REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SECONDA
In composizione monocratica, nella persona del dott. ha emesso la seguente
SENTENZA n. 10401/2019 pubblicata il 17/05/2019
nel giudizio n. del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2018, trattenuta in decisione all’udienza del 29.01.2019 posta in deliberazione il 23 aprile 2019 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Ministero Difesa , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in è domiciliato;
– opponente –
e
Banca YYY s.p.a., con sede legale ed amministrativa in, in persona del Procuratore Speciale Dott., elettivamente domiciliata in presso e nello studio dell’avv., componente e legale rappresentante dell’Associazione Professionale dal quale la Banca è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo /18 (RG n. /17), e tutti elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avv.;
– opposto –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: All’udienza del 29.01.2019 i procuratori delle parti precisavano le proprie
conclusioni, come da verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Ministero della Difesa ha proposto opposizione al D.I. n. /18 n. r.g. /2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 13.2.2018, con cui è stato ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare alla parte ricorrente la somma dì € 38.518,37 oltre interessi come da domanda, spese di procedura, liquidate in complessivi € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, IVA. e CPA, in favore di BANCA YYY S.p.A., che in sede monitoria aveva dedotto di essere cessionaria della *** SPA di crediti derivanti da contratti stipulati per la fornitura di energia elettrica, vantati nei confronti del Tribunale di Ragusa facente capo al Ministero della Giustizia, allegando una serie di fatture (n. 5) emesse dalla società cedente, asseritamente non pagate dall’Amministrazione statale.
In particolare il Ministero convenuto eccepiva, in via preliminare affermava sussistere la competenza del Tribunale di Milano (forum destinatae solutionis) basandosi sul criterio del luogo di adempimento dell’obbligazione, da individuare allorquando si faccia questione di obbligazioni pecuniari gravanti sull’Amministrazione statale, in applicazione della disciplina di contabilità di stato (art. 54 RD n. 2440/1923 e artt. 278, lett. d), 287 e 407 RD n. 827/1924), che pertanto doveva farsi riferimento al luogo in cui ha sede la Tesoreria competente per il pagamento, individuata in Milano, tenuto conto della residenza o sede legale del creditore (Cass., sent. 14.6.1995, n. 6692, in motivazione; tra le tante, v. anche sent. 9.4.2001, n. 5270, ord. 30.7.2004, n. 14718, sent. 12.7.2007, n. 15601).
Eccepiva altresì l’infondatezza della domanda per mancata allegazione e prova del credito ingiunto e
per difetto dì titolarità del credito ingiunto in capo alla parte opposta sostenendo che la cessione del credito era inefficace nei confronti dell’Amministrazione, nonché l’infondatezza della pretesa per avvenuto pagamento della somma in favore dell’originario creditore cedente che escludeva la debenza degli interessi ex D.lgs. 231/2002.
Concludeva chiedendo: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma: in via pregiudiziale, autorizzare la chiamata in causa della *** S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; in via preliminare, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano annullando e/o revocato il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate in narrativa nel merito, in subordine, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità, improponibilità e/o infondatezza dell’avversaria domanda monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa; in subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di detta domanda, dichiarare con efficacia di giudicato anche nei confronti della *** SPA la titolarità del credito in contestazione in capo alla BANCA YYY s.p.a. nonché, per l’effetto, condannare la *** SPA alla restituzione in favore del Ministero della Giustizia della somma, pari ad € 38.518,37 da questi indebitamente versate alla cedente per il soddisfacimento di crediti validamente ed efficacemente ceduti alla BANCA YYY s.p.a. Con vittoria di spese di lite.”.
Si costituiva l’opposta contestando, la fondatezza dell’avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma atteso che i crediti azionati con il decreto oggetto della presente opposizione derivavano dai contratti di fornitura stipulati da *** con il Ministero della Giustizia (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio) in virtù della convenzione che il fornitore *** aveva concluso (in Roma, dove aveva la propria sede legale) con *** s.p.a., specificando che detta convenzione espressamente prevede che “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del fornitore degli ordinativi di fornitura dalle medesime amministrazione contraenti. Spirato il predetto termini l’ordinativo di fornitura è irrevocabile tra le parti e per l’effetto il fornitore è tenuto a dare esecuzione completa al contratto”.
Contestando inoltre puntualmente ogni avversa eccezione e deduzione concludeva chiedendo: “Piaccia al tribunale adito, ogni avversa domanda reietta, così decidere: 1) Preliminarmente rigettare l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano e per l’effetto confermare la competenza del Tribunale adito per le ragioni indicate in narrativa; 2) Sempre in via preliminare e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, disporre la riassunzione del procedimento de quo innanzi al Tribunale di Milano; 3) In ogni caso e sempre in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; 4) Nel merito confermare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di fatto e diritto indicate in narrativa, con la condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore della Banca YYY spa dell’importo di euro 38.518,37 oltre interessi ex d.lgs 192/2012; 5) Rispetto al terzo chiamato in causa, accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dal Ministero opponente in favore di *** spa non siano opponibili a Banca YYY spa.
6) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza di prima comparizione del 22.10.18, il giudice, pronunciandosi sulla ritenuta la fondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente Ministero della Giustizia, avuto riguardo al criterio del forum destinatae solutionis atteso che (Cfr.Sez. 3, Sentenza n. 15601 del 2007) “La competenza per territorio, in ipotesi di domanda di pagamento di somma di danaro proposta nei confronti di una pubblica amministrazione, è attribuita – in virtù del combinato disposto dall’art. 1182 c.c., comma 4, R.D. n. 2440 del 1923, art. 54, R.D. n. 827 del 1924, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407 – all’autorità giudiziaria del luogo, in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato (Cass. 01/03/1996, n. 1610; Cass. 10/07/2003, n. 10902; Cass. civ., Sez. 3^, 09/04/2001, n. 5270)” per effetto delle richiamate norme sulla contabilità generale dello Stato, il pagamento dei debiti dello Stato, anche se disposto dalle amministrazioni centrali, viene eseguito, con ordinativi diretti, dalla tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore, conseguendone che nei giudizi contro lo Stato il luogo del pagamento non è quello del domicilio del debitore, ma quello del domicilio del creditore” (Cass., sent. 14.6.1995, n. 6692, in motivazione; tra le tante, v. anche sent. 9.4.2001, n. 5270, ord. 30.7.2004, n. 14718, sent. 12.7.2007, n. 15601)rinviava all’udienza del 29.01.19 per la precisazione delle conclusioni.
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVAZIONE
La controversia deve essere definita sotto il profilo della incompetenza territoriale del giudice adito, tempestivamente eccepita e, peraltro, rilevabile d’ufficio dal giudice, vertendosi in un caso di competenza territoriale inderogabile.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Inoltre, quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice “del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall’art. 25 c.p.c., nonché dagli artt. 6 e 7 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale … su ogni altra competenza, anche se inderogabile”, (Cass. Sent. n. 17880 del 3.9.04).
Poi, con particolare riferimento al criterio del luogo in cui deve eseguirsi la prestazione, la Suprema Corte ha precisato che, nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, trova applicazione “il principio secondo cui il luogo del pagamento – e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis – si determinano non in applicazione all’art. 1182 c.c., ma in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento…”, (Cass. Sent. n. 15465 del 5.12.00). Ed ancora: “Nei casi in cui la Pubblica Amministrazione è convenuta, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, dovendo ritenersi che, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, tale è il giudice nella cui circoscrizione si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato”, (Cass. Sent. n. 11385 del 17.6.04).
Orbene, alla luce di quanto suesposto, il giudice adito non appare competente in relazione a nessuno dei criteri alternativi indicati dall’art. 25 c.p.c.
Ed invero, nel caso di specie, trovano applicazione le norme sulla contabilità di Stato, in deroga all’art. 1182, 4° co., non potendo applicarsi, nei confronti della PA convenuta, il criterio generale di cui all’art. 19 c.p.c. (che richiama l’art. 1182 c.c. suindicato), atteso che per la predetta non può individuarsi un unico centro di interessi, essendo titolare di attribuzioni estese all’intero territorio nazionale.
Ciò posto, in base alle norme di contabilità pubblica, il pagamento delle spese dello Stato può avvenire con assegni a favore dei creditori, tratti sull’istituto bancario di tesoreria; con aperture di credito a favore di funzionari delegati (i quali provvedono mediante emissione di assegni ovvero mediante prelievo di fondi); in base a ruoli (per le spese fisse, di importo e scadenze determinate); ovvero, mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato (cfr. art. 54 legge cont. gen. Stato r.d. 18.11.1923 n. 2440). In caso di pagamento con assegno, i titoli sono esigibili presso lo stabilimento dell’istituto incaricato del servizio tesoreria in essi indicato e la consegna del titolo, che avviene contro rilascio di ricevuta, estingue il debito (art 55 L cont. gen. St. ed art 316 u.c. reg. CGS r.d. 23.5.1924 n.827). Il luogo della consegna dell’assegno è individuato in relazione al “domicilio reale od eletto” dell’intestatario del titolo: se questi è domiciliato in Roma l’obbligazione deve eseguirsi presso gli uffici della Amministrazione centrale (art 312 reg. CGS), diversamente è eseguita presso l’ufficio periferico dell’Amministrazione ovvero la ricevitoria postale (designati in relazione al luogo di residenza del creditore ed ai quali il titolo è spedito a cura della Corte dei Conti: art 313 reg. CGS).
In particolare, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, devesi evidenziare che la emissione di ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato costituisce una forma di pagamento residuale (art 63 ult. co. L cont. gen. St.; art 287 reg. CGS). In ogni caso, l’ordinativo deve contenere la indicazione della “tesoreria e del luogo dove deve farsi il pagamento” (art 409 reg CGS) e le delegazioni del Ministero del Tesoro provvedono a trasmettere gli ordinativi alle sezioni provinciali di tesoreria od agli uffici periferici (quando il pagamento non deve essere eseguito dalla tesoreria centrale: art 414 reg CGS). Tali norme trovano applicazione anche nel caso di assegni emessi dai funzionari delegati nei limiti delle aperture di credito loro concesse (art 339 reg. cit.) ovvero di pagamenti da questi eseguiti mediante prelievo delle somme sul credito aperto presso lo stabilimento dell’istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria (artt 327 reg. cit.).
Nel caso di specie, invece, deve escludersi la modalità di pagamento in base a ruoli, atteso che il credito vantato dall’attore –stante la natura- non appare riconducibile nella categoria delle spese fisse.
Peraltro, la Cassazione ha più volte precisato che “nei casi in cui la P.A. e’ convenuta, per la individuazione del forum destinatae solutionis, occorre aver riguardo al luogo ove ha sede l’Ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilita’ generale dello Stato in particolare contenute negli artt. 278 lett. D, 287 e 407 del Regolamento approvato con R.D.23.5.1924 n. 827. Sicchè, dato che per effetto delle succitate norme il pagamento dei debiti dello Stato, anche se disposto dalle amministrazioni centrali, viene eseguito, con ordinativi diretti, dalla tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore, ne consegue che nei giudizi contro lo Stato il luogo del pagamento non e’ quello del domicilio del debitore, ma quello del domicilio del creditore”, (Cass. SU n. 6055/79, 1329/74, 2556/64, 2460/63).
Tale principio è stato altresì ribadito proprio nella massima di cui Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30006 del 21/11/2018, richiamata in comparsa conclusionale da parte dell’opposta e che di seguito si riporta: “ Anche a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato.”
Di conseguenza, alla luce delle suesposte procedure di pagamento delle spese dello Stato e del costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, questo giudice non appare territorialmente competente in virtù del criterio del forum destinatae solutionis, atteso che la società attrice risulta avere sede legale in Milano (peraltro sede dell’Avvocatura distrettuale).
Deve dunque dichiararsi l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in favore del Tribunale di Milano ove hanno sede gli uffici dell’Avvocatura, e dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto disponendosi, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pur rilevando la mancata adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza formulata dall’opponente si ritiene di poter compensare le spese di lite in ragione degli adottati motivi della decisione.
p.q.m.
il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara
la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda proposta dal Ministero della Giustizia nei confronti di Banca YYY per essere sulla stessa competente il Tribunale di Milano;
dichiara
la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. /18 n. r.g. /2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato in data 13.2.2018;
assegna
alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente; compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018
Il G.I.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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