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Codice Civile
Codice Penale

Consegna del contratto di conto corrente ed estratto conto

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni, copia del contratto di conto corrente e dell’estratto conto.

Pubblicato il 31 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina II Sezione Civile

nella composizione monocratica della dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 2139/2018 pubblicata il 28/08/2018

nella causa civile R.G.N. posta in decisione all’udienza del 24.10.2017 e vertente tra le seguenti parti:

Banca XXX con sede legale in ( P.IVA:) e con domicilio eletto in Latina presso lo studio dell’Avv. che la rappresenta e difende come da procura come in atti

Opponente

YYY (C.F:) e con domicilio eletto in Latina presso lo studio dell’Avv. che lo rappresenta e difende per procura come in atti

Opposto

Oggetto: consegna di cosa mobile in materia di controversia promossa da una banca- opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni

Come da verbale di udienza del 24.10.2017 da intendersi integralmente trascritto

RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione la Banca XXX adiva l’intestato Tribunale per la revoca del decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Latina in data 29.11.2015 essendo infondato per le eccezioni dedotte. Con vittoria di spese e onorari di lite.

A sostegno della domanda eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in violazione dell’art. 119 TUB; che la normativa prevede che il diritto del correntista ad ottenere la documentazione deve avvenire entro un congruo termine e non oltre 90 giorni; che i 90 giorni non erano scaduti dalla richiesta della documentazione, depositata in data 30.9.2015, quando è stato depositato il decreto ingiuntivo in data 16.11.2015; che il decreto ingiuntivo è viziato dalla genericità della richiesta di documentazione, poiché fa riferimento al contratto di conto corrente, agli estratti del conto corrente dall’inizio del rapporto sino alla data di emissione del decreto; che l’art. 119 TUB stabilisce che la richiesta di documentazione alla banca deve essere circoscritta a singole operazioni di conto corrente compiute in determinati periodi e non antecedenti al decennio; che l’ingiunzione di consegna è dilatoria e finalizzata a procrastinare l’adempimento del decreto ingiuntivo depositato dalla Banca contro l’opposto a seguito sofferenza del conto corrente; che la documentazione è nella disponibilità dell’opposto nel procedimento monitorio per mancato pagamento del mutuo e nell’esecuzione immobiliare depositata nel Tribunale di Latina; che l’instaurazione del contenzioso instaurato dalla Banca fa venire meno l’obbligo della Banca stessa alla consegna della documentazione. Conclude per la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva l’opposto contestando in toto l’opposizione e chiedendo il rigetto della stessa. con vittoria delle spese e onorari da distrarsi.

La causa di natura documentale all’udienza del 24.10.2017 è stata trattenuta per la decisione con i termini del 190 cpc.

*************

L’opposizione non è fondata e non merita l’accoglimento per i motivi di seguito esposti. Parte opponente eccepisce l’inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per violazione del disposto dell’art. 119 TUB e cioè per il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la consegna della documentazione.

L’art. 119, 4° comma, del Testo unico bancario (D.lgs. n. 385/1993) dispone al riguardo che: «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Ora, dalla lettura del suddetto articolo 119 TUB si osserva che il limite di 90 giorni è un termine stabilito solo per la Banca non per il cliente e che non si tratta di un termine di procedibilità per la successiva azione giudiziaria.

Infatti, l’azione promossa dall’opposto, ricorso per decreto ingiuntivo ai danni della banca per la consegna della documentazione contrattuale e contabile (estratti conto), relativa al rapporto di conto corrente e alle linee di credito, che non sia stata spontaneamente effettuata su richiesta del cliente ai sensi dell’art. 119 TUB è ammissibile e legittima.

Peraltro è lo stesso Testo Unico Bancario (art. 117) che – dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.

A tal uopo si osserva che il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. (che così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi”).

“Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall’obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede). Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti“.( Cass. n. 11004/2006)

A quanto sopra si aggiunge ancora, come precisato dalla giurisprudenza di merito, il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permane peraltro anche dopo lo scioglimento del rapporto. “In tema di conte corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta” . Tribunale Monza, sez. III, n. 95 del 18/1/2016). Per quanto riguarda la genericità della domanda si osserva che anche tale motivo di opposizione non può essere accolta in quanto parte opposta ha indicato in modo specifico e circoscritto la documentazione chiesta e precisamente: la consegna di copia del contratto di conto corrente intrattenuto con la Banca n. 362/17, copia degli estratti del conto corrente dall’apertura del conto corrente e copia dei contratti collegati al suddetto rapporto.

Infine, il successivo motivo di opposizione, basato sull’argomentazione che l’ingiunzione di consegna è dilatoria e finalizzata a procrastinare l’adempimento del decreto ingiuntivo depositato dalla Banca contro l’opposto a seguito sofferenza del conto corrente e che la documentazione si trova nella disponibilità dell’opposto, in quanto depositata nel procedimento monitorio per mancato pagamento del mutuo e nell’esecuzione immobiliare, non rileva nel caso specifico poiché rientra nei doveri della Banca l’obbligo di consegna della documentazione, in virtù del principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti.

In conclusione si osserva, comunque, che la Banca XXX neanche nel corso del giudizio ha consegnato la documentazione chiesta dall’opposto.

Pertanto l’opposizione non è fondata e il decreto ingiuntivo è confermato e per l’effetto lo stesso viene dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:

• Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Latina in data 29.11.2015;

• Dispone l’esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Latina in data 29.11.2015;

• Condanna la Banca XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.430,00 oltre spese generali, Iva e Cap a favore dell’Avv. dichiaratosi antistatario.

Così deciso in latina 27.8.2018

IL GOT

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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