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Codice Civile
Codice Penale

Consulenza tecnica di parte, semplice allegazione

La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.

Pubblicato il 24 August 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1557/2021 pubblicata il 09/08/2021

nella causa civile iscritta al n. /2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente

TRA

XXX, in persona del legale rapp.te p.t., nonché YYY e ZZZ, rapp.ti e difesi, in virtù di procura in calce all’atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti

OPPONENTI

E

KKK soc. coop. per Azioni, in persona dell’amministratore delegato rag.

OPPOSTO

E

JJJ srl Società unipersonale, in persona del legale rapp.te. p.t., a mezzo della mandataria QQQ s.p.a., giusta procura speciale per notar

TERZO INTERVENTORE CONCLUSIONI

Come da note di trattazione scritta ex art. 221 comma 4 D.L 34/2020 conv. L. 77/2020.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DIFATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso per d.i. n. r.g. 413/2018 la KKK s.c.p.a chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere a XXX , YYY, ZZZ, *** e ***, in solido tra loro, il pagamento della somma complessiva di euro 116.438,16, oltre accessori e spese.

Fondava il credito su copia contratto di conto corrente, contratto di sconto e apertura di conto corrente, estratto conto certificato ex art. 50 tub, copia lettere di fideiussione.

Con d.i. 1110/2018, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.

 Con atto di citazione notificato, proponevano opposizione la XXX, YYY, ZZZ, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Velletri, nel merito deducevano la carenza di documentazione attestante il credito, l’applicazione di interessi illegittimi, decadenza ex art. 1957 c.c., nullità delle fideiussioni.

Si costituiva ritualmente in giudizio la banca convenuta, chiedendo il rigetto dell’opposizione. In particolare deduceva l’idoneità della documentazione prodotta a fondare il credito, sottoscritta e non contestata dalle parti e la correttezza degli interessi applicati.

Con comparsa di intervento dell’11.5.2020 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. JJJ srl Società unipersonale, a mezzo della mandataria QQQ s.p.a. cessionaria del credito in oggetto e, pertanto, successore a titolo particolare nel diritto controverso, riportandosi a tutte le difese già formulate.

Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all’udienza del 4.2.2021, svoltasi nelle forme di cui all’art. 221 comma 4 D.L 34/2020 conv. L. 77/2020 era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.

L’opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

Preliminarmente va osservato che la cessione del credito in favore di JJJ s.r.l. Società Unipersonale, intervenuta nelle more del giudizio, non incide sulla legittimazione del dante causa stante il disposto dell’art. 111 c.p.c. per cui il processo proseguo tra le parti originarie. Tuttavia con la costituzione del successore è possibile l’estromissione dell’originaria parte con il consenso delle altre parti.

Invero nel caso di specie non risulta chiesto né espresso consenso all’estromissione dalle parti in causa. In ogni caso la pronuncia ai sensi dell’art. 111 c.p.c. u.c. spiegherà i suoi effetti anche nei confronti del successore.

In via ulteriormente preliminare va rigettata l’eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Velletri.

Ed invero la Suprema Corte con l’ordinanza n. 1838 del 2018 ha stabilito che, perché sia valida la clausola di esclusività del foro competente prevista nel contratto, questa deve essere espressa, risultando inidonea la generica espressione “per qualsiasi controversia”.

Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti, necessario che ciò venga sancito in maniera espressa ed inequivocabile così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola; altrimenti, l’accordo non porrà in essere l’esclusività del foro prescelto ma aggiungerà soltanto un altro foro convenzionale a quelli già previsti.

Nel caso di specie la clausola espressamente recita “per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto foro competente è a scelta della Banca il foro di Velletri”, evidenziando chiaramente come il foro di Velletri sia aggiuntivo e non derogativo del foro previsto per legge, ed in ogni caso solo a scelta della banca.

Deve, pertanto, affermarsi la competenza territoriale dell’adito Tribunale di Latina.

In via ulteriormente gradata deve darsi atto della regolarità della cessione.

Difatti per il procedimento di cessione dei crediti in blocco previsto dall’art. 58 tub, ai fini della validità della cessione, è sufficiente la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta cessione (o eventualmente attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla Banca d’Italia) al fine di produrre gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l’accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.

Nel merito parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione delle risultanze del rapporto di finanziamento documentate attraverso il contratto e l’estratto conto relativo certificato ex art. 50 tub.

Orbene, dall’analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell’ulteriore documentazione analitica.

Infatti l’estratto conto certificato conforme è sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell’emissione del decreto ingiuntivo; spetterà poi nel giudizio di cognizione piena, successivo all’opposizione all’opposta documentare l’andamento del rapporto di conto corrente bancario (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008).

Gli estratti prodotti dalla banca opposta riportano analiticamente l’andamento e l’esposizione debitoria sin dall’inizio del rapporto, potendosi quindi ritenere prova sufficiente ed idonea del credito anche in fase di cognizione unitamente alla ulteriore documentazione in atti.

Quanto alla quantificazione del credito, parte opponente, genericamente, ne contesta la correttezza in ordine all’importo ed all’applicazione dei tassi e spese.

Invero ai sensi dell’art. 115 c.p.c., l’opponente-convenuto in senso sostanziale è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. 19896/2015).

In particolare la non contestazione, avendo riflessi sul piano dell’esonero probatorio, (rendendo superflua l’attività istruttoria), comporta che il momento ultimo utile per contestare debba essere identificato in una fase processuale anteriore rispetto a quella in cui maturano le preclusioni istruttorie. Diversamente opinando, una parte, nel formulare le proprie richieste istruttorie, non sarebbe posta nelle condizioni di stabilire se un determinato fatto richieda o meno sulla base dell’avverso comportamento processuale di essere dimostrato. In quest’ottica mentre i fatti allegati negli atti introduttivi devono al più tardi essere contestati nella prima memoria 183 VI c c.p.c., i fatti allegati in quest’ultima devono essere contestati nella prima difesa utile.

Alcuna contestazione specifica è stata sollevata da parte opponente né in ordine alla quantificazione, né in ordine all’illegittimità dei tassi applicati e delle spese addebitate.

Né è sufficiente a tale fine l’allegazione di una consulenza di parte.

Difatti “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio.” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552)

Ed invero la ctu, pur non essendo un mezzo di prova in senso stretto, presuppone comunque presuppone che sia finalizzata ad un più compiuto accertamento di fatti già provati o almeno allegati dalle parti. “Secondo il consolidato orientamento di legittimità la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati”. (Corte Suprema di Cassazione VI sez. civile ord. 26839/16).

 Priva di pregio è altresì l’eccezione di decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 1957 c.c. Detta norma è stata ritenuta dalla giurisprudenza derogabile, in quanto non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, che pertanto può essere validamente derogata pattiziamente (Tribunale di Benevento, sent. 190 del 6 febbraio 2017, Trib. Velletri 19.12.2017 )

Più nel dettaglio, l’unica conseguenza che comporta la deroga alla disposizione di cui all’art. 1957 c.c., è quella della volontaria assunzione da parte del garante del maggior rischio che è insito nella persistenza “longis temporibus” della propria corresponsabilità patrimoniale.

Quanto all’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, va osservato che secondo recente giurisprudenza sul punto “non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre altresì allegare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisca effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare altresì quali siano i profili in questione.” (Tribunale di Monza, sentenza n. 20532 del 04.09.2018).

Pertanto, pur essendo la nullità rilevabile d’ufficio, è necessario che siano acquisiti agli atti del processo gli elementi di fatto da cui potersi desumere l’invalidità del contratto.

Quanto all’eccezione di applicazione di interessi anatocistici va osservato, come il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando l’art. 120 del T.U.B. e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.

Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito.

Pertanto è possibile per le banche continuare ad applicare l’anatocismo, seppur condizionata ad una uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito. Nel caso di specie dal contratto di conto corrente, debitamente sottoscritto, emerge chiaramente la trimestralità nel conteggio sia degli interessi creditori e debitori, in conformità alle prescrizioni di legge.

L’opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l’attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all’attività processuale e difensiva effettivamente espletata. In particolare nei confronti di KKK soc. coop. per azioni vanno riconosciute le fasi di “studio”, “introduttiva” e “trattazione”, non avendo presenziato all’udienza di precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta né depositato comparse conclusionali. Nei confronti di JJJ s.r.l società Unipersonale vanno riconosciute unicamente le fasi “studio” e “decisionale”, essendo intervenuta a giudizio già instaurato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:

a) rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il d.i. n. 1110/2018, emesso il 19.3.2018 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;

b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.770,00 in favore di KKK soc. coop. per azioni ed euro 3.240,00 in favore di JJJ s.r.l. Società unipersonale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.

Così deciso in Latina il 9.8.2021

Il Giudice

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