fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Concorso di colpa nella clonazione dell’assegno bancario

La sentenza chiarisce la responsabilità della banca negoziatrice ed emittente nel caso di pagamento di un assegno bancario clonato. Viene analizzato il grado di diligenza richiesto agli istituti bancari, anche alla luce delle nuove tecnologie, e l’onere di adottare misure antifrode adeguate. Si esamina inoltre il concorso di colpa del danneggiato e la ripartizione del risarcimento del danno.

Pubblicato il 19 December 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 5120/2019 TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione V civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5120/2019 tra attore convenuti Oggi 6 novembre 2024 sono comparsi:

per l’attore l’avv. NOME COGNOME;

per ’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME;

per l’avv. NOME COGNOME

per , già contumace, nessuno compare.

Il giudice invita le parti a precisare a discutere la causa sulle conclusioni già rassegnate all’udienza dell’8.3.2024;

All’esito della discussione, le parti si riportano ai loro atti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive domande.

I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.

Alle ore 13.55 il giudice sospende l’udienza.

Alle ore 15.30 l’udienza viene ripresa e il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Il giudice NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA SEZIONE V CIVILE

Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._4533_2024_- N._R.G._00005120_2019 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024

nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g.5120/2019 promossa da:

Con l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME ATTORE contro Con l’avv. NOME. COGNOME Con l’avv. P.NOME. COGNOME

Contumace CONVENUTI

Oggetto: responsabilità banca assegni clonati Conclusioni:

come da verbale Per Voglia l’III.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare In via principale e nel merito:

A) accertare la responsabilità dei convenuti, ciascuno in proprio e/o in via solidale tra loro, in ordine alla negoziazione e all’indebito incasso dell’assegno vidimato n. NUMERO_DOCUMENTO dell’importo di euro 12.000,00, emesso in data 21/03/2018 dall’Ufficio Postale di Breno (BS), INDIRIZZO

B) per l’effetto condannare i convenuti al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 12.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento dell’assegno al saldo effettivo, ciascuno in proprio e/o in via solidale tra loro, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché del procedimento di mediazione prot.

9479/18 Camera di Conciliaizone Ordine Avvocati di Brescia;

in subordine: accertata la responsabilità dei convenuti, ciascuno in proprio e/o in via solidale tra loro, in ordine alla negoziazione e all’indebito incasso dell’assegno vidimato n. NUMERO_DOCUMENTO dell’importo di euro 12.000,00, emesso in data 21/03/2018 dall’Ufficio Postale di Breno (BS), INDIRIZZO condannare in ogni caso i convenuti a corrispondere all’attore , ciascuno in proprio e/o in via solidale tra loro, quella somma maggiore e/o minore che risulterà accertata in corso di causa, o che il Giudice adìto riterrà di equamente determinare, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento dell’assegno al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché del procedimento di mediazione prot. 9479/18 Camera di Conciliazione Ordine Avvocati di Brescia;

In ogni caso: condannare parte convenuta ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia di legge, secondo equità del Giudice adìto.

In via istruttoria:

previa revoca del provvedimento di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni del 13/06/2022, ammettersi prova per testi ed interpello formale delle convenute, sui capitoli di prova, nonché a prova contraria su eventuali capitoli ex adverso formulati ed ammessi, come indicato nella memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. del 27/09/2021 da intendersi qui integralmente riportata.

I procuratori di parte attrice dichiarano altresì di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.

Per -in via principale e nel merito rigettare la domanda attrice nei confronti di ai sensi degli artt. 1176 e 1992 c.c. e accertare la mancanza di responsabilità di nella vicenda per cui è causa e conseguentemente accertare l’esclusiva responsabilità di parte attrice e della banca negoziatrice, per tutti i motivi in fatto e diritto narrati, e dichiarare quest’ultima tenuta alla refusione dell’importo dovuto all’attore tenendo, pertanto, indenne da qualsivoglia responsabilità riferita alla negoziazione dell’assegno vidimato n. NUMERO_DOCUMENTO – in via subordinata accertare e dichiarare il concorso per fatto colposo ai sensi dell’art. 1227

c.c. dell’attore (per aver determinato con la sua condotta incauta ed imprudente l’evento da cui è derivato il lamentato danno) e della banca negoziatrice, per non aver rilevato elementi che facessero sospettare della falsità dell’assegno vidimato n. NUMERO_DOCUMENTO e condannare in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne interamente da tutto ciò che eventualmente fosse condannata a pagare all’odierno attore.

– in ogni caso:

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, così giudicare:

in via principale nel merito, – ritenere e dichiarare che le domande delle controparti nei confronti di sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella parte narrativa dell’atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto;

in via subordinata nel merito, – nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall’attore, ritenere e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità – ai sensi degli artt. 1227 e/o 2055 c.c. – del Sig. e/o di e/o del Sig. , nel pagamento dell’assegno per cui è causa e, conseguentemente, condannare, nella misura che sarà ritenuta congrua dall’Ill.mo Tribunale adito, tali soggetti, a tenere indenne e/o manlevare da ogni richiesta di pagamento, anche a titolo risarcitorio;

in ogni caso, con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese, compensi e accessori di lite, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.

CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO correntista presso , emittente) ha chiesto il risarcimento dei danni nei confronti di quest’ultima, di negoziatrice) e di in relazione all’avvenuto incasso, ad opera di quest’ultimo, di un assegno clonato (assegno circolare vidimato n. NUMERO_DOCUMENTO dell’importo di € 12.000,00, emesso in data 21.3.2018 dall’Ufficio Postale di ***).

A sostegno delle sue pretese, ha dedotto che le banche, in forza della procedura di negoziazione CIT (check image truncation), avrebbero dovuto avvedersi del carattere falsificato del titolo portato all’incasso, materialmente clonato da ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, deducendo l’esclusiva responsabilità della banca negoziatrice o dell’attore, la cui negligenza – consistente nell’avvenuta trasmissione di un’immagine del Contr titolo a – avrebbe reso possibile la falsificazione dell’assegno e, in subordine, la responsabilità concorrente di ha contestato le pretese dell’attore, imputando a quest’ultimo la negligenza nella custodia del titolo di credito; ha dedotto, quindi, la responsabilità esclusiva o concorrente di e di , presunto contraffattore.

Quest’ultimo, chiamato in causa, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

*** Sulla responsabilità di Sulla base dell’accertamento compiuto in sede penale, è emerso che , beneficiario dell’assegno, è stato l’autore della clonazione.

, infatti, è stato condannato con sentenza del Tribunale di Nola del 20.1.2023 per il reato di contraffazione ex artt. 476, c. 2 e 482 c.p. (non per il reato di truffa ex art. 640 c.p., ma per intervenuta estinzione a seguito di remissione di querela).

Il convenuto, rimasto contumace, risponde a titolo extracontrattuale del danno cagionato.

Sulla responsabilità della banca emittente e della banca negoziatrice Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice – che sia chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario – è ammessa a provare di aver adoperato la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. Civile sez. VI, 12/11/2018, n.28845 ). Ancora, risponde del pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore “colui che paga”, con tale espressione intendendosi non solo la banca trattaria (per l’assegno bancario) o la banca emittente (per l’assegno circolare), ma anche la banca girataria per l’incasso (Cass. civ., sez. I, sent. n. 26947/2016; Cass. civ., Sez. Un., n. 14712/2007).

Esiti interpretativi identici valgono anche con riferimento all’ipotesi in cui non vi sia alcun errore di identificazione e l’assegno venga pagato al soggetto che risulta effettivamente beneficiario, ma che in realtà non sia legittimato all’incasso, apparendo egli tale in forza dell’avvenuta clonazione sulla base di un titolo clonato.

Entrambe le banche, emittente (o trattaria) e negoziatrice, rispondono del danno sulla scorta del regime della responsabilità contrattuale nei confronti di chi richiede l’emissione del titolo di credito:

per la prima trova applicazione la disciplina sulla diligenza del mandatario, per la seconda invece trova applicazione il regime di responsabilità da contatto sociale qualificato, ossia il regime di responsabilità che deriva da “…un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico e dal quale derivano doveri di correttezza e buona fede;

esso è ravvisabile ogniqualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di RAGIONE_SOCIALE tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affidamento riposto sul corretto espletamento di un preesistente, specifico dovere di protezione volontariamente assunto, come quello di far sì che il titolo di credito sia introdotto nel circuito di pagamento bancario nel rispetto delle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso” (Cass. civ. Sez. Un., n. 12478/2018).

Ne consegue che si applicano anche alla banca negoziatrice le regole dettate in materia di responsabilità contrattuale quanto alla prescrizione decennale e al regime probatorio ex art. 1218 c.c. È, quindi, consentito alla banca negoziatrice di “fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non le sia imputabile, ovvero non sia dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la stessa – essendo tenuta ad osservare nell’adempimento la diligenza di cui all’ articolo 1176, comma 2, del c.c. , in ragione della sua qualità di operatore professionale – risponde del danno anche in ipotesi di colpa lieve, ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta” (Cass. civ. sez. I, sent. n. 24905/2023).

Come già accennato, la diligenza che la banca trattaria e quella negoziatrice sono tenute ad osservare nel controllo della genuinità dell’assegno è quella richiesta dalla natura dell’attività esercitata (art. 1176, c. 2 c.c.) e, nello specifico, quella particolarmente qualificata dell’accorto banchiere (Cass. Civ. nn.13777/2007 e 3389/2003).

Nel caso in esame, è circostanza pacifica che:

a) l’attore è stato vittima di una truffa, perpetrata mediante clonazione di assegno (l’originale del titolo non è mai fuoriuscito dalla disponibilità dell’odierno attore), presentato all’incasso presso sportello automatizzato ATM di b);

la negoziazione dell’assegno oggetto di causa è stata effettuata con modalità c.d. CIT (check image truncation), procedura interbancaria introdotta nel 2016, che prevede la presentazione al pagamento degli assegni in forma elettronica.

Come noto, la procedura CIT consiste in una procedura interbancaria di gestione di assegni bancari e circolari espressamente prevista dall’accordo interbancario per il servizio di incasso assegni, emanato l’1.7.1993 e normativamente riconosciuta con il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 (modificata dal Regolamento 22 marzo 2016 della B.D., emanato in attuazione dell’art. 8, comma 7, d.L. n. 70 del 2011, convertito dalla L. n. 105 del 2011) in base alla quale gli assegni negoziati presso istituti bancari diversi dall’istituto trattario vengono trattenuti presso l’ente negoziatore che provvede a predisporre il flusso informativo da trasmettere via R.N.I. all’ente trattario. La procedura di troncamento dell’assegno consente dunque alla banca negoziatrice di assegni circolari e bancari di richiederne il pagamento alla banca (emittente o trattaria) mediante l’invio di un messaggio elettronico contenente le informazioni relative al titolo e necessarie per la sua estinzione.

La trasmissione di questo messaggio alla trattaria sostituisce la presentazione cartacea dell’assegno.

L’assegno cartaceo, pertanto, non viene inviato alla trattaria, ma “troncato” presso la banca negoziatrice e si presume correttamente pagato qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla Contr data di compensazione, il rifiuto di pagamento.

Con l’entrata in vigore della procedura CIT, l’ABI ha imposto agli intermediari di adottare specifiche misure antifrode (es. microforatura degli assegni, stampa sugli stessi di un particolare codice bi-dimensionale, cd “data matrix”), in modo da limitare il fenomeno della clonazione di titoli di credito.

La banca negoziatrice, che riceve l’assegno per l’incasso, è tenuta a segnalare al trattario / emittente, attraverso un sistema di “alert”, eventuali anomalie e a trasmettere l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza.

Stanti il carattere dematerializzato della procedura di incasso, nonché lo sviluppo tecnologico attuale, considerata l’obbligatorietà per le banche, ai sensi delle circolari ABI, di adottare apposite misure antifrode, secondo questo giudice deve ritenersi superato quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la diligenza esigibile da parte della banca può ritenersi assolta dando prova del mero assolvimento di controlli tattili/visivi, demandati al singolo operatore che sia preposto a rilevare la sussistenza di macroanomalie nella fase di incasso; semmai, tenuto conto degli elementi sopra menzionati, deve ritenersi che la banca abbia assolto ai suoi obblighi di diligenza laddove dimostri di aver adottato, sulla scorta della miglior tecnologia disponibile ed esigibile – e correttamente utilizzato – adeguate misure di prevenzione delle frodi e controlli funzionali alla verifica del corretto pagamento degli assegni.

Nel caso in esame non ha fornito la prova richiesta, limitandosi a sostenere genericamente di aver effettuato le verifiche di rito al momento della presentazione del titolo per l’incasso;

ha altresì precisato che la negoziazione è avvenuta a seguito di versamento del titolo presso uno sportello bancomat, non direttamente presso lo sportello di una Filiale durante l’orario di apertura, circostanza che avrebbe impedito al personale di effettuare controlli approfonditi.

Come sopra affermato, il grado di diligenza esigibile va accertato in concreto, tenendo conto del contesto storico e tecnologico di riferimento.

Atteso il continuo progredire dei sistemi tecnologici e di sicurezza, la cui adozione è stata fortemente sollecitata dall’ABI, non è sufficiente ad escludere la responsabilità di il fatto che la negoziazione del titolo sia avvenuta mediante sportello ATM, essendo per l’appunto onere dell’intermediario finanziario quello di predisporre controlli adeguati e misure antifrode che siano tarati sulla specificità dei servizi offerti, anche laddove la negoziazione avvenga in modalità automatizzata (ad esempio, dotazioni in grado di intercettare anomalie nella distribuzione delle celle del QR code; nella serie numerica microforata).

Sussiste altresì la responsabilità della banca emittente, che non ha dimostrato (né in vero allegato) di aver effettuato alcuna verifica sul flusso informativo proveniente da né in generale alcun controllo sull’autenticità del titolo portato all’incasso presso la negoziatrice.

Diversamente da quanto ritenuto dalla convenuta, il fatto che l’assegno sia stato negoziato con la procedura CIT non esonera l’emittente da responsabilità, addossando quest’ultima esclusivamente in capo alla negoziatrice.

La procedura CIT, infatti, RAGIONE_SOCIALE comporta sia per la banca negoziatrice che per quella emittente i vantaggi di una modalità di pagamento semplificata, e allo stesso tempo, i rischi correlati a tali vantaggi, rischi parametrati alla tipologia di tecnologia utilizzata (cfr. Tribunale Ivrea sez. I, 20/04/2021, n.412; Tribunale Ferrara, 27/08/2020, n.455; Trib. Reggio Emilia, Sentenza n. 1190/2019 pubbl. il 03/09/2019; Tribunale Napoli, 07/10/2022).

Per mezzo dell’adozione di un sistema di pagamento che consente alle banche oggettivi risparmi economici e di tempo, evitando lo scambio materiale del titolo, le banche assumono in definitiva il rischio di eventuali falle del sistema in termini di sicurezza, rischio che sono tenute ad arginare proprio mediante l’adozione di misure specifiche, del cui corretto utilizzo devono dare prova.

Sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Entrambe le banche hanno dedotto la responsabilità esclusiva o quantomeno il concorso di colpa del danneggiato, il quale avrebbe tenuto una condotta negligente concretizzatasi nell’inviare una foto dell’assegno, mediante WhatsApp, al contraffattore È necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra evento dannoso e condotta del danneggiante.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il comportamento colposo del danneggiato (mittente), anteriore alla commissione del fatto illecito da parte della banca girataria o negoziatrice (ad esempio la scelta della modalità errata per la trasmissione dell’assegno) può configurarsi come causa concorrente all’evento dannoso ai sensi dell’art. 1227 primo comma c.c.”, purché “il fatto colposo del danneggiato abbia svolto un’efficacia causale concorrente nella determinazione del danno” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15193/2024; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5677/2006).

L’art. 1227, c. 1 c.c. si applica “non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo” (Cass. civ., SSUU n. 9679/2020).

Nel caso in esame, la condotta di costituisce un antecedente che ha favorito le condizioni per la clonazione dell’assegno e risulta connotata da negligenza, perché in violazione di un onere generale di prudenza nella custodia del titolo.

Tenuto conto degli obblighi incombenti sulle banche, volti ad assicurare la sicurezza della circolazione dei titoli a protezione dei clienti e del sistema bancario, avuto riguardo alla colpa ravvisabile nella condotta tenuta dall’odierno attore, appare equo stimare l’incidenza causale del concorso colposo del creditore in misura pari a 1/3 del danno subito.

Sul danno Il danno subito è pari alla somma incassata da (€ 12.000,00).

In definitiva, del danno subito da sono tenuti a rispondere in solido tra loro ex art. 2055 c.c. (queste ultime, sempre in solido, nei limiti di 2/3, ossia di € 8.000,00).

Trattandosi di debito di valore, la somma va rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell’ultimo addebito sul conto corrente, e maggiorata di interessi al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell’incasso sino a quella di deposito della sentenza.

Nei rapporti interni tra la responsabilità è pari a ½ per ciascuna.

Sulle spese Le spese seguono la soccombenza.

Vengono liquidate tenuto del valore del risarcimento riconosciuto, dello scaglione conseguentemente applicabile, dei compensi previsti per ciascuna attività effettivamente espletata.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, condanna in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dell’attore, in misura pari ad € 12.000,00 (fino a concorrenza di € 8.000,00, in solido tra loro, per ), oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore, spese liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 6.11.2024

Il giudice NOME COGNOME COGNOME Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. previa lettura in assenza delle parti, rinunzianti a presenziare, e allegazione al verbale, chiuso alle ore 15.45.

Brescia.

6.11.2024

Il giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati