CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile , riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1318/2020 pubblicata il 10/07/2020
Nel proc. Civ. iscritto a n. /2017 Reg .G. C.A. –Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani aritcol.di Andria n 1775 del 23.11.2016 vertente tra:
XXX , rappr. e dif. da avv., elettiv. dom. nel suo studio, giusta mandato a margine dell’atto di appello appellante
E
YYY, rappr e dif da avv., elettiv. dom. nel suo studio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello
appellata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 31.1.2020 che si intende integralmente richiamato
Svolgimento del processo
Con sentenza n 1775 emessa ai sensi dell’art 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 23.11.2016, allegata a verbale di udienza, il Tribunale di Trani- articolazione di Andria rigettava la domanda proposta da XXX nei confronti di YYY, volta alla convalida della offerta reale della somma di €5.595,96, a titolo di pagamento del prezzo residuo del trasferimento di immobile, disposto da sentenza emessa a mente dell’art 2932 c.c. dalla Corte di Appello di Bari in data 20.5.1994 con n. 706 , passata in giudicato in data 6.11.1996, perché giustificato il rifiuto dell’offerta del prezzo a distanza di oltre quattordici anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta relativa alla risoluzione del contratto preliminare del 12.12.1985, di cui la sentenza menzionata costituiva esecuzione, perché prescritto il diritto; compensava le spese.
Avverso la sentenza proponeva appello XXX chiedendo in via principale di 1) convalidare offerta reale di €5.595,96 formulata in favore della convenuta e rifiutata dalla medesima ai sensi del verbale 4.2.2010 dell’Ufficiale Giudiziario, seguita dal deposito presso Banca ***, filiale di, su conto; 2) dichiarare adempiuta dall’attore la condizione di integrale pagamento del prezzo residuo di £.6.500.000 prevista dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n /1994 del 20.5.1994 ordinando al Conservatore dei RR.II di la annotazione della emananda sentenza ed esonerandolo da responsabilità a riguardo; 3) condannare la convenuta a trasferire all’attore il possesso dell’immobile sito in, libero e sgombro da cose e al risarcimento dei danni per mancato utilizzo dell’immobile quantificati in somma non inferiore a €500 mensili oltre interessi e rivalutazione; 4) in via subordinata, in caso di accoglimento dell’ aversa domanda riconvenzionale, condannare “l’appellante” – presumibilmente l’appellata – alla restituzione “ dell’appellante” – presumibilmente all’appellante – della somma di £.9.500.0000 (euro 4906,34) dal medesimo corrispostale quale acconto sul prezzo della promessa vendita, nonché lo svincolo in suo favore della ulteriore somma di €5.595,36 oggetto della offerta reale.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva con comparsa in data 18.4.2017 YYY e chiedeva il rigetto dell’appello e conferma della sentenza, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Le parti comparivano alla prima udienza del 5.5.2017 riportandosi ai rispettivi scritti, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni alla data dell’8.2.2019 , a tale data, pur precisando le parti le conclusioni, la causa non veniva riservata in decisione in ragione del carico di ruolo del relatore, l’udienza di precisazione veniva rinviata alla data del 31.1.2020 e a questa udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione del termine per comparse e repliche di cui ad art 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Il gravame verte su due motivi.
Con il primo motivo, proposto in via principale , l’appellante evidenzia la erroneità della motivazione inerente il rigetto della convalida della offerta reale, e la contraddittorietà con la parte di decisione sul rigetto della domanda di risoluzione , non conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui in caso di azione ex art 2932 c.c. relativa a contratto preliminare di compravendita inadempiuto, la sentenza resa è sostitutiva dell’atto negoziale e il pagamento del residuo prezzo non si pone quale condizione risolutiva ex art 1353 c.c. condizionante l’effetto traslativo già verificatosi, il cui inadempimento non comporta l’automatica risoluzione ipso iure della compravendita riveniente dalla sentenza ex art 2932 c.c. ma rende esclusivamente possibile l’esperimento della azione di risoluzione contrattale ex art 1455 c.c.
Secondo l’appellante, a tanto consegue che la compravendita riveniente dalla sentenza Corte Appello Bari 706/1994 non si era affatto risolta automaticamente, ma la appellata, ove avesse voluto liberarsi dal vincolo contrattuale per l’inadempimento altrui, avrebbe potuto farlo valere esclusivamente in una azione di risoluzione ex art 1455 c.c., e pertanto il contratto era rimasto efficace e vincolante tra le parti, con conseguente possibilità di adempiere tardivamente alla propria obbligazione di pagamento.
Asserisce inoltre che la domanda riconvenzionale di risoluzione era inammissibile poiché riguardava il contratto preliminare del 1985 che era superato dalla sentenza 706/1994 ,emessa a mente dell’art 2932 c.c. e sostitutiva del contratto definitivo, ed in ogni caso la relativa azione era prescritta.
L’appellante lamenta, con altro motivo subordinato, la omessa motivazione sulla pronuncia di rigetto della domanda spiegata in via ulteriormente riconvenzionale in memoria ex art. 183 c.p.c. , nel caso di accoglimento della altrui domanda riconvenzionale, condanna alla restituzione di somma corrisposta quale acconto sul prezzo della promessa vendita e svincolo della somma oggetto di offerta reale.
Afferma che in tal modo si sarebbe creato una iniquo assetto degli interessi nella compravendita , e pertanto ribadisce il suo diritto alla restituzione degli acconti sul prezzo nonché della somma vincolata per l’offerta reale , legati dal vincolo di sinallagmaticità alla controprestazione “in caso di rigetto delle domande principali proposte dall’appellante o di accoglimento della avversa domanda riconvenzionale”.
Nella comparsa di costituzione in giudizio la appellata YYY riporta la comparsa di costituzione in primo grado, e ribadisce la richiesta di rigetto dell’appello e della domanda, in quanto la clausola sul pagamento del prezzo prevista dalla sentenza della Corte di Appello 706/1994 prevedeva termine di un mese, ampiamente scaduto, termine da ritenersi inderogabile , si da far ritenere verificato l’evento risolutivo del contratto.
Nella comparsa di primo grado la appellata aveva riferito della sua azione promossa avverso il XXX, allorché questi vendette l’intero immobile, comprensivo della quota del 50% dell’immobile, oggetto della sentenza ex art 2932 c.c. , con atto del 23.1.1996 alla nipote della sua nuova compagna, e della domanda in cui aveva chiesto di accertare non traferito l’immobile, perché insoddisfatte le condizioni prescritte dalla sentenza 706/1994 , nonché di altre domande subordinate, di simulazione e di pagamento del residuo prezzo.
Ribadisce che la sua domanda principale in quella causa era stata accolta con sentenza del Tribunale di Trani 428/2005, con accertamento del mancato verificarsi dell’effetto traslativo, sicché il successivo atto posto in essere da XXX era improduttivo di effetti , in relazione alla quota del 50% ancora appartenente a essa YYY.
Nella comparsa di appello riferisce che anche la Corte di Appello con propria sentenza emessa il 29.11.2013 nel proc. 1141-2006, passata in giudicato, aveva rigettato l’appello e confermato la predetta sentenza 428/2005.
Deduce, in definitiva, che non avrebbe avuto alcun motivo di proporre azione di risoluzione ex art. 1455 c.c., peraltro dopo ben 15 anni e che il termine per il pagamento doveva essere ritenuto essenziale e la risoluzione doveva ritenersi avverata automaticamente.
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La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata a ritenere che il pagamento del prezzo ancora dovuto da parte del promissario acquirente, pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell’effetto traslativo , destinata a divenire irrealizzabile, precludendo l’effetto condizionato, nell’ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promissario compratore assuma i caratteri dell’inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l’adempimento tardivo contro la volontà di quest’ultimo ( si veda da ultimo Cass Sez. 2 – , Sentenza n. 20226 del 31/07/2018 (Rv. 649912)
Altre decisioni affermano che il mancato pagamento del prezzo stabilito dal contratto preliminare può portare alla risoluzione del rapporto, avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento da valutarsi a norma dell’art. 1455 c.c., al cui riscontro il Giudice deve provvedere anche d’ufficio, ( cfr Cass. 26 febbraio 1994 n. 1955 e Cass. civ. Sez. II, 07/04/2006, n. 8212).
Nel caso di sentenza emessa a mente dell’art 2932 c.c., che stabilisca o meno un termine all’adempimento, secondo Cass , Sentenza n. 690 del 16/01/2006 (Rv. 586249), poiché detto obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, non è necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione , ex art. 1183 cod. civ. , del termine per l’adempimento oppure costituisca in mora il debitore .
L’inadempimento di tale obbligazione del pagamento del prezzo deve comunque essere reputato di non scarsa importanza, anche quando il termine della prescrizione sia ormai scaduto, senza che possa incidere la prescrizione del diritto, “poiché altrimenti, da allora, sarebbe rimessa per un tempo indefinito esclusivamente all’acquirente la possibilità di dare luogo – o non – al trasferimento della proprietà (pagando il prezzo o facendone offerta reale, oppure contrastando, appunto mediante l’eccezione di prescrizione, eventuali iniziative dell’altra parte).” (così Cass .690/2006 cit. e nello stesso senso, Cass sez. 2 – , Ordinanza n. 26364 del 07/11/2017 (Rv. 646072).
Circa la “automaticità” dell’effetto risolutivo, deve rilevarsi che questa viene esclusa dalla prevalente giurisprudenza, che richiede la domanda di risoluzione della sentenza – contratto emessa ex art 2932 c.c.( Cfr. Cass Sez. 2, Sentenza n. 1588 del 09/02/1993 (Rv. 480807 ) o quantomeno eccezione di inadempimento “ipso iure o ope iudicis” (cfr Cass.Sez. 2, Sentenza n. 10827 del 06/08/2001 (Rv. 548807) benchè, va detto, la citata sentenza 20226/2018 fa cenno all’ effetto risolutivo ex art 1353 c.c. che, come è noto, si produce automaticamente.
Nel caso in esame , occorre rilevare che il mancato avveramento della condizione e dell’ effetto traslativo è sancito da sentenza di questa Corte n. 1651 decisa il 29.11.2013 e pubblicata il 9.12.2013, ormai irrevocabile, e nella motivazione si legge che parte attrice (odierna appellata) aveva rilevato l’inadempimento da parte del compratore (odierno appellante), al pagamento del residuo prezzo stabilito dalla sentenza 706/1994, sì da farne oggetto di domanda subordinata.
Occorre inoltre osservare che inevitabilmente nella ipotesi di accoglimento della domanda dell’appellante si creerebbe il paradosso di procedere al pagamento del residuo prezzo senza poter disporre affatto della traslazione o poter accertare avvenuto l’effetto traslativo perchè, a tacer d’altro, questo risulta già escluso irretrattabilmente dalla citata sentenza 1651/2013, tanto che lo stesso attore/appellante nemmeno chiede di dichiarare tale effetto, (cfr. capo 2 delle conclusioni) limitandosi al capo 3) a chiedere il trasferimento del possesso; non è dato sapere dall’appellante come spieghi questo evidente “squilibrio del sinallagma contrattuale” che invece denuncia nella domanda subordinata in ordine alla mancata restituzione degli acconti .
In ogni caso, va ribadito anche in questa sede che il mancato avveramento della condizione sospensiva può essere valutato anche di ufficio dal giudice, e non è nemmeno necessario che sia accertata l’assoluta impossibilità, oggettiva o soggettiva, dell’avveramento, dovendo la valutazione di tale impossibilità avvenire i termini concreti, con riferimento alla relativa prevedibilità nel contesto storico, sociale ed ambientale del momento : Il mancato avveramento della condizione sospensiva non rappresenta infatti un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, che deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22811 del 10/11/2010 (Rv. 614761 – 01); n.13519/91; n.8493/98) .Cass. sez. 3, Sentenza n. 15375 del 28/06/2010 (Rv. 613795 – 01), Sez. 2, Sentenza n. 2214 del 15/02/2002 (Rv. 552312).
A maggior ragione ciò vale laddove il termine per l’adempimento sia stato stabilito in sentenza irrevocabile.
Del resto, ove si ammettesse la possibilità per l’inadempiente di scegliere di effettuare la sua prestazione in tempi e modi di gran lunga successivi a quelli fissati dalla volontà delle parti o dalla sentenza, ciò contrasterebbe con i principi di certezza della circolazione dei beni e degli affari giuridici, perchè implicherebbe lasciare alla volontà di una sola delle parti, peraltro debitrice, indefinitamente l’esito del contratto, escluso anche dal chiaro disposto dell’art 1355 c.c.
Nel caso in esame è ampiamente dedotto l’inadempimento del promissario acquirente, benchè non fatto oggetto di apposita domanda di risoluzione della sentenza contratto , anche e soprattutto con la produzione documentale in ordine ai precedenti giudizi, sicchè appare incontestato che per oltre quattordici anni esso si sia protratto, fino alla data della offerta reale, proposta ,peraltro, successivamente alla sentenza di accoglimento della domanda sull’accertamento del mancato avveramento dell’effetto traslativo e sulla simulazione della vendita successiva che, quanto meno indirettamente, accertavano la volontà definitiva di non adempiere al pagamento del prezzo da parte del compratore che aveva disposto della quota del bene , cedendola, pur senza averne mai pagato il corrispettivo.
La sentenza va confermata nella parte in cui valutava legittimo il rifiuto della offerta reale.
Ne consegue che deve rigettarsi il primo motivo di appello, e i capi 1,2,3, delle conclusioni.
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Quanto al motivo di appello subordinato, va rilevato che lo stesso appellante reitera la domanda subordinandola all’accoglimento della altrui domanda riconvenzionale, che era stata rigettata in primo grado e non viene reiterata in alcun modo in appello., e solo nell’atto di appello introduce una ulteriore inammissibile condizione, quale quella della subordinazione al rigetto dell’appello.
Ne conseguirebbe rigetto del motivo, pur tuttavia deve osservarsi che sia la somma offerta che i precedenti acconti versati costituiscono controprestazione rispetto a quella di cui si è escluso l’avveramento (il trasferimento pro quota dell’immobile).
Una volta definitivamente esclusa la possibilità di avveramento della condizione sospensiva, il contratto derivante dalla sentenza ex art 2932 c.c. deve ritenersi risolto, e a mente dell’art. 1458 c.c. ciò comporta effetti restitutori delle prestazioni, ove non eccepito il diritto alla ritenzione per altro motivo .
Va rilevato che nel caso di risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine essenziale di adempimento (art. 1457 cod. civ.), i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ripristino della situazione anteriore alla stipulazione, in conformità del principio della retroattività di detta risoluzione (art. 1458 cod. civ.), insorgono immediatamente, non dal momento successivo della sentenza che accerta la risoluzione medesima, di natura meramente dichiarativa., secondo Cass. z. 2, Sentenza n. 5461 del 08/11/1985 (Rv. 442669).
Nello stesso senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4604 del 07/05/1999 (Rv. 526135), Cass civ. Sez. II, 30/05/2003, n. 7829 (rv. 563291)
Pur tuttavia tale ultima sentenza, tra le altre, ha sancito che pur comportando la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall’art. 1458 c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l’obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento; tuttavia, in assenza di una espressa domanda della parte, il giudice non può emanare i provvedimenti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto e siffatta domanda non può essere proposta per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio (art. 345 c.p.c.), trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto. Sulla necessità di domanda apposita si veda anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013 (Rv. 624949 Sez. 2, Sentenza n. 2562 del 02/02/2009 (Rv. 606567)
Nel caso in esame, una domanda, pur se nei termini suddetti, è pur sempre stata proposta dall’attore, sicchè va disposta la restituzione delle somme versate quali acconti per lire 9.500.000 pari ad euro 4906,34.
Quanto agli interessi sulle somme, l’obbligo restitutorio comporta maggiorazione di interessi al tasso legale, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione , non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall’altro contraente, (Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 20/03/2018, n. 6911) .
Non altrettanto può dirsi invece per la somma depositata a titolo di offerta reale per €5.595, 36, improduttiva di interessi, che va restituita nel valore capitale (arg. da art. 1207 cc.). e che andava svincolata comunque con la decisione.
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Quanto al regime delle spese va rilevato che il parziale accoglimento dell’appello è dovuto non alle argomentazioni dell’appellante ma alla applicazione normativa sugli effetti di diritto della risoluzione avversata proprio dall’appellante, e a giudizio di questo collegio non comporta lo stravolgimento del regime delle spese giudiziali, in particolare del primo grado, che erano state compensate integralmente, e sul punto peraltro non vi è appello incidentale della appellata.
Nemmeno per il giudizio di appello può ritenersi una soccombenza dell’appellata in quanto vengono rigettate le domande principali dell’appellante e accolta, per quanto di ragione la cosiddetta “domanda subordinata” solo in virtù degli effetti restitutori previsti dall’art. 1458 c.c.
Ne consegue che risulta giustificata la compensazione delle spese per il grado di appello, in misura dei ¾ e la condanna alle spese del grado di appello a carico dell’appellata per il residuo ¼ .
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in base al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con riferimento alla finca corrispondente al valore della causa, esclusi i compensi per fase istruttoria e di trattazione, non presente nel giudizio di appello ; la soluzione adottata che non ha visto affatto il contributo argomentativo e volitivo dell’appellante, e il valore della causa, più vicino alla linea minima della fascia, giustifica la adozione di valore inferiore al medio.
p.q.m.
La Corte di Appello di Bari, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX nei confronti di YYY avverso la sentenza del Tribunale di Trani articol. di Andria n.1775, emessa ai sensi dell’art 281 sexies c.p.c. e pubblicata in data 23.11.2016, così decide:
Accoglie l’appello , per quanto di ragione e in riforma della appellata sentenza :
– Condanna YYY alla restituzione della somma di € euro 4906,34, con interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
– Autorizza lo svincolo della somma di € 5.596,96 depositata a titolo di offerta reale sul conto 1000/70001 acceso presso Intesa San Paolo- filiale di Ruvo di Puglia ;
– Compensa le spese processuale del grado di appello tra le parti per i ¾ e condanna la appellata alla rifusione del restante ¼ in favore dell’appellante, liquidato l’intero per € 2.400 euro, oltre spese per €804, spese generali forfettarie al 15% e accessori di legge
Così deciso , nella camera di consiglio in videoconferenza del 30 giugno 2020
Il Presidente
Il Cons. estensore
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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