REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott., assistito dal funzionario addetto all’Ufficio per il Processo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 241/2022 pubblicata il 06/04/2022
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939/2013 promossa da:
XXX, (C.F.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
ATTORE
contro
YYY SPA (c.f.) in persona del legale rapp.te pro-tempore Ing., rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Starvaggi
In fatto e in diritto
La presente opposizione, proposta da XXX (CAS), ha ad oggetto il decreto ingiuntivo N. 153/2013, emesso dal Tribunale di Patti il 3.5.2013 e notificato l’11.06.2013, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di YYY S.P.A., quale capogruppo dell’ATI con la *** S.P.A., della somma complessiva di € 1.139.597,29 oltre IVA e interessi e spese di procedura, relativa alle due fatture emesse per somme corrispondenti al rimborso del ribasso d’asta degli oneri di sicurezza trattenute illegittimamente dal Consorzio ed afferenti a dei lavori di costruzione appaltati e relativi al c.d. lotto 28 bis nonchè al lotto 25.
L’opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice adito, prevedendosi a suo dire nella vicenda de qua la competenza arbitrale; l’assorbimento delle domande spiegate in D.I. con quelle formulate negli atti di accesso agli arbitri da parte dell’opposta; l’incompetenza del Tribunale essendo a suo dire competente il Tribunale delle Imprese nonché l’incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Messina.
L’opponente ha chiesto, comunque l’annullamento e/o la revoca del D.I. opposto e nel merito eccepita la prescrizione del diritto azionato con la procedura monitoria nonché l’insussistenza del credito vantato e, in subordine, l’indebita attribuzione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e la riduzione nei limiti dell’equo e del giusto della somma ingiunta. Il tutto con vittoria di spese.
La società opposta, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del D.I. opposto, con la condanna del CAS al rimborso dei ribassi d’asta sugli oneri di sicurezza illegittimamente applicati sugli atti di sottomissione relativi ai lotti 25 2° stralcio e 28 bis, oltre interessi come richiesto ed ottenuto nel prefato D.I. e con la condanna alle spese del giudizio.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto avendo il G.I. ritenuto prima facie verosimile e fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente in assenza di atti interruttivi riguardanti i crediti relativi al lotto 28 bis e mancando la prova della ricezione da parte dell’opponente di quelli afferenti il lotto 25, la causa è stata rinviata con i termini 183 c.p.c. e di poi, essendo istruita documentalmente, differita per la precisazione delle conclusioni e successivamente introitata in decisione.
Tanto premesso, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall’opponente.
Ebbene, l’eccezione di difetto di giurisdizione sussistendo -a dire del CAS- la competenza arbitrale, è infondata e va rigettata poichè in materia di appalti di opere pubbliche la competenza arbitrale non è inderogabile ma costituisce una mera facoltà delle parti, prevista già nel codice degli appalti come riformato nel codice dei contratti pubblici; di guisa che la libera scelta di adire il giudice ordinario non comporta affatto un difetto di giurisdizione in capo allo stesso radicandosi piuttosto definitivamente in detto giudice la cognizione della controversia legittimamente sottopostagli.
Del pari non può ritenersi fondata l’eccezione di assorbimento delle domande formulate nel procedimento monitorio con quelle esplicate dall’odierna opposta con gli atti di accesso agli arbitri poiché queste ultime sono finalizzate, come documentalmente provato, al riconoscimento delle riserve iscritte negli atti contabili dell’appalto relativo ai due lotti de quibus ed ai rimborsi sui ribassi d’asta degli stessi in relazione soltanto ai contratti di appalto principali e non già agli atti di sottomissione oggetto del decreto ingiuntivo.
Analogamente da disattendere e respingere è l’eccezione di incompetenza in favore del Tribunale delle Imprese per l’emissione del d.i. opposto poiché detta cognizione è circoscritta, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, alle controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria e, quindi, i contratti sottoposti al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile “ratione temporis”), restando pertanto esclusi i contratti ad esso antecedenti». (Cassazione civile sez. VI, n.6327).
Nel caso che ci occupa i contratti sono risalenti, comunque, agli anni 1997 e 1998 rimanendo dunque sottratte le controversie ad essi inerenti alla cognizione del Tribunale delle Imprese.
Quanto, poi, all’eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, in luogo di quello di Messina, per l’emissione del d.i. opposto va rilevato che il XXX è un ente pubblico non economico sottoposto al controllo della Regione Sicilia e svolge, anche al di fuori di un’organizzazione imprenditoriale, attività obiettivamente industriale di progettazione, costruzione e gestione di autostrade. In ragione di ciò lo stesso non rientra nel novero dei consorzi con partecipazione di Enti locali ed equiparabili a detti Enti locali in senso stretto previsti dall’art 2 del Testo Unico 267/2000, escludendosi proprio per espressa previsione del citato art. 2- l’applicabilità del testo unico ai consorzi con rilevanza economica ed imprenditoriale.
Di guisa che la YYY ben poteva adire il Tribunale di Patti, ex art. 20 c.p.c. come foro facoltativo previsto in materia di pagamento di obbligazioni, per ottenere l’emissione del d.i. in questa sede opposto. Difatti, secondo l’orientamento della Cassazione, si può ritenere che la competenza territoriale si possa radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182 terzo comma c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco (Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, sentenza n. 17989 del 13.9.2016 ).
Infine, relativamente alla sollevata eccezione di prescrizione ritenuta prima facie fondata dal G.I. -che ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione del d.i. opposto con Ordinanza del 17.2.14 – in assenza di atti interruttivi riguardanti i crediti relativi al lotto 28 bis e mancando la prova della ricezione da parte dell’opponente di quelli afferenti il lotto 25, va rilevato che i lavori citati in d.i. lettera A) per il lotto 28 bis sono stati ultimati, come affermato pure nel ricorso monitorio, in data 30.11.2001 e quelli di cui alla lettera B) per il lotto 25 sono stati completati in data 9.1.2000.
Pertanto, essendo stato depositato il ricorso monitorio in data 2.5.2013, in mancanza di prova di atti interruttivi medio tempore posti in essere, sono sicuramente spirati i termini di prescrizione decennale per azionare le pretese creditorie da ritenersi.
Conseguentemente, l’opposizione va accolta e il d.i. opposto va revocato non avendo parte opposta, su cui nel giudizio di opposizione grava l’onere probatorio rivestendo il ruolo di attrice in senso sostanziale, fornito prova dei riferiti atti interruttivi, di cui non c’è traccia alcuna in atti per il lotto 28 bis e di cui non c’è prova di ricezione da parte del CAS per quelli di cui al lotto 25.
Difatti, l’opposta si è limitata a depositare una racc.a.r. datata 2.12.04 priva, tuttavia, di cartolina di ritorno attestante l’avvenuta ricezione della stessa nonché due missive inviate a mezzo fax ma sprovviste, anch’esse, della ricevuta di invio/ricezione.
Trattasi dunque di atti inidonei a interrompere la prescrizione attesa la mancata prova della ricezione degli stessi.
Quanto al certificato di collaudo, va rilevato che esso, di per sé, è atto inidoneo a interrompere la prescrizione, dovendosi riconoscere tale efficacia solo alla approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante (Cass. Civ. 13427/2008) che non è stato prodotto in atti.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all’attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti i procuratori delle parti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da XXX (CAS), disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di incompetenza sollevate dall’opponente;
2. Accoglie l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente e, per l’effetto, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo N. 153/2013 emesso dal Tribunale di Patti il 3.5.2013 e notificato l’11.6.2013;
3. Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente di € 753,42 per spese ed € 21.424,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Patti, 6.4.2022
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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