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Codice Civile
Codice Penale

Consenso informato preventivo al trattamento sanitario

In tema di responsabilità sanitaria, l’omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente.

Pubblicato il 24 August 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 766/2020 pubblicata il 19/08/2020

nella causa civile di primo grado promossa

da

XXX (C.F.:), YYY (C.F.:) e ZZZ (C.F.:), con il patrocinio degli avv., elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.
ATTORI

contro

Azienda Sanitaria JJJ in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.:), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliata presso il suo studio in

CONVENUTA e contro

Centro Clinico KKK s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I.), con il patrocinio degli avv., elettivamente domiciliata presso il loro studio in

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità medica e consenso informato

Conclusioni: come da atti di causa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori XXX, YYY e ZZZ hanno convenuto in giudizio, quali eredi del defunto ***, l’Azienda Sanitaria JJJ nonché il Centro Clinico KKK s.r.l. per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali – nella veste di danno biologico, tanatologico e da perdita della vita subito dal defunto *** e del danno da rapporto parentale subito dai predetti attori – e patrimoniali subiti asserendo che il proprio congiunto, colpito da infarto miocardico acuto, era stato vittima di un’errata diagnosi sanitaria cardiaca in occasione della prima visita presso il pronto soccorso dell’ospedale *** avvenuta il 18 giugno 2005 nonché vittima di un errato intervento chirurgico di rivascolarizzazione coronarica, svoltosi il successivo 15 luglio 2005, presso la casa di cura *** a seguito del successivo trasferimento del *** presso tale ultima struttura; i predetti attori hanno poi azionato un’autonoma domanda di risarcimento del danno iure hereditario avverso il Centro Clinico KKK s.r.l. sul presupposto che al paziente *** non era stata data adeguata informazione con riguardo all’intervento di rivascolarizzazione coronarica sì da potere esprimere un valido consenso informato al trattamento terapeutico ivi svolto in data 15 luglio 2005, trattamento terapeutico al quale era seguito, pochi giorni dopo, il decesso del ***.

Costituitisi entrambi i convenuti Azienda Sanitaria JJJ ed il Centro Clinico KKK s.r.l., nelle more del giudizio è accaduto che gli attori hanno definito la posizione con l’Azienda Sanitaria JJJ a seguito di intervenuta transazione tra le parti e successiva rinuncia agli atti del giudizio ritualmente accettata dal direttore generale della convenuta Azienda Sanitaria JJJ; il giudizio è proseguito tra gli odierni attori ed il Centro Clinico KKK s.r.l. con l’espletamento di una c.t.u. medico legale che, con riguardo alla posizione di tale ultimo convenuto, ha accertato la mancanza di alcuna colpa medica ascrivibile ai sanitari in forza alla struttura sanitaria con riferimento ai due interventi che si sono avuti presso la casa di cura *** nei giorni 11 e 15 luglio 2005.

Trattenuta la causa in decisione ex art. 190 c.p.c. all’udienza del 30 settembre 2019, in sede di redazione della comparsa conclusionale gli attori XXX, YYY, e ZZZ hanno limitato la richiesta di risarcimento del danno alla domanda di condanna del Centro Clinico KKK s.r.l. per omesso consenso informato del defunto *** stante la lesione della libertà di autodeterminazione terapeutica del paziente, non avendo più riproposto le rimanenti domande risarcitorie come sopra riassunte; la causa è stata rimessa in ruolo per motivi d’ufficio ed alla successiva udienza del 23 luglio 2020 le parti hanno precisato le conclusioni come da atti di causa e da scritti difensivi già depositati in via telematica, con contestuale rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 del codice di rito civile.

Questi i fatti di causa, devesi preliminarmente dichiarare l’intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia agli atti nei rapporti tra gli attori XXX, YYY e ZZZ e l’Azienda Sanitaria JJJ avendo il direttore generale di quest’ultima accettato validamente la rinuncia agli atti posta in essere dalla parte attrice: il giudizio residua unicamente con riguardo ai rapporti tra gli attori XXX, YYY e ZZZ ed il Centro Clinico KKK s.r.l. limitatamente, a seguito del deposito degli scritti difensivi menzionati dall’art. 190 del codice di rito civile, al vaglio della domanda di condanna al risarcimento del danno del Centro Clinico KKK s.r.l. per omesso consenso informato del defunto ***. Tale ultima conclusione si impone posto che sia nella comparsa conclusionale che nella memoria di replica la parte attrice non ha più fatto menzione del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nella veste quest’ultimo di danno biologico, tanatologico e da perdita della vita subito dal defunto e del danno da rapporto parentale subito dagli attori, mostrando in tal modo l’intendimento, alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa che ha escluso qualsiasi profilo di colpa in capo ai sanitari della casa di cura ***, di non volere coltivare tali domande (si veda sul punto l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18027 del 9 luglio 2018 a mente della quale “La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall’art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all’udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte”): tale rinuncia è stata poi confermata in sede di udienza del 23 luglio 2020 allorché entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come da atti di causa e “da scritti difensivi già depositati in via telematica”, ribadendo la volontà, per ciò che rileva per la parte attrice, di fare proprie le conclusioni degli scritti difensivi già depositati. Ciò premesso, il Tribunale rileva che la domanda di condanna al risarcimento del danno del Centro Clinico KKK s.r.l. per omesso consenso informato del defunto *** intentata dagli attori sia da disattendere per i motivi di seguito indicati.

Come detto in precedenza, *** si recò una prima volta presso il pronto soccorso dell’ospedale di Noto il 18 giugno 2005, allorché fu erroneamente effettuata dai sanitari diagnosi di ipotensione iatrogena anziché di ischemia a sede inferiore e fu erroneamente consigliato di sospendere il trattamento antiipertensivo, ed una seconda volta il 25 giugno 2005 allorché gli fu diagnosticato un infarto del miocardio e fu accertata a seguito di coronarografia una malattia coronarica molto grave consistente in “stenosi significativa del tronco comune, occlusione della discendente anteriore, stenosi critica a carico della circonflessa e occlusione della coronaria destra” (si veda la relazione peritale a firma dott. *** a pagina 10), malattia che non consentiva la soluzione del problema con procedure di angioplastica ma che richiedeva un pronto intervento cardiochirurgico: da qui il trasferimento presso la casa di cura *** gestita dalla s.r.l. Centro Clinico KKK oggi convenuta quando oramai la situazione clinica del paziente era compromessa.

Presso il centro cardiologico si sono avuti due interventi cardiochirurgici che, a detta della c.t.u. a firma dott. *** le cui risultanze non sono state contestate in parte qua dalla difesa di parte attrice, non hanno palesato negligenza od imperizia od omissioni di alcun sorta in capo al personale sanitario, nonostante il verificarsi pochi giorni dopo del decesso del paziente.

Ciò di cui si dolgono gli attori è che al *** non sarebbe stata data, ad opera dei sanitari, adeguata informazione circa i rischi dell’intervento cui lo stesso paziente andava incontro, con grave compromissione della libertà di autodeterminazione sanitaria di quest’ultimo che, ove messo al corrente della effettiva situazione e dell’elevato rischio di morte quale conseguenza scaturente dall’intervento, avrebbe potuto evitare di sottoporsi all’intervento chirurgico di rivascolarizzazione coronarica od avrebbe potuto chiedere ulteriori pareri sanitari a terze strutture od optare per altri trattamenti non invasivi tra cui quello farmacologico.

La difesa della società convenuta, dal canto suo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori a far valere il risarcimento del danno da omesso consenso informato del proprio congiunto sostenendo la natura di diritto intrasmissibile del credito risarcitorio da lesione della libera determinazione terapeutica attesane la valenza personalissima del relativo diritto e la conseguente non trasmissibilità della posta creditoria da risarcimento dalla sfera soggettiva del defunto a quella degli eredi odierni attori; quanto al merito, ha sostenuto l’esaustività delle informazioni rilasciare al paziente ***, come da risultanze della cartella clinica allegata e da conclusioni rassegnate a tal uopo dal c.t.u., ed ha stigmatizzato l’esistenza di un danno in re ipsa posto che gli attori non avevano dimostrato né la sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio scaturente dall’indimostrata omissione di informazioni né il fatto che, ove più dettagliatamente informato, il paziente loro congiunto avrebbe posto un rifiuto al trattamento sanitario suggerito, attese viepiù le precarie condizioni di salute in cui lo stesso versava al momento del trasferimento presso la casa di cura *** gestita dalla s.r.l. Centro Clinico KKK oggi convenuta, condizioni di salute che non consentivano alcun ritardo nella esecuzione dell’intervento chirurgico cui è seguito il decesso.

Fatte tali precisazioni, e passando al vaglio delle difese delle parti, il Tribunale rileva come, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in tema di responsabilità sanitaria, l’omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario, fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà, determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 della Carta Costituzionale e menzionato dal Legislatore ordinario all’art. 1 della legge n. 219 del 2017, ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17022 del 28 giugno 2018): la concretizzazione del danno da lesione della libera determinazione terapeutica, riconducibile alla sfera giuridica soggettiva sostanziale del paziente il cui consenso non è stato adeguatamente raccolto, si sostanzia in un credito risarcitorio, posta attiva che entra nella sfera soggettiva del paziente e che è trasmissibile iure hereditario agli eredi del defunto che lamentino tale lesione; tale conclusione consente di disattendere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva – rectius di difetto nella titolarità dal lato attivo nel rapporto dedotto in giudizio – proposta dalla società convenuta nei confronti degli attori.

La responsabilità professionale del medico, ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato, ha natura di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. di talché, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico gravato dell’onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione (si vedano le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 2847 del 9 febbraio 2010 e n. 19220 del 20 agosto 2013): il consenso informato deve comunque basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell’intervento medicochirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2177 del 4 febbraio 2016).

L’inadempimento dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione, a condizione però che sia allegata e provata, ad opera dell’attore, l’esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (si veda l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 20885 del 22 agosto 2018); è stato inoltre chiarito che le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla compromissione della possibilità di scelta consapevole, essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell’id quod plerumque accidit (si veda l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 2369 del 31 gennaio 2018): al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile “in re ipsa” derivante esclusivamente dall’omessa informazione (si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 28985 del 11 novembre 2019).

Nel caso in esame, ad avviso del Tribunale, il paziente *** fu adeguatamente informato sia del suo precario stato di salute, sia della necessità di dovere procedere ad intervento chirurgico, sia infine delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero potute scaturire: nella cartella clinica, alle pagine da 69 a 76, risulta che il *** fu informato della sua personale situazione clinica acconsentendo ad essere destinatario sia di trattamento trasfusionale, sia di intervento coronarico, sia infine di intervento chirurgico di by pass aorto-coronarico con tutte le conseguenze che ne potevano derivare, quali sanguinamenti, infezioni, ischemie celebrali, insufficienza renale ed infarto miocardico intra e post operatorio; il modulo sottoscritto più volte dal paziente, lungi dal manifestarsi generico, riporta pedissequamente la natura degli interventi da svolgere per i quali è stato richiesto il consenso nonché i rischi specifici ad essi correlati sì da avere consentito alla parte convenuta la dazione di un’esaustiva prova circa il corretto adempimento dell’operato dei propri sanitari.

La parte attrice si è limitata genericamente a sostenere la insufficienza delle informazioni ricevute dal proprio congiunto al quale, considerato il grave quadro clinico, non sarebbe stato rimarcato il rischio dell’evento morte quale conseguenza altamente probabile dell’esecuzione dell’intervento poi effettuato: sullo specifico punto il Tribunale rileva che quanto palesato dai sanitari al paziente secondo il contenuto della pagina 75 della cartella clinica nella rubrica “I rischi dell’intervento”, ove si menzionava la possibilità del verificarsi anche di “ischemie celebrali, insufficienza renale ed infarto miocardico intra e post operatorio”, ha messo bene in evidenza i potenziali rischi dell’intervento ed il concreto verificarsi dell’evento infausto del decesso del paziente, considerato che l’evento morte costituisce una delle comuni e generali conseguenze del verificarsi di un infarto miocardico anche intraoperatorio.

Ma anche a volere ritenere, come sostenuto dalla difesa di parte attrice, la concretizzazione della lesione della libertà del defunto *** di autodeterminazione terapeutica ad opera dei sanitari in forza alla società convenuta, osta all’accoglimento della domanda di parte attrice sia la mancata prova di alcun pregiudizio non patrimoniale e/o conseguenza derivante dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato, sia la mancata prova che, ove adeguatamente informato, il paziente non si sarebbe sottoposto al trattamento che poi lo ha condotto alla morte ed avrebbe optato per altre strade, circostanza inverosimile data la gravità delle sue condizioni di salute che, nel caso concreto, non ammettevano altre soluzioni: come affermato dalle pronunce della Suprema Corte sopra menzionate, non è ammissibile un danno risarcibile “in re ipsa” derivante esclusivamente dall’omessa informazione senza la allegazione di pregiudizi in concreto subiti dal paziente quale conseguenza immediata e diretta scaturente, secondo un nesso di regolarità causale od adeguatezza sociale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica.

Consegue in definitiva il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per omesso consenso informato del defunto *** spiegata dagli eredi XXX, YYY e ZZZ avverso la s.r.l. Centro Clinico KKK convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate, ivi compreso il costo della c.t.u., alla parte attrice nella misura di cui al dispositivo: ad avviso del Tribunale infine, stante la complessità delle questioni trattate, non sussistono gli estremi per ravvisare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. degli attori così come invocato dalla difesa della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di causa nei rapporti tra XXX, YYY e ZZZ e la convenuta Azienda Sanitaria JJJ;

2) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per omesso consenso informato del defunto *** spiegata da XXX, YYY e ZZZ avverso il Centro Clinico KKK s.r.l.;

3) Pone le spese di c.t.u. interamente a carico di XXX, YYY e ZZZ;

4) Condanna XXX, YYY e ZZZ al pagamento, a favore del Centro Clinico KKK s.r.l., delle spese di lite liquidate in Euro 13.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Siracusa in data 19 agosto 2020
Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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