N. R.G. 37/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SUCCESSIONI Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:
Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME relatore Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._35_2025_- N._R.G._00000037_2022 DEL_14_01_2025 PUBBLICATA_IL_15_01_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37/2022 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara alla INDIRIZZO Pescara presso lo studio del difensore Avv. NOME COGNOME del foro di Pescara ( ATTRICE contro (C.F. ) rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEcod. fisc. , con domicilio eletto presso il suo studio a Pescara in INDIRIZZO CONVENUTA residente in Montesilvano (PE), INDIRIZZO; , residente in Montesilvano (PE), INDIRIZZO;
, in persona del curatore avv. NOME COGNOME, con Studio in Sulmona (AQ), c.INDIRIZZO CONVENUTI C.F. C.F. C.F. (C.F. ), rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Pescara (c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Pescara, INDIRIZZO INTERVIENTE Oggetto: impugnativa testamento Conclusioni Come da note scritte fatte pervenire dalle parti costituite per l’udienza in trattazione scritta del 3/07/2024, con concessione alle stesse del termine di 60 giorni per sole comparse conclusionali con decorrenza dall’1/10/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esponeva in citazione l’attrice di essere creditrice di della somma di € 24.626.84, in virtù di atti di precetto notificati in data 27.9.21 e 28.9.21 e successiva rettifica;
che il credito nasce dai molteplici provvedimenti giudiziali che hanno condannato la , in proprio, al pagamento delle competenze di lite in favore della esponente e che vi è aspettativa di crediti per ulteriori importi in ordine ad altri giudizi pendenti;
che la è vedova superstite di , nato a Paternò il 5.10.53 e deceduto in Pescara il 2.9.13;
che in tale veste ha promosso ripetuti giudizi contro la esponente;
che su istanza della il Tribunale di Sulmona, all’uopo officiato da quello di Pescara, ha nominato quale curatore dell’eredità giacente di l’avv. NOME COGNOME con studio in Sulmona al INDIRIZZO
che l’istanza per la nomina della curatela risale all’ 11 luglio 2016 e venne presentata per l’esigenza di agire giudizialmente per questioni afferenti la proprietà del defunto , in assenza di successione;
che il contenzioso con la e l’eredità giacente di trova 1’origine da due vicende, entrambe riferite alle proprietà immobiliari della e dell’eredità , ubicate in Pescara alla INDIRIZZO
Con la prima C.F. C.F. domanda la lamentava danni al proprio appartamento per infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento già di proprietà di ;
con la seconda ha richiesto il rimborso della quota delle spese per urgenti lavori manutentivi, a carico e da essa anticipati, che hanno interessato l’intero fabbricato.
Le richieste vennero proposte con unico ricorso per A.T.P..
Il tentativo di pignoramento eseguito per il recupero forzoso dei crediti nei confronti della , iure proprio, ha sortito esito negativo;
la esponente ha perciò chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pescara sentenza che ha autorizzato essa ex art. 524 c.c. ad accettare l’eredità del defunto in luogo e vece della vedova al solo fine di potersi soddisfare sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito ( sentenza del Tribunale di Pescara n.1102/21 ).
L’attrice ha perciò provveduto, ai fini della trascrizione, ad accettare l’eredità nel senso sopra spiegato, con atto per notar del 2.12 2021, ma in occasione delle visure di rito si è dovuto apprendere, a dispetto della procedura di giacenza dell’eredità che in data 20.3.2019 è stato pubblicato testamento olografo, a firma apparente del defunto con la apparente data del giorno 11 agosto 2013, con cui il defunto ha lasciato gli immobili di sua proprietà in eredità a tale nonché i proventi di libretto di risparmio e conti bancari alla ed al figlio. In data 5 febbraio 2020 la ha provveduto all’accettazione espressa dell’eredità, trascritta in data 12.2.2020 sugli immobili in Montesilvano e Pescara, che appartenevano a. Sosteneva l’ esponente di avere fondati motivi per ritenere che il testamento sia affetto da nullità assoluta e/o inesistenza, per non essere stato redatto integralmente dal defunto e comunque nel pieno delle sue facoltà mentali;
e, che in ogni caso, considerata l’anomala procedura di pubblicazione del testamento ed accettazione dell’eredità l’atto mortis causa, se veritiero, costituisca atto di disposizione fiduciaria finalizzata allo scopo di sottrarre al ceto creditorio del defunto e dei suoi eredi naturali il di lui patrimonio.
In ogni caso l’atto di disposizione mortis causa viola la riserva che la legge attribuisce ai legittimari ed in particolare al coniuge superstite.
Da quanto è dato evincere, il lasciò un solo figlio oltre al coniuge , di talchè a costei è riservata la quota pari ad un terzo del compendio, oltre a quanto stabilito dall’art. 540 c.c. Palesemente falsa ed elusiva delle norme sulla successione ereditaria è la clausola testamentaria, nell’ipotesi in cui il testamento venga riconosciuto valido, che fa riferimento a denaro contante e conti bancari e postali, da imputarsi alla legittima, denaro e conti ai quali la signora non risulta aver mai fatto accesso.
Nel corso del giudizio, al fine di dimostrare l’esistenza e la misura della lesione lamentata, si provvederà alla esatta ricostruzione del relictum ex art. 556 C.C., determinandosi la quota di patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva liberamente disporre.
Sarà poi dimostrato che l’atto dispositivo posto in essere dal de cuius, se valido, eccede di gran lunga il valore della disponibile così determinata:
sarà quantificata la misura della lesione subita ed infine provato che esistono altri beni ereditari oltre quelli oggetto della disposizione testamentaria di cui si chiede la riduzione.
Risulta infine che il defunto è deceduto presso l’ospedale civile di Pescara a seguito di lunga e dolorosa malattia incurabile che ha comportato la somministrazione di potenti antidolorifici, che unitamente al decorso della malattia ne hanno provocato l’incapacità di intendere e volere.
Su tali premesse, l’attrice conveniva in giudizio l’ , in persona del curatore Avvocato NOME COGNOME, con studio in Sulmona;
, avanzando le seguenti conclusioni:
1)accertare e dichiarare che nata a Sulmona l’11.11.1960 (C.F. ), è vedova superstite di , nato a Paternò il 5.10.53 e deceduto in Pescara il 2.9.13.
2) accertare e dichiarare che lasciato a sé eredi legittimari quale coniuge e quale unico figlio;
3) accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della scrittura olografa pubblicata il 20.3.2019, registrata il 28.3.2019 al n.3129 di repertorio, come testamento olografo, a firma apparente del defunto con apparente data di redazione 11 agosto 2013, vuoi perché apocrifo e comunque non interamente redatto dal de cuius, in violazione dell’art.606 c.c. , vuoi perché redatto in stato di incapacità;
per l’effetto accertare e dichiarare che l’intero compendio ereditario va attribuito in via esclusiva all’attrice, in surroga di ovvero in ragione della metà nell’ipotesi in cui il figlio accetti anch’egli la delazione;
4) accertare e dichiarare, in subordine, che il testamento costituisce atto di interposizione fittizia, ovvero disposizione fiduciaria nel quale costituisce il tramite tra il defunto e al solo fine di eludere le aspettative del ceto creditorio;
5) accertare e dichiarare che non ha diritto alcuno sugli immobili descritti in testamento ( che venivano pedissequamente individuati;
7) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accertata la regolarità e legittimità del testamento oggi impugnato, accertare e dichiarare che ha diritto alla metà ovvero ad un terzo del patrimonio relitto da , quale legittimaria, unitamente ai diritti di cui all’art. 540 c.c., in relazione alla posizione del chiamato e legittimario
8) Disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius Sig. poteva disporre, nei limiti della quota medesima, attribuendo all’attrice quale creditore in surroga di la quota pari alla metà ovvero un terzo dell’intero compendio, da determinarsi nell’entità quantità e valore in corso di causa;
9) in ogni caso dichiarare ex artt. 533 e 540 C.C. invalido parzialmente il testamento in favore di , statuendosi anche sui diritti accessori previsti dall’art. 540 c.c. in favore dell’attrice;
10) ordinarsi a la restituzione in favore dell’attrice, surrogata a di quanto presente nel patrimonio di essa convenuta pervenuto dalla successione di , nella misura.
Si invitava inoltre , a rendere la dichiarazione formale ex art. 481 c.c. di accettazione o meno dell’eredità del genitore entro il termine che il Tribunale vorrà indicare;
con il favore delle spese e competenze tutte del giudizio.
Si costituiva la , la quale, prima di prendere posizione sul merito della domanda avversaria, eccepiva, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, per non avere l’attrice correttamente adito il giudice del luogo dell’aperta successione, come imposto dall’art. 22 CPC.
A migliore chiosa dell’eccezione, precisava che il criterio di collegamento del forum successionis va applicato, indistintamente, a tutte le controversie che investono, sia a livello oggettivo che soggettivo, la posizione dei coeredi, come chiarito dalla Cassazione anche in materia di azioni di petizione di eredità:
“Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’art. 22 c.p.c., comma 1, n. 1, il quale devolve al Giudice del luogo dell’aperta successione le “cause tra coeredi”, non si riferisce soltanto alle controversie che riguardano diritti caduti in successione, ma comprende ogni causa che abbia un oggetto attinente alla qualità di erede, e per la quale la legittimazione attiva e passiva dei contendenti discenda necessariamente da tale qualità (sent. n. 2249/2000; n. 740/82; Cass. Sez. II, 23.8.2006, n.18334. Conf. Cass. Sez. VI, 26.10.2011, n. 22306).
Invero, la successione si apre, ex art. 456 CC, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, laddove per domicilio di una persona, coincidente con la residenza sino a prova contraria, si intende propriamente il “luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi” (art. 43 CC).
Nel caso di specie, dall’allegato certificato di residenza storico, si evince che l’ultima residenza del fu è stata posta a Sulmona in INDIRIZZO dove risiedeva, all’epoca, anche la sig.ra facente parte dell’allora nucleo familiare (l’Ufficiale dell’Anagrafe ivi “certifica che (…) è stato residente in questo Comune del 04./01/2007, proveniente dal Comune di Pacentro, fino al 02/09/2013, data del decesso avvenuto nel Comune di Pescara.
Alla suddetta data abitava in INDIRIZZO) (doc. 2).
Per dare atto della piena coincidenza del domicilio del fu con il suo indirizzo anagrafico di residenza veniva prodotta ulteriormente, varia documentazione con datazione molto prossima alla morte, con specificazione che ciò veniva effettuato a titolo puramente esemplificativo, senza per ciò ammettersi inversione dell’onere della prova.
Segnatamente, si evindenziava che dall’ordinanza del Presidente del Tribunale di Pescara dr. Bozza, adottata nel procedimento di VG n. 1387/2016, intrapreso dalla sig.ra per far disporre la revoca della Curatela Ereditaria irritualmente istituita presso il Tribunale di Pescara, in accoglimento del ricorso della , veniva affermata l’incompetenza territoriale di codesto Tribunale, individuando – come dalla convenuta ritenuto – a Sulmona il luogo di apertura della successione, dove poi l’organo gestorio della RAGIONE_SOCIALE è stato reintrodotto con il decreto del giudice tutelare in data 23.5.2017 argomentava inoltre in ordine alla mancata notifica della citazione agli ulteriori convenuti e si opponeva nel merito all’accoglimento della domanda. Interveniva volontariamente in giudizio sulla premessa che il testamento olografo redatto in Pescara dal fu in data 11.8.2013 individua quale legatario, accanto agli altri successori (moglie, figlio e collaboratrice familiare), il medesimo attribuendogli l’automobile BMW TARGA_VEICOLO di proprietà del de cuius.
Il deduceva che è nel possesso del menzionato veicolo, così implicitamente accettando il legato (doc. 2) e che avendo appreso della pendenza dell’odierno giudizio di impugnativa testamentaria promosso dalla , nella qualità di litisconsorte necessario, aveva ritenuto di dispiegare intervento volontario finalizzato a preservare gli effetti della dibattuta scrittura, della quale intende avvalersi.
Il medesimo eccepiva in via preliminare, l’ improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Inoltre eccepiva la nullità della citazione per contraddittorietà delle domande e incertezza del petitum, la inammissibilità ed infondatezza dell’azione di riduzione proposta dall’attrice, poichè questa sarebbe priva della legittimazione a valersi di tale strumento processuale, per plurime ragioni.
In primo luogo, questa possibilità sarebbe impedita dalla lettera della legge, stabilente all’art. 557 c.c., che “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi e aventi causa”, atteso che nell’orizzonte soggettivo degli “aventi causa” possono essere annoverati esclusivamente i soggetti ai quali vengono ceduti diritti ereditari e non, quindi, i creditori in surroga del legittimario leso.
In ogni caso, rilevava in via dirimente che il creditore che agisce in surroga ex art. 2900 c.c. subentra nella medesima posizione sostanziale di cui è titolare il suo debitore e, pertanto, la determinazione del contenuto del potere del creditore deve avvenire per relationem, con riferimento cioè a quell’attività che, di volta in volta, potrebbe essere compiuta dal debitore.
Di conseguenza, l’accoglimento dell’azione di riduzione renderebbe erede il legittimario a prescindere dalla circostanza che venga esperita in via diretta o in via surrogatoria.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la non è erede né è più suscettibile di diventarlo, in quanto è decaduta dal diritto di accettare l’eredità, perdendo la qualità di chiamata.
Infatti, nell’ambito del giudizio sub RG 1763/2019 promosso dalla contro la innanzi al Tribunale di Pescara, quest’ultima non ha provveduto, nel termine assegnatole dal Giudice ex art. 481 c.c., a manifestare alcun intendimento in ordine all’accettazione o meno dell’eredità del defunto marito, con conseguente decadenza dal diritto di accettare e privazione dello status di “chiamata all’eredità”.
Rilevava anche, relativamente alla surroga del creditore nella posizione del proprio debitore chiamato all’eredità, che l’art. 524 c.c., opera unicamente in presenza del chiamato che abbia rinunciato all’eredità, non trovando applicazione laddove questi abbia invece perso il diritto di accettare per fatti diversi dalla rinunzia (es. prescrizione del diritto di accettare, decorso del termine stabilito dal giudice per accettare ex art. 481 del c.c., etc…).
Ulteriormente argomentava nel merito della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Vi è da dire che, a parte la , non si costituivano gli altri convenuti.
All’udienza del 14/10/22 veniva ordinato il rinnovo della notifica dell’atto introduttivo.
Alla successiva udienza del 9/11/22, valutata pregiudizialmente la eccezione di mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria, il Giudice invitava parte attrice a promuovere il procedimento, concedendo all’uopo il termine di 15 giorni per introdurre la mediazione.
Atteso l’esito negativo del procedimento di mediazione, erano concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all’art 183 cpc, a seguito delle quali la causa veniva spedita in decisione sulle sole questioni pregiudiziali.
In sede di decisione va anzitutto rilevata la competenza collegiale della decisione, segnata dall’art 50 bis cpc essendo stata la causa introdotta prima della modifica introdotta dalla riforma cartabia che ha affidato alla cognizione del giudice monocratico i procedimenti introdotti successivamente al 28/2/2023 aventi ad oggetto le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesioni di legittima.
Quanto alla eccezione preliminare di incompetenza territoriale si osserva quanto segue.
In proposito si rileva anzitutto che risultano inconferenti le argomentazioni svolte sul punto da parte attrice, la quale evidenzia la necessità di svolgimento dell’invocata attività istruttoria, affinchè il Tribunale accerti e verifichi, onde poter compiutamente valutare la competenza territoriale, quale fosse l’ultimo domicilio del defunto.
La medesima richiama il principio noto secondo cui il domicilio è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, che può non coincidere con la residenza, individuata invece quale luogo di dimora abituale;
rammenta inoltre che la scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe.
Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile.
Ed ancora, se è pur vero che il Tribunale di Sulmona, all’uopo officiato da quello di Pescara, ha nominato il curatore dell’eredità giacente del signor , altrettanto vero è che l’istanza della comparente risale all’ 11 luglio 2016 e venne presentata nell’esigenza di agire giudizialmente per questioni afferenti la proprietà del defunto , in assenza di successione.
Parimenti sarebbe da ritenere pacifico che i decreti dei tribunali di Pescara (che declinava la competenza in favore di quello di Sulmona) e di Sulmona (che ha provveduto alla nomina del Curatore) non costituiscono atti aventi forza e natura di res iudicata, tali perciò da rendere insindacabile in punto di fatto quale fosse in realtà l’ultimo domicilio del defunto.
Infatti secondo concorde orientamento, in materia di volontaria giurisdizione non è possibile far riferimento al criterio della cosa giudicata, se non in peculiari ipotesi.
Con ordinanza n. 9625 dell’11.4.23, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o “status”, con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale. Alla luce di tali principi, appare evidente che l’indicazione del luogo dell’apertura della successione non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e non è idoneo ad incidere sullo “status” di alcuno.
Ed ancora, sempre secondo parte attrice, sarebbe stato onere della convenuta dare dimostrazione che, all’epoca del decesso, domicilio e residenza di coincidessero in quel di Sulmona:
invece l’eccezione è rimasta confinata nell’alveo del provvedimento con il quale il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente proviene dal Tribunale di Sulmona.
Ebbene, ritiene dirimente osservare il Tribunale, anzitutto, che non vi è dubbio e non è oggetto di contestazione tra le parti che la causa della quale qui si discute costituisca controversia di competenza del giudice del luogo dell’apertura della successione alla stregua dell’art 22 cpc. Va rammentato che il citato articolo ha individuato in tema di competenza territoriale un foro speciale per le cause ereditarie includendovi anzitutto le le «cause tra coeredi» fino al momento della divisione dell’eredità. Per «cause tra coeredi» non si intendono solo le cause riguardanti beni e diritti caduti in successione, ma tutte le controversie specificamente legate alla qualità di erede e in cui la legittimazione attiva e passiva delle parti sia necessariamente – e non solo occasionalmente -legata allo status di erede.
In altri termini, l’azione promossa deve presupporre necessariamente la qualità di erede;
sono invece escluse da tale categoria le azioni comuni che possano instaurarsi non solo fra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica.
Nella categoria di «cause tra coeredi» rientrano inoltre, per espressa previsione normativa, le cause di petizione e divisione di eredità.
La fattispecie che ci occupa all’evidenza rientra nelle indicate cause ereditarie.
Infatti parte attrice richiede accertare e dichiarare che è vedova superstite di , dichiarare che ha lasciato a sé eredi legittimari quale coniuge e quale unico figlio;
chiede accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della scrittura olografa pubblicata il 20.3.2019, registrata il 28.3.2019 al n.3129 di repertorio, come testamento olografo, a firma apparente del defunto con apparente data di redazione 11 agosto 2013;
per l’effetto accertare e dichiarare che l’intero compendio ereditario va attribuito in via esclusiva all’attrice, in surroga di ovvero in ragione della metà nell’ipotesi in cui il figlio accetti anch’egli la delazione.
E’ stato anche richiesto disporsi la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei limiti della quota medesima, attribuendo all’attrice quale creditore in surroga di la quota pari alla metà ovvero un terzo dell’intero compendio, da determinarsi nell’entità quantità e valore in corso di causa.
Tanto premesso, si evidenzia dunque la natura ereditaria della questione che ci occupa, per cui va fatta applicazione del principio sancito dal primo comma del menzionato articolo 22 richiamante la competenza del Giudice del luogo dell’apertura della successione.
Ebbene, a prescindere dall’efficacia di giudicato in punto di competenza delle determinazioni giudiziali inerenti la richiesta di nomina del curatore dell’eredità giacente, è da sottolineare che il Presidente del Tribunale di Pescara, riteneva, in base all’istanza ed alla documentazione prodotta (vedasi pagg. 3 e 4 dell’istanza), la competenza territoriale sul ricorso proposto appartenente al Tribunale di Sulmona ove si era aperta la successione ereditaria ex art. 456 c.c., quale luogo del domicilio del defunto al momento della morte.
L’art 22 oltre a prevedere che per le cause in materia ereditaria «è competente il giudice del luogo dell’aperta successione» (cd. “forum hereditatis”), fissa quale criterio per individuare il giudice del luogo dell’aperta successione quello dell’ultimo domicilio del defunto.
Tale criterio di determinazione del foro per le cause ereditarie si ricava da una lettura congiunta dell’articolo 22 del Codice di Procedura Civile, il quale attribuisce la competenza per le cause ereditarie al giudice del «luogo dell’aperta successione», e dell’articolo 456 del Codice Civile, secondo il quale:
«la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto».
Secondo quanto affermato nella giurisprudenza, «l’ultimo domicilio del defunto» coincide con il luogo in cui il de cuius aveva concentrato il centro principale dei propri affari ed interessi materiali, economici, sociali, morali e familiari.
Benché tali interessi generalmente confluiscano nel luogo di abitazione, l’ultimo domicilio del defunto – rilevante ai fini della determinazione del forum hereditatis – potrebbe anche non coincidere con il luogo in cui il de cuius aveva di fatto stabilito la propria residenza o abitazione.
Ai fini della determinazione del luogo dell’apertura della successione coincidente con quello dell’ultimo domicilio del defunto, bisogna aver riguardo alla nozione di domicilio, che l’art 43 cod civ stabilisce con riferimento al luogo dove la persona ha la Sede principale dei propri affari ed interessi, a differenza della residenza, intesa per il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
La concettuale distinzione tra le due sedi sta nel fatto che mentre la residenza si ricollega alla dimora che la persona ha in un determinato luogo con carattere di relativa stabilità e durata e riguarda quindi il fatto della sua abitazione e della sua presenza abituale in quel luogo, il concetto di domicilio invece prescinde dal fatto della dimora o della presenza effettiva della persona e si concreta in un rapporto giuridico tra la persona ed i propri interessi, quale luogo che essa ha scelto come centro e riferimento degli stessi. In questa sede la convenuta ha prodotto documentazione atta a dimostrare che il centro di interessi del defunto all’epoca del decesso fosse in Sulmona.
E’ stato così evidenziato che il 29.1.2013 il presentava all’INPS – Sede di Sulmona la richiesta di revisione della pensione di invalidità civile, venendo convocato a visita, da tale Ufficio, con raccomandata A/R del 27.8.2013 e dunque solo una settimana prima del decesso, all’indirizzo di residenza, in INDIRIZZO (docc. 3 e 4);
e che ancora a ridosso della data del decesso, al noto indirizzo di INDIRIZZO in Sulmona, gli veniva trasmesso, dall’allora conduttore dell’immobile sito in INDIRIZZO a Pescara, l’assegno relativo al canone locatizio (doc. 5);che al medesimo indirizzo in Sulmona venivano recapitate dall’Enel fatture relative alle utenze dell’appartamento in Pescara (doc. 6);
che a Sulmona il sig. aveva il medico di base (doc. 7);
che in INDIRIZZO risultano sempre notificati gli atti impositivi e le cartelle esattoriali anche prima del 2013 e comunque nel periodo di residenza anagrafica presso il Comune di Sulmona (doc. 8)
Ed allora, essendo pacifico in giurisprudenza che la determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie stabilita ex art. 22 cod. proc. civ. e art. 456 cod. civ., con riferimento al luogo di apertura della successione, prende in considerazione la relazione tra la persona ed il luogo che essa ha scelto come centro dei propri affari ed interessi, ovviamente al momento della morte;
ritenuto inoltre fondamentale aver riferimento alla volontà della persona in merito al centro dei propri interessi, sia materiali, economici, che morali, sociali ed economici, occorre prendere atto delle risultanze della documentazione versata in atti dalla parte convenuta.
In sostanza, risulta accreditata dalla documentazione in atti che il , al momento del decesso avesse concentrato il centro dei propri interessi in Sulmona quale luogo di riscossione dei canoni di locazione, ricezione della posta, scelta del medico, ecc. Ciò non toglie che il , in quanto affetto da una neoplasia del sangue si è venuto poi a trovare a Pescara- ove deceduto- per esigenze di cure specifiche offerte dal nosocomio di questa città.
Nel caso di specie, insomma, le produzioni documentali della fanno emergere che la successione in oggetto si è aperta a Sulmona, avendo in tale città sede il sia l’ultima residenza, sia il fulcro degli interessi facenti capo al medesimo.
All’accoglimento della eccezione pregiudiziale segue pronuncia di incompetenza in favore del Tribunale di Sulmona, e condanna della parte attrice al pagamento delle spese in favore della convenuta costituita.
Spese congruamente compensate ni confronti delle altre parti.
Il Tribunale, in accoglimento della eccezione sollevata da parte convenuta, dichiara l’ incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere la causa di competenza del Tribunale di Sulmona, dando termine di legge per la riassunzione.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore della , che liquida complessivamente in euro 4.217,00 per compensi oltre accessori.
Spese compensate in relazione alle altre parti.
Pescara, 10 gennaio 2025
Il Presidente Dott. NOME COGNOME Giudice Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
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