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Condanna per infiltrazioni da lastrico solare

In presenza di infiltrazioni di acqua nell’immobile delle parti danneggiate può affermarsi non solo l’esistenza di un “pericolo grave e prossimo” alla “res” così come previsto dall’art. 1172 c.c., ma anche di un danno già sussistente e, di solito, ingravescente il che giustifica il ricorso alla tutela cautelare proprio al fine di scongiurare l’ulteriore verificazione di altri danni o l’aggravamento di quello già verificatosi. Inoltre, con specifico riferimento al pericolo di danno alla salute, lo stesso rappresenta una “conseguenza mediata dell’altrettanto temuta lesione del diritto di proprietà esclusiva sull’appartamento” che si verifica ogniqualvolta il godimento della res risulti sostanzialmente compromesso.

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Pubblicato il 18 gennaio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. 24496/2023 Reg.Gen. Aff. Cont.

Tribunale di Napoli IV

SEZIONE CIVILE ordinanza resa a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. Il giudice, dott.ssa NOME COGNOME lette le note scritte depositate dalle parti costituite ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti;

pronuncia la seguente

ORDINANZA N._R.G._00024496_2023 DEL_07_01_2025 PUBBLICATA_IL_08_01_2025

nella causa iscritta al n. 24493/2023 R.G.A.C. promossa da:

(C.F.: ) e (C.F.: ), rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio, sito in Napoli alla INDIRIZZO CDN Isola C/INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;

RICORRENTI nei confronti di (C.F.: ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio, sito in Napoli, alla INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

RESISTENTE nonché (C.F.:)

, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio, sito in Napoli alla INDIRIZZO è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

C.F. C.F. C.F. RESISTENTE avente ad

oggetto: ricorso ai sensi dell’art. 1172 c.c.

FATTO Con ricorso ex art. 1172 c.c., depositato in data 29/11/2023, adivano l’intestato Tribunale esponendo:

– di essere comproprietari dell’unità immobiliare sita in Napoli alla INDIRIZZO piano INDIRIZZO, nella quale risiedevano stabilmente;

– che al 4° piano del fabbricato, sovrastante la proprietà dei ricorrenti, insisteva l’appartamento di proprietà di composto da nr.

2 corpi di fabbrica separati da una terrazza pavimentata:

il primo, costituito da un sottotetto, prospiciente , posto al di sopra del vano soggiorno con angolo cottura e ampio soppalco dell’appartamento dei ricorrenti e il secondo e il terrazzo pavimentato posti al di sopra della camera da letto, del vano bagno e della cabina armadio dei ricorrenti;

– che circa un paio di anni prima, aveva iniziato dei lavori di totale ristrutturazione edilizia dell’appartamento di sua proprietà mai portati a compimento;

– che, in particolare, nel mese di marzo dell’anno 2022, la condomina abbatteva il sottotetto di sua proprietà lasciando che il piano di calpestio dello stesso, privo di pavimentazione e coperto attualmente da uno strato di guaina bituminosa, fungesse da lastrico di copertura condominiale;

– che il suindicato lastrico di copertura condominiale era posto a un livello di calpestio superiore di almeno 60 cm rispetto all’adiacente terrazza pavimentata di copertura condominiale ed il muro perimetrale condominiale tra le dette 2 superfici versava in uno stato di degrado e abbandono ed era, altresì, privo di bauletto impermeabilizzante;

– che, inoltre, il risulta privo di tubazioni pluviali sulla facciata prospiciente la e che, pertanto, le acque meteoriche, ricadenti sul suindicato lastrico attraverso nr. 2 fori di areazioni, posti a livello di calpestio dello stesso, ricadevano a cascata sulla pubblica via inondando i balconi sottostanti di proprietà dei ricorrenti, nonché la parete della facciata del fabbricato che risultava perciò imbibita di acqua;

– che, pertanto, a far data dal mese di aprile dell’anno 2022, nell’appartamento di proprietà dei ricorrenti, in occasione di eventi meteorici, si erano verificati fenomeni infiltrativi che avevano interessato la zona notte, la zona soggiorno e il soppalco;

– lastrico e del terrazzo, alcun intervento di manutenzione straordinaria era stato dagli stessi eseguito al fine di eliminare le cause delle copiose infiltrazioni presenti nell’appartamento dei ricorrenti.

Tanto premesso gli odierni ricorrenti, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. (serio ed imminente pericolo per l’incolumità delle persone nonché per l’immobile di loro proprietà) e tenuto conto della costante inerzia tanto del sito in (Napoli) quanto di , chiedevano all’intestato Tribunale di ordinare a questi ultimi l’esecuzione dei lavori necessari a far cessare il fenomeno infiltrativo in atto nonché di accertare e quantificare i danni subiti dagli istanti, vinte le spese di lite. Notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, si costituivano in giudizio entrambi resistenti.

In particolare, in data 4/01/2024 si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell’avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.

Più nello specifico, la resistente, pur non negando la necessità di effettuare lavori nella sua proprietà così come alle parti comuni del fabbricato, riteneva che il fenomeno dannoso lamentato dai ricorrenti fosse di minima entità (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta) e. di conseguenza, riteneva insussistenti i presupposti per la tutela cautelare di cui all’art. 1172 c.p.c. In data 11701/2024 si costituiva in giudizio anche il insistendo per il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti essendo i fenomeni infiltrativi lamentati dai ricorrenti addebitabili, in via esclusiva, a la quale non aveva portato a termine i lavori di ristrutturazione intrapresi (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta laddove si legge che “le cause delle lamentate infiltrazioni, tanto alla facciata dell’edificio che agli appartamenti sottostanti la proprietà sono riconducibili, unicamente, alle opere poste in essere, in modo dissennato dalla , su un immobile (sottotetto) di proprietà esclusiva della stessa. Lo smantellamento del sottotetto e la mancata esecuzione delle opere necessarie di copertura, hanno alterato lo stato dei luoghi, ed eliminato la protezione che la copertura del sottotetto, offriva al lastrico ed agli ambienti sottostanti, favorendo l’insorgere di infiltrazioni sempre più massicce a tutti gli ambienti sottostanti ed alla facciata dell’edificio, stante il costante percolamento delle acque meteoriche che defluiscono in modo massiccio, senza alcuna protezione”).

Evidenziava, altresì, che la condomina nel corso dell’assemblea condominiale del 15/03/2023 si era assunta la responsabilità delle infiltrazioni in tale questa denunciate e, che, in ogni caso, alcuna inerzia era allo stesso addebitabile in quanto nell’assemblea del 7/12/2023, all’unanimità, venivano confermati i lavori già approvati nel verbale del 13/10/2023, aventi ad oggetto “Lavori terrazzo a livello proprietà affidati alla ditta e mai eseguiti a causa della diffida inviata al dalla difesa degli odierni ricorrenti. Ciò posto l’Ente di gestione chiedeva, in via preliminare, dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuti, in epoca precedente alla notifica del ricorso, la approvazione dei lavori urgenti, richiesti, dagli stessi ricorrenti, con delibera del 7/12/2023, e l’affidamento degli stessi alla impresa appaltatrice e, solo in via gradata, chiedeva accertarsi l’esclusiva responsabilità della nella causazione delle infiltrazioni lamentate dai ricorrenti nell’immobile di loro proprietà, vinte le spese di lite. La causa, istruita mediante l’espletamento di ctu, integrata a seguito del provvedimento reso in data 10/08/2024 dal G.i. della Sez. Feriale (dott.ssa , è stata rinviata, a seguito del deposito della perizia definitiva, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., al 31 dicembre 2024.

Il Tribunale letto l’elaborato peritale nonché le note di trattazione scritta depositate dalle parti osserva quanto segue.

In primo luogo precisa il Tribunale che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo emerso, a seguito dell’istruttoria compiuta e come sarà meglio precisato in seguito, che il fenomeno dannoso lamentato dai ricorrenti è ancora in atto.

Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice quando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa dalle parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).

Nel caso di specie è evidente che, essendo ancora in corso le infiltrazioni denunciate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, persiste l’interesse dagli stessi a che siano prontamente eliminate le cause del predetto fenomeno dannoso.

Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

I ricorrenti hanno proposto domanda, ai sensi dell’art. 1172 c.c., lamentando la presenza di copiose infiltrazioni, provenienti dalla proprietà sovrastante, all’interno dell’immobile di loro proprietà idonee a porre in pericolo non solo l’appartamento in questione, ma anche le persone occupanti lo stesso.

A tal fine hanno provato, per tabulas, attraverso i rilievi fotografici depositati in atti nonché in base alla relazione tecnica a firma dell’ing. (cfr. allegati al ricorso introduttivo), la presenza di un danno all’immobile di loro proprietà.

Giova, a questo punto, ricordare che l’art. 1172 c.c. richiede per la sua applicabilità:

il pericolo di danno derivante da una cosa ad un’altra;

la gravità e la prossimità di tale danno e il ragionevole timore del pericolo.

Ebbene, per quanto qui di specifico interesse in presenza di infiltrazioni di acqua nell’immobile delle parti danneggiate può affermarsi non solo l’esistenza di un “pericolo grave e prossimo” alla “res” così come previsto dall’art. 1172 c.c., ma anche di un danno già sussistente e, di solito, ingravescente il che giustifica il ricorso alla tutela cautelare proprio al fine di scongiurare l’ulteriore verificazione di altri danni o l’aggravamento di quello già verificatosi (cfr. ex plurimis Cass. n. 892/2001). In particolare, in risposta alle deduzioni della difesa della resistente, va affermato che – al di là dell’utilizzo di categorie giuridiche fa riferimento l’art. 1172 c.c. è non certo il solo pericolo statico (afferente, nell’edilizia, ad es. i pilastri e le travi, ovvero le murature portanti), ma qualsiasi fenomeno che metta a rischio la struttura, anche secondaria (ad es. gli intonaci, le decorazioni, ecc.), e quindi la funzione, della “res”.

Il pericolo assume, poi, caratteristiche di gravità se suscettibile, come insegna la giurisprudenza, di alterare la “res” (ed anche a tal proposito, va chiarito che è sufficiente che le alterazioni concernano un qualsiasi elemento della “res”, anche secondario, come – nell’edilizia – gli intonaci che, per loro funzione, non debbono essere bagnati bensì asciutti, o le pitturazioni e i rivestimenti che, per loro funzione, garantiscono alla “res” caratteristiche di igiene e decoro), restando esclusi dal connotato di “gravità” solo i pericoli insuscettibili di provocare dette alterazioni (ad es. infiltrazioni minime, già cessate, che nessuna conseguenza abbiano avuto e possano avere sulla “res”); quanto alla “prossimità” del pericolo di danno, esso è concretato dalla prospettica vicinanza temporale del verificarsi danno effettivo, onde detto requisito sussiste “ipso facto” ove il danno – come nelle infiltrazioni idriche oggetto di causa – si sia già verificato e prosegua, con caratteristiche – molte volte – di ingravescenza (non sussistendo detto requisito solo nelle ipotesi in cui minime infiltrazioni, cessate, non potranno in prospettiva provocare alcuna alterazione alla “res”).

Inoltre, con specifico riferimento al pericolo di danno alla salute, sulla cui paventata lesione pure hanno fatto riferimento le parti ricorrenti, la Suprema Corte ha precisato che lo stesso rappresenta una “conseguenza mediata dell’altrettanto temuta – ed implicitamente prospettata fin dall’inizio della vertenza – lesione del diritto di proprietà esclusiva sull’appartamento” che si verifica ogniqualvolta il godimento della res risulti sostanzialmente compromesso (cfr. Cass. n. 1778/2007).

Quanto, poi, alla legittimazione attiva l’azione può essere proposta dal possessore, dal proprietario nonché dal titolare di un diritto reale di godimento.

Di contro l’obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo (cfr. Cass. Sez. II, N. 345 dell’11/01/2001).

Tanto premesso in punto di diritto, va rilevato che nel caso di specie il e poi integrata con il successivo deposito del 10/11/2024, ha accertato la presenza, nell’immobile dei ricorrenti, di copiose infiltrazioni ancora in atto.

In particolare, a seguito di sopralluogo il ctu ha riscontrato, nei vari ambienti dell’appartamento dei ricorrenti, la presenza di diffuse alonature di colore marrone, estese macchie di umidità che hanno provocato la formazione di rigonfiamenti, formazione di muffa e distacco in più punti della pellicola pittorica.

Ha, poi, rilevato nella cucina – soggiorno, nel piano soppalcato enel bagno anche la presenza di percolazioni e alonature di colore giallastro/marrone e macchie di umidità che hanno, laddove presente, anche danneggiato il sistema di illuminazione costituito da faretti incassati.

Quanto alle cause del lamentato fenomeno dannoso ha riscontrato che lo stesso è dipeso da:

“ assenza del tetto di copertura dell’area adibita a sottotetto di prop.tà cattivo stato della impermeabilizzazione, sia della superficie del terrazzo scoperto (T2), sia della parte di superficie adibita a sottotetto entrambe di proprietà della Sig.ra – non adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche della superficie che prima era adibita a sottotetto.

Le acque di pioggia che ricadono su questa superficie originariamente coperta e adesso priva di copertura, vengono convogliate in due punti posti entrambi sulla facciata Est, originariamente destinati a fori di areazione dell’ambiente sottotetto.

L’acqua che viene convogliata in questi punti scorre liberamente lungo la facciata che prospetta su provocando la formazione di muschio e la proliferazione di essenze arboree infestanti lungo la facciata principale del fabbricato generando fenomeni infiltrativi negli immobili ricadenti in quella verticale;

cattivo stato manutenzione, conservazione impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzo (T1), che presenta in più punti marcate spaccature della pavimentazione;

accatastamento momentaneo delle travi in legno provenienti dalla demolizione del sottotetto esposte alle intemperie;

assenza di protezione nei vani finestra attualmente privi di infissi;

assenza di impermeabilizzazione e pessimo stato di conservazione dei muretti perimetrali che presentano vistosi distacchi d’intonaco e la proliferazione incontrollata di essenze arboree infestanti.

” (cfr. pag. 26 e 27 consulenza in atti).

Dunque, il tecnico nominato dal Tribunale ha constato che i fenomeni infiltrativi in questione trovano la loro origine nei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla condomina nel suo appartamento nell’anno 2022.

Ed invero “Tali opere di ristrutturazione, che hanno previsto la rimozione del manto di tegole e la demolizione delle capriate e delle travi in legno dell’ambiente sottotetto hanno messo a luce una superficie non adibita alla raccolta delle acque meteoriche e hanno previsto l’accatastamento delle stesse travi in legno esposte alle intemperie.

Infatti prima di tali interventi, le acque di pioggia che ricadevano sul tetto a falde dell’ambiente sottotetto di prop.tà , venivano raccolte da una gronda posta parallelamente alla ;

tale gronda raccoglieva le acque di pioggia facendole confluire in una discendete pluviale ancora oggi visibile sulla facciata del fabbricato.

Inoltre gli interventi di ristrutturazione e, in particolare le opere di demolizione del tetto e delle travi in legno poste incautamente ed accatastate senza alcun tipo di protezione dalle intemperie sulla superfice del terrazzo, hanno dato luogo peggioramento degli eventi infiltrativi nel sottostante appartamento…Gli infissi rimossi e la mancanza di posa in opere di protezioni per i rispettivi vani di alloggio , hanno dato luogo ad eventi infiltrativi nell’immobile sottostante specie durante i regimi di pioggia a vento”. Dunque, il ctu ha concluso affermando che “i danni provocati all’unità immobiliare di proprietà , sono da attribuire alla prop.

essi sono causati dal marcato stato di degrado e dalla pessima manutenzione dei due terrazzi asserviti all’unità immobiliare di proprietà , nonché all’irrazionale stravolgimento del sistema di convogliamento delle acque meteoriche prima esistente”.

Il ctu ha, poi, anche precisato che l’accesso al lastrico solare, sia per la parte di lastrico solare scoperta e pavimentata, sia per quella parte di lastrico solare esterna dove esisteva il sottotetto poi demolito, avviene solo ed Una volta accertate le cause delle lamentate infiltrazioni l’ing. ha proseguito individuando i lavori da eseguire sia per eliminarne le cause nonché per il ripristino dell’immobile danneggiato dei ricorrenti quantificando anche i relativi costi (cfr. pag. 33 e ss. perizia in atti nonché computo metrico all. n. 1). Ebbene, dal momento che, come detto, ai sensi dell’art. 1172 c.c. l’obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o, comunque, la disponibilità della cosa dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo (cfr. Cass. Civ., sez. II, 11 gennaio 2001, n. 345), obbligati all’esecuzione di tali opere sono, nel caso di specie, ciascuna per quanto di sua competenza, come a breve sarà meglio precisato, le parti resistenti, e la condomina Va, a questo punto, evidenziato che, come affermato dalle parti ricorrenti e non oggetto di contestazione dalle controparti nonché come anche verificato dal tecnico nominato dal Tribunale, l’unità immobiliare posta al piano quarto di proprietà di si compone di due corpi di fabbrica, un primo appartenente al corpo principale del fabbricato condominiale ed un secondo esterno, adibito a sottotetto, ma attualmente privo di copertura; i due corpi sono separati da un terrazzo (T1) di uso esclusivo pavimentato (cfr. pag. 11 ctu in atti).

L’istruttoria compiuta, come già ampiamente evidenziato, ha accertato che le cause delle infiltrazioni oggetto di causa sono da addebitarsi ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla nella sua proprietà a partire dall’anno 2022:

pertanto sulla stessa, in quanto custode della res da cui deriva il pericolo di danno grave e prossimo alla proprietà dei ricorrenti ricade l’obbligo di eseguire i lavori indicati in atti dal ctu.

Più nello specifico il ctu ha accertato che i lavori di ristrutturazione posti in essere dalla hanno modificato sia la distribuzione interna del corpo di fabbrica principale sia l’estensione del corpo esterno adibito a sottotetto.

In particolare, tale ultimo corpo è stato ridotto in ampiezza ricavandone altra area di terrazzo esterno (T2) sopraelevata in quota di circa 60 a seguito dei lavori di ristrutturazione che hanno comportato la riduzione dell’area originariamente adibita a sottotetto.

Tale terrazzo risulta delimitato per tre lati da un muretto che originariamente costituiva la struttura portante in tufo del sottotetto (cfr. pag. 14 consulenza in atti).

Pertanto, sebbene allo stato il piano di calpestio dell’originario sottotetto costituisce lastrico solare tale situazione è soltanto momentanea ed è diretta conseguenza dell’esecuzione dei lavori posti in essere dalla che hanno comportato, come già detto, l’abbattimento del sottotetto nonché la creazione del terrazzo T2 che precedentemente, quindi, costituiva un’area coperta anch’essa dal sottotetto.

Ne consegue che l’ è tenuta ad eseguire i lavori indicati dal ctu in relazione alle aree del sottotetto e del terrazzo T2.

Il sottotetto in questione non ha, difatti, natura condominiale.

Ed invero, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione “il sottotetto, se non diversamente stabilito dal titolo, deve considerarsi comune nel solo caso in cui, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti concretamente e oggettivamente destinato all’uso comune;

per contro, esso devesi reputare pertinenza dell’appartamento, di cui costituisce proiezione, nel caso in cui assolva alla esclusiva funzione di isolare l’unità abitativa” cfr. Cass. ord. n. 9393/2020).

Ciò posto, nel caso di specie non sono emersi elementi idonei a far ritenere che il predetto sottotetto fosse oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune:

pertanto allo stesso non può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c..

Tale area è risultata di proprietà della la quale, di conseguenza, va condannata a porre in essere tutti i lavori analiticamente indicati dal ctu in relazione alla predetta unità anche al fine di ripristinare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Ed infatti il consulente ha accertato che “L’eliminazione della copertura dell’ambiente sottotetto, ha completamente stravolto il sistema di smaltimento e di raccolta delle acque meteoriche che ricadevano su tale copertura.

In origine, come già ampiamente dettagliato nella relazione peritale, essendo la successivamente, in una discendente pluviale visibile sulla facciata condominiale posta ad Est (ovvero quello che prospetta su Attualmente, essendo l’ambiente sottotetto sfornito di copertura e il piano di calpestio rivestito di guaina bituminosa, le acque di pioggia ricadono sul tale superficie per poi confluire in due fori di areazione dell’originario sottotetto e scorrere poi incontrollate e, a pelo libero, lungo la facciata. Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato la condomina condannata ad eseguire con riferimento all’ambiente sottotetto i lavori indicati dal ctu e nello specifico:

“ – Eliminare le essenze arboree infestanti presenti sul muretto perimetrale in tufo dell’ambiente sottotetto;- Revisionare lo strato di guaina del sottotetto nei punti critici quali risvolti e giunzione dei teli.

Nelle zone dove i teli di guaina non sono saldati al supporto eseguire una sfiammatura con gas propano;

– Realizzazione di un nuovo massetto delle pendenze che convogli l’acqua verso l’imbocco pluviale condominiale (P2):

– Realizzazione di uno strato di guaina impermeabile del tipo Hyperdesmo sul nuovo massetto delle pendenze;

– Sostituzione della discendente pluviale (P2) condominiale con una di diametro maggiore;

– Chiusura ex foro di areazione del sottotetto;

– Realizzazione di una copertura provvisoria termoretraibile per tetto in materiale plastico ed impermeabile, da installare nella zona del sottotetto utilizzando la nuova struttura portante realizzata.

Si precisa che tale struttura potrà essere realizzata solo a seguito dell’ottenimento delle opportune autorizzazioni urbanistiche.

Si precisa che tale copertura viene suggerita a scopo puramente cautelativo per proteggere le strutture murarie presenti nell’ambiente sottotetto di prop.

Quanto, poi, al terrazzo T2, area creata dalla sempre a seguito degli intrapresi lavori, e da cui anche provengono infiltrazioni negli ambienti di proprietà dei ricorrenti, la resistente va condannata, secondo quanto suggerito dal ctu, a:

“ – Rimozione dello strato di guaina bituminosa;

– Demolizione del massetto;

– Tiro in alto e calo in basso del materiale di risulta;- Trasporto a discarica;

– Realizzazione di un nuovo strato di guaina bituminosa comprensivo di risvolto perimetrale;

– Realizzazione di un nuovo massetto delle pendenze;

– Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione;

– Chiusura ex foro di areazione del sottotetto” (cfr. pag. 54 della perizia in atti).

Dunque, per le infiltrazioni che traggono origine dalle modifiche effettuate al precedente stato dei luoghi di proprietà della solo quest’ultima può essere condannata all’esecuzione dei relativi lavori.

L’ing. ha, tuttavia, riscontrato che parte delle infiltrazioni accertate nell’immobile di parte ricorrente si trovano in corrispondenza anche del terrazzo T1 e sono dovute al cattivo stato di manutenzione, di conservazione e di impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzo (T1), che presenta in più punti marcate spaccature della pavimentazione.

Tale terrazzo, di uso esclusivo della resistente funge anche da lastrico solare.

Ne consegue che anche il era tenuto, in quanto custode, a porre in essere tutte le opere necessarie ad evitare l’insorgenza di un pericolo o ad eliminarne le cause dello stesso che provengono dal lastrico solare di copertura del fabbricato pur se allo stesso si può accedere solo attraverso l’immobile della resistente.

Del resto l’Ente di gestione convenuto in giudizio non ha neanche mai dedotto di aver provato ad effettuare l’ordinaria manutenzione del terrazzo condominiale e di aver trovato l’ostruzione della condomina Pertanto, solo per l’esecuzione delle opere indicate dal ctu a pag. 54 della consulenza inerenti il Terrazzo T1 devono essere condannati, in solido tra loro, la resistente , che ne ha l’uso esclusivo, e il convenuto.

Nello specifico le opere da eseguire sono:

“- Rimozione della pavimentazione in gres porcellanato e del sottostante strato di allettamento;

– Demolizione del massetto;

– Rimozione dello strato di guaina bituminosa;

– Tiro in alto e calo in basso del materiale di risulta;

– Trasporto a discarica;- Realizzazione di un nuovo strato di guaina bituminosa comprensivo di risvolto perimetrale;- Realizzazione di un nuovo massetto delle pendenze;- Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione”.

In definitiva, il ricorso proposto va accolto con conseguente condanna della condomina nonché del sito in , nei limiti di quanto sopra indicato, all’esecuzione dei lavori volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni presenti nell’immobile di parte ricorrente così come specificamente indicati dal CTU nella consulenza in atti e Quindi, tenuto conto che le cause delle lamentate infiltrazioni sono addebitabili per lo più all’esecuzione dei lavori iniziati e mai portati dalla e solo in parte al cattivo stato di manutenzione del terrazzo/lastrico solare, ritiene il Tribunale che la responsabilità del fenomeno dannoso oggetto di causa sia addebitabile per il 75% alla resistente per il restante 25% al convenuto. La difesa dei ricorrenti ha anche chiesto al Tribunale la fissazione di un termine entro cui i resistenti dovranno iniziare e terminare i lavori indicati dal ctu con condanna degli stessi al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nell’inizio e/o consegna dei lavori.

Tale domanda può trovare accoglimento nei limiti di quanto segue.

Va premesso che l’art. 614 bis c.p.c. prevede che “con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza… Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.

Tanto premesso osserva il Tribunale che al CTU non è stato posto tra i quesiti anche quello di determinare il tempo occorrente per l’esecuzione dei lavori dallo stesso prospettati e, di conseguenza, questo giudicante non può sostituirsi allo stesso in questa che è una valutazione eminentemente tecnica.

Può, tuttavia, fissarsi una data entro la quale i convenuti soccombenti siano tenuti a dare inizio ai lavori prescritti.

Il Tribunale, quindi, fissa l’inizio dei lavori nel termine di giorni 45 dalla data di comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Pertanto, in applicazione della norma prima citata, tenuto conto della natura della controversia, della natura della prestazione (che ha ad oggetto obblighi di fare), dei danni che i ricorrenti subiscono a causa del ritardo nell’adempimento e si ritiene equo fissare a carico di ciascun resistente la dalla data fissata per l’inizio dei lavori oggetto del giudizio, ovvero 45 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti (nei soli rapporti interni 75% e 25% ) e si liquidano d’ufficio in dispositivo tenuto conto della natura del procedimento e dell’attività svolta, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m., con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratasi antistataria.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, ferma restando la solidarietà passiva fra le parti nei confronti del consulente d’ufficio, si pongono nei rapporti interni a carico esclusivo dei resistenti soccombenti nella misura del 25% a carico del e nel restante 75% a carico di

Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato l’11/02/2022 così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l’effetto, ordina ad e al eseguire, ciascuno per quanto di propria competenza, le opere necessarie all’eliminazione del fenomeno infiltrativo oggetto di causa così come analiticamente indicato in parte motiva e che qui si abbiano per interamente richiamate;

2) Condanna il in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 3.648,50 di cui € 145,50 per spese ed € 3.503,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratasi antistataria;

spese che nei rapporti interni tra i resistenti si pongono per il 25% a carico del per il restante 75% a carico di 3) Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, ciascuno, della somma di € 30,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento decorsi 45 giorni dalla comunicazione della presente 4) Pone le spese di ctu, come liquidate con decreto del 3/01/2025, definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro, spese che nei rapporti interni si pongono nella misura del 30% a carico del e nella misura del 70% a carico di Si comunichi alle parti. Così deciso in Napoli, in data 7 gennaio 2025.

Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME L’originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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