2602 c. c. , la stipulazione del contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un’attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di un’organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. Tale solidarietà, che dà luogo ad una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario dell’attività svolta dai consorziati, ma nel mandato dagli stessi conferito per l’attuazione degli scopi del consorzio, cui fa riferimento l’art.
Ai sensi dell’art. 2602 c.c., la stipulazione del contratto di consorzio non comporta l’assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un’attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di un’organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate.
In tal senso depone non solo la conservazione dell’autonomia delle imprese, rispetto alle quali il consorzio si pone come un distinto centro d’imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all’aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614 c.c.), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, prima comma, n. 4 c.c.) e la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il consorzio come mandato (art. 2609 c.c.), il quale postula l’alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall’immediatezza dell’imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario.
Decisiva risulta poi la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall’art. 2615 c.c. per i consorzi con attività esterna, la quale prende in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, distinguendo tra quelle contratte in nome di quest’ultimo, per le quali il primo comma prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali il secondo comma prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile.
Tale solidarietà, che dà luogo ad una duplice legittimazione passiva nei confronti del terzo, trova fondamento non già nel carattere unitario dell’attività svolta dai consorziati, ma nel mandato dagli stessi conferito per l’attuazione degli scopi del consorzio, cui fa riferimento l’art. 2609 c.c., secondo comma, caratterizzandosi esclusivamente per il fatto che, in deroga al principio generale di cui all’art. 1705 c.c., essa non presuppone la spendita del nome della singola impresa, ma soltanto che l’obbligazione sia stata assunta nell’interesse della stessa.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1636
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.