2615 c. c. manchi un qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in coerenza con l’indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l’assoluta estraneità del consorzio alle stesse, conformemente al principio generale di cui all’art.
La responsabilità solidale del consorzio non è configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il consorzio, essendo quest’ultimo dotato di propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell’organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della stessa; né tale mandato è ricollegabile all’assegnazione dei lavori, la quale, comportando l’individuazione dell’impresa incaricata dell’esecuzione delle opere, nell’ambito della funzione di coordinamento affidata al consorzio, determina una responsabilità solidale di quest’ultimo nei confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l’impresa consorziata.
Non è un caso, pertanto, che nell’art. 2615 c.c. manchi un qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in coerenza con l’indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l’assoluta estraneità del consorzio alle stesse, conformemente al principio generale di cui all’art. 1372, secondo comma, c.c. .
Il rapporto tra la responsabilità del consorzio e quella delle singole imprese si atteggia peraltro in maniera diversa, in relazione alla varietà delle forme giuridiche che i contraenti possono adottare per la costituzione dell’organizzazione comune.
Esso, in particolare, è destinato a subire modificazioni nell’ipotesi in cui, come è espressamente consentito dall’art. 2615-ter c.c., il consorzio sia stato costituito in forma di società, dal momento che la causa consortile, se per un verso può giustificare una deroga alle norme che regolano il tipo sociale prescelto, qualora le stesse risultino incompatibili con i profili essenziali del fenomeno consortile, non può per altro verso comportare lo stravolgimento dei principi fondamentali che caratterizzano il modello legale.
E’ per tale motivo che, in riferimento alla ipotesi di costituzione in forma di società a responsabilità limitata, è stata esclusa la responsabilità solidale dei consorziati anche con riguardo alle obbligazioni contratte per loro conto dal consorzio, essendosi osservato che la stessa risulta incompatibile con il principio inderogabile sancito dall’art. 2472 c.c., primo comma, c.c., secondo cui in tale modello legale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza 27 gennaio 2014, n. 1636
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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