Repubblica Italiana
Tribunale di Udine
Il dott., in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Udine,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1030/2018 pubblicata il 14/08/2018
nella causa civile sopraindicata, avente ad oggetto: “opposizione a precetto”, tra:
XXX, rappresentata e difesa, per procura in margine all’atto di citazione ex art. 615 c.p.c., dall’Avv., del Foro di Udine, con domicilio eletto presso e nello studio del difensore; attrice opponente
contro
YYY, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di citazione, dall’Avv.; convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: all’udienza del 29 gennaio 2018: come in atto di citazione in opposizione di data 18.5.2017, e pertanto: nel merito in via principale:
accertare il difetto di legittimazione passiva in capo alla signora XXX e, dunque, l’inesistenza del diritto della sig.ra YYY a procedere all’esecuzione nei confronti della attrice opponente;
conseguentemente dichiararsi l’illegittimità, nullità o inefficacia degli atti esecutivi già posti in essere.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte opposta:
all’udienza del 29 gennaio 2018: come in comparsa di costituzione del 16.10.2017, e pertanto:
dichiarare cessata la materia del contendere o , in subordine, rigettare in toto le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate.
Spese di lite rifuse o quantomeno compensate.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto datato 9.5.2017 e notificato il 12.5.2017 YYY ha intimato a XXX, in forza della sentenza del Tribunale di Udine n. 800/2016, emessa il 13.6.2016 e depositata il 14.6.2016, di rimuovere la tettoia insistente su immobile identificato al catasto del Comune di Tarcento, Foglio, p.c. n..
2. Avverso il precetto è stata proposta opposizione con atto di citazione in data 18.5.2017, da parte della sig.ra XXX, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per avere venduto l’immobile in questione al sig. ZZZ, con atto in data 13.12.2016, per notaio dott. in San Daniele del Friuli, n. rep. e racc. , allorquando la sentenza n. 800/2016 era già passata in giudicato.
3. Con comparsa dd. 16.10.2017 si è costituita l’opposta YYY, evidenziando di non avere iniziato l’esecuzione entro i 90 giorni, con conseguente inefficacia del precetto. Ha allegato che la necessità di agire in forma esecutiva è stata determinata dal fatto che la signora XXX non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Udine, neppure dopo il relativo passaggio in giudicato, né ha avvisato la controparte dell’intervenuta vendita a terzi del bene immobile. Ad ogni modo, in base all’art. 2909 c.c. la sentenza in questione farebbe stato sia nei confronti delle parti che dei loro aventi causa.
4. All’udienza del 29.1.2018, udite le conclusioni come sopra precisate, il giudice ha trattenuto la causa in decisione all’esito dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
5. La creditrice precettante ha lasciato scadere il termine per iniziare l’esecuzione, cosicchè il precetto notificato il 12.5.2017 alla sig.ra XXX è divenuto inefficace.
Si tratta di condotta che, nella sostanza, è simile ad una rinuncia al precetto, dal che dovrebbe discendere anche la conseguente regolamentazione delle spese di lite a carico della parte precettante.
6. In mancanza di concorde conclusione nel senso della cessata materia del contendere, l’opposizione va esaminata nel merito e, per quanto allegato e documentato, deve ritenersi fondata, in quanto, come noto e qui condiviso:
“La sentenza di condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (nella specie, per l’accertata violazione del limite legale della proprietà stabilito dall’art. 913 cod. civ.), pronunciata nei confronti del dante causa, ha efficacia di titolo esecutivo altresì nei confronti dell’avente causa, che abbia acquistato dopo la formazione del giudicato, per atto tra vivi a titolo particolare, il fondo assoggettato all’esecuzione delle opere eliminative. Ove, tuttavia, il trasferimento del bene sia avvenuto prima dell’inizio del processo di esecuzione forzata di obblighi di fare, la legittimazione passiva all’azione esecutiva spetta esclusivamente a chi, tra l’alienante condannato e l’acquirente del diritto, abbia la materiale disponibilità della cosa, e possa, perciò, realizzare il risultato dovuto in base al titolo; qualora, invece, la titolarità o il possesso del bene vengano trasferiti nella pendenza del processo esecutivo, gli atti già compiuti contro il dante causa conservano validità nei confronti del successore, rimanendo a quest’ultimo consentito di interloquire sulle modalità dell’esecuzione, anche in sostituzione del primo.” (Cass. Sez.3, sent. n. 3643 del 14.2.2013; anche Cass. sent. n. 9361 del 2017).
Nel caso di specie è pacifico e documentato che la sig.ra XXX ha ceduto l’immobile a terzi dopo il passaggio in giudicato della sentenza ma prima dell’inizio dell’azione esecutiva, sicchè, pur non potendo parlarsi di difetto di legittimazione in senso stretto, la stessa non è più titolare del diritto fatto valere a fini esecutivi e non può essere utilmente destinataria del procedimento esecutivo, per obblighi di facere, sul medesimo bene.
7. Per il resto è onere di chi intende agire in sede esecutiva immobiliare, verificare, quantomeno sui pubblici registri, la perdurante disponibilità del bene immobile in capo al condannato.
8. Le spese seguono la regola di causalità e sono liquidate su valori minimi del parametro di riferimento per l’estrema semplicitò del procedimento e l’assenza di istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2406/17, tra le parti sopraindicate, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. rileva la sopravvenuta inefficacia del precetto datato 9.5.2017, notificato il 12.5.2017 dalla sig.ra YYY alla sig.ra XXX;
2. accoglie comunque l’opposizione e, per l’effetto:
2.1. accerta e dichiara che la signora XXX, dal 13.12.2016, non è più titolare di diritti reali sul bene immobile oggetto del precetto a lei notificato il 12.5.2017;
2.2. accerta e dichiara che YYY non ha diritto di agire in via esecutiva, sulla base del precetto notificato il 12.5.2017 nei confronti della opponente XXX;
2.3. condanna l’opposta YYY a rifondere a parte opponente XXX le spese di lite che liquida in €.2.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Udine, 14 agosto 2018.
Il Giudice
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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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