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Codice Civile
Codice Penale

Competenza territoriale per crediti pecuniari

La sentenza affronta la questione della competenza territoriale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti pecuniari. Il Tribunale, inoltre, si pronuncia sulla fondatezza del decreto ingiuntivo, sulla sussistenza del credito e sulla validità della documentazione a supporto. Infine, esamina la domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto e il risarcimento danni.

Pubblicato il 10 January 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._45_2025_-N._R.G._00041459_2023 DEL_03_01_2025 PUBBLICATA_IL_03_01_2025

ai sensi dell’art. 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 41459/2023 promossa da (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ettiva iliata in INDIRIZZO 84014 Nocera Inferiore presso i difensori OPPONENTE contro con il patrocinio degli avvocati NOME COGNOME e NOME ciliata in INDIRIZZO Milano, presso i difensori OPPOSTA La causa è stata trattenuta in decisione, a mente dell’art 281sexies.3 c.p.c. previa precisazione delle seguenti

CONCLUSIONI

Per l’opponente:

“voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza deduzione e difesa, così provvedere:

A)-IN INDIRIZZO

1) revocare l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 32949/2023 (n. 15069/2023).

2) Per le motivazioni sopra esposte al punto n.1) dell’atto di opposizione, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente ratione territorii il Tribunale di Napoli.

3) Per le motivazioni sopra esposte al punto n.2), n.3) e n.4) dell’atto introduttivo del giudizio, revocare e, comunque, dichiarare nullo e di nessun effetto l’opposto decreto ingiuntivo, perchè improcedibile ed inammissibile nonchè invalido per mancanza di idonea prova scritta a sostegno della domanda.

4) revocare il decreto ingiuntivo per i motivi ut supra.

B)-NEL MERITO:

Per le motivazioni sopra esposte al punto n.4) dell’atto introduttivo:

1)-in accoglimento della proposta eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., accertare e dichiarare che la nulla deve alla ”, per la causale di cui all’opposto decreto 2)-rigettare conseguentemente, ogni domanda e qualsiasi domanda di pagamento eventualmente proposta.

C)-IN ACCOGLIMENTO DELLA SPIEGATA DOMANDA RICONVENZIONALE 1)-In via principale:

accertato il grave e colpevole inadempimento.

2)-Condannare alla restituzione della somma eventualmente corrisposta in esecuzione del decreto ingiuntivo.

3) Condannare alla restituzione delle somme corrisposte successivamente alla risoluzione contrattuale per fatti concludenti.

4)-Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno che ci si riserva di quantificare in corso di causa, ovvero, in ogni caso, a liquidarsi d’ufficio, secondo equità, ex art.1226 c.c. 5)-Con espressa richiesta, su tutte le somme a liquidarsi, degli interessi legali nella misura prevista dall’art.1282, 4° comma, codice civile (ovvero al saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), a decorrere dalla data del deposito del presente atto di opposizione e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio (oltre accessori come per legge) con attribuzione ai procuratori per dichiarata antistatarietà.

” Per l’opposta:

“piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere:

In via preliminare:

-accertare e dichiarare l’improcedibilità delle eccezioni e delle domande per venir meno della materia del contendere;

– accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità ed improcedibilità dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per assoluta indeterminatezza ed incertezza della domanda e dei documenti a sostegno della stessa per lesione del diritto di difesa della convenuta e per ogni altro motivo che il Tribunale riterrà di giustizia;

– accertato che la pretesa creditoria è fondata, liquida, esigibile ed è stata riconosciuta tale dalla debitrice e per l’effetto confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.15069/2023 – ruolo n. 32949/2023 – rep. 11739/2023 emesso dal Tribunale di Milano, poiché l’opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di facile e pronta soluzione ed appare palesemente ed esclusivamente dilatoria.

Nel merito:

-respingere le domande e le eccezioni attoree perché infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 15069/2023 – ruolo n. 32949/2023 – rep. 11739/2023 emesso dal Tribunale di Milano e, conseguentemente, condannare persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore di dell’importo di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto effettivo e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende; -in ogni caso, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante riterrà sussistente, in persona del suo rappresentante legale pro tempo dell’importo di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende;

– respingere le domande attoree svolte in via riconvenzionale perché infondate sia in fatto che in diritto, assolutamente non provate per i motivi di cui in narrativa e tutte palesemente temerarie;

In via subordinata -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande svolte sia in via principale che in via riconvenzionale, accertare la sussistenza del diritto della convenuta opposta ad ottenere il pagamento dell’attività svolta e per l’effetto condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante riterrà sussistente, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al degli importi – di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende; -di Euro 2.592,50 di cui alle fatture n. 465 e 491 del 2023 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;

-in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande tutte, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante ritenga sussistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in degli importi – di Euro 22.887,20, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 900,00 per compensi, oltre Euro 145,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende -di Euro 2.592,50 di cui alle fatture n. 465 e 491 del 2023 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo ovvero della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia; -respingere, in ogni caso e per ogni motivo che il Tribunale riterrà sussistente, tutte le domande svolte e che verranno svolte, anche in via riconvenzionale, da in quanto infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente n -condannare l’opponente ex art. 96 cod. proc. civ. per temerarietà palese della lite ed a titolo di risarcimento del danno come in narrativa meglio specificato, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia e/o comunque applicare all’opponente una sanzione pecuniaria in ogni caso non inferiore nell’ammontare ad Euro 10.000,00; -condannare, in ogni caso, l’opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 91, 92 e 96 cod. proc. civ. al pagamento delle spese processuali del presente procedimento;

-con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

-in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

In via istruttoria:

– si chiede di essere ammessi fin da ora a prova contraria sulle istanze istruttorie della controparte ove la medesima non venisse dichiarata decaduta in quanto indica i termini ex art. 183 c.p.c. in luogo dei termini ex art. 171 ter c.p.c.;

– si chiede ammettersi ove il Tribunale lo ritenesse necessario l’istanza di verificazione ex art.216 c.p.c. così come allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta da intendersi in questa sede integralmente trascritta.

Con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria da formularsi nei termini di rito nel giudizio di merito.

” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 15069/2023 con cui è stato ingiunto ad il pagamento immediato dell’importo, in linea capitale, di pari al complessivo importo delle fatture nn. 236,287,337,374 dell’anno 2023 (doc. 1 monitorio), emesse a titolo di canoni contrattualmente pattuiti per il parcheggio e la pulizia degli automezzi della relativi ai servizi prestati nei mesi da maggio a settembre rt sottoscritti dai dipendenti dell’ingiunta (doc. 2 monitorio). La clausola ex art 642 c.p.c. è stata concessa alla luce della dichiarazione sub doc 4 monitorio.

ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, in petenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo, competente essendo il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 19 c.p.c., perché la sede dell’opponente è a Napoli, o ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182.4 c.c. perché la prestazione doveva essere eseguita in Napoli, trattandosi di credito non liquido.

L’opponente ha comunque chiesto la revoca del titolo allegando il difetto dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. per richiedere e ottenere il decreto ingiuntivo con riferimento al credito portato dalle fatture in assenza dell’estratto autentico dei libri IVA.

Ha negato, poi, l’esistenza di un contratto scritto, ha disconosciuto i documenti allegati al fascicolo monitorio in quanto non firmati dal legale rappresentante ed ha escluso il potere di firma da parte del sottoscrittore;

ha sollevato eccezione ex art 1460 c.c. e in via riconvenzionale ha chiesto dichiararsi il contratto risolto per inadempimento della convenuta opposta con conseguente condanna alla restituzione di quanto pagato dopo la notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari a € 25.011,00, nonché di € 2.592,50, pari alla somma di ulteriori 2 fatture (nn 465,491/23 non azionate in sede monitoria), oltre al risarcimento del danno.

L’opposta si è costituita replicando che:

– il Tribunale di Milano è competente ex artt. 20 c.p.c. – 1182.3 c.c. considerato che luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio è Milano, ove ha la sua sede;

– il decreto è stato emesso in presenza dei requisiti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. perché fondato su fatture, sul contratto, sui report dei servizi, sulla ricognizione di debito di Ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l’opponente pagato la somma precettata senza riserva di ripetizione, di inammissibilità/nullità improcedibilità della domanda, per il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine per la condanna dell’opponente al pagamento della somma ingiunta e di quella portata dalle fatture 465 e 491/23; in ogni caso per la condanna ex art 91,96 con clausola ex art 93 c.p.c. Ha formulato istanza di verificazione ex art 216 c.p.c. Con ordinanza del 3.7.2024 e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie ex art 171ter n. 2 c.p.c. e sono state respinte le richieste di CTU e di ispezione avanzate da quindi è stata fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell’art 281sexies c.p.c. Ciò premesso, ad esito della causa, è possibile concludere come segue. Va respinta l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’opponente essendo territorialmente competente in ordine alla controversia il Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 20 c.p.c.-1182.3 c.p.c. stante la certezza e liquidità del credito pecuniario azionato (l’opponente ha sottoscritto per accettazione l’offerta con il tariffario dell’opposta – doc 2 monitorio e, almeno con riferimento alle fatture 236,337,287 è in atti una promessa di pagamento doc 4 monitorio = 5 opposta).

Il motivo di opposizione relativo al difetto dei requisiti di cui agli artt. 633-634 c.p.c. per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo non è fondato perché in sede monitoria sono stati allegati al ricorso:

le fatture azionate, l’offerta economica accettata, i report sottoscritti da personale dell’ingiunta, la dichiarazione ricognitiva con riguardo a tre delle fatture azionate (docc. 1,2,4 monitorio).

Invero, il 4.9.23 , nel pagare la fattura relativa alla mensilità di maggio 2023 (n 179) ha promesso il pagamento a breve anche delle fatture oggetto del sollecito del 28.8.23 (nn. 236,337,287), poi azionate monitoriamente (doc. 4 monitorio) insieme alla n 374 emessa il 4.9.23 e riferita ai servizi resi nell’agosto 2023;

la convenuta gode, dunque, almeno per l’importo di € 16.750,00, in linea capitale, del beneficio di cui all’art 1988 c.c. comportante la presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentale carico del debitore l’onere probatorio dimostrarne l’inesistenza/invalidità o l’ estinzione ovvero l’esistenza di una condizione o di un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.

(Cass. Sez III 4804/2006; sez III 15575/00), evenienze, queste, non verificatesi.

In ogni caso – e con riferimento all’ulteriore fattura n 374/23, va premesso che l’opponente ha effettuato un generalizzato disconoscimento di tutti i documenti allegati al ricorso monitorio da considerarsi tamquam non esset (Cass. Ord. 17313/21:

“il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco:

è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perchè frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;

inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato”;

anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012).

Si aggiunga che il disconoscimento risulta anche tardivo a mente dell’art 214 c.p.c. atteso che la medesima documentazione posta a base del ricorso ex art 633 c.p.c. era già stata prodotta in giudizio da nel procedimento cautelare incardinato da per ituzione del mezzo che la prima tratteneva e non risulta che in quella sede sia stata disconosciuta da (RG 31860/23 Tribunale di Milano Sezione IV Civile – docc 6,7,8 o Soltanto con la memoria ex art 171ter n 1 c.p.c. l’opponente ha evocato genericamente la fattispecie di cui all’art 2712 c.c. che richiede invece un disconoscimento tempestivo chiaro circostanziato esplicito (Cass 17526/16; Cass. ord 12794/21) Ciò posto, il credito azionato è sorretto da plurima e adeguata documentazione: il contratto stipulato tra le parti, i report sottoscritti dai dipendenti di (doc 2 monitorio), la dichiarazione avente valore di promessa di relativa a tre delle 4 fatture oggetto di iniziativa monitoria (doc 4 monitorio).

In questa fase l’opposta sub docc 12-16 ha altresì prodotto corrispondenza intercorsa tra le parti anche nel periodo in esame (maggio 23) che attesta l’esistenza del rapporto tra le parti.

In definitiva l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere respinta e la somma di € 25.011,00, versata in data 6/9 ottobre 2023 da a seguito della notificazione di ricorso ex art 633 c.p.c., decreto ingiuntivo soriamente esecutivo ed atto di precetto (oltretutto senza riserva di ripetizione), resta acquisita in capo ad il decreto ingiuntivo, per effetto del sopravvenuto pagamento, deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008:

“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.)

Le ragioni che ostano al rigetto dell’opposizione comportano anche la reiezione della domanda riconvenzionale dell’opponente volta risoluzione del contratto, alla restituzione delle somme versate a seguito o comunque dopo la notificazione del titolo e al risarcimento del danno.

Resta irrilevante la tematica introdotta da a proposito della mancata adesione di sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita atteso che il procedimento non si applica al giudizio monitorio.

Le spese processuali seguono il principio di cui all’ art 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e 147/22 con la riduzione massima per la fase istruttoria e decisoria in rapporto all’attività ivi effettivamente espletata e con clausola ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso il compenso.

Vista la formulazione adottata da ove conclude per il risarcimento dei danni da lite temeraria, la sua.c. va inquadrata nella fattispecie di cui al primo comma e poiché la convenuta non ha assolto all’onere di allegare, “gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015), la richiesta non può trovare accoglimento.

Il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, istanza, eccezione respinta, rigetta l’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutiv ibunale di Milano in favore di dato atto re 2023, ha pagato a € 25.011,00, a seguito della notificazione di ricorso ex art. 633 c.p.c., decreto provvisoriamente esecutivo e precetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 15069/2023 del Tribunale di Milano e dichiara che la somma pagata da resta acquisita in capo a rigetta la domanda riconvenzionale proposta da condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese processuali liquidate in € 3.386,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA. , da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Milano, 3.1.2025 IL GIUDICE dr.ssa NOME COGNOME

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