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Codice Civile
Codice Penale

Competenza territoriale e insolvenza

Il caso analizza la tardività dell’eccezione di incompetenza territoriale se sollevata solo durante la fase di reclamo contro una sentenza dichiarativa di fallimento. Inoltre, si esaminano gli elementi costitutivi dello stato d’insolvenza societaria.

Pubblicato il 07 October 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE FERIALE Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.

Magistrati: Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.

Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._344_2024_- N._R.G._00000199_2024 DEL_09_08_2024_ PUBBLICATA_IL_09_08_2024

nella causa iscritta al n. 199 del ruolo 2024 avente ad oggetto:

reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 37/2024 pubblicata in data 13 maggio 2024, promosso con ricorso depositato in data 12 giugno 2024;

causa vertente TRA rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Udine e presso lo Studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, come da procura alle liti allegata al reclamo, e dall’Avv.NOME COGNOME per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RECLAMANTE

Liquidazione Giudiziale , in persona del Curatore dott.ssa , rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Udine, con domicilio eletto presso il suo studio sito in TriesteINDIRIZZO INDIRIZZO e presso l’indirizzo pec giusta procura di data 24.07.2024 unita comparsa di costituzione e risposta mediante strumenti telematici RECLAMATA , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con studio in Udine giusta procura in calce alla memoria difensiva presso il quale elegge domicilio RECLAMATO RECLAMATI CONTUMACI Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. , il quale con nota di data 27.7.2024 ha concluso “per il rigetto del reclamo. ” Causa trattenuta in decisione all’udienza camerale di data 7 agosto 2024 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per il reclamante:

Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, reietta e disattesa ogni diversa domanda ed eccezione avversaria:

in via preliminare: dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Udine a favore del Tribunale di Gorizia o di quello di Roma, per i motivi esposti in narrativa;

per l’effetto, adottare i provvedimenti consequenziali, fra cui la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;

via principale nel merito:

accertare la carenza dell’elemento oggettivo dell’insolvenza della società;

accertare che la continuità aziendale è palesemente migliorativa per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria;

per l’effetto, revocare la sentenza impugnata.

Per Liquidazione Giudiziale Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, IN VIA PRELIMINARE Per le ragioni esposte in parte narrativa, respingere la domanda svolta da controparte in via preliminare poiché tardiva e/o comunque accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Udine a decidere del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di Con condanna del reclamante all’integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite.

IN INDIRIZZO COGNOME Per le ragioni esposte in parte narrativa, respingere le domande proposte con reclamo dal sig.

poiché infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Tribunale di Udine n. 37/2024 del 13.05.2024 di apertura della Liquidazione Giudiziale (c.f.), L.G. 21/2024 del Tribunale di Udine.

Con condanna del reclamante all’integrale rifusione dei compensi e delle spese di lite.

Per NEL MERITO:

Voglia la Corte d’Appello respingere il reclamo in quanto inammissibile e/o infondato condannando il reclamante alla rifusione delle spese di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 37/2024 pubblicata in data 13.5.2024 il Tribunale di Udine aveva , su istanza dei creditori la liquidazione giudiziale della società Il Tribunale di Roma, presso il quale era stato depositato il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, aveva dichiarato con ordinanza del 27.3.2024 la propria incompetenza, ritenendo fittizio il trasferimento della sede legale a Roma dalla precedente sede di Cervignano del Friuli, trasmettendo gli atti al Tribunale di Udine per la prosecuzione del giudizio. Verificata la sussistenza dell’assoggettabilità della debitrice a liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII, il Tribunale aveva altresì rilevato che sussisteva il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, attestato oltre che dalle reiterate ed ingenti inadempienze nei confronti dei dipendenti, anche dai rilevantissimi debiti scaduti nei confronti dell’erario e degli istituti previdenziali, nonché dal mancato deposito del bilancio dell’esercizio 2022, e che l’ammontare dei debiti esigibili superava la soglia di cui all’art. 49, comma 5, CCII. Con ricorso depositato in data 12.6.2024 , socio ed amministratore della ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, concludendo nei termini indicati in epigrafe;

si sono costituiti il creditore istante e la procedura concorsuale ed è intervenuto il P.G. in Sede, del pari concludendo per il rigetto del reclamo;

all’udienza camerale del 7 agosto 2024, sentite le parti, la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamante, socio ed amministratore di ha chiesto la revoca della liquidazione giudiziale eccependo, con il primo motivo, l’incompetenza per territorio Tribunale di Udine;

ha dedotto che l’attività della società si era svolta negli ultimi anni prevalentemente al di fuori della provincia di Udine e che la sede di Roma è l’effettiva sede della società, evidenziando in subordine che negli ultimi anni l’attività amministrativa si era svolta in Comune di Villesse, e pertanto dovrebbe essere valutata la competenza del Tribunale di Gorizia.

Il reclamante ha poi contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, deducendo di avere regolarmente adempiuto per oltre un anno a quanto stabilito nell’accordo di ristrutturazione del debito, pagando una parte consistente del debito erariale;

solo i propri documentati problemi di salute avevano comportato un rallentamento dell’attività, ed una temporanea crisi di liquidità che tuttavia era prossima a risolversi, stanti i crediti da incassare e le nuove commesse.

La liquidazione giudiziale e il creditore si sono costituiti rilevando la tardività ed infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale e nel merito deducendo la sussistenza dello stato di insolvenza e l’irrilevanza dei documenti prodotti dal reclamante.

1. Con riguardo al primo motivo di reclamo, reputa la Corte che l’eccezione di incompetenza territoriale sia tardiva, e comunque infondata.

Avanti al Tribunale di Udine la società debitrice non si era costituita ed il Collegio aveva dato atto della ritualità della notifica degli atti alla società, priva di indirizzo attivo di posta elettronica certificata, mediante deposito presso la Casa Comunale di Roma, avendo l’ufficiale giudiziario riscontrato che all’indirizzo di Roma INDIRIZZO indicato come sede legale, non è più reperibile, risultando Secondo Cass. Ord. n. 28711/2019 “In tema di dichiarazione di fallimento, l’incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione delle parti, sicché l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado”. Ugualmente secondo Cass.n.12131/2024 “In tema di dichiarazione di fallimento, l’incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall. deve essere eccepita o rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di comparizione delle parti, secondo quanto previsto dall’art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare;

conseguentemente, l’eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento deve ritenersi tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado”.

Tali pronunce, pur se non riferite all’apertura della liquidazione giudiziale, esprimono un principio che deve ritenersi applicabile anche a tale procedimento, in quanto vi è un parallelismo tra l’art.9 bis L.Fall. e l’art.29 C.C.I.I..

Deve ritenersi in ogni caso l’infondatezza dell’eccezione, come già affermato dal Tribunale di Roma, e ciò anche alla luce delle relate di notifica di atti presso l’indirizzo di Roma INDIRIZZO (doc.2 e 3 dimessi da Il Tribunale di Roma ha evidenziato che “non risultano attività gestionali compiute presso l’attuale sede legale ma che, per converso, risulta che la società abbia continuato a svolgere la propria principale attività nel distretto del Tribunale di Udine” ha ritenuto pertanto meramente fittizio il trasferimento della sede legale della società da Cervignano del Friuli a Roma, anche in considerazione del fatto che “in data 6 marzo 2020 la società ha proposto innanzi al Tribunale di Udine un ricorso per omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 182bis l.fall. effettivamente omologato in data 9 luglio 2020”.

La prova testimoniale richiesta dal reclamante verte sulla esistenza a Roma di un ufficio, un archivio documenti e mezzi tecnici per lo svolgimento dell’attività;

trattasi di circostanze generiche, ed altresì irrilevanti, posto che l’allestimento di un ufficio ivi non è indicativo ai fini dell’individuazione del centro degli interessi principali, considerato che nello stesso atto di reclamo si dà atto che negli ultimi anni l’attività amministrativa si è svolta a Villesse, per problemi di salute del ricorrente.

Si osserva tuttavia che dalla informativa preliminare dimessa dal Curatore emerge come l’unica unità locale risultata accessibile è quella di Artegna (Ud), presso la quale sono stati effettuati due sopralluoghi e ove veniva svolta l’attività produttiva e lavorazione delle materia metalliche.

Tutti i lavoratori istanti avevano lavorato presso la sede di Artegna e ivi sono stati rinvenuti macchinari e piccola attrezzatura per lo svolgimento dell’attività di lavorazioni metalliche che sono in stato di abbandono e piuttosto vetuste.

Dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante rese al Curatore emerge come dalla metà del 2022 la società ha cercato di chiudere le commesse in corso e pagare i fornitori e i dipendenti.

Pertanto, essendo risultata la società presso la sede di Roma non più all’indirizzo, come da accessi dell’Ufficiale Giudiziario, ed essendo stati i lavoratori addetti a tale sede, come risulta dalla busta paga e dal CUD di dimessi, deve ritenersi quella fosse la sede centro degli interessi principali del debitore.

Qualora si superi, come nel caso di specie, la presunzione circa la coincidenza di tale centro di interessi con la sede legale, subentrano i criteri residuali di cui all’aart.28 C.C.I.I., ovvero, (lett.c) la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), di deve avere riguardo al legale rappresentante, residente a Terzo di Aquileia.

2.

Anche il secondo motivo di reclamo, volto a negare lo stato di insolvenza, non merita accoglimento.

La società non ha rispettato l’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. , avendo provveduto al pagamento solo di alcune delle rate pattuite con gli Enti creditori.

Come indicato dal Curatore, nel 2024 non vi sono lavoratori alle dipendenze della società posta in liquidazione giudiziale.

Il debito erariale dichiarato, su richiesta del Tribunale di Udine, dall’ , in data 22.04.2024, è pari ad € 3.631.215,03 oltre a debiti ancora da iscrivere a ruolo;

quello dichiarato dall’Inps, in data 04.04.2024, è pari ad € 1.051.058,21.

A tali debiti devono aggiungersi quelli nei confronti dei lavoratori che hanno presentato il ricorso per la liquidazione giudiziale, pari a complessivi euro 118.521,94.

Quanto ai preventivi prodotti unitamente all’atto di reclamo (docc. da 4 a 7) si tratta di documentazione priva di data certa, proveniente esclusivamente dalla società e senza dimostrazione di invio o di conferma degli ordini (ad eccezione del solo doc.5, privo comunque di riferimenti temporali).

In ogni modo allo stato la società non sarebbe in grado di evadere alcuna commessa, posto che non ha lavoratori dipendenti né dispone dell’attrezzatura necessaria alle lavorazioni.

stesso reclamane in data 23.5.2024 ha dichirato al curatore che i dipendenti sono andati via da metà 2023, l’ultimo a inizio 2024, per mancata corresponsione degli stipendi, e quanto alla piccola attrezzatura registrata nel registro dei cespiti probabilmente non c’è più.

Il reclamo deve essere pertanto respinto e le spese dovranno seguire la soccombenza;

dovrà inoltre darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n 115 del 2002.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti della avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 37/2024 pronunciata dal Tribunale di Udine in data 9 maggio – 13 maggio 2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

Respinge il reclamo;

Condanna il reclamante alla rifusione delle spese del grado, che liquida a titolo di compensi professionali in euro 4.500,00 quanto alla Liquidazione Giudiziale e in euro 4.000,00 quanto a , oltre spese generali nella misura massima, iva e cpa come per legge;

Dà atto della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n 115 del 2002.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 7 agosto 2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa NOME COGNOME Dott.NOME COGNOME

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