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Codice Civile
Codice Penale

Confermata sanzione per bar privo di registrazione sanitaria

La sentenza affronta la questione dell’obbligo di registrazione sanitaria per gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande. Il Tribunale, pur rilevando inesattezze nel provvedimento sanzionatorio, ha ritenuto che l’obbligo sussistesse anche per l’attività di bar, rigettando l’opposizione e confermando la sanzione.

Pubblicato il 09 September 2024 in Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NOME COGNOME all’udienza del 5.9.24, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell’art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA N._3042_2024_- N._R.G._00003958_2023 DEL_05_09_2024 PUBBLICATA_IL_06_09_2024

dandone lettura alle parti non presenti, alle ore 15:30, nella causa iscritta al N. 3958/2023 R.G. promossa da:
c.f.
)
e (c.f. , con l’avv. COGNOME opponenti contro (c.f. ), con gli avv.ti COGNOME COGNOME NOME e COGNOME opposto

CONCLUSIONI

Conclusioni degli opponenti:
in via principale accertare e dichiarare l’infondatezza dell’addebito ex adverso formulato e comunque l’insussistenza della pretesa creditoria azionata dal con l’opposta ordinanza ingiunzione n. 3856/2019 del 13 febbraio 2023, e per l’effetto annullare e/o dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità della predetta ordinanza C.F. ingiunzione n. 3856/2019 del 13 febbraio 2023 nonché, e per quanto occorra, del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 45417V/2019 del 22 maggio 2019 emesso – Corpo di Polizia dichiarando non dovute le somme ivi a qualunque titolo richieste; in via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze ivi formulate in via principale, rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in misura pari al minimo edittale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
sempre in via subordinata accordare la massima dilazione e/o la rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo termini e con le modalità che Codesto Tribunale ritenga più opportune.
Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Conclusioni dell’opposto:
rigettarsi l’opposizione proposta in quanto del tutto infondata e, per l’effetto, confermare l’ordinanza ingiunzione.
Con rifusione delle spese di lite.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15.3.23 personalmente proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione in data 13.3.23 con la quale il ha comminato sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell’art. 6, n. 2, Reg.
CE 852/04, in relazione all’art. 5 all. A della D.G.R. n. 140/08, risultando accertato in data 7.5.19 che gli ingiunti esercitavano attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale, adibito a bar, sito al pian terreno dell’ in Venezia-Lido, privo di registrazione sanitaria presso la competente Ulss.

Venivano dedotti, a motivi di opposizione:
i) difetto di motivazione e carenza di istruttoria nel verbale di accertamento e nella susseguente ordinanza-ingiunzione, avendo gli agenti accertatori desunto l’esercizio dell’attività di bar (cioè di somministrazione di alimenti e bevande) dalla semplice esistenza di un locale adibito per tale finalità;
ii) un’erronea rappresentazione dei fatti, non avendo mai i ricorrenti esercitato nel locale al pian terreno, adibito a semplice magazzino, attività di bar;
iii) la legittimità dell’eventuale (pur negata) attività di bar all’interno del locale in contestazione, riferendosi le norme erroneamente richiamate nel provvedimento sanzionatorio non alla somministrazione di alimenti e bevande, ma alla diversa ipotesi della produzione e distribuzione degli alimenti;
iv) erronea applicazione dell’art. 6, n. 2, Reg. 852/04 e dell’art. 5 all. A della D.G.R. n. 140/08.

Gli opponenti chiedevano, quindi, l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale con concessione del pagamento rateale.
si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento impugnato.

Il procedimento, documentalmente istruito, è stato deciso all’udienza del 5.9.24 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.

L’opposizione è infondata e non può essere accolta.

Quanto ai primi due motivi, pare che l’ordinanza-ingiunzione indichi con sufficiente chiarezza e precisione, anche con richiamo (per relationem) al verbale di accertamento del 7.5.19, gli elementi fattuali dai quali viene desunta la responsabilità degli opponenti.

Le fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 7.5.19 (all. 10 di parte opposta), che gli opponenti non contestano siano rappresentative dello stato dei luoghi, raffigurano una macchina professionale per il caffè con tazzine e piattini, un listino prezzi ed un bancone bar con bottiglie di liquori.

Assumono gli opponenti che il locale al pian terreno sarebbe stato ereditato con tali modalità e tali apprestamenti dal precedente gestore (il quale sì lo utilizzava come bar) ma che la semplice predisposizione dello stesso per l’attività di bar non costituirebbe elemento sufficiente, in difetto di ulteriori riscontri, per presumere che ivi, effettivamente, tale attività venga svolta.

Anche perché un tanto non venne riscontrato dagli agenti accertatori.

Gli argomenti non risultano verosimili, risultando poco credibile che il nuovo gestore, laddove non intenzionato a proseguire con l’attività di bar, lasci il locale in tutto predisposto (con le tazzine, ad esempio, sopra la macchina per il caffè) per l’esercizio di tale attività.

La circostanza che al momento dell’accertamento non vi fosse alcun avventore (e, quindi, il bar non fosse in funzione) è circostanza, di per sé, non dirimente, mentre le fotografie allegate al rapporto che, si ripete, rappresentano un locale adibito a bar, costituiscono indice sufficiente a far presumere l’esercizio dell’attività.

Non assume rilievo decisivo la circostanza che gli opponenti abbiano concluso con ditta terza un contratto di affitto di ramo d’azienda avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande svolta al piano terra dell’ , “anche ad uso di clienti esterni all’attività alberghiera” e comprendente “una cucina attrezzata e una sala con connessi locali tecnici e di servizio” (all. 6), ed altro contratto con la medesima ditta per la somministrazione delle prime colazioni agli ospiti dell’ , nel quale si specifica, parimenti, che nell’immobile adibito ad attività alberghiera “è compresa una cucina attrezzata e una sala dotati di autorizzazione alla predisposizione e somministrazione di alimenti e bevande” (all. 7 opponenti).

Invero, per quanto precisato dagli stessi opponenti nel ricorso introduttivo, il luogo cui si riferisce la violazione contestata è il “bar collocato al pianterreno dell’ ”, diverso dalla “separata e apposita area adibita alla ristorazione e alla somministrazione di bevande e/o alimenti, attualmente gestita con regolare titolo abilitativo (doc. 6) da altra società e ove accade sovente che, come clienti, siedano ospiti dell ” (ricorso introduttivo, pag. 5).

Né, sotto altro profilo, la circostanza che le colazioni per gli ospiti dell’albergo vengano servite in altro locale esclude, di per sé, che l’ possa esercitare l’attività di bar nel locale oggetto di contestazione.

Quanto ai motivi di opposizione sub iii) e iv), da trattarsi congiuntamente, i ricorrenti assumono che la (denegata) attività di bar risulterebbe in ogni caso legittimamente esercitata e non necessiterebbe di alcuna ulteriore denuncia e/o autorizzazione giacché le norme asseritamente violate non si riferirebbero all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ma alle diverse attività di produzione e distribuzione degli alimenti e sarebbero dunque esclusivamente rivolte agli OSA, cioè agli operatori del settore alimentare che gestiscono imprese alimentari. Gli argomenti non risultano fondati.

Invero, se anche si ritenga, in ragione delle premesse del provvedimento normativo e della dizione letterale della norma, che l’art. 6, n. 2, del Reg. CE 852/04 si applichi esclusivamente agli operatori del settore alimentare impegnati nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (“in particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento”), il provvedimento sanzionatorio richiama anche la collegata disposizione regionale (indicata erroneamente nell’ordinanza, come evidenziato da parte opposta, come art. 5 all. A della D.G.R. n. 140/08, in realtà art. 5 all. A della D.G.R. n. 3710 del 20.11.07) a mente della quale “sono soggetti a registrazione ai sensi dell’art.6 del Regolamento (CE) n.852/2004, con le modalità di cui al successivo art. 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita e che non siano oggetto del “riconoscimento” ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004”.
Pare ragionevolmente, dunque, che l’obbligo di registrazione, pacificamente non ottemperato dagli opponenti, riguardi anche i soggetti che si occupano della sola somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Quanto all’entità della sanzione comminata con l’ordinanza-ingiunzione, pari all’importo per il quale era ammesso il pagamento in misura ridotta (€ 3.000,00, pari, ex d.lgs. n. 193/07, ad un terzo del massimo della sanzione ed al doppio del minimo), la stessa appare congrua e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 16 L. 689/81.

Quanto al richiesto pagamento rateale della sanzione pecuniaria, gli opponenti non allegano di trovarsi in condizioni disagiate, come previsto dall’art. 26 L. 689/81.

L’opposizione va, per l’effetto, respinta e l’ordinanza-ingiunzione confermata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m.
55/14.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita: rigetta l’opposizione e conferma l’ordinanza-ingiunzione impugnata condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposto, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge

Venezia, 5 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

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