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Codice Civile
Codice Penale

Conflitto pratico di giudicati e nullità del pignoramento

In caso di conflitto tra giudicati prevale quello cronologicamente successivo. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva è stato travolto da una successiva sentenza che ha definito il rapporto sostanziale tra le parti. Di conseguenza, il pignoramento è stato dichiarato nullo.

Pubblicato il 03 August 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 14208/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2537_2024_- N._R.G._00014208_2023 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_01_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14208/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 50136 FIRENZE presso il difensore avv. COGNOME
NOME ATTORE contro C.F. con il patrocinio dell’avv. NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO FIRENZE presso il difensore avv. NOME CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione
art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.- Con ricorso ex art. 615, co. 2 c.p.c. del 30.5.2023 la signora proposto opposizione all’esecuzione per espropriazione di crediti presso terzi iscritta sul ruolo di questo Tribunale con il n. 561/2023, chiedendo, previa sospensione dell’esecuzione, la declaratoria di inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in via esecutiva per inesistenza della pretesa oggetto del titolo esecutivo per giudicato sopravvenuto, queste le conclusioni rassegnate:
“Piaccia all’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, IN VIA C.F. PRELIMINARE sospendere la presente esecuzione R.G.E. 561/2023 del Tribunale di Firenze;

NEL MERITO accertare e dichiarare l’inesistenza/inefficacia del D.I. n. 1000/2022 del 23.3.2022 R.G. 2108/2022 del Tribunale di Firenze azionato dall in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per l’effetto, dichiarare inammissibile e privo di efficacia il pignoramento introdotto;

IN SUBORDINE disporre la compensazione parziale delle somme oggetto di D.I. n. 1000/2022 del 23.3.2022 R.G. 2108/2022 del Tribunale di Firenze con quelle di cui alla sentenza n. 2156/2022 R.G. 11766/2019 del Giudice di Pace di Firenze del 4.11.2022;

IN OGNI CASO condannare ai sensi dell’art. 96 co. 2 e 3 c.p.c. controparte per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competente della presente procedura da liquidarsi in favore del difensore di parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.

In particolare, la proposta opposizione all’esecuzione si fonda in buona sostanza su di un unico motivo riconducibile al c.d. conflitto pratico di giudicati per la contemporanea esistenza ed incompatibilità di due distinte pronunce oggetto di processi susseguitisi nel tempo e segnatamente, da un lato, il decreto ingiuntivo n. 1000/2022 del 23.3.2022 emesso da questo Tribunale nel procedimento monitorio iscritto a ruolo con R.G. n. 2108/2022 divenuto esecutivo per mancata opposizione in data 17.5.2022 – titolo esecutivo nella richiamata procedura- con il quale l’opponente era condannata al pagamento della fattura n. 59 del 23.10.2019 emessa dalla creditrice procedente per il complessivo importo di Euro 7.017,45 oltre spese e competenze della fase monitoria; dall’altro, la sentenza n. 2156/2022 – R.G. n. 11766/2019 emessa dal Giudice di Pace di Firenze pronunciata il 4.11.2022 e depositata in data 25.11.2022 divenuta definitiva in data 6.4.2023 con la quale accertata la sovrafatturazione da parte di detta impresa per i lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 11.4.2019 -stessa causa pendenti di entrambi i giudizi- la condannava alla restituzione in suo favore della somma pagata in eccesso per complessivi Euro 951,81 oltre spese legali del giudizio. In data 18.9.2023 si costituiva con comparsa la società insistendo per il rigetto della domanda promossa dalla eccependo la non operatività nella fattispecie del principio del ne bis in idem per avere la richiamata sentenza del Giudice di Pace di Firenze espressamente escluso dall’oggetto del relativo giudizio l’importo di Euro 7.017,45 poi azionato con il decreto ingiuntivo non opposto, queste le conclusioni rassegnate:
“in tesi:
dichiarare il rigetto dell’opposizione di cui è causa per i motivi di cui in premessa e conseguentemente affermare l’efficacia dell’azione esecutiva nel suo concreto- esercizio nella procedura pendente di fronte al Tribunale di Firenze-e per l’effetto disporre il proseguo della stessa e i relativi atti consequenziali;
in ipotesi:
decidere secondo giustizia, Sempre e comunque con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.

All’esito dell’udienza del 17.10.2023 il Giudice dell’Esecuzione con ordinanza riservata rigettava integralmente l’opposizione svolta dall’odierna attrice, questo il dispositivorevoca la sospensione della procedura esecutiva come già disposta con il decreto di fissazione dell’udienza, e dispone la sospensione della procedura esecutiva solo limitatamente alla minor somma di euro 951,28;

Assegna alla parte interessata termine perentorio fino al 15/12/2023 per l’introduzione del giudizio di merito (mediante notifica dell’atto di citazione, osservati comparire ex art. 163 bis cpc ridotti alla metà), giudizio da iscrivere a ruolo.

Dispone che all’atto di iscrizione a ruolo siano depositate, oltre alla copia dell’atto di citazione notificato, anche copia dell’atto difensivo già depositato davanti al GE, nonché copia del presente provvedimento;

Visto il parziale accoglimento delle istanze della opponente, condanna a rifondere a le spese della fase cautelare che liquida in euro 500,00, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge” quindi faceva seguito l’ordinanza di assegnazione del 12.1.2024 con il quale lo stesso GE ordinava al terzo pignorato Ing Bank s.p.a. di pagare alla creditrice procedente la complessiva somma di Euro 12.205,95.

Con atto di citazione del 11.12.2023 regolarmente notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata, la signora ha quindi introdotto nei termini concessi il presente giudizio di merito in opposizione all’esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Firenze per i motivi già spesi in sede di ricorso in opposizione e sopra richiamati rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione adito, ogni diversa eccezione o istanza disattesa, NEL MERITO accertare e dichiarare l’inesistenza/inefficacia del D.I. n. 1000/2022 del 23.3.2022 R.G. 2108/2022 del Tribunale di Firenze azionato dall’ in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, per l’effetto, dichiarare inammissibile e privo di efficacia il pignoramento introdotto e, per l’effetto, revocare anche la statuizione in ordine alle spese disposta dal G.E. con ordinanza del 17.10.2023 resa nel giudizio R.G.E. 561/2023 del Tribunale di Firenze; IN SUBORDINE disporre la compensazione parziale delle somme oggetto di D.I. n. 1000/2022 del 23.3.2022 R.G. 2108/2022 del Tribunale di Firenze con quelle di cui alla sentenza n. 2156/2022 R.G. 11766/2019 del Giudice di Pace di Firenze del 4.11.2022;

IN OGNI CASO condannare ai sensi dell’art. 96 co. 2 e 3 c.p.c. controparte per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competente della presente procedura”.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica in data 11.3.2024 deducendo l’integrale infondatezza delle eccezioni avversarie e rassegando le seguenti conclusioni:
“in tesi:
dichiarare il rigetto dell’opposizione di cui è causa per i motivi di cui in premessa e conseguentemente confermare l’efficacia dell’azione esecutiva nel suo concreto esercizio, con tutte le statuizioni del caso e la validità del DI n. 1000/2023;
in ipotesi:
decidere secondo giustizia, Sempre e comunque con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.

Alla prima udienza differita ex art. 171-bis c.p.c. al 7.3.2024 il Tribunale in assenza di istanze istruttorie ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di rimessone della causa in decisione al 4.7.2024 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c..

A tale udienza tenutasi secondo le modalità previste dall’art. 127 – ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.

Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto, delle evidenze probatorie e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è fondata e va accolta come da dispositivo per i seguenti motivi.

E’ pacifico che l’opposizione all’esecuzione possa essere proposta anche per affermare che il titolo esecutivo, pur correttamente formatosi, non ha più motivo d’essere perché il diritto di cui riconosce l’esistenza è venuto meno ovvero per contrastare il contenuto sostanziale del titolo e realizzare, in via principale e non incidentale, un accertamento negativo circa l’esistenza del credito da esso consacrato.

Il Tribunale osserva come nella fattispecie a causa delle plurime iniziative processuali poste in essere dalla convenuta opposta, a fronte del medesimo contratto di appalto stipulato tra le parti in data 11.4.2019, si sia di fatto verificato un caso di conflitto di giudicati per la contemporanea esistenza e incompatibilità tra due distinte pronunce a definizione di altrettanti processi susseguitisi nel tempo e segnatamente:
– il giudizio monitorio iscritto al ruolo di questo Tribunale con il n. 2108/2022 poi conclusosi con decreto n. 1000/2022 del 23.3.2022 non opposto di condanna della signora al pagamento dell’importo di Euro 7.017,45 portato dalla fattura n. 59 del 23.10.2019 oltre spese e competenze della fase monitoria;
– il giudizio di cognizione iscritto sul ruolo del Giudice di Pace di Firenze con il n. 11766/2019, avente ad oggetto a seguito della domanda riconvenzionale ivi svolta dalla la totalità dei rapporti di dare – avere tra le parti derivanti dal predetto contratto di appalto come accertati nella relazione acquisita al giudizio e redatta dal consulente tecnico di ufficio ing. in sede di accertamento tecnico preventivo , definito con sentenza n. 2156/2022 pronunciata il 4.11.2022 e depositata in data 25.11.2022 divenuta definitiva in data 6.4.2023 nella quale il giudice di Pace tenuto conto degli importi già corrisposti dalla committente nonché dell’errata esecuzione di parte delle opere condannava alla rifusione della somma di Euro 951,81 oltre spese e competenze legali in favore di parte attrice opponente. Fermo quanto sopra, è invero pacifico che nella fattispecie essendosi eccepito un fatto estintivo – ovverosia il contrasto pratico fra decisioni la seconda delle quali in grado di prevalere sulla prima in forza principio di diritto costantemente affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “ove sulla medesima questione si siano formati più giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale prevalga occorre fare riferimento al criterio temporale, occorre, cioè, dare prevalenza all’ultimo intervenuto cronologicamente ” (Cfr. ex multis Cass. n. 13804/2018, Cass. n. 23515/2010, Cass. n. 10623/2009) – intervenuto dopo la formazione del titolo esecutivo qui azionato, ciò che risulta fondatamente contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta asseritamente inadempiuta (Cfr. tra le altre Cass. n. 15223/2018).

La condanna monitoria portata dal decreto ingiuntivo n. 1000/2022 del 23.3.2022 qui titolo esecutivo risulta infatti superata e quindi travolta dalla statuizione contenuta nella successiva sentenza n. 2156/2022 pronunciata il 4.11.2022 dal Giudice di Pace di Firenze.

Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere accolta con l’effetto di dichiarare la nullità dell’atto di pignoramento di cui è causa come notificato all’attrice e conseguentemente l’improcedibilità dell’esecuzione per espropriazione presso terzi iscritta al ruolo di questo Tribunale con rge n. 561/2023.

Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.

Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diritto (o per l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall’art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).

Nel caso di specie, è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda:
in applicazione del principio di causalità la convenuta va dunque condannata a rifondere integralmente le spese del processo in favore dell’attrice, liquidate con riguardo al decisum.

Pertanto, essendo l’attrice opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, applicati i parametri del D.M. n. 37/2018 nonché gli artt. 82 e 130 DPR n. 115/2002, avuto riguardo al tenore delle memorie, all’impegno difensivo ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00), si reputa congruo liquidare nei valori medi i compensi per le quattro fasi di giudizio ovvero in complessivi Euro 2.549,50 – somma già dimidiata- oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile disponendone il pagamento in favore dello Stato.

il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
– revoca l’ordinanza cautelare resa dal Giudice dell’esecuzione all’esito dell’udienza del 17.10.2023;
– accoglie l’opposizione svolta da e per l’effetto dichiara la nullità dell’atto di pignoramento opposto e conseguentemente la improcedibilità della procedura esecutiva per espropriazione presso terzi iscritta al ruolo di questo Tribunale con RGE n. 561/2023;
– dichiara l’obbligo restitutorio delle somme già riscosse dal terzo pignorato pari ad Euro 12.205,95 oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo, in quanto illegittimamente incamerate da parte della convenuta opposta ed erogate dal terzo pignorato in virtù della procedura esecutiva menzionata in parte motiva, da liquidarsi in favore dell’opponente – condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.549,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap di legge oltre alle spese vive prenotate a debito e ne ordina in pagamento in favore dell’Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002 come liquidate con separato decreto. Così deciso in data 1.8.2024 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. NOME COGNOME

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