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Concetto di scoperta del vizio della merce acquistata

Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall’articolo 1495 c.c. per l’azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell’effettiva scoperta degli stessi (Cass., Sez. 2, 03/08/1994, n. 7202), che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti)(vedi Cass., Sez. 2, 16/3/2011, n. 6169), sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (Cass., Sez. 2, 27/5/2016, n. 11046; Sez. 6-2, 20/12/2021, n. 40814).

Pubblicato il 26 March 2023 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

Concetto di scoperta del vizio della merce acquistata, quale fattore propedeutico all’individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza di cui all’articolo 1495 c.c.

Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall’articolo 1495 c.c. per l’azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell’effettiva scoperta degli stessi (Cass., Sez. 2, 03/08/1994, n. 7202), che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti)(vedi Cass., Sez. 2, 16/3/2011, n. 6169), sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (Cass., Sez. 2, 27/5/2016, n. 11046; Sez. 6-2, 20/12/2021, n. 40814).

Ciò significa che, detto termine inizia a decorrere non già in concomitanza con l’insorgere d’un sospetto o dubbio della sussistenza di vizi, bensì solo dal momento dell’acquisita oggettiva e completa certezza di essa (Cass., Sez. 2, 8/5/1998, n. 4657; Cass., Sez. 2, 30/1/1995, n. 1082, Cass.; Sez. 2, 3/2/1994 n. 7202), tale essendo quella che attiene al collegamento causale di essi con l’attività espletata e non alla loro gravità (Cass., Sez. 2, 14/11/2012, n. 19922).

Se è vero che, la certezza, nel caso si proceda ad accertamento tecnico preventivo, può dirsi raggiunta soltanto all’esito dello stesso, non potendosi porre a carico del danneggiato l’onere di proporre, senza la dovuta prudenza, azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate (Cass., Sez. 2, 14/11/2012, n. 19922), e che, in tal caso, il termine di decadenza inizierà a decorrere dal momento della comunicazione di cancelleria del relativo esito (e non dalla data di deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima della comunicazione della cancelleria, in tal senso Cass., Sez. 2, 8/7/1995, n. 7541; anche Cass., Sez. 2, 23/05/2000, n. 6735), è altrettanto vero che il ricorso a tale accertamento non necessariamente impone al giudice di ravvisare sempre e comunque nel suo esito il dies a quo del termine di decadenza dell’azione, potendo il suo convincimento essere anche tratto da elementi contrari anteriori ad esso (in tal senso Cass., Sez. 2, 14/11/2012, n. 19922), a maggior ragione se riferibili, come nella specie, alla posizione di imprenditore esperto nel settore merceologico specifico dell’acquirente, che lo ponga nella condizione di eseguire gli esami necessari ad addivenire alla scoperta del vizio della merce acquistata, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione della stessa alla riconoscibilità dei vizi apparenti (Cass., Sez. 2, 3/8/1994, n. 7202).

Compete, infatti, al giudice di merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente allo svolgimento dell’accertamento tecnico, pur senza l’ulteriore supporto del parere d’un perito (cfr. Cass., Sez. 2, 9/3/1999, n. 1993; Cass., Sez. 2, 14/11/2012, n. 19922).

Nella specie, la Corte d’Appello aveva esaminato il compendio probatorio acquisito tenendo conto delle stesse deduzioni dell’acquirente, il quale, pur avendo evidenziato di avere avviato il procedimento per accertamento tecnico preventivo, aveva dedotto di avere verificato la difettosità del polietilene rigenerato, a bassa e alta intensità, acquistato nei mesi di luglio e agosto del 2008 in occasione della sua lavorazione e di averne dato comunicazione all’alienante con le missive del 20 e del 29 ottobre 2008, e rilevando come nessuna prova fosse stata fornita a dimostrazione delle date in cui questa attività era stata posta in essere e come le deduzioni istruttorie sul punto fossero state rigettate senza che l’acquirente le reiterasse in sede di precisazione delle conclusioni.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza n. 7675 del 16 marzo 2023

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