REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI – SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 265/2019 pubblicata il 29/03/2019
nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016 vertente
tra
XXX S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell’avv., giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
e
COMUNE DI YYY, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell’avv., giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da verbale d’udienza del 18/12/2018
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX S.R.L. conveniva, innanzi a questo Tribunale, COMUNE DI YYY, esponendo che:
• con atto per Notaio del 18.09.2002 acquistava un terreno edificabile di proprietà della sig.ra ***, sito nel comune di YYY, identificato in catasto al Foglio, p.lle di complessivi mq. 7.547;
• il terreno ricadeva in zona C3 di PRG, con destinazione edificabile e indice di fabbricabilità di 0,20 mc/mq, su lotto minimo di mq. 2.500;
• in seguito otteneva il rilascio del Permesso di costruire n. /2002, per la realizzazione di tre edifici bifamiliari e quattro monofamiliari a destinazione residenziale;
• i costi di costruzione, pari ad euro 1.850.000,00, venivano in parte coperti da mutuo fondiario contratto con Banco di *** per euro 1.250.000,00 (di cui erogati effettivamente 1.138.000,00 ad avanzamento lavori) e per la residua parte da finanziamenti dei soci;
• gli immobili in corso di costruzione venivano quindi compromessi in vendita;
• con provvedimento del GIP presso la Procura del Tribunale di Rieti l’intero compendio immobiliare veniva posto sotto sequestro giudiziario in data 16.06.2005, nell’ambito di un procedimento penale (nrg. /2005) che vedeva coinvolti gli amministratori della XXX unitamente ad alcuni funzionari comunali;
• il Permesso di Costruire n. /2002 – secondo la tesi accusatoria – era stato rilasciato in contrasto con il vincolo imposto a tutela della e con le prescrizioni di cui alla DGR n. del 5.12.1989;
• la Società attrice non era stata resa edotta dall’Amministrazione comunale dell’esistenza del suddetto vincolo, non menzionato nel PRG;
• in conseguenza del sequestro, la vendita degli immobili veniva bloccata ed il finanziamento con la Banca veniva risolto, stante l’impossibilità dell’attrice di far fronte alle rate di mutuo;
• i compromessi di vendita venivano quindi anch’essi risolti, con restituzione degli acconti percepiti;
• la Banca a sua volta sottoponeva a pignoramento immobiliare il compendio oggetto di sequestro ad avviava le procedure esecutive dinanzi codesto Tribunale;
• gli immobili venivano posti all’incanto, attraverso il quale veniva recuperata dalla Banca la somma di euro 870.444,50, a fronte del maggiore importo di euro 1.850.000,00 concesso in mutuo; il danno emergente per la Società veniva quindi quantificato, mediante la differenza dei suddetti importi, in euro 979.555,50;
• quanto al lucro cessante, esso veniva stimato sulla base dei corrispettivi mediamente pattuiti per le vendite in relazione alla tipologia di immobile (mono/bi-familiare), per un incasso sperato di euro 2.820.000,00 dal quale – sottraendo il costo di costruzione di euro 1.850.000,00 – si otteneva l’ammontare del danno per lucro cessante, pari ad euro 970.000,00;
In conclusione, XXX chiedeva a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il risarcimento del danno patito a causa del comportamento colpevole dell’Amministrazione convenuta, da quantificarsi nella misura complessiva di euro 1.879.000,00.
Si costituiva in giudizio il COMUNE DI YYY che in via pregiudiziale e preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità della domanda per violazione del precedente giudicato, la litispendenza e la prescrizione e, nel merito, resisteva alla domanda attrice contestando gli assunti avversari e chiedendone il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. e istruito il procedimento con produzioni documentali, la causa veniva assegnata a questo Giudice il 10/5/2018 e, all’udienza del 18/12/2018, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.Sulla giurisdizione
L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta è del tutto destituita di fondamento e, pertanto, va respinta.
Nella vicenda che ci occupa, invero, viene in rilievo la fattispecie del danno derivante da provvedimento amministrativo favorevole illegittimo. La causa del danno, a ben vedere, va individuata non già nel provvedimento, siccome favorevole all’interessato, ma nel comportamento scorretto consistito nell’aver colpevolmente rilasciato un provvedimento illegittimo sul quale il privato ha riposto un affidamento.
Si tratta, in altri termini, di una responsabilità da comportamento scorretto in quanto contrario al precetto generale della buona fede e della correttezza, avendo tale condotta causato una lesione dell’affidamento del soggetto destinatario del provvedimento favorevole ma rivelatosi illegittimo.
In questo quadro, la situazione giuridica soggettiva del privato va qualificata, evidentemente, come diritto soggettivo, di talchè la giurisdizione si radica dinanzi al giudice ordinario sulla scorta del generale criterio di riparto fondato sulla causa petendi (fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del G.A. espressamente previsti dalla legge).
A sostegno dell’anzidetta conclusione depone, peraltro, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia nella quale il beneficiario di una concessione edilizia illegittima, annullata d’ufficio o su ricorso di altro soggetto, chieda il risarcimento del danno subito per avere confidato nella apparente legittimità della stessa. Tale controversia, infatti, ha a oggetto la violazione da parte dell’amministrazione del principio del neminem laedere, ossia di quei doveri comportamentali il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche l’amministrazione, come qualsiasi soggetto privato, è tenuta a rispettare” (Cassazione civile sez. un., 23/03/2011, n.6594).
Ne deriva che la controversia è stata correttamente incardinata dinanzi al giudice ordinario.
2.Sulla prescrizione
L’eccezione di prescrizione dedotta dalla convenuta, invece, merita di essere accolta, con l’assorbimento di ogni altra questione in omaggio al principio della ragione più liquida.
Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la controversia può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 262423/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Ciò posto, il COMUNE DI YYY rileva che la condotta illegittima, ossia il rilascio del permesso di costruire n. /2002 illegittimo, è stata posta in essere appunto nel 2002, mentre l’evento lesivo, ovvero l’esecuzione del sequestro penale del 16/6/2005, veniva appunto percepito nel 2005, talchè il diritto al risarcimento del danno di parte attrice sarebbe comunque prescritto non potendosi qualificare l’illecito in esame come permanente.
Il rilievo di parte convenuta merita di essere condiviso, risultando priva di pregio la qualificazione di illecito permanente prospettata da parte attrice.
E’ appena il caso di ricordare, infatti, che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. lav., 16/04/2018, n.9318).
Facendo applicazione delle coordinate esposte al caso di specie, è di tutta evidenza che l’attività del Comune debba qualificarsi in termini di illecito istantaneo, giacchè il comportamento scorretto censurato si è esaurito “uno actu” con il rilascio del titolo edilizio asseritamente illegittimo.
Ne consegue che il dies a quo della prescrizione va individuato con la prima manifestazione del danno, dunque con l’esecuzione del sequestro penale in data 16/6/2005, momento in cui il danno era oggettivamente percepibile e conoscibile da parte del danneggiato odierno attore.
In ultima analisi, il diritto al risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale, in quanto assoggettato al termine prescrizionale di cinque anni, deve ritenersi prescritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2947 c.c.
3.Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014. P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario adito;
b) accoglie l’eccezione di prescrizione e, per l’effetto, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da XXX S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;
c) condanna XXX S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di giudizio in favore di COMUNE DI YYY, in persona del Sindaco p.t., che liquida in complessivi € 2.768,00 per compenso professionale, oltre al rimborso di spese generali e accessori come per legge.
Rieti, 13 marzo 2019
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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