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Condizione potestativa, valutazioni di interesse e di convenienza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma UNDICESIMA SEZIONE in composizione monocratica, ha emesso la seguente SENTENZA N. 16582/2018 ai sensi dell’art. 281quinquies, co.2, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, assunta in decisione all’udienza dell’11/5/2018 e vertente TRA XXX (CF:), […]

Pubblicato il 20 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma

UNDICESIMA SEZIONE

in composizione monocratica, ha emesso la seguente

SENTENZA N. 16582/2018

ai sensi dell’art. 281quinquies, co.2, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, assunta in decisione all’udienza dell’11/5/2018 e vertente

TRA

XXX (CF:), elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del procuratore, avv., che la rappresenta e difende per procura estesa in calce all’atto di citazione.

OPPONENTE – convenuto in senso sostanziale –

E

YYY (PI:) già ZZZ, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del procuratore, avv., che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo telematico.

OPPOSTA – attrice in senso sostanziale –

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 414/2015 – Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex art. 1669 cc) .

CONCLUSIONI

All’udienza dell’11/5/2018 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX (di seguito, per brevità “XXX”) ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 28.800,00, oltre interessi e spese, in favore di YYY, a titolo di saldo in relazione ad un contratto avente ad oggetto lo sviluppo del software di integrazione per il sistema Meteo presso l’Autorità Portuale di ***, intercorso tra le parti.

A tal fine, ha eccepito il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinato il pagamento, ovvero l’avvenuto pagamento delle proprie spettanze da parte del committente principale.

Ha, inoltre, aggiunto che la condizione sopraindicata non si era realizzata per fatto imputabile all’opposta, la quale aveva ritirato un assegno di € 26.000,00, intestato a XXX, omettendo poi di riversarglielo ed ha chiesto: a) in via principale, la revoca del provvedimento monitorio; b) in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 26.000,00, a titolo di risarcimento danni, per violazione dell’obbligo di buona fede.

Costituitasi in giudizio, YYY ha contestato la ricostruzione avversaria, eccependo il proprio esatto adempimento, evidenziando di essersi occupata del ritiro dell’assegno, a mero titolo di cortesia e di aver messo a disposizione della controparte il titolo, il quale non era mai stato ritirato.

Ha, altresì, eccepito la nullità della condizione sospensiva cui era stato subordinato il pagamento da parte dell’opponente ed ha concluso chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con ordinanza resa in data 23/10/2015 è stata negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

*****************

All’esito dell’istruttoria svolta, risulta provato ovvero costituisce circostanza pacifica che:

– con “Offerta per sviluppo software di integrazione per il Sistema Meteo presso l’Autorità Portuale di ***” in data 22/6/2009:

a) YYY si impegnò allo sviluppo del software per la componente indicata nell’oggetto ed alla sua installazione presso l’Autorità Portuale di ***, verso il corrispettivo di € 24.000,00, oltre oneri di legge;

b) il pagamento venne subordinato al “Vs. incasso da Autorità Portuale di ***”;

– l’opposta, dopo aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, prese in consegna, l’assegno circolare dell’importo di € 26.000,00, rilasciato dalla committente principale, Autorità Portuale di ***, in favore di XXX;

– il titolo in questione non venne mai ritirato dall’opponente, nonostante, svariate sollecitazioni al riguardo (cfr. deposizione teste ****).

Orbene, ai sensi dell’art. 1355 c.c., ricorre il caso di condizione “meramente potestativa” quando il suo avveramento non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà di ritenersi vincolata dal contratto.

Si configura, invece, una condizione “potestativa” quando l’evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18239, del 26/08/2014).

Nel caso di specie deve ritenersi che le parti abbiano inteso apporre una condizione “potestativa mista”, subordinandone l’avveramento in parte all’attività del terzo e in parte alla volontà del contraente XXX. Tale condizione deve pertanto ritenersi soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23014, del 14/12/2012).

Chiarito quanto sopra, va poi rilevato che se è pur vero che in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l’estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14372, del 05/06/2018) è altrettanto vero che, nel caso di specie, laddove non è in contestazione la validità del titolo di credito, il mancato incasso derivò da una condotta di XXX, contraria ai doveri di buona fede.

E’ infatti incontroverso che l’opponente si fosse impegnata al pagamento del compenso di YYY nella misura di € 28.800,00 (inclusi oneri), ricevendo per contro dalla committente principale la cifra di € 26.000,00, e che tale situazione valesse a configurare il suo interesse contrario all’avveramento della condizione.

Tale condotta concretizza un abuso del diritto, siccome esercitato in violazione del dovere di correttezza, nonché fonte di uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale.

Non può quindi ritenersi, anche ai sensi dell’art. 1359 c.c., che l’opponente sia dispensata dal pagamento del corrispettivo maturato da YYY.

L’opposizione deve pertanto essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M.

37/2018, in base al valore del giudizio, in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.620,00 per la fase di decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:
RIGETTA

l’opposizione avanzata da XXX ITALIA S.p.a, nei confronti del decreto ingiuntivo n., emesso dal Tribunale di Roma
CONDANNA

l’opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dall’opposta, che liquida in complessivi € 4.835,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, lì 17/08/2018.
Il giudice designato

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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