REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott., quale giudice del lavoro, all’udienza del 28 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2088/2020 pubblicata il 28/02/2020
nella causa iscritta al n. /2019 R.G e vertente
TRA
XXX, elettivamente domiciliato in
, rappresentato e difeso dall’Avv., che lo rappresenta e difende per procura in atti.
RICORRENTE
E
YYY SRL, elettivamente domiciliata in, rappresentata e difesa dall’Avv. per procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 5 febbraio 2019 XXX ha convenuto in giudizio la YYY S.r.l. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. XXX ha prestato la propria attività lavorativa per la YYY Srl dal 09 febbraio 2016 al 12 febbraio 2018 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato; b) accertare e dichiarare che il sig. XXX svolgeva l’attività lavorativa con orario dalle ore 14.00 alle 02.00 di notte ;c) accertare e dichiarare che il sig. XXX svolgeva attività lavorativa di autista parcheggiatore di cui al livello C2 Contratto di categoria Autorimesse noleggio automezzi;d) accertare e dichiarare che il ricorrente non ha percepito compensi a titolo di paga mese di dicembre 2017 e febbraio 2018 ;e) accertare e dichiarare che il ricorrente sulla base dell’inquadramento C2 deve percepire a titolo di tredicesima e quattordicesima per Euro 7.080,63, a titolo di Tfr per Euro 4.025,50 ed Euro 2.153,65 per festività e permessi non goduti;e) per l’effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare la YYY Srl in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro titolo di tredicesima e quattordicesima per Euro 7.080,63, a titolo di Tfr per Euro 4.025,50 ed Euro 2.153,65 per festività e permessi non goduti e degli stipendi dei mesi di dicembre 2017 e febbraio 2018 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all’effettivo soddisfo ex art. 429 Cpc.; c) condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell’Avv.”.
Si è costituita la YYY S.r.l. chiedendo di rigettare il ricorso perchè infondato, con vittoria di spese.
E’ stata tentata inutilmente la conciliazione.
Autorizzato il deposito di note contabili, la causa è stata infine decisa come da dispositivo e da contestuale sentenza depositata telematicamente.
****
Dagli atti (v. contratto d’assunzione) risulta che XXX ha lavorato in forza di un contratto a tempo determinato come parcheggiatore inquadrato nel 6° livello del CCNL commercio alle dipendenze della YYY S.r.l. con decorrenza 9 febbraio 2016 e sino al 12 febbraio 2018, allorchè il lavoratore si è dimesso.
Dal contratto risulta che si è trattato di un rapporto full-time (40 ore a settimana).
Con il presente giudizio il ricorrente pretende di essere inquadrato invece nel livello C2 del CCNL autorimessa e noleggio automezzi, e cioè in un diverso CCNL, in quanto appositamente ideato per la categoria di utenti cui si riferisce l’attività svolta dalla convenuta.
Tale pretesa è manifestamente infondata perchè la società ha sempre pacificamente applicato ai suoi dipendenti il CCNL del Commercio.
Nella materia vale infatti il principio di libera determinazione delle parti : “si tratta di principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato che “i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un’adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all’applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre” (ordinanza 11537 del 2/5/2019; conformi Cass. n. 10632/2009; conformi, fra le molte: n. 11875/2003; n. 5596/2001)”.
Il richiamo al settore merceologico non risulta notoriamente applicabile ai contratti privatistici di diritto comune laddove il datore non abbia aderito all’o.s. firmataria o applichi, come nel caso di specie, altro ccnl.
Ciò in quanto l’’art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune. Essa ha infatti efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente abbiano prestato adesione al contratto. Pertanto, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. L’applicazione del contratto collettivo, in sostanza, non può dipendere dal criterio dell’appartenenza del datore all’una o all’altra categoria imprenditoriale. Si tratta di una conclusione imposta dal principio della libertà sindacale tutelato dall’art. 39 Cost., in forza del quale non è possibile applicare un contratto collettivo di diritto privato, vale a dire non imposto erga omnes, a soggetti che non vi abbiano direttamente o indirettamente aderito e che vi sarebbero assoggettati in base a definizioni o delimitazioni autoritative delle categorie professionali.
Per le esposte ragioni si è ordinato al ricorrente di riformulare i conteggi alla stregua del 6° livello del CCNL del commercio.
Per il resto le pretese del ricorrente sono fondate con la precisazione che l’ultimo stipendio non percepito cui fa riferimento il ricorso è quello di febbraio 2018 (e non quello di marzo).
In effetti, a parte questo rilievo infondato, la convenuta non solleva alcuna contestazione realmente specifica e si è visto che il lavoratore ha diritto ad essere retribuito sulla base dell’orario di 40 ore settimanali indicato nel contratto e non certo di quello di 36 indicato nella comparsa di costituzione.
Dovendosi ricordare pure che le buste paga di per sé non forniscono la prova del pagamento.
Insomma, la contestazione della convenuta, che a partire dal dicembre del 2017 non ha più erogato alcuna retribuzione, né ha pagato quanto dovuto per 13^14^, e tfr, anche per quanto riguarda ferie e permessi, risulta inevitabilmente generica e di puro stile (v. verbale d’udienza: si precisa che le somme indicate nei conteggi autorizzati dal giudice riportano un ammontare inferiore e non certo superiore rispetto a quelli allegati al ricorso e che la convenuta non ha indicato e provato un diverso ammontare delle somme erogate).
Si applicano allora i principi generali: ”Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva ….. è tardiva ed inammissibile” (Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del 12.3.2018).
Occorra, insomma, una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003).
In questi limiti il ricorso (€ 26.012,12 di cui € 3.212,59 per tfr, v. note contabili autorizzate dal giudice) merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza, pur se parziale e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 in base all’ammontare delle somme ancora dovute dalla convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
condanna la YYY S.r.l. a pagare a XXX la complessiva somma di € 26.012,12 di cui € 3.212,59 per tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull’importo via via rivalutato fino al pagamento;
condanna la YYY S.r.l. a rifondere alla stessa parte attrice le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%) IVA e CPA, da distrarsi.
ROMA 28.02.2020
Il GIUDICE
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.