REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione IV civile–
in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. ha emesso la seguente
SENTENZA n. 34/2019 pubblicata il 03/01/2019
nella causa civile di primo grado iscritta al n. di R.G. /2013, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) TRA
XXX, YYY e ZZZ, rappresentati e difesi dall’avv., elettivamente domiciliati presso il suo studio in, come da mandato in atti;
– ATTORI –
E
BANCA KKK, , rappresentata e difesa dall’Avv.
, domiciliata presso il suo studio in, come da procura in atti;
– CONVENUTA –
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.1.2013, la XXX,titolare del rapporto di conto corrente n. acceso nel corso dell’anno 1994 presso la Filiale di Bari della ***, (già *** SpA poi Banca KKK ora *** SpA),conveniva in giudizio, unitamente a YYY e ZZZ (nella loro qualità di fideiussori della XXX), la Banca KKK (attualmente *** SpA per sentire accertare e dichiarare l’invalidità e la nullità del contratto di conto corrente n. per assenza di forma scritta e, per l’effetto, dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto, gli oneri, le spese, le commissioni varie e le valute non validamente pattuiti; in via gradata, accertare e dichiarare la nullità delle commissioni di massimo scoperto, di qualsiasi onere, di spese, di commissioni varie, di valute in quanto invalidi, o in via gradata non dovuti nella misura indicata negli scalari; sempre in via gradata rispetto alla domanda sub1, accertare e dichiarare che la banca, in corso di rapporto, ha applicato interessi, oneri, commissioni, spese e valute in misura superiore a quella risultante dai contratti di conto corrente e limitare l’addebito degli stessi, nella misura ritenuta dovuta, per una sola volta l’anno; (in ogni caso, accertare e dichiarare l’illegittimità della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dichiarando nulle le clausole relative; (per effetto di quanto innanzi, rideterminare i rapporti di dare/avere tra le parti e, previa verifica di quanto effettivamente pagato alla banca, accertare e dichiarare che, alla data del 31.10.2012: a) nulla è dovuto dalla XXX alla Banca convenuta relativamente al c/c n. ; b) la XXX ha diritto ad ottenere dalla convenuta il pagamento della somma di € 68.772,21= a titolo di restituzione degli illegittimi addebiti operati nel corso del rapporto; per l’effetto di quanto riveniente dal precedente punto sub 5), condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore della XXX della somma di € 68.772,21=, calcolata alla data del 31.10.2012, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, dal 1.11.2012 al soddisfo; accertare e dichiarare, in relazione ai contratti di finanziamento del 23.10.2012 e di apertura di credito del 25.10.2012, che la convenuta ha agito in violazione dei canoni di diligenza e buona fede, con conseguente condanna di quest’ultima a risarcire i danni nella misura di € 68.000,00 di cui € 25.000,00 per danno non patrimoniale ed € 43.000,00 per danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria; annullare il contratto di finanziamento del 23.10.2012 per violenza morale ex art. 1435 c.c., nonché per violazione degli artt. 1176 e 1375 c.c., e per l’effetto, accertare e dichiarare che la XXX nulla deve alla Banca convenuta per oneri pattuiti nel predetto contratto, con conseguente diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte e la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 68.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire dei fideiussori e nel merito eccependo in primo luogo l’inammissibilità della stessa, essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere, e, comunque, l’infondatezza a fronte della produzione documentale di tutti i contratti redatti per iscritto. Disposta ed espletata una ctu e, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all’art.190 cpc. Disposta ed espletata una ctu integrativa, la causa è stata nuovamente riservata per la definitiva decisione con concessione di termini ex art.190 cpc..
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L’eccezione preliminare di difetto di interesse ad agire dei fideiussori YYY e ZZZ è infondata considerato l’interesse dei medesimi a veder accertato l’inesistenza ovvero un minor credito della opposta nei confronti della correntista a favore della quale hanno prestato la propria garanzia personale e la nullità delle clausole che prevedono condizioni economiche sfavorevoli alla suddetta società in quanto non stipulate per iscritto a nulla rilevando che le stesse non siano state fino ad oggi escusse. Tale interesse legittima quanto meno un intervento adesivo dipendente degli stessi “ad adiuvandum” delle ragioni della debitrice principale relativamente alla domanda di accertamento negativo del credito che deve ritenersi ricompresa in quella di ripetizione d’indebito proposta dalla XXX essendo strumentale rispetto a quella ulteriore di condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate.
Sulla scorta di tali considerazioni deve altresì rilevarsi che, se appare fondata l’eccezione di inammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito sollevata dalla Banca opposta, in base al rilievo che il rapporto di conto corrente sarebbe ancora in corso sicché i versamenti su di esso aperti dal correntista non costituirebbero pagamenti, sussiste pur sempre l’interesse della correntista a far dichiarare la nullità delle clausole del contratto di conto corrente contrarie alla legislazione vigente in materia e ad accertare, conseguentemente un saldo diverso da quello risultante dagli estratti conto inviati dalla Banca, domanda di accertamento che deve ritenersi ricompresa in quella di ripetizione di indebito.
Per quanto attiene al merito della causa deve rilevarsi in primo luogo sotto il profilo istruttorio che l’attrice ha contestato la conformità agli originali delle copie dei documenti contrattuali(contratto di apertura di conto corrente, contratto denominato “***”, contratto di concessione di affidamento del 24.12.02) depositati dalla Banca convenuta assumendo che nessun contratto era stato sottoscritto dalla stessa né tanto meno le era stata consegnata una copia. In proposito deve osservarsi che secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza anche di legittimità il disconoscimento della conformità della copia all’originale presuppone che il dichiarante indichi in quali punti la copia costituisce un “falso” (cfr. Cass. 30.6.2014, n. 14804), ossia, sia stata materialmente contraffatta nel suo originario contenuto, o, più semplicemente, non corrisponde integralmente all’originale non prodotto e sia in grado di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento. Infatti, come testualmente affermato da Cass. n. 7775 del 3.4.2014, “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale …Una contestazione della conformità all’originale d’un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell’art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall’originale, ovvero quando si neghi l’esistenza stessa d’un originale. Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d’un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sè medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”. La contestazione operata da parte attrice oltre che generica è anche equivoca e contraddittoria atteso che la XXX ha negato di aver sottoscritto un qualsiasi contratto che regolasse un rapporto di conto corrente senza tuttavia un formale disconoscimento della sottoscrizione del suo legale rappresentante che appare nei predetti documenti con i quali peraltro si afferma di averne ricevuto copia. Alla stregua di tali considerazioni il disconoscimento deve ritenersi inefficace. Peraltro, anche qualora non si dovesse condividere tale conclusione non può omettersi di rilevare che, come evidenziato nell’ordinanza ammissiva della ctu integrativa, nelle azioni di ripetizione di indebito o di accertamento negativo del credito spetta all’attore fornire la prova che gli addebiti operati sul conto corrente siano privi di una valida causa giustificatrice vale a dire dell’inesistenza o della nullità di una clausola contrattuale che li renda legittimi ed opponibili al correntista, così come al medesimo spetta l’onere di produrre tutti gli estratti conto a partire dal primo e, qualora cià non avvenga il ricalcolo del saldo dovrà essere eseguito, in applicazione dell’art.2697 c.c., partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se favorevole alla Banca oppure dal saldo zero se favorevole al correntista epurandolo degli addebiti operati in base a condizioni economiche che il correntista dimostri non essere state concordate per iscritto o contrarie a norme imperative. Alla stregua di tali criteri il Ctu all’esito della ctu integrativa espletata ha determinato in € 17.938,19 il saldo a credito della correntista al 5.11..12.
In applicazione di tali criteri il Ctu, nell’operare il ricalcolo, è partito dal saldo del primo estratto conto disponibile, favorevole alla Banca, non avendo parte attrice allegato tutti gli estratti conto e non potendosi apprezzare in maniera sfavorevole alla Banca la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione considerato che l’attrice non ha provato che la convenuta ne fosse in possesso tenuto conto che trattasi di documenti ultra decennali per i quali non sussiste l’obbligo di conservazione. Il dott. *** ha poi applicato i tassi convenzionali sulla base del contratto di conto corrente allegato dalla Banca e comunque sulla scorta dei tassi risultanti dagli estratti conto in mancanza di prova, (che la correntista avrebbe dovuto fornire) in ordine alla mancata determinazione per iscritto degli stessi o alla loro diversa misura.
Il Ctu, inoltre sulla scorta delle indicazioni dell’ordinanza ammissiva della ctu integrativa ha provveduto ad espungere gli importi addebitati per capitalizzazione trimestrale e per cms.
Per quanto attiene alla capitalizzazione trimestrale deve rilevarsene la nullità essendo stata originariamente prevista solo in favore della Banca, e considerato che è pacifico, perché non contestato, che dopo la delibera CICR del 9.2.2000 la capitalizzazione trimestrale reciproca(comunque peggiorativa rispetto alla precedente disciplina contrattuale, una volta esclusa la validità dell’originaria clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale) non è stata concordata per iscritto non essendo sufficiente la comunicazione dell’avvenuto adeguamento a quanto previsto dalla suddetta delibera CICR. Nè alcuna rilevanza può attribuirsi alla previsione contenuta nel contratto di affidamento trattandosi di pattuizione che non si estende al contratto di conto corrente.
Parimenti deve ritenersi la nullità della clausola che prevedeva la c.m.s. per difetto di causa essendo stata applicata sul picco massimo utilizzato.
Per quanto attiene infine alla domanda di annullamento del contratto di finanziamento del 23.10.2012 ed a quella di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede deve rilevarsi che le stesse, formulate peraltro in termini assolutamente generici, sono rimaste sfornite del benché minimo elemento di prova e depone pertanto essere rigettate.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese giudiziali e la ripartizione in parti eguali delle spese di ctu.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione rigettata, dichiara la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla c.m.s.; dichiara che alla data del 5.11.12 il saldo del conto corrente sopra indicato era di € 17.938,19 a favore della XXX; dichiara interamente compensate tra le parti le spese giudiziali; pone a carico delle parti in quote eguali le spese di ctu.
Così deciso in Bari il 3.1.19.
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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