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Codice Civile
Codice Penale

Concorso di colpa in sinistro stradale e risarcimento danni

In caso di sinistro stradale senza collisione diretta tra veicoli, è possibile configurare un concorso di colpa tra i conducenti se sussiste un nesso di causalità tra la guida imprudente di uno dei veicoli e l’evento dannoso. Il danno da perdita del rapporto parentale, in assenza di lucidità della vittima, va liquidato equitativamente secondo le tabelle del Tribunale di Milano, considerando l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.

Pubblicato il 22 June 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Giudice Ausiliario Rel./Est.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._2579_2024_- N._R.G._00004382_2017 DEL_10_06_2024 PUBBLICATA_IL_11_06_2024

nella causa civile iscritta al numero 4382/2017 del ruolo generale, promossa (C.F.:
(C.F.: (C.F.: ), in proprio e quali eredi di nato il e deceduto in data 03.10.2004, rappresentati difesi dagli Avv.ti NOME COGNOMEC.F.: (C.F.: ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla , presso l’Avv. NOME COGNOME;
APPELLANTI

contro (P. IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.: ), presso il cui C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F., in Napoli, alla elettivamente domiciliata; APPELLATA APPELLATO – CONTUMACE avverso la sentenza n. 240/2017 del G.U. del Tribunale di Nola, pubblicata il 25.01.2017 e non notificata.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con il libello introduttivo il giudizio a quo, gli odierni appellanti convenivano innanzi al G.U. del Tribunale d Nola la , per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso di (marito della e padre dei ), conseguente al sinistro stradale del 02.10.2004, quando , alla guida della propria autovettura, Opel TARGA_VEICOLO tg.
mentre percorreva, in Cimitile, , e giunto al bivio con non arrestandosi al segnale di stop, invadeva la corsia di marcia della moto Yamaha, condotta dalla vittima, che da lì a poco, a causa dell’impatto, perdeva la vita.

Gli attori imputavano all’ la esclusiva responsabilità del sinistro, per non essersi arrestato allo STOP e per avere, di conseguenza, creato un ostacolo improvviso sulla perpendicolare percorsa dal , che, per evitare l’impatto, si adagiava sul lato sinistro per poi girarsi sul lato destro, e finiva con il proprio corpo, dapprima, sulla la ruota anteriore destra della vettura e, di seguito, contro la colonnina prismatica dello spigolo sinistro del decedeva durante il tragitto dall’Ospedale di Nola (doveva veniva trasportato, in un primo momento, dal 118) a quello di Salerno. 2.

Il Tribunale, nel contraddittorio con i convenuti, all’esito dell’istruttoria orale, rigettava la domanda attorea, rilevando un insanabile contrasto tra la versione dei fatti fornita dai testi rispettivamente addotti dalle parti contrapposte, non senza aver prima precisato che per il rigetto della domanda attorea militava, altresì, il contenuto dell’ordinanza con la quale, in prima battuta, il precedente Istruttore aveva disatteso l’istanza di provvisionale avanzata dagli attori.

3. Con il gravame, notificato il 17.07.2017, gli appellanti lamentano, in estrema sintesi, erronea valutazione degli esiti istruttori, rimasti, tra l’altro, orfani di una ctu diretta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, per come reiteratamente (ma invano) invocata da parte attrice nel corso del giudizio a quo.

3.1.
Ha resistito la sola Compagnia mentre, , sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace.

3.2.
Introitata la causa in decisione, la stessa, con ordinanza del 09.02.2022, veniva rimessa sul ruolo, disponendosi ctu tecnica:
“1) Proceda il CTU, esaminata la documentazione in atti e in ragione di quanto dalla stessa emerge, alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa;
2) Sempre in ragione degli elementi in atti acquisiti, riferisca della condotta di guida dei conducenti i veicoli antagonisti e in ordine alla velocità tenuta, nell’occorso, dal conducente la moto RAGIONE_SOCIALE, tg.
, tenuto altresì conto delle condizioni e delle caratteristiche della strada teatro del sinistro”.
3.3. Acquisita la relazione peritale, la causa, con ordinanza del 26.10.2023, è stata introitata per la decisione, all’esito dell’udienza.

L’appello è fondato, sia pure nei limiti qui di seguito precisati.

5. Mette conto, preliminarmente, evidenziare i punti che, all’esito dell’istruttoria orale espletata in primo grado, risultano, a differenza di quanto rilevato dal Tribunale, pacifici:
a) l , proveniente da , gravata dal segnale di STOP, pur arrestando, in un primo momento, la propria marcia, impegnava l’intersezione con non avvedendosi del sopraggiungere del motociclo condotto dal COGNOME, anche a causa della visuale ridotta dalla presenza di auto in sosta su detto INDIRIZZO (V. dichiarazione rese dallo stesso in sede di interrogatorio formale;
le univoche dichiarazioni testimoniai ed il punto di quiete dell’auto al momento del sx. );
b) il , nel tentativo di evitare l’impatto, dopo un iniziale scarrocciamento della moto, finiva rovinosamente a terra, urtando lo spigolo della colonnina prismatica posizionata all’altezza del INDIRIZZO c) tra i due veicoli antagonisti, pertanto, non si registrava alcun punto d’urto (V. relazione peritale del CTU nominato nel presente grado).

6.
Se questi sono i termini della vicenda, non può revocarsi in dubbio che il sx.
per cui è causa debba annoverarsi nella categoria che, nell’infortunistica stradale, è definita “sinistri causati da turbativa”, caratterizzata, appunto, dall’assenza di collisione tra i veicoli antagonisti.
In presenza di simili sinistri, è controversa l’applicabilità del secondo comma dell’art. 2054 c.c., dal momento che la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto.

Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (così la sentenza 9 marzo 2012, n. 3704, e, di seguito, l’ordinanza 19 luglio 2018, n. 19197).

7. Nel caso di specie, dalla relazione peritale espletata nel presente grado emerge che “dall’esame cinematico della collisione riportata, che la moto mentre percorreva a causa della presenza dell’auto Opel che da si accingeva ad immettersi su dopo essersi arrestata allo STOP, non si avvedeva del sopraggiungere della moto Yamaha e impegnava l’incrocio ben oltre la mezzeria (a causa delle auto parcheggiate);

il conducente la Yamaha non potendo evitare la collisione, lasciava la moto che terminava la sua corsa lungo lo spigolo di un fabbricato, mentre il conducente a seguito della caduta impattava una pietra cantonale posta sul ciglio stradale.

Tale ricostruzione giustifica le posizioni di quiete dei veicoli e del conducente” (V. pag. 19 della relazione peritale).

7.1.
Quanto al comportamento assunto nell’occorso dai conducenti dei rispettivi veicoli, lo stesso CTU, Ing. , ha precisato che Rispettava i limiti di velocità anche se le condizioni del manto stradale, le condizioni di illuminazione, il restringimento della carreggiata dovuta alle auto in sosta avrebbe dovuto farle tenere una condotta più prudente, proprio per il sopravvenire di elementi imprevisti ed imprevedibili.

OPEL ASTRA:
Rispettava i limiti di velocità, si arrestava allo STOP ma ripartiva nonostante che dalla sua destra stesse sopraggiungendo e fosse anche abbastanza vicina (circa 14 metri) la Yamaha, questo anche per la presenza dell’auto in sosta che ne ha limitato la visuale” .2.
Rimane, dunque, inconfutabile il dato che l , alla guida dell’OPEL RAGIONE_SOCIALE, ha imprudentemente impegnato, per circa 2/3, l’area dell’intersezione stradale, non avvedendosi del sopraggiungere del motociclo condotto dal , che ha così trovato sul suo percorso di marcia un ostacolo improvviso.

Tuttavia, neanche il può andare esente da colpa, dal momento che, pur rispettando (secondo la ricostruzione del CTU, ma avversata dal CTP dell’appellata Compagnia) i limiti di velocità imposti per i centri abitati, ha tenuto una condotta di guida non adeguata alle condizioni del manto stradale, alle condizioni di illuminazione, al ristringimento della carreggiata dovuta alle auto in sosta al lato del per come pacificamente emerso all’esito dell’istruttoria (V. le univoche dichiarazioni testimoniali, che sugellano quelle rese dall’ sede di interrogatorio formale). La imprudente condotta di guida assunta dal rende priva di rilevanza la dialettica sviluppatasi tra il CTU ed il CTP dell’appellata in ordine alla velocità del motociclo, se superiore o inferiore ai 50 Km/h. 7.3.

In definitiva, ad avviso del Collegio, il sx. per cui è causa si è verificato per concorrente e paritaria colpa dei conducenti i veicoli antagonisti e, di conseguenza, l’istanza risarcitoria avanzata dagli appellanti va accolta nei limiti del 50%.

8.
In ordine al quantum risarcitorio, mette conto rilevare che gli appellanti hanno invocato tre voci di danno:
a) danno patrimoniale, iure hereditatis, pari al controvalore del relitto del motociclo, maggiorato dei costi per l’immatricolazione di uno nuovo, per complessivi € 2.850,00, come da relazione tecnica di parte del 13.09.2008, a firma del CTP, Prof.
b) danno tanatologico, iure hereditatis, da determinarsi in via ) danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio, da determinarsi in via equitativa.

8.1.
L’istanza relativa all’asserito danno patrimoniale va disattesa.

Dal certificato cronologico relativo al motociclo, già di proprietà del dante causa degli odierni appellanti, emerge che il aveva acquistato il veicolo nell’aprile del 2004, vale a dire pochi mesi prima del sx.
, al prezzo di € 500,00.

Dallo stesso certificato emerge, altresì, che il motociclo è stato alienato a terzi nel luglio 2007 al prezzo di € 1.500,00, con una plusvalenza, pertanto, di € 1.000,00.

La certificazione, prodotta dalla stessa parte attrice, smentisce, dunque, non solo l’assunto della rottamazione del motociclo, ma la stessa sussistenza di un danno risarcibile.

8.2.
Va, del pari, disattesa l’istanza risarcitoria correlata al c.d. danno tanatologico.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.

Dal referto del P.S. dell’ospedale di Nola, dove il giunse nella immediatezza dei fatti, emerge che il paziente, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, era in stato di “non coscienza”;
inoltre, dalla relazione di consulenza del rianimatore, eseguita alle h. 21,50, pochi minuti dopo il sx.
, emerge che il era in stato comatoso.

Del resto, dal gravame non emerge se gli odierni appellanti avessero chiesto il risarcimento del solo danno biologico iure hereditatis, senza specificazione quanto al profilo “soggettivo” consistente nella consapevole percezione della morte imminente.
Ed invero, la sentenza delle SS. UU. n. 15350/2015 (“In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”), conferma l’unitarietà del danno non patrimoniale anche in riferimento al profilo in esame, nel senso che questo tipo di danno non patrimoniale può essere ricondotto tanto all’aspetto biologico in senso stretto – nel settore psichico – quanto alla correlata sofferenza d’animo, giacché l’unica distinzione evincibile dagli orientamenti giurisprudenziali concerne la qualificazione, ai fini della liquidazione, “, lo indica come “danno biologico terminale”, mentre un altro come “danno catastrofale”, “con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni”; e quando intervennero le SS. UU. alcune sentenze di sezioni semplici avevano attribuito al danno catastrofale “natura di danno morale soggettivo”, e altre, natura di “danno biologico psichico” (così, in motivazione, Cass. n. 26727/2018).

Ai fini della ricorrenza di tale voce di danno, che è pur sempre un danno conseguenza, è necessario provvedere alla dimostrazione dell’an, che presuppone la prova della “coerente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine” nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dovendosi escludere che su di esso incida la breve durata della lucida consapevolezza dell’approssimarsi della propria morte.

Nel caso in esame, la lucidità del è manifestamente esclusa dalla richiamata certificazione medica;
a voler tacere sul breve lasso di tempo, pari a circa tre ore, trascorso tra il sx. ed il decesso.

8.3.
Non possono, invece, sussistere dubbi di sorta in ordine alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale.

8.3.1.
La Sezione ha avuto plurime occasioni per richiamare il filone giurisprudenziale di legittimità sviluppatosi nel corso del 2021, con il quale si era posto in discussione il sistematico richiamo alle tabelle milanesi, sia pure limitatamente alla voce di danno in disamina.

Ed invero, con la sentenza n. 10579/2021 la Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto:
“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul ‘estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (V., anche, Cass. n. 33005/2021). Le tabelle non sono una fonte di diritto che il Giudice è tenuto a conoscere in virtù del potere di qualificazione giuridica dei fatti.

Esse, tuttavia, quale monitoraggio della giurisprudenza di merito sul danno non patrimoniale ed estrazione da essa di parametri standard per la relativa liquidazione, integrano il diritto vivente se acquistano, come nel caso delle tabelle del Tribunale di Milano, la valenza di determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto.

8.3.2.
All’esito dei richiamati arresti di legittimità, il Tribunale di Milano ha approntato, nel 2022, tabelle che, nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, risultano basate sul sistema a punti, tenuto conto dell’età della vittima, dell’età del superstite, del grado di parentela e della convivenza.

8.3.3.
In considerazione, pertanto, di siffatti indici, nel caso di specie, va riconosciuto all’appellante , quale coniuge della vittima, la complessiva somma di € 292.755,00, in ragione di € 3.365,00/p. e sulla base di complessivi punti 87, di cui p. 22 per età del congiunto;
p. 22 per età della vittima;
p. 16 per la convivenza;
p. 12 per il numero di familiari nel nucleo primario;
p. 15 per intensità di relazione. punteggio e, di conseguenza, pari importo va riconosciuto a ciascuno dei due figli, , quasi coetanei al momento del sx, rispettivamente di anni 9 e di anni 8. L’importo complessivo di € 336.500,00 (importo massimo liquidabile, secondo le richiamate tabelle milanesi) per ciascuno dei figli, è determinato in ragione di € 3.365,00/p. e sulla base di complessivi punti, superiori a 100, dal momento che, oltre al maggiore punteggio (rispetto a quello riconosciuto alla ) dettato dalla minore età del congiunto (p. 28), va riconosciuto, altresì, il maggior punteggio relativo alla intensità di relazione, in considerazione della tenera età dei minori al momento della perdita del padre, con conseguenziale irreversibile pregiudizio nello sviluppo dei figli. 8.3.4.

Tutti gli importi, per come liquidati nel punto che precede, vanno ridotti della metà, in ragione del concorso di colpa della vittima nella causazione del sx.

Di conseguenza, all’appellante va liquidato l’importo netto di € 146.377,50;
mentre, agli appellanti , l’importo netto di € 168.250,00 cadauno.

8.3.5.
Tutti i richiamati importi sono liquidati all’attualità, onde non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sulle somme sopra liquidate sono dovuti gli interessi al tasso legale, che decorrono sulle somme, che devalutate alla data dell’evento, 02.10.2004, vanno, anno per anno, rivalutate, fino al deposito della presente sentenza.
Dalla data di deposito della presente sentenza, che converte il debito da debito di valore in debito di valuta, al saldo, gli interessi decorrono sulle somme come liquidate in sentenza.

9.
In definitiva, in accoglimento del gravame ed in riforma della solido tra loro, della complessiva somma di € 146.377,50 in favore di e di € 168.250,00 in favore di ciascuno degli appellanti, , oltre accessori.

10. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (parametrato al decisum rispetto ad una delle parti attrici, vale a dire oltre 168 mila euro), dell’attività svolta dai procuratori delle parti e dei parametri medi (maggiorati delle relative percentuali per la difesa di più parti, superiore all’unità) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.

10.1. Quelle di ctu del presente grado sono poste a carico delle parti appellate, fermo il vincolo di solidarietà tra tutte le parti nei confronti del CTU.

La Corte d’Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto notificato il 17.07.2017, nei confronti di e di , avverso la sentenza n. 240/2017 del G.U. del Tribunale di Nola, così provvede:

– dichiara la contumacia di – in accoglimento dell’appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado nei confronti degli odierni appellati, e, per l’effetto, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’appellante , in proprio, della complessiva somma di € 146.377,50 ed in favore dei ciascuno appellante, , in proprio, della complessiva somma di € 168,500,00, oltre interessi legali calcolati sui singoli importi devalutati alla data del 02.10.2004 ed annualmente ’aggiunta degli ulteriori interessi legali sugli importi liquidati, dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo; – condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 23.712,00, di cui € 1.147,20 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
e quanto al presente grado, in complessivi € 23.711,20, di cui € 804,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avvocati ed IVA, se ed in quanto dovuta;
con distrazione in favore degli Avv.ti NOME COGNOME , le quali hanno reso dichiarazione in tal senso;
– pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di ctu, fermo il vincolo di solidarietà tra tutte le parti nei confronti del CTU.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’8.05.2024.
Il Giudice Ausiliario Est.
La Presidente Dott. NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME

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