REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2674/2020 pubblicata il 04/05/2020
nella causa civile di primo grado iscritta al n. /2017 r.g. promossa da:
XXX (C.F./P.I.), rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
YYY ASSICURAZIONI (C.F./P.I.), rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
ZZZ (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
KKK (C.F./P.I. ),
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l’attore:
“Piaccia all’Ill.mo sig. Giudice del Tribunale di Milano, accertata e dichiarata la responsabilità nella produzione dell’evento de quo del sig. KKK, condannare lo stesso in via solidale e/o alternativa con la ZZZ e la YYY Ass.ni Spa, a risarcire all’attore a titolo ririsarcimento di tutti i danni subiti la residua somma di €. 25.487,74.=, o quella somma diversa e minore che verrà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Per il convenuto ZZZ:
“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
-in via istruttoria: dichiarare inammissibile ex art. 246 c.p.c. l’indicazione da parte dell’attore come teste del sig. *** e in ogni caso respingere l’istanza di assunzione dei 3 capitoli di prova richiesti dall’attore; in subordine, con riserva di gravame, si chiede che il medesimo sig. *** sia sentito a prova contraria rispetto al capitolo 2 indicato dall’attore, e inoltre sul capitolo indicato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 della ZZZ; -nel merito: respingere la domanda attorea, in tutto o in parte, per le ragioni precisate in comparsa di costituzione e nelle memorie istruttorie.
Spese ed onorari di causa rifusi”
Per il convenuto YYY assicurazioni s.p.a.:
“Voglia l’Autorità Giudiziaria adita, contrariis rejectis, così giudicare:
– NEL MERITO:
In via principale: accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro, respingere ogni domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via di subordine: accertato e dichiarato il grado e la misura delle concorrenti responsabilità nella causazione del sinistro e dato atto che la YYY Assicurazioni S.p.A. ha corrisposto ante causam l’importo totale di € 6.000,00=, dichiarare che tale somma è pienamente satisfattiva di ogni ulteriore pretesa e, per l’effetto, respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite;
In via di ulteriore subordine: accertato e dichiarato il grado e la misura delle concorrenti responsabilità nella causazione del sinistro e dato atto che la YYY Assicurazioni S.p.A. ha corrisposto ante causam l’importo di € 6.000,00=, limitare la pretesa risarcitoria attorea nei confronti dei convenuti a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell’evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato in punto an e quantum, secondo l’accertato grado di corresponsabilità detratto l’importo versato ante causam in favore di parte attrice. Spese e competenze di causa quantomeno compensate.
In via istruttoria: si insiste per tutto quanto richiesto e dedotto in atti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato XXX ha convenuto in giudizio innanzi all’intestato Tribunale KKK, ZZZ (ZZZ) e YYY Assicurazioni S.p.a., in qualità, rispettivamente, di conducente, proprietario e compagnia assicuratrice dell’autovettura Fiat Grande Punto, tg. ***, al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità esclusiva del conducente KKK nella determinazione del sinistro stradale, avvenuto il 26.7.2015 nel Comune di ***, in cui l’attore è stato coinvolto e, per l’effetto, la condanna, in via solidale o alternativa, anche di ZZZ e YYY Assicurazioni S.p.a, al risarcimento dei danni da lui patiti, quantificati nella misura di euro 25.487,74, oltre alla rifusione delle spese di lite.
L’attore a fondamento della propria pretesa ha dedotto:
– che il 26 luglio 2015, alle ore 19.30 circa, mentre viaggiava a bordo del proprio motoveicolo Honda 750S, tg. ***, nel comune di ***, è entrato in collisione con l’autovettura Fiat Grande Punto, che, con l’intento di effettuare una manovra di svolta verso sinistra, senza rispettare il segnale di dare precedenza, ha invaso la corsia di marcia da lui percorsa;
– che il proprio motoveicolo è stato quindi sbalzato contro l’autovettura, tg. ***, condotta e di proprietà di ***;
– che a causa dell’urto è caduto al suolo ed è stato trasportato all’Ospedale di ***;
– di aver subito un pregiudizio alla sua integrità fisica, quantificato nella relazione medico legale del Dr. *** in un danno biologico del 7-8% e di danni da invalidità temporanea per 2 giorni nella misura del 100%, di 70 giorni al 75%, di 30 giorni al 50%;
– di aver pertanto subito un danno, quantificato nella misura di complessivi euro 29.487,74, di cui euro 9.195,20 per postumi permanenti, euro 3.700,00 a titolo di danno morale, euro 3.197,08 per il danno da inabilità temporanea, euro 9.195,00 “per danno specifico” ed euro 397,06 per spese mediche e di cura;
– di aver altresì patito un “danno materiale” del valore di euro 1.000,00;
– di aver ricevuto da YYY Assicurazioni S.p.a., in seguito alla richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti, solo la somma di euro 5.000,00.
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita in giudizio ZZZ, chiedendo di respingere le domande attoree. La convenuta ha contestato la dinamica del sinistro, fornendo una versione dei fatti diversa da quella riportata dall’attore e ha allegando, in via principale, l’esclusiva responsabilità dell’attore nella causazione del sinistro; in via subordinata ha chiesto che venga accertato un concorso di colpa prevalente in capo all’attore XXX, posto che l’invasione di corsia, a causa del sorpasso con riga continua, che si evince dal modulo di constatazione amichevole allegato alla comparsa di risposta, costituisce una grave violazione del Codice della Strada. Infine, la parte convenuta ha eccepito il difetto di prova dei danni lamentati dall’attore e la non corretta quantificazione degli stessi, dolendosi di non poter, per l’effetto, operare un’analitica contestazione.
Con deposito di comparsa di risposta si è costituita in giudizio anche la compagnia assicuratrice YYY Assicurazioni S.p.a., contestando le pretese attoree e chiedendo, in via principale, di respingere ogni domanda attorea, in quanto infondata. La convenuta ha contestato la dinamica del sinistro, deducendo l’esclusiva responsabilità dell’attore XXX nella causazione dello stesso, e anche la quantificazione dei danni avversari, rilevando che l’attore non ha fornito alcuna prova del danno materiale lamentato, nonché ha chiesto il ristoro anche del danno morale, in contrasto con i principi espressi dalla Suprema Corte, a partire dalle pronunce nn. 26972-26973-26974-26975/2008, secondo cui “danno biologico” e “danno morale” non costituiscono autonome categorie di danno, ma sottocategorie del “danno non patrimoniale” e non possono integrarne duplicazioni.
Da ultimo YYY assicurazioni s.p.a. ha rilevato la genericità e l’infondatezza della lamentata voce di “danno specifico”, ritenendo non provata la sussistenza di un danno da perdita di capacità lavorativa del danneggiato. In via subordinata, ha eccepito la responsabilità concorrente dell’attore nella causazione del sinistro e ha chiesto che la somma di euro 6.000,00, da lei corrisposta ante causam, sia dichiarata satisfattiva rispetto ad ogni pretesa attorea, o, in ulteriore subordine, che il risarcimento sia limitato ai soli danni, integranti conseguenza immediata e diretta dell’evento, tenuto in ogni caso conto di quanto già corrisposto ante causam.
Nessuno si è costituito in giudizio per il conducente KKK, che è stato dichiarato contumace all’udienza dell’11 luglio 2017, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti. La causa è stata istruita mediante ctu medico-legale sulla persona di parte attrice.
All’udienza del 17 dicembre 2019, innanzi alla scrivente giudice, subentrata nell’assegnazione del fascicolo a far data del 9.10.2019, le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, e la causa è stata trattenuta in decisione, all’esito dell’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere respinta.
In punto di responsabilità circa il determinismo del sinistro deve ritenersi che la stessa vada attribuita in misura prevalente a parte attrice e solo nella misura del 20% al convenuto contumace KKK.
Per quanto concerne la dinamica del sinistro, l’attore ha dedotto che l’autovettura Fiat Grande Punto, tg. ***, ha invaso la corsia di marcia da lui percorsa, senza rispettare il segnale di dare precedenza e, di conseguenza, sia entrata in collisione con la propria moto, provocandone lo scontro con l’autovettura tg. ***.
Una diversa ricostruzione del sinistro è, invece, fornita dalle parti convenute; la proprietaria dell’autovettura, ZZZ, e la compagnia assicuratrice, YYY Assicurazioni S.p.a., sostengono che sia stata la moto ad impattare contro l’autovettura, mentre percorreva la corsia nel senso opposto di marcia per effettuare una manovra di sorpasso dei veicoli in fila e nonostante KKK avesse inserito per tempo l’indicatore direzionale per segnalare l’intento di svoltare a sinistra.
In merito, tenuto conto che non sono intervenute in loco Forze dell’Ordine nell’immediatezza del sinistro, occorre esaminare il modulo di constatazione amichevole dell’incidente (doc. 1), allegato da entrambi i convenuti alla comparsa di costituzione e risposta. Dalla riproduzione grafica e dalla descrizione presente in detto documento risulta che le parti hanno congiuntamente dato atto che “c’era una colonna di macchine e la moto era in fase di sorpasso con riga continua” e che il conducente dell’autovettura, KKK, ha dichiarato che “avendo messo la freccia sinistra per svoltare in una piazzola [è] stato urtato dalla moto in fase di sorpasso con riga continua”.
È pacifico che il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte abbia, nei confronti degli stessi, valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e, a norma dell’art. 2735 cod. civ., produca i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario (cfr. ex multis Cass. sentenza n. 16223 del 03/08/2005).
Ne consegue che nel caso di specie risulta provato che l’attore abbia posto in essere un sorpasso con riga continua al fine di superare le macchine incolonnate alla sua destra e abbia pertanto invaso l’opposta corsia di marcia.
La prima circostanza si evince dalla dichiarazione inserita nel modulo di constatazione amichevole, così come sopra riportata e la seconda si desume dall’indicazione grafica inserita nella parte n. 13 del modulo.
Tenuto conto che la sottoscrizione di XXX risulta apposta nella parte indicata con il numero 15, sezione B, risulta che l’attore ha fatto propria la dichiarazione di dette circostanze, sì che le stesse integrano confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 c.c.
Considerato che l’art. 2735 c.c. prevede che la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale, dette dichiarazioni devono ritenersi avere efficacia di prova legale certamente nei confronti del conducente KKK.
Rispetto invece a YYY assicurazioni s.p.a. e ad ZZZ, trattandosi di litisconsorti necessari nel rapporto tra di loro, ma di litisconsorti facoltativi nel rapporto con il conducente ***, detta dichiarazione risulta liberamente apprezzabile dal Giudice.
Secondo la Suprema Corte, infatti, nei giudizi promossi ex art. 144 cod. ass., ove sussiste una situazione di litisconsorzio necessario tra proprietario del veicolo e compagnia che assicura il rischio da circolazione stradale della stessa vettura, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice sulla scorta del complessivo compendio probatorio (cfr. ex multis Cass. civ. n. 9548 del 2002 e Cass. civ. n. 14599 del 2005). Allo stesso modo, “ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice” (cfr. Cass. sentenza n. 4007 del 27/02/2004).
Inoltre la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente e del litisconsorzio nel giudizio, (secondo le norme, “ratione temporis” applicabili e rispettivamente, articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990), “poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (cfr. Cass. sentenza n. 10304 del 07/05/2007).
Nonostante la giurisprudenza abbia esaminato il caso più frequente in cui è il conducente convenuto a rendere la dichiarazione confessoria nel modulo di constatazione amichevole, si reputa che, in specie, il fatto che la dichiarazione confessoria sia stata resa dall’attore, controparte rispetto ai litisconsorti facoltativi del conducente coinvolto nel sinistro, nei cui confronti la dichiarazione produce ex lege efficacia di prova legale, ben possa ugualmente avere efficacia di elemento liberamente valutabile dal giudice nei confronti del proprietario e dell’assicurazione del veicolo.
Pertanto, trattandosi di dichiarazione resa dall’attore nell’immediatezza del sinistro stradale e rispetto alla quale parte attrice non ha svolto alcun rilievo, o contestazione nel corso di tutti gli scritti difensivi depositati, la dichiarazione resa nel modulo di constatazione amichevole integra, unitamente all’indicata non contestazione dei relativi fatti, anche ivi indicati, prova della circostanza che XXX, a fronte della presenza di una “colonna di macchine”, abbia effettuato un “sorpasso con riga continua” e abbia invaso l’opposta corsia di marcia anche nei confronti di ZZZ e di YYY assicurazioni s.p.a.
Da tali elementi emerge che sia stato il motoveicolo ad impattare con l’autovettura e che sia certa la responsabilità prevalente nella causazione del sinistro da parte di XXX, il quale ha violato gli artt. 146 e 148, commi 2, 10 e 11 del codice della strada, che impone il rispetto della segnaletica stradale e il divieto di sorpasso; la presenza di una linea continua di mezzeria, infatti, denota la pericolosità di un tratto stradale in cui, pertanto, non è consentito invadere, nemmeno temporaneamente, l’altra corsia. Inoltre, essendo tale manovra di sorpasso stata fatta in una strada a doppio senso di circolazione e avendo il motociclo, secondo quanto risulta dall’illustrazione grafica presente nel verbale di constatazione amichevole del sinistro, invaso l’opposta corsia di marcia, percorrendo, pertanto, tale tratto di strada contromano, risulta che l’attore ha violato anche l’art. 148 c.d.s.
Nella fattispecie concreta si deve, tuttavia, considerare anche che il conducente ***, pur avendo dichiarato di aver inserito per tempo l’indicatore direzionale al fine di segnalare l’intenzione di svoltare a sinistra (v. ancora una volta la constatazione amichevole di incidente), non ha rispettato gli obblighi di prudenza e diligenza imposti nell’ambito della circolazione stradale al fine di evitare situazioni di pericolo.
Aderendo all’orientamento giurisprudenziale consolidato (v. Cass., Sez. 4, sent. n. 32202 del 15/07/2010), secondo cui “costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili ”, il conducente *** è da ritenersi corresponsabile, in quanto non è stato dimostrato in causa che, pur avendo inserito l’indicatore direzionale nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, abbia, prima di impegnare l’opposta corsia di marcia con la svolta a sinistra, verificato che nessuno stava sopraggiungendo dietri di lui, così ottemperando all’obbligo di prudenza ed attenzione che comprende altresì quello di prevedere le irregolari condotte altrui.
Nel caso di specie, il conducente *** avrebbe peraltro dovuto prestare maggiore attenzione nell’effettuare la manovra di svolta e non limitarsi a segnalare l’intenzione di svoltare con la propria autovettura a sinistra, ma avrebbe dovuto, altresì, assicurarsi che nessun altro utente giungesse nel punto di svolta dall’altra corsia di marcia; vero è che il motoveicolo guidato da XXX stava percorrendo tale corsia in senso opposto di marcia, ma la condotta scorretta di quest’ultimo non poteva considerarsi imprevedibile, considerata la presenza di autovetture incolonnate e tenuto conto che il sorpasso azzardato di autovetture in coda ad opera di un motoveicolo costituisce circostanza non infrequente e, pertanto, tale da ritenersi quale eventualità non estranea alle ricorrenti irregolarità della circolazione stradale.
In definitiva, alla luce degli elementi complessivamente considerati, si reputa che entrambi i conducenti abbiano tenuto una condotta imprudente e colpevole e che ad essi debba essere attribuita la responsabilità del sinistro rispettivamente nella misura dell’80% in capo a XXX e del 20% in capo a KKK.
Premesso quanto sopra in ordine alla responsabilità, occorre procedere alla liquidazione del danno richiesto dalla parte attrice.
Con riferimento ai danni non patrimoniali indicati dall’attrice, il consulente tecnico d’ufficio nominato, dott.ssa ***, ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportare dall’attore ed il sinistro in esame.
Il consulente ha verificato che, per effetto del sinistro, l’attore XXX ha riportato “lussazione acromion claveare spalla sx”, cui è conseguito un periodo di inabilità temporanea assoluta di 2 giorni, un ulteriore periodo di inabilità temporanea di 60 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di altri 40 giorni al 25% ed un danno biologico nella misura del 6%, senza incidenza alcuna sulla capacità lavorativa generica o specifica; inoltre, il consulente d’ufficio ha rilevato che non sono state documentate spese mediche e ha ritenuto non necessarie spese future.
Le conclusioni del CTU, suffragate da accertamenti specifici, nonché da un’esaustiva valutazione dei dati presenti nella documentazione sanitaria prodotta e rispetto alle quali i consulenti di parte non hanno formulato osservazioni, devono essere senz’altro condivise dal Tribunale e poste a fondamento della valutazione del danno biologico in capo all’odierno attore e della liquidazione di tali danni.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l’indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l’approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell’anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall’art. all’articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”)”.
Ritenuta pertanto corretta la valutazione operata dalla consulente dell’Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni sulle lesioni micropermanenti di cui all’art. 139 cod. ass., i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 22 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2019.
Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell’invalidità temporanea e l’entità dei postumi permanenti, il cd. danno biologico in senso stretto subìto dalla parte attrice (anni 56 al momento del fatto) va liquidato in euro 6.395,28 per il danno permanente e in euro 3.419,28 per il danno temporaneo per un totale pari ad euro 9.814,91 in valori monetari attuali.
La modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all’evento ed il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive meramente allegate (alcuna articolazione di capitoli di prova è stata formulata in atti dalla parte attrice) – nella consapevolezza dell’unitarietà del danno non patrimoniale e della sua natura di danno-conseguenza – non consentono di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all’art. 139, comma III, cod. ass., il quale prevede il possibile aumento dell’importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l’aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite al solo danno biologico).
La domanda va respinta rispetto alla pretesa qualificata da parte attrice come “danno specifico”, atteso che, anche in forza dei rilievi di cui alla consulenza medico legale disposta in corso di causa, non vi è prova che il sig. XXX abbia subito una compromissione della capacità lavorativa generica, o specifica e neppure dei presupposti per riconoscere la cd. cenestesi lavorativa.
Non può essere del pari riconosciuta alcuna somma a titolo di danno patrimoniale e, in particolare, di spese mediche e di danno alla moto di parte attrice poiché l’attore non ha dimostrato il relativo danno, non avendo versato in atti alcun giustificativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla predetta somma di euro 9.814,91, liquidata all’attualità e ridotta dell’80% per l’accertato concorso di colpa di parte attrice (euro 1.962,91), devono essere decurtate le somme pacificamente corrisposte dalla compagnia assicuratrice ante causam.
Seguendo l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS. UU. Sent. n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 22 maggio 2018), posto che il risarcimento del danno per fatto illecito ha quale scopo il ripristino dello status del danneggiato antecedente al verificarsi dell’illecito, in fase di accertamento dei danni subiti si deve tenere conto anche degli eventuali vantaggi derivati dallo stesso fatto illecito; il risarcimento non deve costituire un’occasione di ingiusto arricchimento del danneggiato, dovendosi tener conto dell’operatività del principio di compesatio lucri cum damno. In particolare le Sezioni Unite hanno chiarito che la compesatio operi solo qualora il pregiudizio e l’incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto.
Nel caso di specie, sia il danno vantato dall’attore, sia la somma versata dall’assicurazione conseguono pacificamente al sinistro stradale per cui è causa. Pertanto, merita accoglimento l’eccezione formulata in via subordinata dalla convenuta YYY Assicurazioni s.p.a., la quale ha chiesto che le somme versate ante causam siano dichiarate satisfattive di ogni ulteriore pretesa risarcitoria vantata dalla parte attrice. La convenuta YYY ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta copia di due comunicazioni di pagamento relative al presunto danno inviate all’attore, la prima di importo pari ad euro 1.000,00 inviata in data 28 settembre 2015 (doc. 4) e la seconda di euro 5.000,00 inviata in data 18 novembre 2016 (doc. 6). L’attore non ha contestato di aver ricevuto le indicate somme di denaro da parte di YYY Assicurazioni s.p.a e, a fronte della deduzione nell’atto di citazione di aver ricevuto la minore somma di euro 5.000,00, nella comparsa conclusionale ha precisato di aver ricevuto la somma di euro 1.000,00 per il danno materiale ed euro 5.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti.
In conclusione, tenuto conto che il danno risarcibile liquidato all’attualità è pari ad euro 1.962,91 e che, pur riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto in applicazione dell’orientamento espresso da Cass., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95 (secondo cui decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata, ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat), il versamento della somma di euro 5.000,00 ante causam per lo stesso titolo di danno (danno non patrimoniale) in favore dell’attore è da ritenersi completamente satisfattivo dei danni riportati dall’attore in seguito al sinistro.
Il versamento ante causam di una somma pienamente satisfattiva rispetto alle pretese fatte valere con la presente vertenza da parte di uno dei coobbligati in solido, comporta l’estinzione dell’obbligazione risarcitoria per il sinistro per cui è causa, con l’effetto che non può pertanto essere riconosciuta all’attore alcuna somma a tale titolo e la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e XXX deve essere condannato a rifondere quelle sostenute da ZZZ e da YYY Assicurazioni S.p.a.
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall’art. 4 DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate, nonché dell’attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio e introduttiva, ridotti del 50% per la fase istruttoria e decisoria.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite sostenute dall’attore rispetto al convenuto contumace KKK.
Tenuto conto che la ctu medico legale è stata disposta nell’interesse di tutte le parti, le relative spese, come già liquidate in corso di causa, vanno poste a carico delle tre parti costituite nella misura di un terzo ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. accerta la concorrente responsabilità di XXX e di KKK nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa, verificatosi in data 26 luglio 2015 nel Comune di ***, rispettivamente nella misura dell’80% e del 20% e, preso atto del versamento ante causam, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di euro 5.000,00 da YYY Assicurazioni S.p.a. in favore di XXX, rigetta tutte le domande risarcitorie formulate da XXX nel presente giudizio;
2. condanna XXX a rifondere in favore di ZZZ e di YYY Assicurazioni s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in euro 3.545,00 per compensi, ciascuna, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3. dichiara irripetibili le spese sostenute dall’attore rispetto al convenuto contumace KKK;
4. pone definitivamente a carico delle tre parti costituite, nella misura di un terzo ciascuna, le spese di C.T.U. medico legale, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 4.5.2020
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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