REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1546/2021 pubblicata il 05/11/2021
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 4643/2019 R.G, promossa da:
XXX –
ATTRICE,
nei confronti di
CONDOMINIO YYY – C.F.
CONVENUTO,
avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni delle parti: come da verbale e da atti.
FATTO E DIRITTO
L’attrice, condomina, impugnava per nullità/annullabilità le delibere adottate in seconda convocazione dal condominio convenuto in data 14.2.2019 e il 6.5.2019, per i seguenti motivi:
1. per averle imputato, in via esclusiva, alcuni costi aggiuntivi sostenuti nel corso di opere di manutenzione straordinaria;
2. per il mancato rispetto del termine minimo stabilito per la convocazione;
3. per violazione dell’art. 1105 cc, deducendo la divergenza tra l’oggetto delle delibere e gli argomenti posti all’odg.
Su tali basi, concludeva in conformità.
Il condominio resisteva contestando la domanda secondo le argomentazioni svolte nel proprio atto di costituzione in giudizio, che qui debbono intendersi riportate.
Rileva il Tribunale.
Quanto al motivo sub 1.
Il punto 1 dell’odg dell’assemblea tenutasi il 14.2.2019 concerneva “relazione amministratore su stato di messa in sicurezza. Risultanze, costi e fatture”.
Nel relativo verbale, la parte contestata è la seguente: “… si tiene a specificare che il maggior costo sostenuto per gli ulteriori interventi necessari … saranno da imputare ai condomini che hanno ostacolato i lavori di messa in sicurezza … e nello specifico alla condomina XXX
…” (cfr. verbale assemblea 14.2.2021).
Il punto 2 dell’odg dell’assemblea tenutasi il 6.5.2019 concerneva: “rendiconto consuntivo esercizio straordinario provvisoria messa in sicurezza edificio e relativo riparto di spesa bilancio preventivo esercizio ordinario 2019 e relativo riparto di spesa”.
Nel relativo verbale, la parte contestata è la seguente: “… dando mandato all’amministratore di richiedere alla ditta … relazione dettagliata con specifica di ogni singolo intervento effettuato, al fine di determinare la corretta imputazione delle spese aggiuntive non previste … a causa del comportamento di ostacolo da parte della sig.ra XXX …” (cfr. verbale 6.5.2019).
Parte attrice ritiene che la parte delle delibere suddette sia affetta da nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto, in quanto adottate in violazione del criterio di ripartizione delle spese di cui all’art. 1223 cc.
Ribatte parte convenuta che le stesse, ancorché contenenti un errato riferimento alla posizione individuale della XXX, sarebbero perfettamente valide in quanto: riguardo alla prima, nel concreto, che nulla sarebbe stato deliberato avendo espresso l’assemblea soltanto un invito programmatico all’amministratore, non seguito da alcuna votazione, né approvazione di piani di riparto; riguardo alla seconda, che nulla sarebbe stato approvato secondo quel programma ma che anzi il rendiconto deliberato era rispettoso dei criteri di ripartizione sanciti nell’art. 1223 cc.
Il motivo è infondato.
E’ infatti indubbio che con la delibera del 14.2.2019 nulla sia stato approvato e che con la delibera del 6.5.2019 il condominio abbia ripartito le spese approvate secondo i criteri di cui all’art. 1223 cc.
Di fatto, quindi, nessuna delle due decisioni può essere ritenuta nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto o per aver inciso sui diritti individuali della XXX, posto che quanto riportato nei due verbali è rappresentativo di una manifestazione di intenti condominiale che non si è però tradotta, all’attualità, in una decisione giuridicamente esistente che, solo qualora adottata, sarebbe stata invalida.
Quanto al motivo sub 2.
La r/ar di convocazione della prima assemblea (13.2.2019 prima convocazione) è stata spedita alla condomina il 5.2.2019 e dalla stessa ritirata presso l’ufficio postale il 15.2.2019, dopo alcuni infruttuosi tentativi di recapito a domicilio.
La r/ar di convocazione della seconda assemblea (5.5.2021 prima convocazione) è stata spedita alla condomina il 22.4.2019 e recapitata il 30.4.2019.
La XXX ritiene tardive le due convocazioni.
Il motivo è fondato per la prima, infondato per la seconda.
In tema di condominio, con riguardo all’avviso di convocazione di assemblea, posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata, unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 cc, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione prevista dalla norma suddetta, dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Tale momento, ove la convocazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata, e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso (Cass. 8275/2019).
Inoltre, come è noto, ai sensi del terzo comma dell’art. 66 dacc, l’avviso di convocazione “… deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione …”, termine per il calcolo del quale la SC (Cass. 18635/2021) ha enunciato il seguente principio “Nel calcolo del termine di “almeno cinque giorni prima”, stabilito dall’art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente “ratione temporis”), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni “non liberi” (stante l’eccezionalità dei termini cd. “liberi” – che escludono dal computo i giorni iniziale e finale – limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il “dies ad quem” (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il “dies a quo” (coincidente con la data di ricevimento dell’avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c.”
Ebbene, applicando tali principi al caso che ci occupa, va rilevato: che per quanto riguarda l’assemblea del 13-14.2.2019, l’avviso di giacenza risulta rilasciato dall’ufficiale postale in data 13.2.2019 (cfr. doc. 4 fascicolo convenuto) – data da utilizzare per il calcolo dei 5 giorni (Cass. 8275/2019 citata) – dunque largamente oltre il termine stabilito dalla norma;
che per quanto riguarda l’assemblea del 5-6.5.2019, il recapito è avvenuto in data 30.4.2019 (senza tentativi di recapiti precedenti falliti: cfr. doc. 5 fascicolo convenuto), dunque – alla luce dell’altra citata sentenza (Cass. 18635/2021) – nel rispetto del suddetto termine.
Solo la prima delibera va, dunque, annullata.
Quanto al motivo sub 3.
Ne va rilevata la genericità e, per inciso, l’infondatezza posto che il tema della discussione
assembleare è da ritenersi certamente coincidente con i relativi argomenti posti all’odg.
La causa va quindi decisa secondo quanto sopra riportato.
Non si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
L’esito del giudizio rende equa l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da XXX con atto di citazione ritualmente notificato al Condominio YYY, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda;
2) Per l’effetto, annulla la delibera del 14.2.2019 assunta in seconda convocazione dall’assemblea condominiale del condominio convenuto;
3) Respinge per il resto la domanda;
4) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Tivoli, 5.11.2021
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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