R.G. n. 843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1372_2024_- N._R.G._00000843_2023 DEL_14_11_2024 PUBBLICATA_IL_15_11_2024
Nella causa civile d’appello avverso la sentenza N. 504/2023 del Tribunale di Genova promossa da: , tutti rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova, INDIRIZZO come da mandato in atti Appellanti contro , rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, INDIRIZZO come da mandato in atti Appellati nonché appellanti incidentali gli appellanti: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN INDIRIZZO E NEL MERITO,
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n.504/2023 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione III
Civile, Giudice Dott.ssa COGNOME nell’ambito del giudizio N.R.G. 1019/2019, depositata in cancelleria in data 27.02.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono riportate:
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, I) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 504/2023, stabilire, ai sensi dell’art. 950 c.c. e previa occorrendo rinnovazione della CTU sul punto, che l’esatto confine tra il fondo di proprietà dei signori (Foglio 20 mappale 691) ed il fondo di proprietà dei signori (Foglio 20, mappale 113) è quella individuata nella relazione del Geom. el 4 maggio 2015 (doc. 2 fascicolo primo grado di parte attrice); II) respingere integralmente l’appello avversario, siccome inammissibile, improponibile e infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Seconda Civile, n. 504/2023, depositata in data 27.02.2023; III) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
In via istruttoria Si insiste, ove occorra, in tutte le istanze istruttorie dedotte in memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte attrice e non ammesse, nonché, ove occorra, nell’istanza di rinnovazione e/o integrazione della CTU espletata in primo grado, con incarico a nuovo CTU di determinare i confini tra il fondo di proprietà dei signori (Foglio 20 mappale 691) ed il fondo di proprietà dei signori (Foglio 20, mappale 113), tenendo conto del confine con i terzi già pacifico tra le parti.
Si insiste, altresì, affinché l’Ecc.ma Corte voglia, ove occorra, disporre, ai sensi dell’art. 258 c.p.c., l’ispezione DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Genova, chiedendo stabilire, ai sensi dell’art. 950 c.c., l’esatto confine tra i rispettivi fondi di proprietà, al fine di consentire l’installazione di apposita recinzione e di stabilire le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Domandavano condannare i convenuti alla rimozione del pozzo e dei tubi delle acque nere, con allacciamento diretto degli scarichi alla conduttura fognaria pubblica, nonché all’esecuzione delle opere necessarie ad impedire/rimuovere la caduta e/o lo scolo delle acque meteoriche precipitanti sul loro immobile, oltre che al pagamento di euro 350,00 come residuo di somma dovuta in forza di scrittura privata per i lavori svolti nel giugno/luglio 2014.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che:
erano proprietari dell’immobile adibito a civile abitazione sito in Sestri Levante, INDIRIZZO Santa Margherita di Fossa Lupara, INDIRIZZO e INDIRIZZO/INDIRIZZO;
-l’edificio, ubicato all’interno di un appezzamento di terreno e munito di accesso carrabile dalla strada comunale, si componeva anche di una terza unità, civico INDIRIZZO/INDIRIZZO, abitata da ;
-la corte ed i terrenti circostanti l’edificio, identificati nel Foglio 15 dai mappali 1315 -1316 -1311 -637 e nel Foglio 20 dal mappale 691, erano di proprietà di , mentre il terreno censito al mappale 113 del Foglio 20, confinante con il Rio in INDIRIZZO, in prossimità dell’accesso carrabile, era di proprietà di ;
-per accedere alla propria abitazione, i convenuti godevano di passo pedonale sul cortile di proprietà attorea, come da contratto di vendita autenticato dal Notaio Dott. in data 5 luglio 1983, Rep. N. 10.934;
-sussistendo incertezza circa l’individuazione dell’esatta posizione del confine tra il mappale 691 e quello distinto al mappale 113, le parti avviavano un procedimento di mediazione nanti la di Genova che si concludeva negativamente.
Si costituivano in giudizio chiedendo dichiarare l’inammissibilità di tutte le domande svolte da controparte.
Rilevavano che tra le parti vi erano state nel corso degli anni numerosi giudizi civili, tutti riguardanti questioni afferenti alle proprietà confinanti e della gestione dei due immobili.
Il Giudice di primo grado, istruita la causa mediante CTU volta a determinare l’esatto confine di Sestri Levante (GE), ed iscritto al Catasto Terreni al Foglio 20 particella 691, e quello di proprietà della convenuta , sito nel Comune di Sestri Levante (GE), ed iscritto al Catasto Terreni al Foglio 20 mappale 113, sono quelli individuati nella relazione in data 13 luglio 2022 del CTU geom. e relativi allegati qui integralmente ed espressamente richiamati;
2. regola le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada privata che conduce alle rispettive abitazioni, di proprietà su cui controparte ha diritto di servitù, sui rispettivi millesimi di proprietà così come calcolate da CTU Geom. , in 626 millesimi per parte attrice e 374 millesimi per parte convenuta.
3. Condanna la parte convenuta a rimuovere il pozzo delle acque nere e i tubi delle acque nere insistenti sul proprio fondo in quanto violativi delle distanze di cui all’art. 889 come indicato a pag. 12 CTU ;
costituisce servitù di fognatura a carico di parte attrice e a favore del fondo dei convenuti, secondo il percorso indicato a pag. 12, 13 e 14 del CTU e all’allegato n. 9. 4. Condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 206,64 in favore di parte attrice quale indennizzo per la costituzione di servitù coattiva.
5. condanna in solido tra loro a pagare a la somma di 209,20 euro oltre interessi dalla domanda al saldo;
5. Rigetta ogni altra domanda.
6. Condanna i convenuti in solido tra loro a pagare a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in 12.489,00 euro, per compensi (incluse spese generali), oltre IVA e CPA.
7. Pone in via definitiva tutte le spese di CTU a carico dei convenuti in solido tra loro.
” Avverso la pronuncia proponevano appello domandando la riforma della sentenza impugnata:
In particolare parte appellante censurava la statuizione di primo grado:
1) nella parte in cui ha omesso ogni valutazione in merito alla sentenza passata in giudicato n. 20/2006 del Tribunale di Chiavari, relativa alla questione della posizione del pozzo biologico e della fossa perdente, nonché dell’intero impianto fognario;
2) nella parte in cui in violazione dell’art. 112 cpc ha disposto anche l’eliminazione del pozzo delle acque nere e delle tubature insistenti sul fondo di parte convenuta, ritenendo le stesse in violazione delle distanze previste dall’art. 889 c.c.;
3) per erronea applicazione dell’art. 889 c.c., per aver disposto la dismissione e lo spostamento dell’intero impianto fognario ricomprendendo anche la parte di impianto che invece rispettava pienamente le distanze;
4) per erronea applicazione del Regolamento di Città Metropolitana in relazione all’art. 889 c.c.;
5) per costituivano in giudizio chiedendo respingere integralmente l’appello avversario perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado.
In via incidentale, domandavano determinare e stabilire, ai sensi dell’art. 950 c.c. e previa occorrendo rinnovazione della CTU sul punto, che l’esatto confine tra i due fondi era quello individuato nella relazione del Geom. el 4 maggio 2015, avendo a riferimento il confine con il mappale di proprietà di terzi.
In particolare, lamentavano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 c.c. – travisamento, erroneità, illogicità e contraddittorietà manifesta della decisione – difetto di motivazione.
Omessa considerazione di fatti decisivi per la decisione, quali:
il fatto che in base alla determinazione dei confini fatta dal CTU , una parte del fondo attoreo ricadrebbe in area che è di proprietà di un terzo che nemmeno è parte in causa;
ovvero l’omessa considerazione della presenza di un muro divisorio da sempre riconosciuto dalle parti come riferimento del confine.
Con provvedimento del 6.11.2024 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell’udienza in data 05.11.2024, visto l’art. 352
c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina dapprima l’appello incidentale avverso il capo della sentenza che “Accerta e dichiara che gli esatti confini tra il fondo di proprietà di , sito nel Comune di Sestri Levante (GE), ed iscritto al Catasto Terreni al Foglio 20 particella 691, e quello di proprietà della convenuta , sito nel Comune di Sestri Levante (GE), ed iscritto al Catasto Terreni al Foglio 20 mappale 113, sono quelli individuati nella relazione in data 13 luglio 2022 del CTU geom. e relativi allegati qui integralmente ed espressamente richiamati”. Parte appellante assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 950 c.c. ed il difetto di motivazione in ordine al fatto che in base alla determinazione dei confini del CTU una parte del fondo attoreo ricadrebbe in area che è di proprietà di un terzo che nemmeno è parte in causa ed alla presenza di un muro divisorio da sempre riconosciuto dalle parti come riferimento del confine.
A causa delle modifiche recate concordemente dalle parti e della presenza di un muro (Foglio 20 mappale 691) ed il fondo di proprietà di (Foglio 20, mappale 113) è quella individuata nella relazione del Geom. del 4 maggio 2015.
Proprio il fatto che si tratta di muro successivamente costruito e considerato quale indicativo del confine (25 cm dalla base del muro) con la proprietà di terzi, ciò significava che dal 1984, il confine era da individuarsi in base a detto muro.
Inoltre, il CTU avrebbe addirittura messo dei picchetti in mezzo al fondo di proprietà di un terzo non parte in causa, mentre secondo le misurazioni fatte proprie dalla pronuncia impugnata il sentiero vicinale diverrebbe, come da osservazioni del CTP, Geom. fatto inaccessibile.
Giova premettere che l’indagine del giudice di merito non può omettere l’esame dei titoli di proprietà e, qualora il confine non possa essere determinato sulla base dei titoli, la prova della proprietà sulla zona può essere data con ogni mezzo istruttorio.
Solamente in ultima ipotesi è ammesso, il ricorso alle risultanze catastali che hanno mero valore sussidiario (Cass 15759/2020).
Grava “sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e di fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario ai sensi dell’articolo 950 Codice civile” (tra le altre Cassazione 10062/2018).
Orbene, deve anzitutto darsi atto che sono state espletate due ctu nel precedente grado di giudizio, che sono giunte alle stesse conclusioni in ordine all’individuazione del confine.
Parte attrice in primo grado, odierna appellante incidentale, aveva contestato le conclusioni raggiunte dal primo ctu geom ( il C.T.P. di parte attrice chiedeva di considerare il muro di sostegno della rampa stradale come elemento da cui partire per la ricostruzione del frazionamento;
chiedeva, inoltre, di ricostruire l’intero contorno della particella 691 (escludendo la parte riservata alla strada vicinale) al fine di accertare una consistenza catastale il più possibile allineata rispetto a quella indicata nei relativi titoli.
Chiedeva infine di valutare la particolare conformazione del tramite carrabile che in quel punto si allarga sino ad arrivare a oltre quattro metri di ampiezza (in corrispondenza di una canaletta di raccolta delle acque e di un palo metallico con catenella), considerando quindi anche la parte del mappale 113 gravato dalla predetta servitù carrabile, si v sentenza di primo grado).
Devono sottolinearsi i motivi per i quali il ctu ha ritenuto non rilevante il richiamo al muro:
“- – Il muro in essere non rappresenta il confine oggetto di accertamento della presente, ma al massimo potrebbe far pensare all’allineamento (0.90) indicato nel frazionamento”.
La sentenza appellata ben specifica che “Al fine di poter valutare le osservazioni del Geom. riferiva il CTU che nelle varie operazioni effettuate aveva preso in considerazione il muro come se lo stesso rappresentasse l’allineamento (0.90), ottenendo come risultato che troppi punti rilevati dallo stesso non coincidevano con le mappe ed il frazionamento”.
Ne deriva che meritano conferma le valutazioni del ctu, effettivamente fondate su elementi presenti sul posto.
Giova infatti evidenziare che la questione è stata sottoposta ad ulteriore accertamento peritale, svolto dal geom , al quale veniva chiesto un rinnovamento di indagine al fine di considerare il muretto esistente da oltre trent’anni, indicato anche nei titoli autorizzativi (Conc. Ed. n° 49 del 28/05/1984), come linea di confine da cui partire per la ricostruzione del frazionamento catastale che ha generato la particella 691;
– ricostruire l’intero contorno della particella 691 (escludendo la parte riservata alla strada vicinale di San Bernardino) al fine di accertare la consistenza catastale, che dovrà allinearsi il più possibile a quella indicata nei relativi titoli di proprietà.
Ai fini della valutazione dei confini, il CTU ha confrontato le mappe e lo stato dei luoghi, ha individuato tre fabbricati intorno ai mappali oggetto di accertamento, la strada pubblica INDIRIZZO un canale dove transita un corso d’acqua, la strada di accesso carrabile all’immobile ove risiedono le parti in causa sito al civ.6 di INDIRIZZO, il tracciato di una strada vicinale, le recinzioni metalliche che delimitano una parte del mappale 113 e alcuni muretti in pietra che delimitano un terrazzamento. Ha altresì eseguito un rilievo topografico strumentale con ricevitore satellitare GPS Leica ad alta precisione;
ha esaminato gli atti notarili di provenienza dei due fondi, nei quali sono risultati i dati dei beni compravenduti e l’indicazione dei confini, affermando che i due titoli di acquisto hanno fornito indicazioni precise sui confini, richiamano e allegano copia di frazionamenti catastali presentati nel 1973 ed in quanto tali, assumono valore probatorio prevalente rispetto all’estratto di mappa.
La dividente i confini tra mappale 691 e mappale 113 è stata creata successivamente alla mappa di impianto con tipo di frazionamento n.1694 del 26/06/1973 e dal 1973 ad oggi i mappali 691 e 113 non sono stati modificati.
Indi il ctu così prosegue:
Ai fini dell’individuazione della dividente dei mappali 691 e 113, nel rispetto dei confini catastali individuabili, è stato accertato che la parte terminale del muro divisorio costituente la rampa (6) è stato ritenuto indiziario ma non probante perché realizzato successivamente al frazionamento del 1973, pertanto non può essere un riferimento attendibile ai fini della definizione originaria del frazionamento e per la costituzione della dividente dei mappali 691- 113.
Il ctu a pag 20 ha evidenziato che “nello stralcio sopra indicato si può osservare la dividente dei mappali 691-113 coincidere in gran parte con una recinzione già esistente in loco.
Negli elaborati grafici si evince che il rilievo svolto ha individuato tutti gli elementi oggi presenti, sono stati interamente perimetrati le aree di proprietà relative ai mappali 691-113, infine gli allineamenti sono conformi al tipo di frazionamento depositato e allegato agli atti notarili di provenienza.
” Quanto da ultimo al fatto che “Si sarebbe potuta effettuare una indagine moderatamente più ampia, perimetrando interamente i mappali oggetto di accertamento e svolto ulteriori ricerche sugli atti notarili,” il perito osserva che “in definitiva si è evinto la evidente scarsità di elementi utili al quesito di causa in un luogo che è stato alterato negli anni e senza opportuni aggiornamenti delle mappe catastali.
La metodologia del Geom. previsto correttamente l’elaborazione sul foglio di mappa d’impianto n.20 e del frazionamento n.1694/1973, ritenuto fondamentale e probatorio perché allegato anche agli atti notarili di provenienza dei terreni oggetto di accertamento.
Altri manufatti esistenti e collocati nel contesto circostante, tra cui in particolare la rampa carrabile indicata dal Consulente di NOME COGNOME, sono stati esaminati ed esclusi principalmente perché tali elementi sono stati realizzati successivamente, comunque indicati in un altro foglio di mappa ed estranei alla costruzione originale del confine 113-691.
Se quindi la rampa ed il relativo muro di sostegno, non sono stati presi in considerazione in quanto realizzati successivamente al frazionamento del 1973 e perché sono posti sui fogli di mappa differenti da quello del frazionamento dei mappali 113-691, oltre al fatto che l’unificazione degli elaborati sul foglio n.15 e sul n.20 comporterebbe un ulteriore imprecisione grafica e di misurazioni, altrettanto chiaramente è stato evidenziato che il progetto edilizio autorizzato per la costruzione della rampa carrabile e che indica il confine della parte a monte tra i mappali 637-1358 del foglio 15 ad una distanza di 25 cm dal muro di sostegno non viene in rilievo in quanto tale confine è indicato su un progetto edilizio che non è un elaborato per la definizione di un confine tra proprietà del foglio n.15, inoltre la dividente riportata non è parte del confine oggetto di accertamento che si trova nel foglio di i soggetti interessati, “ma esso non può essere materialmente considerato punto di origine per la ricostruzione grafica di un frazionamento redatto nel 1973 redatto anni prima della sua realizzazione. La porzione di muro che ricade sul fg.20 ove ricadono anche i mappali 113 e 691 oggetto di accertamento, è quella prospicente l’accesso alla strada pubblica di INDIRIZZO ovvero dove il manufatto si riduce in un muretto a terra in cemento di semplice delimitazione.
” Ne consegue il rigetto del motivo d’appello incidentale, avendo la sentenza correttamente accertato il confine come individuato a seguito delle elaborazioni peritali, secondo i parametri di individuazione conformi alla previsione legislativa ed all’elaborazione della giurisprudenza di legittimità.
Con l’appello principale è anzitutto dedotta la erroneità della pronuncia appellata laddove condannava la parte convenuta a rimuovere il pozzo delle acque nere, i tubi delle acque nere insistenti sul proprio fondo in quanto violativi delle distanze di cui all’art. 889 come indicato a pagina 12 CTU e costituiva servitù di fognatura a carico di parte attrice e a favore del fondo dei convenuti, secondo il percorso indicato a pag. 12, 13 e 14 del CTU e all’allegato.
Parte appellante asserisce l’inammissibilità della domanda attorea, in quanto la posizione del pozzo biologico e della fossa perdente, nonché dell’intero impianto fognario è già stata oggetto del procedimento n. 189/1995 nanti il Tribunale di Chiavari, definito con la sentenza n. 20/2006 passata in giudicato.
In subordine, nel merito parte appellante afferma che la decisione abbia violato il principio di ultrapetizione, in quanto parte attrice si era limitata a richiedere l’eliminazione del pozzo delle acque nere e delle tubature fognarie insistenti sul proprio fondo, mentre con la sentenza impugnata era stata disposta anche l’eliminazione del pozzo delle acque nere e delle tubature insistenti sul fondo di parte convenuta, essendo le stesse ritenute in violazione delle distanze previste dall’art. 889 c.c. Asserisce che solo la parte della tubazione a monte transita attraverso la proprietà mentre la fossa settica si trova sulla proprietà , seppure non a distanza di 2 mt dal confine, e la fossa perdente (unitamente alle tubature tra le due fosse e quelle a valle) si trova tutta in proprietà alla corretta distanza dal confine. In ogni caso ravvisa anche l’erronea applicazione dell’art. 889 c.c laddove la sentenza di parte di impianto che invece rispetta pienamente le distanze, come accertato e dichiarato da entrambi i CTU nelle rispettive relazioni peritali.
I motivi sono infondati.
La statuizione in giudicato del Tribunale di Chiavari che si riporta di seguito, come dalla stessa rilevato, non ha ad oggetto la rimozione del pozzo biologico, che espressamente indica come oggeto di eventuale domanda da presentarsi – da parte delle odierne appellate – in separato giudizio.
Ne consegue l’infondatezza della pretesa inammissibilità della domanda svolta nel primo grado di giudizio dagli appellati Quanto all’asserito vizio di ultrapetizione, si osserva che gli attori hanno richiesto la rimozione delle opere in questione (pozzi e tubi acque nere), lamentando l’illegittimo posizionamento delle stesse (in quanto collocate sul fondo di proprietà attorea o a distanza dal confine inferiore a quella legale) già nella memoria ex art. 183 comma VI n 1 cpc. In ordine alla illegittimità della sentenza per erronea applicazione dell’art. 889 c.c. non emerge l’interesse ad impugnare la pronuncia a fronte della dedotta legittimità , va osservato che nella motivazione della sentenza si fa espresso riferimento alla rimozione di manufatti che insistono sulla proprietà attorea o se, pur insistendo su quella dei convenuti sono poste a distanza inferiore a 1 mt”. Parte appellante si duole poi della erronea applicazione del Regolamento di in relazione all’art. 889 c.c. (“Erra, inoltre, il Giudice laddove pone a base della propria decisione (concernente il rispetto delle distanze dell’impianto dal confine) il regolamento della del settembre 2014, art. 36.
Detto regolamento di CM, infatti, non è stato richiamato nella versione del 2016 del regolamento Edilizio del Comune di Sestri Levante (approvato con delibere del C.C. n. 98 del 10.8.2000 e del C.C. n. 9 del 16.2.2001, modificato con delibere del C.C. n. 72 del 28.7.2004, n. 2 del 7.01.2010 e n. 17 del 25.02.2016), mentre viene espressamente richiamato all’art. 98 del regolamento Edilizio attuale, approvato solo con delibera del C.C. del 13.11.2017, aggiornato poi con delibere dell’8.02.2018 e del 29.7.2020. )
In sostanza, essendo il regolamento successivo alla realizzazione dell’impianto fognario esso non troverebbe applicazione.
Si rileva che richiamo al predetto Regolamento è contenuto nella sentenza laddove costituisce la servitù di scarico.
E’ quindi evidente che il percorso della servìtù a favore dei fondi dei convenuti appellanti in ossequio alle previsioni normativamente vigenti dovrà prevedere l’allaccio alla rete fognaria in conformità al citato Regolamento.
Ne deriva il mancato accoglimento del motivo.
Ed ancora parte appellante deduce che la sentenza ha omesso di considerare la natura condivisa dell’impianto fognario, idonea a fare venire meno l’applicazione della disciplina delle distanze ex art. 889 c.c.
La natura condivisa del bene emergerebbe – come rilevato dal ctu – dalla Concessione edilizia n. 44/1987 (all. 19 alla CTU ), in quanto il progetto iniziale dell’impianto fognario era presentato congiuntamente a doppia firma.
Il motivo è infondato.
Sul punto deve darsi atto, come sottolineato dagli appellati, al di là della tardività della allegazione sul punto, che la sentenza del Tribunale ha affermato che:
non rilevano invece le considerazioni svolte dallo stesso CTU circa l’esistenza di una servitù volontaria in quanto in giudicato n 20/2006 del Tribunale di Chiavari, che accerta l’illegittimità della fruizione del pozzo biologico da parte degli odierni appellati.
In estremo subordine viene lamentata l’erronea applicazione del principio del minimo mezzo, laddove la sentenza indica come percorso della servitù di fognatura che costituisce a carico dei fondi di parte attrice ed a favore dei fondi di parte convenuta, odierna appellante, quello indicato dal CTU , nonostante tale tracciato sia stato dai convenuti criticato in quanto non aderente al principio del “minimo mezzo” e comunque non gradito.
Chiedono pertanto gli appellanti che il tracciato venga individuato in una delle due soluzioni indicate dal CTP Ing. ovvero In alternativa ed in via di estremo subordine si insta affinché, sempre nella denegata ipotesi, il nuovo tracciato venga individuato sulla base del progetto presentato dal CTU La ctu si era sul punto così espressa:
“Tenuto conto delle limitazioni date dalla norma UNI sopra richiamata, delle prescrizioni in merito alle distanze dai confini dettate dall’art. 889 del c.c., lo scrivente suggerisce un nuovo tracciato che prevede la dismissione completa di quello esistente e conseguentemente la costituzione di una nuova servitù di passaggio nel rispetto del principio del minimo mezzo e delle basilari regole di igiene, sicurezza e salubrità.
Come si evince dall’elaborato grafico (all.9) il nuovo tracciato obbligatoriamente attraverserà il terreno di parte attrice, interessandolo con la tratta più breve possibile, sino a raggiungere il mappale 113.
La nuova tratta si dipartirà dall’esistente pozzetto di ispezione posto sulla corte antistante il locale cucina, proseguirà il suo tracciato interrata seguendo il profilo altimetrico del terreno sino a giungere sul terreno di proprietà di parte convenuta ove sarà realizzato un pozzetto di ispezione in corrispondenza del cambio di direzione della condotta.
Il tracciato proseguirà poi sino a giungere ad un nuovo pozzetto sifone, posto in prossimità del ponticello su INDIRIZZO che verrà attraversato nel suo spessore per consentire l’allaccio alla tratta comunale.
La porzione di terreno che sarà gravata dalla servitù di passaggio a favore della tubatura di parte convenuta, sviluppa una lunghezza pari a ml. 14,00 ed una larghezza di 1,00 ml.(misura adottata come fascia di rispetto a protezione della tubatura).
Pertanto la superficie di terreno assoggettata a servitù di passaggio a favore della tubatura fognaria sarà pari a mq. 14,00.
” Il motivo è inammissibile, in quanto il criterio del “minimo mezzo” attiene al minor aggravio del fondo servente e pertanto il proprietario di quest’ultimo avrebbe interesse a fare valere è stato ritenuto meno gravoso quantomeno dalla parte appellata, che infatti non ha impugnato tale statuizione.
Con riferimento alla liquidazione delle spese di dite da parte della pronuncia impugnata, gli appellanti deducono l’erronea statuizione in ordine alla loro ritenuta soccombenza, quali convenuti nel giudizio di primo grado, in considerazione del fatto che le domande attoree erano state in parte respinte.
Deducono che entrambe le CTU hanno confermato che il confine va stabilito in base al succitato frazionamento, dando sostanzialmente ragione a parte convenuta oggi appellante, e confermando il vecchio confine con qualche minima modifica – peraltro a vantaggio sempre di parte convenuta;
deducono che i confini erano corretti e non vi era bisogno di altre due CTU per confermarli.
Con riferimento alla ripartizione delle spese di manutenzione della rampa di accesso, dichiarano di non essersi mai opposti a pagare la quota di loro spettanza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada di accesso alle proprietà e sulla quale godono di servitù di passaggio (offrendosi in mediazione di pagarne il 50%).
Sottolineano che la domanda volta ad ottenere il pagamento di oneri di cantiere (pari ad € 350,00) veniva rigettata in quanto priva di supporto probatorio.
Con questo con autonomo motivo è quindi formulata richiesta affinchè la soccombenza venga ascritta alla parte in oggi appellata ovvero in subordine che le spese vengano compensate tra le parti.
Il motivo è infondato.
Con riferimento alla domanda di accertamento dei confini, come rilevato dagli appellati, questi ultimi non possono dirsi soccombenti, dal momento che nel primo grado di giudizio i convenuti/appellanti deducevano la inammissibilità della domanda in quanto tra le stesse parti era stata pronunciata sentenza n. 20/2006 del Tribunale di Chiavari (allegata sub doc. 5) all’esito del procedimento in cui, tra l’altro, il giudice aveva ritenuto necessario predisporre CTU per la determinazione degli esatti confini tra le due proprietà. La suddetta sentenza del Tribunale di Chiavari era stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 800/2010.
La deduzione di parte convenuta non era stata condivisa dalla pronuncia appellata che statuiva che nella citata sentenza 20/2006 del Tribunale di Chiavari l’accertamento dei Anche per le spese di manutenzione rampa accesso gli allora convenuti avevano chiesto “di dichiarare la domanda attorea volta alla regolamentazione della divisione delle spese di manutenzione della strada inammissibile per mancanza di interesse ad agire” e sono su tale punto risultati soccombenti.
Il valore della domanda relativa agli oneri di cantiere assai modesto (€ 350,00), del quale chiedevano la condanna della controparte a titolo di somma residua dovuta in forza di scrittura privata per i lavori svolti nel periodo giugno/luglio 2014, non è tale da inficiare la valutazione di precipua soccombenza dei convenuti/appellanti.
Conclusivamente, deve pronunciarsi il rigetto dell’appello principale e dell’appello incidentale.
In ragione delle questioni che hanno determinato la reciproca soccombenza le spese di lite del grado vanno compensate per un terzo tra le parti, con condanna di parte appellante principale alla refusione dei restanti due terzi in favore degli appellati/appellanti incidentali, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell’impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico della parte appellante principale ed incidentale.
La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da rigetta l’appello incidentale proposto da e per l’effetto conferma la sentenza n 504/2023 del Tribunale di Genova.
Compensa tra le parti le spese di lite del grado nella misura di un terzo, condannando parte appellante alla refusione dei restanti due terzi in favore di parte appellata, che liquida in € 5646,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico della parte appellante principale ed incidentale.
Genova, 7.11.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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