REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott. NOME COGNOMEPresidente Dott. NOME COGNOMEConsigliere Dott. NOME COGNOMEConsigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._1323_2024_- N._R.G._00000786_2022 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
nella causa n. 786/2022 R.G. promossa da (COD. FISC: elettivamente domiciliato presso il difensore in INDIRIZZO, 16121 GENOVA rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME appellante nei confronti di COD. FISC. elettivamente domiciliato presso il difensore in INDIRIZZO, 16123 GENOVA – rappresentato e difeso dall’Avv. DA COGNOME C.F.
CONCLUSIONI
Per l’appellante COND.
INDIRIZZO. :
“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, così pronunciarsi:
in riforma della sentenza n. 939/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data 07/07/2021, nella causa avente n. 4472/2021 R.G. del Tribunale di Genova, pubblicata in data 12/0 4/202 2, non notificata, ed in accoglimento del gravame proposto, previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte dalla odierna conchiudente nelle memorie ex art. 183, comma 6° nn. 1), 2) e 3) c.p.c. depositate e dunque previa ammissione di CTU contabile, che qui si rinnova, contrariis reiectis:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte d ’Appello di Genova contraris reictiis, previ gli accertamenti meglio visti, previa ammissione delle prove dedotte (licenza di CTU contabile) in accoglimento della presente opposizione in via preliminare, previa conferma del provvedimento 30/03/2021 di sospensione dell’azione 2 esecutiva intrapresa dalla controparte Ing. con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12/10/2020, nel merito accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto dell’Ing. ad agire esecutivamente nei confronti del Condominio di INDIRIZZO in Genova in persona dell’attuale amministratore e legale rappresentante e dichiari privo di efficacia il pignoramento introdotto con l’atto notificato in data 12/10/2020, ordinando la liberazione del conto corrente condominiale acceso presso la dal vincolo pignoratizio.
Dichiarare tenuto e condannare l’Ing. alla restituzione a favore del condominio dell’importo complessivo di E. 8.356,46 (o altra somma meglio vista) maggiorata degli interessi e rivalutazione dalla data del 03/09/2020 sino all’effettivo versamento.
Ordinare la cancellazione dell’espressione ex adverso utilizzata a pagina 17 ultime 4 righe della comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio:
“Viene poi data nel motivo tutta una serie di “deliranti” calcoli con alternative, che veramente si fatica a seguire”:
laddove il termine che il conteggio, visto e rivisto, appare lineare ed intelleggibile.
Con vittoria di spese e competente della presente procedura e del doppio grado di giudizio e con l’ulteriore condanna della Controparte ex art. 96 c.p.c., stante la responsabilità di procedere per importi non dovuti e la condotta omissiva assunta pur dopo l’ordinanza di sospensione della procedura esecutiva di non liberare il conto corrente condominiale e per l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
Sentenza esecutiva ai sensi di legge”.
Per l’appellato “Piaccia alla Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni migliore pronunzia e/o statuizione, preso atto che non è stata depositata nei termini la delibera condominiale di ratifica:
dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare l’appello avversario e per l’effetto respingere in tutto o in parte l’opposizione ex adverso proposta con l’atto di citazione notificato il 5/5/2021, perché infondata in fatto e diritto;
– in accoglimento dell’appello incidentale, riformare la sentenza impugnata riconoscendo che l’IVA di cui ai titoli esecutivi deve essere applicata con l’aliquota ordinaria al 20%;
– vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata:
“1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 18 ottobre 2020, in relazione a crediti portati da sentenze di primo e secondo grado, avviava esecuzione nei confronti del Condominio di INDIRIZZO in Genova, in particolare vincolando, presso il terzo il conto corrente del per il residuo credito di euro 5.000,00.
Con ricorso in opposizione all’esecuzione, il si opponeva al pignoramento in ragione della sua illegittimità, avanzando numerosi motivi di ricorso e chiedendo in via preliminare e cautelare la sospensione dell’esecuzione.
Il G.E. decideva la fase cautelare con ordinanza del 30 marzo 2021, con la quale accoglieva parzialmente l’opposizione ritenendo fondate le eccezioni in punto calcolo degli interessi, disponendo la sospensione cautelare dell’esecuzione e assegnando termine di 60 giorni per l’introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione del 28 aprile 2021, l’odierno attore attrice ha introdotto la fase di merito, convenendo il creditore ing. e reiterando i motivi già posti alla base della propria opposizione, fra cui la non spettanza dell’I.V.A. e la misura della stessa, nonché la correttezza del calcolo degli interessi e l’imputazione dell’acconto.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, resistendo ai motivi avanzati dal attore e chiedendo l’integrale rigetto della opposizione”.
Con sentenza definitiva n. 939/2022, pubblicata il 12/04/2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva:
“dichiara parzialmente illegittima l’azione esecutiva intrapresa e conseguentemente dichiara invalido l’atto di precetto e il conseguente pignoramento dei crediti verso terzi unicamente per la somma erroneamente calcolata alla voce IVA, disponendo per il resto la prosecuzione della esecuzione;
condanna il a rifondere a le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.835,00 per compensi, euro 237,00 per esborsi, oltre 15 % rimborso spese generali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte COND.
INDIRIZZO
N. 24, con atto notificato in data 06/05/2021.
Con comparsa si costituiva il quale instava per il rigetto dell’appello;
proponeva altresì appello incidentale.
Con ordinanza in data 18/02/2023, la Corte rigettava l’istanza depositata dall’appellante volta ad ottenere la sospensione della provvisorietà della sentenza.
Con ordinanza in data 19/04/2024, la Corte “rilevato che emerge dagli atti che non è stata depositata la delibera condominiale di ratifica, visto l’art. 182 c.p.c., assegna alla parte appellata termine sino al 05/06/2024 per il deposito della stessa e fissa udienza al 19 giugno 2024 per la verifica dell’incombente e per precisazione delle conclusioni”.
Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe mediante note depositate in relazione all’udienza collegiale in data 19/06/2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l’appello principale è inammissibile e conseguentemente deve essere dichiarato inefficace l’appello incidentale.
APPELLO PRINCIPALE i)
Con ordinanza del 19.04.2024 la Corte, avendo rilevato un difetto di rappresentanza ed in particolare il mancato deposito della delibera condominiale di ratifica degli atti compiuti dall’amministratore del (non presente neppure negli atti primo grado di giudizio), ha assegnato ex art. 182 c.p.c. alla parte appellante termine perentorio sino al 5.06.2024 per il deposito della ratifica.
ii) Parte appellante non ha osservato il termine perentorio, limitandosi a depositare le note di trattazione scritta per l’udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 19.06.2024.
iii) In sede di comparsa conclusionale, parte appellante ha eccepito che (i) “la difesa dell’Ing. si è sempre ben guardata dal sollevare questioni inerenti all’assenza di delibere assembleari autorizzative…” (pag. 1 della comparsa conclusionale);
(ii) “nessuna osservanza è stata sollevata al punto tale da far ritenere corretta la costituzione delle parti” (pag. 2 della comparsa conclusionale);
(iii) “nel primo grado di giudizio non è mai stata sollevata la questione sull’esistenza di una delibera autorizzativa… sul punto la scrivente difesa si pregia evidenziare che risulta essersi formato un giudicato interno tale da non consentire di ordinaria dell’amministratore” (pag. 3 della comparsa conclusionale);
(iv) “l’amministratore può agire e si aggiunge resistere in giudizio anche in difetto di una deliberazione assembleare in tal senso, poiché tale potere inerisce alla sua qualità, restando irrilevante accertare se l’assemblea con la quale egli sia stato eventualmente autorizzato a promuovere l’azione sia stata o meno validamente costituita” (pag. 2 della comparsa conclusionale).
iv) Ex art. 182 c.p.c. il giudice verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando rileva la mancanza della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la sanatoria del vizio.
v) Trattandosi di difetto rilevabile anche in grado di appello d’appello (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2498 del 27/01/2022, Rv. 663864 – 01), non giova che l’appellato non abbia mai eccepito l’assenza della delibera di ratifica assembleare:
“L’art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall’art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 28824 del 08/11/2019, Rv. 655788 – 01). vi) Quanto all’istanza di rimessione in termini avanzata in sede di comparsa conclusionale, laddove l’appellante rappresenta che “In un tale contesto (non immaginabile e non prevedibile la richiesta di produzione in quanto sollevata dopo la prima udienza di trattazione) purtroppo non è stata depositata alcuna delibera, non avendo riscontrato alcuna richiesta in tal senso nella PEC di comunicazione.
A tale proposito si confida (ove veramente ritenuto necessaria la delibera menzionata e non situazione, in quanto condomina della volontà della collegialità dei condomini di resistere in giudizio) in una rimessione nei termini per consentire la produzione di tale documento:
trattasi di mera svista involontaria determinata dalla convinzione che verificata dall’Ufficio la regolarità della costituzione ai sensi dell’art. 350 c. 2 c.p.c. la causa era destinata all’incombente della precisazione delle conclusioni” (pag. 5) – l’istanza non è accoglibile in quanto la parte non ha dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 c.p.c., di non avere rispettato il termine perentorio “per cause ad essa non imputabili”, ma – al contrario – deduce di avere negligentemente omesso di leggere il testo integrale dell’ordinanza di cui riconosce avere regolarmente ricevuto la comunicazione di deposito da parte della cancelleria, essendo limitato a leggere solo l’estratto della comunicazione della cancelleria. vii) Per l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a una controversia non rientrante tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c., si è costantemente espressa la Giurisprudenza (Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 12525 del 21/05/2018, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 02; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23190 del 23/10/2020 Rv. 659405 – 01)
APPELLO INCIDENTALE L’appello incidentale, ad avviso della Corte, è inefficace.
Parte appellata ha proposto appello incidentale con comparsa di costituzione depositata il 24.11.2022 e quindi tardivamente.
La sentenza di primo grado, infatti, è stata pubblicata il 12.04.2022 e, non essendo stata notificata, il termine per impugnarla
era quello semestrale scadente il 12.10.2022 ai sensi dell’art. 327 c.p.c., con esclusione della sospensione feriale dei termini trattandosi di impugnazione di sentenza emessa in procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 e ss. c.p.c. Come precisato dalla Giurisprudenza, “Le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché, mentre l’inammissibilità dell’appello principale non priva di efficacia l’appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell’art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., un’impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta “tempestiva”, anche se rispettosa del termine di cui all’art. 343 c.p.c.” (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 20963 del 22/08/2018, Rv. 650024 – 01; Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 30782 del 26/11/2019, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Dall’inammissibilità dell’appello principale discende, dunque, l’inefficacia dell’appello incidentale tardivamente proposto.
Tanto premesso l’appello principale deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale deve essere dichiarato inefficace.
SPESE La Giurisprudenza si è pronunciata nel senso che “In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale” (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023, Rv. 669526 – 01) Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante principale le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in riguardo ai parametri generali di cui all’art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori minimi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo trattandosi di decisione in rito ed in particolare: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 956,00
E quindi complessivamente € 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile l’appello principale;
2. dichiara inefficace l’appello incidentale;
3. condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, in favore della parte appellata;
4. si dà atto ai sensi dell’art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l’impugnazione principale è stata dichiarata inammissibile.
Genova, 24.10.2024
Il Consigliere estensore Dott. NOME COGNOME Il Presidente Dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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