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Codice Penale

Conferma misure protettive ex art. 18 CCII

La sentenza analizza i presupposti per la concessione e la conferma delle misure protettive a favore delle imprese in crisi, evidenziando la necessità di bilanciare l’interesse del debitore al risanamento con quello dei creditori a non subire pregiudizi. Il Tribunale sottolinea l’importanza della valutazione caso per caso, tenendo conto del piano di risanamento, delle trattative in corso e della posizione dei creditori.

TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE II CIVILE N. 1668/2024 V.G.

DECRETO_TRIBUNALE_DI_BERGAMO_- N._R.G._00001668_2024 DEL_07_05_2024 PUBBLICATO_IL_08_05_2024

Il Giudice Letto il ricorso per la conferma di misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII depositato da C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Palosco (BG), INDIRIZZO rappresentata e assistita dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Genova ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio, sito in Genova, INDIRIZZO;

visti gli atti e la documentazione allegata al ricorso medesimo e alle successive note integrative depositate in data 15.04.2024;
letta altresì le memorie difensive di costituzione rispettivamente depositate in data 12.04.2024 dai creditori a scioglimento della riserva assunta all’udienza cartolare del 18.04.2024 OSSERVA Rilevato in fatto La società ha depositato in data 15.03.2024 ricorso per la conferma delle misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori.

In primo luogo occorre rilevare che risultano rispettati i presupposti di ammissibilità del ricorso sia con riferimento alla tempestività del deposito del medesimo (avvenuto in data 15.03.2024 contestualmente alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto nel registro delle imprese, come da visura camerale allegata alle note integrative depositate dalla ricorrente in data 02.05.2024) sia con riferimento alla tempistica di fissazione dell’udienza di discussione, fissata con decreto del G.D. in data 20.03.2024. Nella presente procedura, all’udienza del 04.04.2024, la ricorrente ha insistito per la conferma delle misure protettive previste nell’art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori.

In particolare, gli advisors hanno dichiarato che sono in corso trattative avanzate con il creditore principale, , il cui credito è pari ad oltre il 90% del debito complessivo, nella prospettiva della stipulazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Hanno precisato che le possibilità di accordo sono concrete in quanto con la presente procedura la società disporrebbe di finanza esterna consistente nell’apporto personale dei singoli soci e di familiari di beni e liquidità, che verrebbe meno in caso di alternativa liquidatoria.

L’Esperto dott. presente all’udienza, ha confermato l’esistenza delle trattative e la funzionalità delle misure protettive richieste a consentire il loro perfezionamento.

Nella presente procedura si sono costituiti con distinte comparse depositate in data 12.04.2024, i creditori , i quali hanno espressamente dichiarato di non opporsi alla concessione delle misure.

Nel termine concesso dal G.D. all’esito della sopra indicata udienza, l’esperto ha depositato il proprio parere motivato, favorevole all’applicazione delle richieste misure protettive.

Ritenuto in diritto La società ricorrente ha rappresentato che la situazione di crisi si è originata dall’emersione del debito fiscale risultante dall’indagine che ha coinvolto la Società e altri soggetti, culminata nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 22.04.2022.

Tale debito, comprensivo di sanzioni e interessi, ammonta a quasi euro 25.000.000,00 di euro, pari a circa quattro volte il fatturato realizzato nel periodo 2020-2023 dalla società.

Per far fronte alla situazione di crisi così determinatasi, la Società, che nel frattempo ha attivato iniziative con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza volte ad ottenere il dissequestro dei beni a beneficio dell’ elaborato il proprio percorso di risanamento strutturandolo nei seguenti passaggi:
1) il trasferimento d’azienda al fine di valorizzare l’avviamento maturato negli anni dall’attività svolta;
2) la cessazione dell’attività del sig. sia all’interno della Società che della , nel rispetto delle situazioni di discontinuità previste dalla Circ. AdE n. 34/E del 29.12.20;
3) la riunione della pretesa tributaria sia nei confronti del sig.
che con riguardo alla posizione debitoria della Società, in quanto scaturenti dalla medesima verifica fiscale;
4) la destinazione di tutte le somme sequestrate, allo stato confluite nel all’ (a seguito di richiesta di dissequestro condizionata al pagamento parziale del debito erariale);
5) la massima realizzazione in tempi contenuti degli assets oggetto di sequestro, anch’essi confluiti nel A tal fine, la Società ha altresì rappresentato di avere, nelle more, ricevuto una manifestazione di interesse per l’acquisto d’azienda, una manifestazione di interesse per l’acquisto di beni immobili oggetto di sequestro di proprietà del sig. l’istanza di revoca del sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente dei beni di proprietà del sig. e la proposta di acquisto da parte del socio del 51% oggetto di sequestro delle quote di proprietà del sig. a fronte del versamento della somma di € 15.000,00;
da ultimo, la società riferisce di avere messo in vendita, tramite agenzia immobiliare, un ulteriore asset di proprietà della moglie del sig. il cui ricavato potrà essere destinato ai creditori della composizione negoziata.

Nel parere depositato in data 11.04.2024, l’Esperto nominato dott. ha dato atto, da un lato, di avere verificato il deposito di tutta la documentazione prescritta e accertato la congruità dei documenti depositati, in particolare del piano di risanamento e dell’attestazione dell’imprenditore, ai fini della dimostrazione della risanabilità dell’impresa.

Ha inoltre dato atto di avere incontrato sia i soci che gli advisors della società per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento chiedendo la produzione di ulteriore documentazione a sostegno del piano di risanamento depositato.

All’esito dell’attività svolta, l’Esperto ha espresso parere favorevole alla concessione delle misure protettive, evidenziando che “il piano di risanamento proposto dall’imprenditore è fondato su intenzioni chiare e razionali, coerenti con la situazione di fatto dell’impresa e del contesto in cui opera” e che “le strategie di intervento e le iniziative individuate dall’imprenditore che metterebbe a disposizione di il patrimonio societario e personale sembrerebbero appropriate per il superamento delle cause della crisi, quantunque condizionato al buon esito delle trattative con i creditori, in particolare con La procedura di composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. n. 118/2021 e recepita negli artt. 12 e seguenti CCII costituisce strumento destinato, ai sensi dell’art. 12, 1° comma, all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza “quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. Nell’ambito di tale procedura, ai sensi dell’art. 18 l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con separata e successiva istanza, l’applicazione di misure protettive del patrimonio, che opera automaticamente dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.

Le misure così applicate sono soggette a conferma da parte del Tribunale nel procedimento ex art. 19 CCII, quale è quello in corso.

Il perimetro di valutazione che compete al Giudice ai fini della conferma delle misure richieste attiene alla funzionalità delle medesime a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell’attività di impresa, dall’altro nel buon esito delle trattative che consenta la risoluzione della crisi prima dell’accesso ad una procedura concorsuale.

Nell’effettuare tale valutazione, il Giudice deve operare un delicato bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l’interesse del debitore alla soluzione negoziale (e non concorsuale) della propria crisi, e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall’applicazione delle misure.

La forma del procedimento cautelare uniforme adottata dal legislatore per la procedura in esame consente di articolare la valutazione nel rilievo della sussistenza del duplice presupposto del fumus boni iuris, da identificarsi nella sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina e nel rilievo di sussistenza dei presupposti di risanabilità, e nel periculum in mora, consistente nell’accertamento dell’impedimento che l’eventuale disapplicazione delle misure apporterebbe al buon esito delle trattative e al risanamento dell’impresa, tenuto altresì conto delle posizioni dei creditori incisi. Applicando i principi ora esposti al caso concreto, va in primo luogo rilevato che sussistono i presupposti soggettivo ed oggettivo richiesti dall’art. 12 per l’accesso alle misure.

Sotto il primo profilo, non sussistono dubbi in ordine al riconoscimento in capo alla società ricorrente della qualifica di imprenditore commerciale, come desumibile dalla visura storica in atti (doc. 1 allegato al ricorso), avendo la stessa ad oggetto il commercio di materiali ferrosi e non ferrosi e di metalli in genere, anche mediante l’assunzione di agenzie e rappresentanze.

Sussiste anche il requisito soggettivo della ragionevole possibilità di risanamento dell’impresa.

Tale requisito è evincibile dal piano di risanamento esposto nel ricorso, e sopra meglio descritto, caratterizzato in parte dalla dismissione di cespiti aziendali e dall’altro dalla messa a disposizione di beni propri da parte di soci.

L’esperto dott. ha poi confermato, sia nel corso dell’udienza del 04.04.2024 sia nel successivo parere depositato in data 11.04.2024 e sopra esaminato, che il piano finanziario, seppur ancora in fase di definitiva modulazione, presenta le caratteristiche per garantire la risanabilità dell’impresa (essendo finalizzato ad evitare la dispersione o la svalutazione del patrimonio della società), e ha altresì dato atto della effettiva esistenza di trattative con i creditori volte alla definizione della crisi.

La seconda valutazione che compete al Giudice è relativa al bilanciamento fra l’interesse del debitore al buon esito della composizione negoziata e quello dei creditori a non subire pregiudizio eccessivo dall’applicazione delle misure protettive.

Nel caso di specie, deve rilevarsi che nel decreto di fissazione dell’udienza il Giudice ha espressamente invitato la società debitrice a estendere il contraddittorio a “tutti i soggetti le cui sfere giuridiche patrimoniali e processuali possano essere attinte dal provvedimento che si chiede di adottare”.

La debitrice ha provveduto all’incombente (come da notifiche allegate alla nota depositata in data 03.04.2024).

Si sono costituiti in giudizio solo tre creditori, i signori (quest’ultima anche socia della società) e i quali hanno espressamente dichiarato di non opporsi alla concessione delle misure protettive richieste.

Ritiene questo Giudice che nel caso di specie nulla osti alla conferma delle misure protettive richieste.
In primo luogo, nessuno dei creditori avvisati ha opposto un qualche danno specifico che deriverebbe a ciascuno dalla conferma delle misure.

Anzi, i creditori principali hanno espressamente dato l’assenso a detta conferma In assenza di specifica allegazione sul punto, pertanto, il giudizio di bilanciamento spettante al Giudice non può che porsi favorevolmente rispetto alla conferma delle misure protettive richieste nei confronti della società:
l’integrità del patrimonio societario appare infatti essenziale al fine di garantire il buon esito del piano finanziario presentato e, in ultima istanza, delle trattative volte alla composizione negoziata.

L’ultimo requisito da esaminare riguarda infine proprio l’idoneità delle misure concesse a consentire l’esito favorevole delle trattative in corso e il risanamento.

Sotto tale profilo occorre in primo luogo rilevare che l’esistenza di trattative è stata espressamente allegata dalla società ricorrente nell’istanza di conferma delle misure, è stata ribadita dall’esperto dott. sia all’udienza del 04.04.2024 sia nel parere depositato in data 11.04.2024 ed è confermata dall’atteggiamento dei creditori costituiti i quali hanno espressamente dichiarato di non opporsi alla conferma delle misure.

Occorre poi rilevare che il buon esito delle trattative appare prognosticamente probabile in quanto il piano prospettato sembra garantire ai creditori un soddisfacimento migliore di quello ritraibile dalla liquidazione giudiziale (anche per effetto della destinazione ai creditori dei proventi della cessione di cespiti estranei alla società, altrimenti insussistenti).

Deve poi rilevarsi che il fatto che la società ricorrente abbia chiesto la conferma di tutte le misure protettive indicate nell’art. 18 CCII, senza specificarle, nei confronti di tutti i creditori indistintamente si giustifica, da un lato, con l’utilità delle misure per la società istante che appare in re ipsa dipendendo dalla conferma delle stesse il mantenimento delle condizioni dettate nel piano, dall’altro con la notifica del ricorso a tutti i creditori controinteressati, che ha consentito la regolare instaurazione del contraddittorio e la possibilità per questi ultimi di partecipare al giudizio evidenziando le ragioni per cui la concessione delle misure arrecherebbe grave pregiudizio nei loro confronti. Del resto, le misure protettive previste dall’art. 18 CCII nell’ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi hanno effetto ex lege dal momento della pubblicazione dell’istanza nei confronti di tutti i creditori senza distinzione, cosicchè il debitore appare certamente legittimato a richiederne la conferma erga omnes, spettando se mai ai creditori nei confronti dei quali è stato integrato il contraddittorio rappresentare le ragioni ostative all’applicazione nei loro confronti (nello stesso senso, Trib. Padova, 25.02.2022; Trib. Milano, 27.02.2022).

Infine, va posto in rilievo che l’utilità di un’applicazione generalizzata delle misure protettive va rapportata anche alla tipologia del piano di risanamento e di composizione negoziata prospettato dal debitore cosicchè laddove, come nel caso di specie, il piano preveda, ai fini del risanamento, l’impiego di gran parte delle risorse aziendali, appare evidente che solo un provvedimento di protezione generalizzata rende possibile l’adempimento del piano medesimo e l’esito positivo della composizione negoziata. Sotto tale aspetto, assumono rilievo le dichiarazioni dell’esperto, che in udienza ha espressamente rappresentato la necessità di preservare il patrimonio immobiliare della società anche a tutela dei dipendenti, tutela realizzabile solo con l’applicazione delle misure protettive richieste.

Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive in capo alla società ricorrente ei confronti di tutti i creditori.

Si ritiene di concedere, in accoglimento dell’istanza in tal senso formulata dalla ricorrente e in applicazione dell’art. 19 4° c. CCII, il termine massimo di sospensione, della durata di giorni 120.

Conferma le misure protettive previste dall’art. 18 CCII in favore della società er la durata di giorni 120 nei confronti di tutti i creditori.
Così deciso in Bergamo, in data 07.05.2024 Il Giudice Dott. NOME COGNOME

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