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Competenza per territorio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLZANO – PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 1076/2018 pubblicata il 16/10/2018 nella causa civile di 2° grado iscritta al n. R.G. promossa da: appellante: XXX, cod. fiscale, rappresentata e difesa dall’avv., giusta procura in calce […]

Pubblicato il 20 October 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO – PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1076/2018 pubblicata il 16/10/2018

nella causa civile di 2° grado iscritta al n. R.G. promossa da:

appellante:

XXX, cod. fiscale, rappresentata e difesa

dall’avv., giusta procura in calce all’atto di citazione in appello,

contro

appellata:

YYY, cod. fiscale, in proprio, con studio in Egna (BZ);

in punto: appello alla sentenza del Giudice di pace di Egna n. 37/2017;

CONCLUSIONI

cfr. verbale d’udienza del 14.06.2018.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. YYY si era rivolta al Giudice di pace di Egna, affermando di avere svolto attività professionale in favore della convenuta XXX, nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale di questa dal marito ***, sia innanzi al Tribunale di Bolzano che anche in sede di reclamo innanzi alla Corte d’appello, e aveva preteso il pagamento del compenso professionale nell’importo di € 4.588,98.

XXX si era opposta alla pretesa attorea, eccependo l’incompetenza del Giudice di pace di Egna in favore di quello di Bolzano, affermando che il credito residuo era di € 499,99 ed invocando l’inadempimento professionale della stessa, per omessa informazione circa la spettanza del patrocinio gratuito.

Assunti i mezzi di prova orale offerti dalle parti, con sentenza n. 37/2017 è stata accolta la domanda attorea.

Contro la sentenza del Giudice di pace è stato quindi proposto appello da parte di XXX, chiedendo la riforma della sentenza, sulla base delle eccezioni proposte in primo grado.

L’avv. YYY si è costituita, ribadendo la correttezza della sentenza.

All’udienza del 14.06.2018 la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi il 03.10.2018.

2. Il motivo d’appello inerente l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Egna è

fondato. XXX, che si era rivolta all’avv. YYY per la propria pratica di separazione dal marito, ha agito in veste di consumatrice, non potendo esservi alcun dubbio che ogni questione inerente lo status della persona (di coniuge, nel caso di specie) inerisca la sfera personale ed esuli pertanto dall’ambito professionale.

Deve pertanto affermarsi la competenza esclusiva del Giudice del luogo di residenza della XXX, da identificarsi in quello di Bolzano (essendo la stessa residente in Nova Ponente), richiamando la seguente ordinanza della Corte di cassazione: “In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore” (n. 5703 del 12.03.2014).

Errata, in proposito, si rivela l’argomentazione, rinvenuta nel provvedimento del Giudice di pace del 17.01.2017 (cfr. verbale d’udienza nel fascicolo di primo grado), in base al quale il foro del consumatore sussisterebbe per il caso di responsabilità professionale dell’avvocato, secondo l’ordinanza della Suprema Corte n. 1464 del 24.11.2014, ma non per il recupero di un credito professionale. La qualità di consumatore inerisce infatti una speciale qualità della persona, nei confronti del professionista, attirando ogni controversia al foro esclusivo di residenza, senza che sia dato distinguere in base alla tipologia di lite.

Posto che la censura relativa alla affermazione di competenza è fondata, si osserva che non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; non esiste, invero, una regola omologa a quella dettata per le sentenze del conciliatore dall’art. 353 co. 4 c.c. (abrogato dall’art. 89 co. 1 legge n. 353/1990). Pertanto, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea affermazione di competenza, va deciso il merito quale giudice d’appello (sul punto si rimanda a Cass., ordinanza del 02.07.2015 n.13623).

3. Secondo l’appellante, tramite l’e-mail del 20.04.2016 Rosa YYY, sorella e segretaria dell’avv. YYY, le avrebbe comunicato il residuo dovuto, pari ad € 499,99, e pertanto all’avvocato non spetterebbe alcuna ulteriore somma, rispetto a tale importo.

L’assunto non convince, per una serie di ragioni. Anche a voler considerare corretta la data dell’e-mail indicata dalla XXX (nel doc. n. 2 fascicolo XXX 1° grado è riportato solamente il testo, senza data), è pacifico e documentalmente provato che XXX ha revocato il mandato all’avvocato in epoca successiva (ossia con email del 27.05.2016, cfr. documentazione depositata in Cancelleria GDP il 07.03.2017, doc. n. 2). La comunicazione di un compenso residuo, effettuata nel corso dell’espletamento del mandato, non può essere indicativa di un saldo riferito a tutta la prestazione, essendo la stessa ancora in corso; logicamente tale compenso va riferito ad un acconto.

A ciò si aggiunga che tale comunicazione nemmeno proviene dall’avv. YYY, e pertanto non le va comunque attribuito alcun valore confessorio.

4. Quanto all’eccezione di inadempimento professionale dell’avv. YYY, come dedotto dalla sig.ra XXX, per omessa informazione circa il diritto della stessa di essere ammessa al gratuito patrocinio, è rimasto non specificamente contestato, oltre ad essere suffragato documentalmente, che XXX, al conferimento dell’incarico all’avv. YYY nell’anno 2014, aveva un imponibile di € 18.433,00 (cfr. affermazione nella “Stellungnahme” avv. YYY del 16.01.2017, pag. 6, nonchè Modello Iva 2015, allegato 4 fascicolo XXX 1° grado),

superiore al limite di ca. € 11.500,00 necessario per accedere a tale prestazione.

5. Considerato che la Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha chiarito che “la parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le “poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice” (sent. 18.06.2010 n. 14699), in assenza di specifica contestazione sulle singole voci indicate nelle parcelle fatte valere, l’importo recato dalle stesse va accertato come dovuto. A ciò si aggiunga che il credito risulta del tutto congruo, alla luce della molteplice documentazione depositata a sostegno dell’attività professionale prestata (cfr. docc. 1 – 23 fascicolo YYY 1° grado) e delle testimonianze a conferma assunte (avv. ***, avvocato del marito ***, e quest’ultimo, nonché testi dott. *** e YYY Rosa, collaboratrici di studio).

Atteso che con lettere raccomandate ricevute dalla XXX il 23.06.2016 (cfr. avvisi di ricevimento docc. 28 – 29 fascicolo YYY 1° grado) l’avvocato ha intimato il pagamento di quanto dovuto, da tale data di messa in mora decorrono gli interessi legali (art. 1219 e 1224 c.c.), fino al saldo.

6. Quanto alle spese di lite, va considerato che, pur con l’accoglimento dell’eccezione di incompetenza e la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, XXX è soccombente nel merito. Si impone, pertanto, la compensazione delle spese di lite, in ragione di un terzo, per entrambi i gradi di giudizio, richiamando in via di analogia la sentenza della Corte di cassazione del 25.08.2017 n. 20399 in tema di annullamento di lodo arbitrale (“anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dal’ art. 336 c.p.c., comma 1, secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. “effetto espansivo interno”) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa” ). XXX è tenuta a rifondere alla controparte la restante quota.

Le spese sono liquidate secondo i parametri medi; dalle spese di questo grado vanno escluse le spese della fase istruttoria (non tenuta).

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente decidendo sull’appello proposto da XXX nei confronti dell’avv. YYY, ad impugnazione della sentenza n. 37/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Egna,

1) dichiara la nullità della sentenza, per incompetenza del Giudice di pace di Egna;

2) decidendo nel merito, condanna XXX a pagare all’avv. YYY la somma di € 4.588,98, oltre interessi legali dal 23.06.2016 al saldo;

3) condanna l’appellante XXX a rifondere all’avv. YYY due terzi delle spese di lite, che compensa per la restante parte tra le parti e che liquida, per l’intero, come segue:

• processo di 1° grado: in € 1.205,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge;

• processo di appello: in € 1.620,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie.

Così deciso in Bolzano, 16.10.2018

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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