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Codice Civile
Codice Penale

Condominio e riparazioni, chi paga?

Il condomino non può pretendere il rimborso per riparazioni effettuate sul suo terrazzo di proprietà esclusiva, anche se sostenute come necessarie a causa di lavori condominiali male eseguiti. Avrebbe dovuto agire direttamente contro l’appaltatore.

Pubblicato il 17 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA

SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._14855_2024_- N._R.G._00025019_2022 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 25019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022, trattenuta in decisione all’udienza dell’11.6.2024 e vertente tra RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE IN INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME – CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

) ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto n. 24046/2020 recante ingiunzione di pagamento a favore del ricorrente condòmino di euro 1.403,00 – oltre interessi e spese – per un credito fondato nell’assunto sulla spontanea effettuazione di alcuni interventi su parti del terrazzo di sua proprietà esclusiva resi necessari per sopperire all’imperfetta realizzazione delle opere ivi eseguite dall’impresa appaltatrice designata dal condominio;

2) ha rigettato la sua domanda di manleva proposta – in via subordinata – nei confronti dei chiamati in causa (impresa appaltatrice) e (direttore dei lavori);

3) ha accolto la sua domanda riconvenzionale nei confronti del ed ha conseguentemente condannato quest’ultimo al risarcimento in suo favore di euro 950,00 per i danni arrecati alle parti comuni (parapetto e soglia di marmo all’ingresso della scala INDIRIZZO) in conseguenza della caduta d’acqua provocata dall’eccessivo innaffiamento delle piante poste nel suo terrazzo;

4) ha infine compensato le spese processuali.

Ha in sintesi dedotto – per quel che rileva – i seguenti motivi:

in via principale, con riguardo al rigetto dell’opposizione, la mancanza del requisito di “prova scritta” del credito richiesto dagli artt. 633 e 634 c.p.c. per la legittima emissione del decreto ingiuntivo;

l’erronea valutazione del primo giudice circa la proprietà esclusiva – e non comune – delle parti del terrazzo interessate dall’intervento spontaneamente eseguito dal ricorrente e la conseguente infondatezza della sua pretesa nei confronti del per mancanza del requisito legale dell’“urgenza” cui l’art. 1134 cod. civ. subordina il diritto del singolo al rimborso della spesa nelle fattispecie gestorie sulle parti comuni di “iniziativa individuale”;

la pretesa del avrebbe dovuto essere diversamente rivolta – se del caso – nei confronti diretti della ditta appaltatrice cui era stata commissionata l’esecuzione – ben più ampia – degli interi lavori condominiali;

in via subordinata, con riguardo al rigetto della domanda di manleva, l’erronea valutazione del primo giudice

circa le – inesistenti – omissioni dell’amministratore condominiale nel relazionare tempestivamente l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori riguardo alle doglianze ricevute in proposito dal appellante ha pertanto concluso chiedendo che – in parziale riforma della sentenza – l’adito Tribunale:

in via principale, accolga la sua opposizione e proceda alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo con il rigetto – nel merito – dell’avversa pretesa di pagamento;

in via subordinata, condanni i chiamati in causa a manlevare il da ogni somma dovuta al esecuzione della sentenza;

in ogni caso, con rifusione integrale delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.

– nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame proposto rigetto;

ha inoltre proposto appello incidentale contro la sentenza – con riguardo all’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal – deducendo in sintesi l’erronea valutazione del primo giudice riguardo alle prove acquisite sull’effettiva sussistenza del danno alle parti comuni e sulla sua riconducibilità causale all’eccessivo annaffiamento delle piante poste nel suo terrazzo.

Ha pertanto concluso chiedendo l’inammissibilità e in subordine il rigetto nel merito dell’appello proposto dal nonchè – in parziale riforma della sentenza – l’accoglimento del gravame incidentale con il rigetto dell’avversa domanda riconvenzionale e la rifusione delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.

Gli altri appellati – – sono rimasti invece contumaci.

All’udienza dell’11.6.2024 – acquisito il fascicolo di primo grado e senza l’espletamento di attività istruttorie – la causa è stata infine trattenuta a sentenza sulle immutate conclusioni delle parti rassegnate negli atti introduttivi.

Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.

L’eccezione preliminare del deve essere disattesa in quanto “l’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonché impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del ” (in tal senso, fra le altre, Cass. 3.8.2016, n. 16260).

L’appello principale del – nel merito – deve essere accolto.

La pretesa di rimborso azionata in sede monitoria dal – in ragione della spesa anticipata per le opere di ripristino su parti del suo terrazzo pertinenziale – è stata fondata sull’imperfetta – sul pacifico presupposto che le lavorazioni su tali parti fossero ricomprese nell’oggetto dell’appalto (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e corrispondenza ivi allegata).

Ne consegue che – a prescindere dalla natura privata o condominiale delle stesse – il avrebbe ben potuto promuovere l’azione ex art. 1668 cod. civ. – anche per i danni derivati a causa della non corretta o regolare esecuzione dell’appalto – nei diretti confronti dell’appaltatore (fra le altre, cfr. Cass. 17.1.2003, n. 631:

“In tema di appalto di lavori condominiali, l’azione di risarcimento ex art. 1668 cod. civ. nei confronti dell’appaltatore per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta esecuzione, può essere promossa da ciascuno dei condomini, legittimati in proprio ad agire, pur se il contratto sia stato stipulato dall’amministratore”).

Tale considerazione porta ed escludere che un’eventuale inerzia personale dell’amministratore – a fronte dei solleciti ricevuti dal – potesse per ciò solo legittimare una pretesa risarcitoria di rimborso nei confronti del condominio, da ritenere – in tal senso – privo di legittimazione passiva (nè è questa la sede per accertare se eventuali omissioni personali dell’amministratore – sotto tale profilo – potessero rilevare ad altri fini, quali la sua revoca ex art. 1129 cod. civ.).

Tantomeno appare ipotizzabile – nella fattispecie – l’ipotesi di rimborso ex art. 1134 cod. civ. (peraltro nemmeno invocata dallo stesso a sostegno della sua pretesa).

Quest’ultimo – d’altra parte – non ha in alcun modo prospettato nel giudizio una diversa responsabilità diretta del condominio per culpa in vigilando da parte dell’amministratore (e tantomeno per culpa in eligendo, trattandosi oltretutto di impresa appaltatrice designata dallo stesso organo assembleare).

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della pretesa di rimborso nei confronti del L’appello incidentale del – invece – deve essere rigettato.

l’esistenza del danno sulle parti comuni (parapetto e soglia di marmo all’ingresso della scala G) – nell’incontestato ammontare di euro 950,00 – è stata oggettivamente riscontrata in primo grado sulla base della documentazione fotografica prodotta dal confermata dalle attendibili deposizioni dei testi indicati dal (in particolare, il portiere e il dipendente dell’impresa incaricata del preventivo per la riparazione);

la riconducibilità causale del danno all’eccessivo annaffiamento delle piante nel terrazzo del – che sovrasta perpendicolarmente le parti condominiali interessate dai fenomeni – è stata anch’essa correttamente desunta dai CD allegati (visionati dal giudice in udienza) e dalle concordi deposizioni dei medesimi testi (fra i quali, il dipendente dell’impresa incaricata del preventivo ha pure escluso che il danno potesse essere diversamente riconducibile – come eccepito invece dal – alla resina caduta dagli alberi). Le spese processuali – per entrambi i gradi del giudizio – seguono pertanto l’integrale soccombenza finale del

accoglie l’appello principale e – in parziale riforma della sentenza – revoca il decreto ingiuntivo rigettando la domanda di pagamento del COGNOME;

rigetta l’appello incidentale di quest’ultimo e – per l’effetto – conferma la sua condanna risarcitoria in favore del condominio;

condanna il a rifondere al condominio le spese del doppio grado, liquidate quanto al primo giudizio in euro 1.200,00 per compensi ed euro 150,00 per spese vive, e quanto al presente giudizio in euro 1.700,00 per compensi ed euro 174,00 per spese vive, oltre per entrambi rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.

2.10.2024.

IL GIUDICE

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