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Codice Penale

Comportamento colposo del pedone investito da veicolo

L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità.

Pubblicato il 10 April 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile

Nella persona del giudice unico, dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 357/2020 pubblicata il 06/04/2020

nella causa civile sub R.G. n. /2017 promossa da:

XXX, con l’avvocato

appellante

contro

YYY con l‘avv.

appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. /2017 del 25/1/2017 del Giudice di Pace di Brunico

Conclusioni di parte appellante (udienza 27.09.2018):

“Come in atto di citazione in appello”; Conclusioni di parte appellata:

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 7.5.2013 XXX conveniva in giudizio YYY innanzi al G.d.P. di Brunico, chiedendo di accertare la responsabilità esclusiva di quest’ultimo nella causazione dell’incidente stradale occorso il 24.03.2012 e di conseguenza condannarlo al risarcimento del danno subito.

Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del13.12.2013 si costituiva in giudizio YYY contestando in toto le deduzioni e le richieste formulate dall’attrice e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti nel sinistro de quo, ascrivendone, dal suo punto di vista, la responsabilità alla XXX.

Esaurita l’istruttoria attraverso l’escussione dei testimoni e l’espletamento di consulenza medico-legale sulle lesioni subite dallo YYY il giudice invitava le parti alle conclusioni, rinviando udienza al 25.1.2017 e concedendo termine per il deposito per gli scritti conclusionali sino al 5.1.2017.

Con sentenza n.34/2017 del 25.1.2017 il Giudice di Pace così decideva:

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brunico, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

dichiara

l’esclusiva responsabilità dell’attrice XXX nella causazione dell’incidente verificatosi in data 24.3.2013 sulla strada della;

accerta

che i danni complessivi subiti dal convenuto YYY a seguito del sinistro de quo ammontano in complessivi €2.796,72.- e conseguentemente

condanna

l’attrice XXX residente in c.f. e la chiamata in causa Assicurazione ZZZ S.p.a. con sede in part.iva – in persona del procuratore a risarcire, in solido tra loro, al convenuto YYY, residente in – c.f. – a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € 2.796,72.-, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dell’accaduto sino fino all’effettivo saldo

condanna

gli stessi in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore del suddetto convenuto YYY, spese che si liquidano in complessive € 2.984,37.- e specificatamente: € 405,00 per studio; € 335,00 per fase istruttoria, € 710,00 per fase decisoria, € 298,50 per spese generali 15%, € 206,00 per contributo unificato, €427,00 per parcella dott. *** ed € 62,89 per spese varie, oltre cap 4% e IVA 22%”.

Avverso tale sentenza interponeva appello XXX, ritenendola errata ed ingiusta.

Si costituiva il solo YYY, chiedendo la conferma dell’appellata sentenza.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Assegnati poi i termini ex art. 190 c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.

2) La vicenda sottoposta all’attenzione di questo giudice riguarda un sinistro occorso la sera del 24 marzo 2012 sulla SS, allorquando l’odierna appellante, alla guida della sua autovettura, collideva con un pedone, poi identificato nella persona dell’appellato YYY.

Quanto alla dinamica del sinistro può dirsi accertato, soprattutto sulla base della relazione di incidente stradale dimessa, pienamente confermata dagli agenti verbalizzanti ascoltati come testi, che:

a) il pedone, allorquando veniva investito, stava attraversando la strada a distanza di circa 40 metri dalle strisce pedonali;

b) l’illuminazione era insufficiente in quanto il lampione ubicato nel punto ove avveniva l’attraversamento non era funzionante;

c) il pedone indossava abiti scuri;

d) non venivano trovate tracce di frenata al suolo.

In sostanza risulta già per tabulas dimostrato che lo YYY veniva investito allorquando era intento ad attraversare, con indosso abiti scuri, la strada statale di cui trattasi ad una certa distanza dalle strisce pedonali, in ora notturna e per di più in una situazione di illuminazione assolutamente insufficiente dato che il lampione presente era al momento guasto.

Di conseguenza lo stesso pedone veniva sanzionato per aver attraversato la strada al di fuori delle strisce appositamente predisposte.

Dalle conseguenze del sinistro, per fortuna non particolarmente gravi, riportate dallo YYY (cfr., anche in questo caso, relazione di sinistro, nonché documentazione medica depositata da parte appellata, nel giudizio di primo grado, sub all. da n. 5 a n. 10), se ne deve poi senz’altro ricavare che la velocità tenuta dalla XXX doveva senz’altro essere moderata, come peraltro pure ritenuto dai verbalizzanti, tanto è vero che nessuna violazione veniva contestata alla conducente del veicolo.

Nel caso di specie, dunque, vengono in rilievo, oltre alla generale clausola di prudenza (peraltro cristallizzata dall’art. 140 C.d.S.), alcune specifiche norme le quali prevedono norme di cautela specifica.

In primis applicabile è l’art. 141, comma II, C.d.S, il quale prescrive un’altra fondamentale regola di condotta, secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

L’art. 190, commi II e IV, poi, con specifico riguardo all’attraversamento dei pedoni, prescrive: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. […]

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.

Infine, l’art. 191 C.d.S., a proposito del comportamento dei conducenti rispetto ai pedoni, per ciò che in questa sede interessa (commi I e II), recita:

“Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.

Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.

Dal complesso di disposizioni sopra citate si ricava che, in linea generale, i pedoni devono attraversare sempre sulle strisce pedonali, salvo il caso di inesistenza degli stessi o il caso in cui distino più di cento metri dal punto di attraversamento.

Orbene nel caso di specie lo YYY infrangeva chiaramente questa regola di condotta, dal momento che decideva deliberatamente di attraversare la strada non sulle strisce, strisce che, tuttavia, distavano quaranta metri. Lo YYY avrebbe dovuto dunque percorrere tale distanza per raggiungere le strisce e lì compiere l’attraversamento in condizioni di sicurezza.

Un tanto chiarito, devesi poi riflettere sulla circostanza che, se anche per avventura si ritenesse che lo YYY avrebbe potuto compiere l’attraversamento in quel punto, egli avrebbe comunque, stante l’assenza di strisce di attraversamento, dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano prima di procedere all’attraversamento della carreggiata (cfr. combinato disposto ex art. 190, comma IV, e 191, comma I, C.d.S.).

In sostanza il “decalogo” del pedone è il seguente:

a) attraversare sempre e solo nei punti appositamente previsti (strisce, sottopassaggi e sovrapassaggi ove presenti) o, al limite, nelle immediate adiacenze;

b) attraversare al di fuori di tali punti, solo e soltanto ove non esistano o se siano distanti più di cento metri dal punto di attraversamento;

c) in tale ultimo caso dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono, i quali, dal loro canto, devono consentire l’attraversamento del pedone in condizioni di sicurezza ove questo sia già in corso.

Orbene, nel caso di specie, non sarebbe stato a ben vedere esigibile dall’odierna appellante alcuna condotta ulteriore rispetto alla prudenza usata. La XXX, infatti, come detto procedeva a velocità estremamente moderata (altrimenti – lo si ripete – ben più gravi sarebbero state le conseguenze dell’investimento), allorquando il pedone, in spregio a tutte le regole di condotta impostegli, in ora notturna, con un lampione fuori uso e per di più con indosso abiti scuri, che dunque, non lo rendevano assolutamente visibile stante l’ora notturna (costituisce fatto notorio che tra le 20.30 e le 21.00 verso la fine di marzo sia già calata l’oscurità), attraversava la strada statale a quaranta metri di distanza dal più vicino attraversamento e, dunque, non certo nelle immediate adiacenze, ma neanche a distanza tale (più di cento metri) da consentirgli di provvedere all’attraversamento in qualsiasi punto.

La condotta del pedone, in sostanza, deve essere ritenuta, oltre che gravemente imprudente, del tutto imprevedibile per l’utente medio della strada, sicché pare senz’altro superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente ex art. 2054, comma I, c.c., essendo il comportamento del pedone, in sostanza, l’unico fattore rilevante nella genesi del sinistro de quo.

Il presente caso si pone, ad avviso di chi scrive, quale caso paradigmatico di investimento per il quale il conducente non possa assolutamente essere ritenuto responsabile, dovendo viceversa la responsabilità essere integralmente ascritta al pedone in ragione del contegno inopinatamente imprudente, oltre che imprevedibile, posto in essere.

E, del resto, non può che giungersi ad un tale approdo applicando i condivisibili principi stratificatisi in giurisprudenza di legittimità in materia di valenza della presunzione ex art. 2054, comma I c.c. e relazione con il comportamento del pedone (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14064 del 11/06/2010 – Rv. 613405 – 01, secondo cui “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza”; ancora, si veda Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017 – Rv. 643838 – 01: “L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell’attraversamento anomalo)”).

Devesi pertanto ritenere, alla luce di tutto quanto sin qui illustrato, che la responsabilità del sinistro vada integralmente ascritta allo YYY; ovvia conseguenza di tale statuizione è l’integrale riforma della sentenza di prime cure in punto responsabilità del sinistro.

3) Un tanto stabilito, le conseguenze riguardanti le poste risarcitorie sono le seguenti. In primo luogo, ovviamente, nulla sarà più dovuto allo YYY, al quale va, come dianzi illustrato, ascritta la responsabilità per l’incidente occorso.

Quanto alle poste risarcitorie fatte valere dalla XXX, devesi rilevare che ella, in primo grado, si limitava ad allegare un asserito danno all’autovettura nell’ammontare di 1.600,00 Euro. A sostegno delle sue pretese dimetteva unicamente una fattura (sub doc. n. 2) del proprio carrozziere per Euro 1.480,00.

Erra tuttavia parte appellante nel sostenere che tale danno non sarebbe mai stato contestato da parte YYY, la quale, in realtà, contestava il quantum delle pretese fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado (cfr. ibidem, pag. 8: del resto, essendo l’allegazione attorea sì scarna, non poteva certo pretendersi dal convenuto altro se non la contestazione dello stesso quantum del danno).

A tale proposito devesi senz’altro condividere il principio, consolidato in giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione” (cfr., di recente, Cass. civ., Ordinanza 27 settembre 2017 – 12 febbraio 2018, n. 3293; conf. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832).

Nel caso de quo, pertanto, la pretesa risarcitoria della XXX, fondandosi su una mera allegazione dei danni asseritamente riportati dal suo veicolo nel sinistro de quo, non può che essere rigettata.

4) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza; essendo entrambe le parti, in definitiva, parimenti soccombenti (l’appellante, infatti, sebbene la responsabilità del sinistro vada ascritta allo YYY, forniva una mera allegazione in punto danni riportati dall’autovettura, con conseguente rigetto della domanda, mentre lo YYY, in quanto responsabile del sinistro, non si vede riconosciute le pretese fatte valere nel giudizio di prime cure con domanda riconvenzionale), si impone la totale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

in parziale accoglimento dell’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. /2017 del 25/1/2017 del Giudice di Pace di Brunico, ed in riforma della predetta sentenza,

accerta

l’esclusiva responsabilità di YYY per il sinistro per cui è causa;

rigetta

per quanto descritto in parte motiva le pretese risarcitorie spiccate da XXX;

dichiara

integralmente compensate tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio;

manda

all’Ufficio Linguistico per la traduzione della presente sentenza nella lingua processuale tedesca. Così deciso in Bolzano il 11.01.2019

Il Giudice

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