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Codice Penale

Comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca

L’opposizione a preavviso di ipoteca è inammissibile se proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica, in quanto la mancata impugnazione della cartella esattoriale preclude la possibilità di contestare i crediti in essa contenuti. La prescrizione decennale del canone COSAP, inoltre, risulta interrotta dagli atti interruttivi.

Pubblicato il 21 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 77249/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._14849_2024_ N._R.G._00077249_2019 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile di primo grado iscritte al n. 77249 del R.G.A.C.C. dell’anno 2019, trattenuta in decisione all’udienza del 25 giugno 2024 e posta in deliberazione il 16 settembre 2024 (data di scadenza del termine pe deposito delle memorie di replica) e vertente TRA p.iva / c.f. con sede legale in Roma, INDIRIZZO in persona d legale rappresentante pro tempore Sig.ra , rappresentata, difesa ed elettivamente domicili presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. ), sito in Roma, INDIRIZZO giu procura in calce all’atto introduttivo;

ATTRIC , ai sensi dell’art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in leg dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processu società del Gruppo , con sede legale in Roma, INDIRIZZO c.f . in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù di procura speci autenticata per atto notaio di Roma, repertorio nr 44953 raccolta nr 25857 del 25/07/201 rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rom in INDIRIZZO

CONVENUT NONCHE’ (C.F. ), in persona della Sindaca pro tempore Avv. (C.F.: rappresentata difesa dall’avv. NOME COGNOMEC. ), in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. Notaio in Rom C.F. C.F. C.F. C.F. del 23.6.2023 e presso la stessa domiciliata negli uffici dell’Avvocatura Comunale in Roma, INDIRIZZO, in aggiunta all’Avv. NOME COGNOMEC.F. ), già costitui dell’Avvocatura Capitolina;

CONVENUT OGGETTO: opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca

CONCLUSIONI

Come da note scritte SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2019, la conveniva in giudiz per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia de comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA fascicolo n. 2019/43005 emessa dall’ e notificata in data 28.10.2019, per l’importo di € 69.011,3 limitatamente a quanto individuato nella predetta comunicazione con identificativi:

1) Cartella n. NUMERO_CARTA per un totale di € 23.483,06, indicata per notificata il 13.02.200 anno di riferimento del debito 1999 emessa per debito relativo al Canone di occupazione temporanea sp aree pubbliche da – INDIRIZZO

2) Cartella n. NUMERO_CARTA per un totale di € 15.834,76 indicata per notificata il 25.02.20 anno di riferimento del debito 2006 emessa per debito relativo al Canone di occupazione permanente sp aree pubbliche da – INDIRIZZO Roma INDIRIZZO

Avendo le stesse ad oggetto debiti/crediti diversi dai tributi (ovvero emesse con riferimento alla cano da occupazione suolo pubblico c.d. “COSAP”) e rientranti nella competenza del Giudice Ordinar riservandosi di impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in oggetto innanzi a competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma con riferimento alle altre – residue – cartelle pagamento aventi ad oggetto tributi tra cui la tassa sui rifiuti (c.d. “TARI”).

Lamentando l’irregolarità l’arbitrarietà, l’illegittimità e la nullità delle due richiamate cartelle pagamento sopra citate (ovvero la n. NUMERO_CARTA e la n. NUMERO_CARTA attesa la mancat regolare notifica all’opponente dei relativi atti prodromici , sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica verbali di violazione sottesi alle menzionate cartelle, né tantomeno di aver avuto preventiva conoscenza de cartelle stesse, eccependo pertanto la consequenziale intervenuta prescrizione del diritto a pretendere pagamento degli importi e delle sanzioni riportate nell’atto impugnato, a fondamento della domanda deduce 1) la proponibilita’ della presente opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché volta a contestare il diritto del credito (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere in via esecutiva, atteso che la comunicazione prevent di iscrizione ipotecaria è un atto autonomamente impugnabile rispetto alla vera e propria iscrizione di ipote essendo competente il Giudice Ordinario, in quanto opposizione limitata alle cartelle impugnate e riferite crediti asseritamente derivanti dall’omesso versamento del canone da occupazione suolo pubblico (c C.F. “COSAP”);

2) nullità ed illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesisten irregolarità e/o nullità della notifica di qualsivoglia atto prodromico e successivo alle cartelle esattor sostenendo la mancata notificazione di qualsivoglia avviso di accertamento e/o cartella esattoriale e intimazione di pagamento sottesa;

3) intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell’ente riscossore percepire le somme portate nelle cartelle di pagamento considerando le date di notifica indicate dall’Ente quale ha riportato rispettivamente la data del 13.02.2006 per quanto attiene alla cartella NUMERO_CARTA e la data del 25.02.2009 per quanto attiene alla cartella n. NUMERO_CARTA richiamando il regolamento del COSAP del laddove prevede che “…il termine di prescrizi per il recupero del canone dovuto e non versato dai titolari di concessione è di 5 anni” dal giorno in cui è stata commessa violazione mentre la comunicazione di preventiva iscrizione di ipoteca in data 27.10.2009, ovvero a distanza oltre 10 anni; Instando per la sospensione della efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di iscrizio ipotecaria, concludeva chiedendo:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse le declaratorie di leg pertutti i fatti esposti in narrativa:

In via preliminare: sospendere l’efficacia esecutiva della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria doc n. NUMERO_CARTA fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, notificata alla odierna opponente in d 27.10.2019, stante il grave ed irreparabile danno che deriverebbe alla odierna attrice attesa la infondatezza della pretesa erari per i motivi esposti in narrativa;

Nel merito:

accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesisten e/o inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc n. NUMERO_CARTA fascicolo NUMERO_CARTA/NUMERO_DOCUMENTO, notificata alla odierna opponente in data 27.10.2019, stante la inesistenza e/o irregolarità e/o nullità d notifica di qualsivoglia atto prodromico e successivo alla cartelle esattoriali di cui in premessa, ovvero per mancanza di valido tit giuridico, infondatezza del credito e mancanza dei presupposti di diritto per procedere alla esecuzione; Sempre nel merit accogliere la presente opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria doc n. NUMERO_CARTA fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, notificata alla odierna opponente in d 27.10.2019, stante la intervenuta prescrizione del credito portato nella cartella n. NUMERO_CARTA data per notificat 13.02.2006 di importo pari ad € 23.483,06, nonché della cartella n. NUMERO_CARTA data notificata in d 25.02.2009, previo accertamento della illegittimità del comportamento tenuto dall’ e di nei confronti della per i motivi esposti in narrativa, e per l’effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore – in solido con – al risarcimento di tut danni patiti e patendi, nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche in via equitativa. Con vittoria spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CAP e spese forfettarie come per legge..

, si è costituita, dichiarando preliminarmente di non accettare contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza legittimazione passiva, essendo l’ufficio impositore l’unico legittimato passivo sulle questioni sollevate n merito da parte ricorrente.

Deduceva la pretestuosità, inconferenza ed infondatezza dell’avversa doglianza, in ordine alla nullita’ de atti impugnati per l’asserita omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento, al riguardo rappresentando c la cartella n. NUMERO_CARTA era stata regolarmente notificata con “consegna in mani proprie” destinatario in data 13/02/2006 e la cartella NUMERO_CARTA era stata notificata in data 25/02/20 con “consegna in mani proprie”, come da allegata documentazione ed entrambe erano state quin successivamente, intimate in data 08/03/2011 (avviso int. NUMERO_CARTA del 25.01.2011 no 08.03.2011 evincibile dall’estratto di ruolo) ed in data 26/12/2016, (avviso int. NUMERO_CARTA 000 d 21.10.2016 notif. 26.12.2016 evincibile dall’estratto di ruolo) e come da ricevute allegate precisan l’insussistenza di un onere in capo all’ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale de cartella stessa, atteso che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo, in unico originale, notificata a parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dallo stesso ruolo, evidenziando che le relative eccezioni inerenti cartelle di pagamento erano da considerarsi tardive in quanto divenute irrimediabilmente definitive. In relazione all’asserita prescrizione del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell’a impugnato, si evidenzia che l’attività dell’Ente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., per novazione del titolo a seguito dell’iscrizione a ruolo.

Opponendosi, infine, alla richiesta di sospensione, concludeva chiedendo:

“Voglia l’Ill.ma Commissione ad contrariis reiectis:

in via preliminare, rigettare l’istanza di sospensione degli atti impugnati;

in via gradatamente prelimin dichiarare l’assoluto difetto di legittimazione passiva di , con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;

in subordinata, accertare e dichiarare l’avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse presente atto nei confronti dell’Agente della Riscossione e, per l’effetto, rigettare lo stesso;

nella denegata ipotesi di condanna e accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell’Agente della Riscossione, con ogni conseguen anche in ordine alle spese.

Con vittoria di spese ed onorari.

Si è costituita eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione pass riguardo le cartelle di pagamento e la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria essendo azioni esclusivamen riferibili al deducendo che i motivi circa la nullità e l’illegittimità de comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della intervenuta prescrizione del diritto dell’ente riscosso a percepire le somme portate nelle cartelle di pagamento dovevano essere proposti esclusivamente n confronti della.

Al riguardo specificava, relativamente al canone Cosap 2006, che trasmissione del ruolo all’AGER da parte di Roma capitale era avvenuta nel 2008, ossia prima dell’interven della prescrizione alla cartella esattoriale impugnata.

Deduceva, altresì, l’infondatezza della sostenuta durata quinquennale del termine di prescrizione per canone COSAP in ragione di riportati ed allegati arresti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità.

Evidenziava, comunque, la corretta notificazione dell’avviso di accertamento sotteso alle carte esattoriali e segnatamente riguardo alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA relativa al canone cos 2006 di cui gli avvisi di accertamento risultavano correttamente notificati al portiere (all.4 ).

Opponendo infine, alla richiesta di sospensione, concludeva chiedendo:

“ Voglia l’ILL.MO Tribunale ordinario di Roma adito Rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed diritto, oltreché non provate e, per l’effetto, dichiarare legittima la pretesa creditoria di oggetto del presente giudiz – Nella denegata ipotesi in cui questo illustrissimo Tribunale non accolga le ragioni di si chiede di dichiar unica responsabile della intervenuta prescrizione del credito dell’ente impositore.

Con conseguente condanna di spese, an generali, e competenze di lite oltre oneri riflessi in luogo di IVA e cpa essendo il legale costituito dipendente dell’Ente civico.

Con note di contro-deduzione depositate all’udienza del 22.07.2020 parte attrice testualmente espone “A tal proposito, è necessario precisare che la sede legale della società sita in INDIRIZZO dotata di servizio di portineria e che né al suo rappresentante legale, né a diverso soggetto autorizzato sono mai pervenute raccomandate indicate negli scritti di parte avversa.

Per tale ragione, la presente difesa, nell’interesse della discono formalmente le sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. NUMERO_DOCUMENTO3 del 30.01.2006 NUMERO_DOCUMENTO-2 del 02.02.2009 – NUMERO_DOCUMENTO9 del 14.02.2011 prodotti dall in quanto n riferibili, nemmeno indirettamente, alla società attrice e/o a persona dalla stessa delegata.

Sul punto la considerazione della tardiva costituzione della convenuta, non appena provvederà ad esaminare in modo approfondito gli att documenti depositati dalla si riserva querela di falso.

”, cui, tuttavia, non dava alcun seguito.

Ed invero nei termini assegnati ex art. 183 c.p.c. VI comma, con memoria n. 1 parte attrice si limitav contestare che per entrambe le cartelle di pagamento intimate nelle date 08.03.2011 e 26.12.2016 l’avviso ricevimento dell’08.03.2011 riportava un codice identificativo non riferibile alle cartelle oggi impugnate, ascrivibile alla mentre l’intimazione del 26.12.2016, seppur tardiva, non risultava allegata depositata da controparte.

Con memoria n. 2, parte attrice al fine di provare la fondatezza nel merito de propria domanda, provvedeva all’allegazione di 2 fotografie attestanti l’assenza di un servizio di portiera all’interno e/o nei pressi dello stabile in cui è ubicata la società corrispondente al n. INDIRIZZO di INDIRIZZO

All’esito, esaminata la documentazione allegata dalle parti, il giudice rinviava per la precisazione de conclusioni all’udienza in epigrafe, dove la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini art. 190 c.p.c. Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per c che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., c come inciso dall’art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che tro fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito “….sostituir profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c….” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizione per concedere la tutela richiesta dal ricorrente.

In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise».

Giova, quindi, rammentare che “La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di null dall’art. 77, comma 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta a migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento” (Cass. civ., S V, Ordinanza, 21/09/2021, n. 25600). “ Nel merito l’opposizione è infondata, e deve essere pertanto rigettata, stante l’assorbente inammissibilità determinata della prova documentale fornita dall’ afferente tutti gli a impositivi che risultano essere stati ritualmente notificati, essendo opportuno ribadire che, con riferimento a eccezioni dell’attore in ordine alla carenza di prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle: NUMERO_CARTA del 13.02.2006 e n. NUMERO_CARTA alla data del 25.02.2009 e delle rispettive intimazioni secondo la costante giurisprudenza di Cassazione, il disconoscimento delle notificazioni de avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo inidonea una contestazione generica o implicita e che contestazione della conformità dei documenti all’originale deve essere compiuta, a pena di inefficacia, “media una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (c Cass., ord., n. 17313 del 17.6.2021; Cass. n. 16557 del 20.6.2019);

in assenza di proposizione di querela di fa il disconoscimento sostenuto da parte attrice non risponde a tali criteri e, perciò, è improduttivo di alc effetto sulla documentazione prodotta dai convenuti (Cfr. anche la recentissima Cassazione 14279/2024 d 22.05.2024).

Trovano, pertanto, applicazione i pacifici principi giurisprudenziali da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte Cassazione con l’Ordinanza della Sezione Terza civile 27 agosto 2020, n. 17966, secondo cui “…di fronte a notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca, il ricorrente avrebbe dovuto reagire comunque – pur ne prospettiva della inesistenza della notifica di verbali e di cartelle – non già proponendo l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p bensì proponendo in via recuperatoria (sebbene solo per far valere l’ipotizzato vizio di notifica dei verbali e, dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti dalle cartelle: Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 e, di recente, nel suo so Cass. (ord.) n. 11789 del 2019) l’opposizione a sanzione amministrativa ed avrebbe dovuto farlo nel termine previsto l’opposizione contro il verbale…termine che decorreva dal momento della notificazione della detta comunicazione, in quanto da q momento era stato posto in grado di tutelarsi come si sarebbe potuto tutelare, essendo stato posto in condizione di conoscere i verb di contestazione e, dunque, di dedurre i vizi alla loro formazione, si deve rilevare che, con riferimento alla contestazione de ritualità della notificazione delle cartelle, rappresentando tale notificazione un atto del procedimento esecutivo esattoriale, l’azione esperibile sarebbe stata quella di opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (Cass., Sez. un. , n. 22080 del 2017 e, ultimo Cass. (ord.) n. 22094 del 2019), che si sarebbe dovuta introdurre nel termine di venti giorni sempre dalla comunicazi del preavviso di iscrizione ipotecaria, da considerarsi somministrante la conoscenza di fatto dell’atto pregiudizievole, cioè de pretesa inesistenza o nullità della notificazione delle cartelle.

Conoscenza di fatto rilevante secondo consolidata giurisprudenza questa Corte:

a far tempo da Cass. n. 6487 del 2010; (ord.) n. 13043 del 2018; n. 7898 del 2017; n. 5172 del 2018, multis)…quanto alla a violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12 disp. prel. c.c. poiché sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto di doversi riferire ad una ipotesi di ‘irreperibilità assoluta’ della parte cu stata indirizzata la notifica delle cartelle esattoriali, assumendo come adempiute dall’ufficiale giudiziario le modalità notificazione dell’atto di accertamento previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, anziché ad una ipotesi irreperibilità temporanea che prevedrebbe la notifica secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c…Il motivo – là dove fa va sempre una nullità delle notificazioni delle due cartelle…perché essa in ogni caso risultava fatta valere…comunque, tardivamente in quanto il rimedio giusto, cioè l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si sarebbe dovuto esperire nel termine di ve giorni dalla conoscenza di fatto rilevante indicata poco sopra a proposito del primo motivo…”. Le chiare statuizioni dell’Ordinanza sin qui richiamata determinano che l’impugnativa proposta inammissibile perché fondata su vizi che non possono più essere fatti valere in questa sede atteso c l’opposizione-da proporsi ex art. 617 c.p.c.- è stata proposta con atto spedito per la notifica il 25.11.2019 dunque, oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di ipoteca in data 28.10.2019.

In particolare, l’eccezione di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento non può esse presa in considerazione, atteso che i vizi della cartella non possono essere proposti con l’impugnazione dell’a successivo alla stessa (i.e. la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), a meno che quest’ultimo non l’atto con cui si viene a conoscenza della cartella di pagamento, circostanza non ricorrente nel caso in esame.

Inoltre trattandosi di Cosap, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, vertendosi in tema occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall’art. 31 della n. 448 del 1998), il canone (c.d. “COSAP”) rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (n caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in divers specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell’obbligazione, non è assimilabile al cano locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c cfr. S.C. , sez. 3, ord. n. 3710 del 08/02/2019) ma a quella ordinaria decennale, come visto, tempestivamen interrotta dalla notifica delle cartelle di pagamento in data 13/02/2006 e 25/02/2009 nonché dalle intimazio di pagamento rispettivamente notificate in data 08/03/2011 ed in data 26/12/2016, come già riportato epigrafe e, da ultimo, in data 28.10.2019, dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria qui impugnato. Alla soccombenza segue la condanna dell’attrice al pagamento, in favore di ciascuna de Amministrazioni costituite, delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d’ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota).

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull’opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. NUMERO_CARTA fascicolo n. NUMERO_CARTA/NUMERO_DOCUMENTO, emessa dall’ e notificata in data 28.10.20 proposta dalla nei confronti delle Amministrazioni convenute, così provvede:

a) rigetta l’opposizione secondo quanto statuito in parte motiva;

b) condanna la al pagamento in favore dell’ e di delle spese di giudizio, liquidate per ciascun ente convenuto in € 3.500,00 per compensi, oltre spese forfetta iva e c.p.a. ove dovute;

Così deciso in Roma, il 02.10.2024 Il Giudice NOME COGNOME

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