fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Concorrenza sleale tra pasticcerie

Il Tribunale ha accolto il ricorso, inibendo ai resistenti l’utilizzo del marchio simile a quello della ricorrente, la rimozione dell’insegna confusoria e di ogni riferimento al marchio altrui, online e offline. Il caso evidenzia la tutela contro la contraffazione di marchi noti e la concorrenza sleale.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 19 gennaio 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 2024/18187

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 18187/2024 promosso da:

RAGIONE_SOCIALE.F. , in persona del l.RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in INDIRIZZO, Napoli (NA), elettivamente domiciliata in INDIRIZZO in Giugliano in Campania (NA), presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti RICORRENTE contro (C.F. (C.F. ), anche in qualità di titolare della ditta individuale denominata “RAGIONE_SOCIALE COGNOME” (C.F. )con sede in INDIRIZZO Napoli RESISTENTI- CONTUMACI Il Giudice dott. NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19/11/2024, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA N._R.G._00018187_2024 DEL_07_01_2025 PUBBLICATA_IL_07_01_2025

Con ricorso depositato il 4.09.24 e ritualmente notificato ai sensi dell’art 139 c.p.c. ai resistenti la ha dedotto di essere titolare fin dal 1930 di un marchio registrato al n. che contiene la scritta “ RAGIONE_SOCIALE. questa immagine è accompagnata dalla celebre frase:

“NAPULE *** … ‘O MARE,***”.

In particolare il marchio è stato registrato nella classe di prodotti n. 30 della Classifica Internazionale di Nizza (comprendente, tra i vari:

“pasticcini; pasticceria;

pasticceria a base di frutta; biscottini…”) per la prima volta, il 31 maggio 1994, su domanda depositata presso la CCIAA di Napoli in data 08/03/1991,con n. NA1991C000078, poi rinnovato il 03/10/2001 al n. 958442 (domanda NUMERO_DOCUMENTO), 05/11/2010 NUMERO_DOCUMENTO (domanda NUMERO_DOCUMENTO) e, in ultimo, rinnovato ancora il 05/06/2020 con domanda n. NUMERO_DOCUMENTO.

La ricorrente ha allegato che questo segno distintivo (con un “cuore” patronimico) da ritenersi notorio , ha costituito un richiamo per imitatori e concorrenti sleali.

In particolare, ha dedotto di aver appreso di recente che, in INDIRIZZO a Napoli, a poche centinaia di metri di distanza dall’ della società ricorrente, è stata inaugurata, il 29 giugno 2024, una attività di pasticceria che determina confusione per l’insegna e per il marchio utilizzati, in quanto in tutto e per tutto identici (e comunque imitativi) dell’attività, dei segni distintivi e dei prodotti e servizi commercializzati dalla stessa ricorrente.

Ha precisato che la pasticceria di INDIRIZZO utilizza loghi, insegne e marchi contenenti il patronimico “ ” all’interno di una figura graficamente quasi identica a quella dello storico marchio di cui è titolare la società ricorrente, approfittando da ingenerare l’idea “confusoria” che tale pasticceria fosse riconducibile alla più nota attività della storica e “originale” soc.

La pasticceria inaugurata a INDIRIZZO è gestita dai signori , titolare della omonima ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE ” che gestisce la suddetta pasticceria, che sono risultati essere titolari, ciascuno nella misura del 50% del marchio nazionale n. NUMERO_DOCUMENTO del 27/09/2022 denominato “RAGIONE_SOCIALE PREPARATO PER RAGIONE_SOCIALE“, marchio quasi identico a quello di titolarità della ricorrente.

All’esterno del locale commerciale di INDIRIZZO è stata apposta una insegna quasi identica a quella del marchio di cui è titolare la ricorrente.

Infatti, l’insegna della pasticceria di INDIRIZZO riporta la scritta “RAGIONE_SOCIALE – tre cose tene e belle…’o sol ‘a riccia ‘a frolla’ ” e raffigura anch’essa una copia pedissequa del del e di tutte le altre immagini contenute nel marchio, più noto e anteriore, della società ricorrente Tale utilizzo, secondo la ricorrente, è volto a sfruttare indebitamente la notorietà e la reputazione storica della pasticceria “ con l’intento di sviare e ingenerare confusione nella clientela, facendo credere erroneamente ai consumatori che l’attività sia collegata alla nota e storica pasticceria della ricorrente. Tanto premesso la ha chiesto, previo accertamento della nullità e/o l’invalidità del marchio registrato dal resistente nei registri UIBM, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 30 del 2005, per assenza dell’elemento della novità di:

Ordinare ai resistenti la rimozione immediata di segni identici o simili ai marchi con denominazione “ ” e l’inibizione immediata dell’uso, in qualsiasi forma e modalità, di segni identici, simili o comunque interferenti con la denominazione sociale o d’impresa, con il marchio e con i segni distintivi della ricorrente, inclusa la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio contestato;

Ordinare ai resistenti la rimozione immediata dell’insegna “RAGIONE_SOCIALE” dal proprio locale commerciale, nonché la conseguente rimozione di ogni riferimento al di prodotti simili a quelli venduti e somministrati dall’attività pasticceria ” della società ricorrente;

Ordinare ai resistenti la rimozione immediata di qualsiasi materiale promozionale, pubblicitario o digitale che utilizzi segni identici o simili al marchio della ricorrente, su internet o su qualsiasi altra piattaforma, che possa causare un nesso nel pubblico tra il marchio rinomato della stessa ricorrente e il segno confusorio dei resistenti;

Ordinare, ex art. 121 bis c.p.i., ai resistenti di fornire tutti gli elementi per l’identificazione dei soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione;

Ordinare ai resistenti la pubblicazione, ex art. 126 c.p.i, nonché ex art. 2600 c.c., del dispositivo dell’emanando provvedimento, a cura del ricorrente ed a spese dei resistenti, su due quotidiani e su due riviste di settore, a scelta della ricorrente, Fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza del provvedimento, ovvero emettere i provvedimenti necessari e sufficienti alla rimozione dei pregiudizi;

La domanda è fondata e deve essere accolta Quanto al fumus boni iuris deve formularsi un giudizio prognostico positivo circa l’accoglimento della domanda di nullità del marchio dei resistenti per difetto di novità, da formularsi nell’eventuale giudizio di merito.

Il marchio di cui sono titolari non si distingue dal segno precedentemente registrato dalla ricorrente, risultando privo di carattere innovativo, carattere necessario ai sensi dell’art 12 c.p.i.

Tanto premesso il marchio della ricorrente, a prescindere dalla rinomanza, da ritenersi confinata, in verità, dal punto di vista geografico, alla città di Napoli, consiste nell’uso del patronimico, da solo e con altri elementi idonei a creare un marchio complesso.

Il marchio complesso non è di per sé un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione riveste un particolare carattere distintivo in ragione della originalità e della fantasia nell’accostamento dei segni.

Ebbene il marchio contenente il patronimico “ ” è da considerarsi forte dal momento che il patronimico, che ne costituisce il cuore, non ha relazione concettuale con il prodotto, per cui deve essere negata la legittimità del marchio dei resistenti in quanto utilizzano il marchio ” per cui è evidente la sostanziale identità o quanto meno la forte somiglianza dei segni in conflitto, anche in considerazione del fatto che si è in presenza di un marchio forte, per cui le variazioni necessarie ad evitare la contraffazione devono essere rilevanti; Va quindi affermata, considerato che i segni distintivi in conflitto vengano utilizzati per commercializzare prodotti identici e destinati allo stesso mercato, l’inettitudine degli elementi aggiuntivi utilizzati adottati da a differenziare le proprietà, non influendo questi sui tratti caratterizzanti del marchio precedente e lasciandone inalterata la fortissima prossimità;

ed infatti il marchio complesso ed i segni registrati ed utilizzati dai resistenti riproducono integralmente il patronimico, ovvero la componente denominativa del segno distintivo altrui, che costituisce il cuore individualizzante del marchio, Sussistendo pertanto i presupposti di cui all’art. 20, comma 1, lett. a) e/o lett. b), c.p.i – stante la sostanziale identità dei marchi per cui si controverte, nonché il loro utilizzo per prodotti e servizi che appartengono al medesimo settore e sono destinati a soddisfare le medesime esigenze merceologiche, l’identità di caratteristiche agli occhi dello stesso consumatore medio – e ricorrendo pertanto la contraffazione lamentata dalla ricorrente , le domande cautelari formulate ex art 131 c.p.i devono essere accolte. L’’art. 131 c.p.i. stabilisce, infatti, che il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto;

Considerato che le condotte contestate integrano anche atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. dal momento che i medesimi prodotti vengono commercializzati con un corretta attività di concorrenza comporterebbe, le domande cautelari possano essere accolte , ad esclusione della richiesta formulata ex art 121 bis c.p.i. e delle richieste pubblicazioni ritenute sovrabbondanti rispetto ai diritti invocati, già sufficientemente cautelati dalle altre misure richieste.

Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa), con attribuzione in favore dell’avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario

Il Tribunale di Napoli , sezione specializzata in materia d’Impresa, pronunziando sul ricorso cautelare in oggetto, letti gli artt. 126, 130 e 131, c.p.i., accoglie la domanda cautelare di (C.F. , in persona del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., con sede legale in INDIRIZZO, Napoli e per l’effetto,:

a. inibisce a e a , anche nella qualità di titolare della ditta individuale denominata “RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME di produrre, importare, esportare, distribuire, offrire in vendita, commercializzare e pubblicizzare – anche a mezzo pagine web – i prodotti recanti contraffazione dei marchi registrati “ b. Ordina ai resistenti la rimozione immediata dell’insegna “RAGIONE_SOCIALE” dal proprio locale commerciale, nonché la conseguente rimozione di ogni riferimento al marchio della ricorrente anche sulla rete internet e sui social network, c. Ordina ai resistenti la rimozione immediata di qualsiasi materiale promozionale, pubblicitario o digitale che utilizzi segni identici o simili al marchio della ricorrente, su internet o su qualsiasi altra piattaforma, che possa causare confusione con il marchio della ricorrente; d. fissa in € 100,00 la penalità da pagare in favore di per ogni violazione constatata successivamente al termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso successivamente al termine di 30 giorni dalla.

Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre euro 250,00 per spese vive , rimborso forfettario nella misura del 15% iva e cpa come per legge con attribuzione in favore dell’avvocato NOME COGNOME Si comunichi.

Napoli, 7 gennaio 2025

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati