescrizione presuntiva è mal formulata e va rigettata.
Invero è il convenuto stesso ad ammettere di non aver pagato quanto richiesto in questa sede dall’attrice, con relativo rigetto dell’eccezione (art. 2959 c.c.).
E’ indubbio inoltre che l’attrice abbia svolto le mansioni di D.L. (i docc. 8 ed 11 ove l’attrice è indicata quale D.L. non sono stati contestati), dovendo tuttavia verificare se per l’attività concretamente svolta il compenso richiesto sia congruo.
Pertanto, ritenuta la necessità, dispone nominarsi un CTU, individuato nell’Arch. al quale conferire in seguente incarico:
“1) Dica il CTU, sulla base della documentazione depositata dalle parti entro la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., previo esame dei luoghi di causa, se il compenso richiesto da parte attrice per l’attività effettivamente svolta sia corretto;
2) in caso di risposta negativa, quantifichi il compenso spettante a parte.
All’udienza dell’8.4.2024, originariamente fissata per la precisazione delle conclusioni, lo scrivente chiedeva chiarimenti al CTU in ordine al proprio elaborato;
chiarimenti che venivano depositati il 3.6.2024, dopo aver inviato nuovamente la bozza di CTU alle controparti ed aver replicato alle osservazioni mosse.
6.
In data odierna, sostituita l’udienza con il deposito di note ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell’art. 281- sexies c.p.c..
5.
La domanda è fondata quasi integralmente, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale.
5.1.
Va confermato quanto già esposto all’udienza dell’1.12.2022 in ordine all’eccezione di prescrizione presuntiva.
Com’è noto, e come si desume dalla stessa parola, essa si fonda sul presupposto, sulla “presunzione”, che entro un certo arco di tempo (nel caso di specie, tre anni, ex art. 2956 n. 2 c.c.) il compenso sia stato pagato.
Tanto è vero che l’art. 2959 c.c. chiarisce che l’eccezione è rigettata se viene ammesso in giudizio di non aver pagato.
Nel caso in esame il ha ammesso di non aver pagato quanto chiesto (anzi, non ha proprio ammesso di aver pagato), poiché la prestazione non sarebbe stata eseguita correttamente, per non aver svolto l’attrice la funzione di D.L..
5.2.
E’ altresì infondata la doglianza secondo cui l’arch. non sarebbe stata il D.L. del Condominio.
Già si è anticipato all’udienza dell’1.12.2022 che la nomina dell’attrice, quale D.L., emergeva nitidamente dai docc.8-11 prod.
parte attrice, mai contestati.
Ancora, nei docc. 25-26 prod. parte attrice vi è la ricevuta della Regione Campania all’Arch. , quale Direttore dei lavori, della presentazione della “relazione a struttura ultimata”.
5.3.
Altro discorso merita il quantum richiesto.
CTU, nella relazione definitiva del 3.6.2024, con motivazioni logiche ed esaurienti, pienamente condivise dallo scrivente, rispondendo anche alle osservazioni mosse alla propria bozza, ha chiarito che (p. 5) “a parziale modifica quanto precedentemente relazionato nell’elaborato peritale finale si ritiene adeguato riformulare il compenso spettante sulla scorta delle documentazioni esibite entro la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c (cfr. documenti all.2, all.5, all.6, all.7, all.8, all.10, all.
10 bis, all.11, all.13, all.14, all.20, all.23, all.24,all.28, all.15-16, all.21- 22, all.25-26) tenuto conto che tali documentazioni, come precedentemente esposto, evidenziano che l’attività di direzione lavori sia stata parzialmente svolta”.
In particolare (p. 4 elaborato peritale):
“non si rilevano parte degli atti ufficiali necessari allo svolgimento dell’attività di D.L quali ad esempio le attività amministrative contabili (stati di avanzamento lavori (SAL), stato finale delle opere);
motivo che ha indotto la scrivente a riformulare le conclusioni rese nella relazione preliminare;
tuttavia, dallaccurato esame di tutte le documentazioni depositate (cfr. documenti all.2, all.5, all.6, all.7, all.8, all.10, all.
10 bis, all.11, all.13, all.14, all.20, all.23, all.24,all.28, all.15-16, all.21-22, all.25-26), si evince inequivocabilmente che ‘lattrice risulta presente a più riprese sul cantiere e quindi che i lavori sono stati certamente diretti e seguiti dalla ricorrente, anche se solo parzialmente.
In definitiva le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali”.
Per tale ragione il CTU, correttamente, ha ritenuto che il compenso quale D.L. dovesse essere ridotto del 50%.
In definitiva, il compenso spettante all’attrice è pari ad € 9.634,782 per l’attività di progettazione e Direzione Lavori.
Al suddetto importo vanno detratti i due acconti per l’attività di DRAGIONE_SOCIALEL. già ricevuti, pari ad € 2.494,00, per complessivi € 7.140,78, oltre iva e cpa ed interessi al tasso di cui all’art. 1284 comma 1 c.c. dalla messa in mora del 27.5.2020 al 28.7.2021 ed al tasso di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo.
Invero la richiesta di interessi dal 30.7.2014 non può essere accolta.
Premettendo che il Condominio, per pacifica giurisprudenza, è un consumatore, con relativa inapplicabilità del d.lgs. n. 231/02, in assenza di un termine previsto per il pagamento, ex art. 1219 n. 3 c.c., gli interessi non possono che decorrere dalla prima messa in mora del 27.5.2020 (doc. 30 prod.
parte attrice).
6.
La domanda riconvenzionale, viceversa, deve essere rigettata.
Essa non solo è connotata da eccessiva genericità, non avendo il neppure specificato quali sarebbero stati gli inadempimenti del D.L., ma è risultata in ogni caso priva di riscontro probatorio La convenuta, difatti, aggancia la responsabilità del D.L. agli inadempimenti dell’impresa nella realizzazione dei lavori, già oggetto di un’opposizione a d.i..
Tuttavia il convenuto non ha provato l’esito positivo di quel giudizio, ossia che siano stati riconosciuti dei vizi nell’esecuzione dei lavori (potendo solo a quel punto interrogarsi se il D.L. sia corresponsabile per mancata vigilanza, o mancato richiamo all’impresa).
Anzi, agli atti vi è solo una sentenza di questo Tribunale (doc. 29 prod.
parte attrice, r.g. n. 17903/18) che ha rigettato un’opposizione a d.i.
promossa dal Condominio contro l’impresa esecutrice dei lavori.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/14 e modificati dal D.M. 147/2022, ai valori minimi, stante la semplicità del giudizio, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria che, stante anche i chiarimenti richiesti al CTU, appare corretto liquidare ai valori medi (scaglione fino ad € 26.000,00).
8. Sulle spese di CTU si provvede come in dispositivo.
Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di , di € 7.140,78, oltre iva e cpa ed interessi al tasso di cui all’art. 1284 comma 1 c.c. dal 27.5.2020 al 28.7.2021 ed al tasso di cui all’art. 1284 comma 4 c.c. dal giorno successivo e fino al soddisfo.
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di giudizio che liquida in € 275,00 per esborsi ed € 3.380,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione in favore degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, anticipatari;
c) le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 20 dicembre 2023, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell’attrice di ripetere dal le somme eventualmente versate, o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Il Giudice dott. NOME COGNOME La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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