REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Terza
Civile R.G. 285/2023 riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere rel. Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1409_2024_- N._R.G._00000285_2023 DEL_21_11_2024 PUBBLICATA_IL_22_11_2024
nella causa di appello concernente l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.09.2022, n. 2098 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Lucca per mandato in atti;
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Lucca per mandato in atti;
l’appellante:
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza impugnata n. 2098/2022, contrariis rejectis e previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, formulati in tutti gli scritti difensivi di parte attrice-opponente, odierna appellata:
– preliminarmente, in accoglimento delle ragioni avanzate dall’istante, accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità e/o l’inefficacia e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 4821/2016, adottando ogni ed altro provvedimento conseguente, e per l’effetto:
– accertare e dichiarare l’importo effettivamente dovuto dalla società (ora dal RAGIONE_SOCIALE) nella misura che il Giudice riterrà dovuto e provato, così come risultato a seguito dell’istruttoria e, conseguentemente, Voglia condannare la convenuta/appellata alla restituzione in favore della opponente/appellante della somma pari alla differenza fra quanto già pagato da quest’ultima e quanto effettivamente accertato dal Giudice, per i motivi di cui al presente atto di appello e per le ragioni tutte espresse negli scritti difensivi di primo grado. Il tutto nei limiti di competenza di valore, oltre interessi legali e/o moratori;
– nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di parte appellante, per i motivi reiterati nel presente atto, Voglia l’Ill.ma Corte, alla luce del comportamento tenuto da controparte, compensare le spese di lite;
– in ogni caso, con riforma delle spese del procedimento monitorio ed esecutivo, delle spese di lite del primo grado di giudizio e con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente gravame”;
Per l’appellata:
-In via preliminare e pregiudiziale accertata e dichiarata l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi di cui alla narrativa, rigettare integralmente il gravame avversario;
– Sempre in via preliminare e pregiudiziale – In via subordinata, nel merito rigettare integralmente l’appello avversario perché pretestuoso e totalmente infondato sia in fatto che in diritto per i motivi di cui alla narrativa;
– In ogni caso Con vittoria di spese e di compenso di lite e con condanna dell’appellante al pagamento del doppio del contributo unificato”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto al Tribunale di Genova, la chiedeva a il pagamento della somma di euro 65.222,64, oltre interessi legali, in ordine a crediti derivanti da prestazioni, periodicamente rese, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti ittici in favore della società ingiunta.
Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 4821/2016 in data 31.12.2016 ordinando il pagamento della somma richiesta, degli interessi legali, delle spese del procedimento monitorio e autorizzava l’esecuzione provvisoria del decreto in quanto riteneva sussistenti le condizioni di cui all’art. 642 co. 2 c.p.c. sulla base di un riconoscimento di debito effettuato da 2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, agiva in giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto facendo valere una inesattezza circa la quantificazione della pretesa creditoria e una conseguente ripetizione dell’indebito. In particolare, a fronte dell’avvenuto versamento in ottemperanza alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di euro 73.343,26 in favore della convenuta opposta, parte opponente chiedeva:
i) in via principale, l’accertamento della minor somma pari ad euro 42.050,39 con conseguente restituzione di euro 31.292,87, poiché non dovuta;
ii)
in via subordinata, l’accertamento del dovuto per come risultante all’esito dell’istruttoria e la condanna alla restituzione della somma derivante dalla differenza tra quanto già pagato e quanto accertato dal Giudice;
iii)
nella denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, della domanda, la compensazione delle spese di lite alla luce del comportamento tenuto dalla controparte.
costituiva in giudizio insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e facendo valere:
i) in via preliminare e pregiudiziale, l’accertamento dell’altrui decadenza dalla garanzia;
ii)
in via subordinata e nel merito, l’infondatezza della domanda riconvenzionale sia in fatto che in diritto.
Il Tribunale di Genova, dopo avere disatteso il disconoscimento – da parte attrice – delle firme apposte sui DDT a motivo della sua genericità e dopo aver esperito l’istruttoria tramite ammissione di prove testimoniali e per interrogatorio formale, respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e dichiarava l’esecutività dello stesso.
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova mediante la formulazione di cinque motivi di gravame al fine di ottenere:
i) la revoca del decreto ingiuntivo opposto con conseguente accertamento dell’importo effettivamente dovuto come risultante a seguito dell’istruttoria e la condanna della convenuta alla restituzione della somma pari alla differenza tra quanto già pagato – anche in ottemperanza alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – e quanto effettivamente accertato dal giudice;
ii) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, la compensazione delle spese di lite, alla luce del comportamento tenuto da controparte.
si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento dell’appello, ritenendo lo stesso:
i) in via pregiudiziale, inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. o comunque ai sensi dell’art. 342 c.p.c.;
ii)
nel merito, infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione all’udienza del 24.10.2024 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello, lamenta che il Tribunale non si sarebbe pronunciato su circostanze provate documentalmente e che avrebbero comportato la restituzione di alcune somme – sia a titolo di somma capitale (per euro 1.805,33) sia a titolo di interessi (per euro 3.143,89) – a favore di parte attrice opponente.
In particolare, circa la somma dovuta a titolo di capitale, parte appellante ritiene che le fatture del 10.9.2016 n. 7095 (per euro 698,50) e n. 7096 (per euro 1.106,83) .805,33);
circa gli interessi, COGNOME ritiene che, a seguito di riconteggi effettuati sugli importi richiesti da controparte, essi ammonterebbero ad euro 1.545,27 e non ad euro 4.728,16.
Il motivo di appello circa la somma capitale è infondato in quanto i documenti su cui si fonda non sono idonei a fornire prova dell’avvenuto pagamento delle somme di cui l’appellante chiederebbe la restituzione.
Sul punto si veda Cass. n. 2265 del 2011 secondo la quale:
Nella fattispecie in esame, le fatture contestate non riportano alcuna firma riconducibile al creditore Anche riguardo alla quantificazione degli interessi dovuti, parte appellante ritiene che essi non ammonterebbero ad euro 4.728,16 ma ad euro 1.584,27 e chiede che la sentenza di primo grado venga riformata nella parte in cui non si sarebbe pronunciata in merito ai sopramenzionati interessi.
Il motivo è infondato in quanto formulato in termini generici da cui non è dato evincere il fondamento della differente quantificazione invocata dall’appellante.
2.
Con il secondo motivo, lamenta che il giudice di primo grado non abbia ritenuto provate – tramite testimonianze – le contestazioni sulla merce effettuate da parte opponente.
In particolare, l’appellante sostiene di aver effettuato contestazioni tempestive nei confronti della convenuta riguardanti le differenze tra i quantitativi della merce consegnata e i corrispettivi riportati nelle fatture;
conseguentemente, richiede la condanna di alla restituzione della somma pari ad euro 10.000,00, motivo di appello è infondato in quanto la Corte ritiene corretta la ricostruzione del giudice di prime cure, ad avviso del quale l’appellante avrebbe dovuto provare di aver espresso – in modo circostanziato in punto di quantitativo di prodotto ittico effettivo consegnato – le proprie rimostranze al venditore al massimo entro 24 ore dalla consegna di ciascuna fornitura, termine previsto convenzionalmente tra le parti e indicato nei DDT emessi da parte convenuta, o comunque in un termine ragionevole dalla data di consegna della merce. Nel corso del giudizio di primo grado non è emersa – né da alcuna prova precostituita né da alcuna prova orale – la tempestiva denuncia delle lamentate discrepanze tra fatturato e merce consegnata al ristorante;
al contempo, l’appellante non è stato in grado di fornire una puntuale dimostrazione della circostanza che la quantità di prodotto effettivamente fornita in occasione di ciascuna consegna fosse difforme rispetto a quella indicata in ciascun DDT e/o fattura.
3. Con il terzo motivo di gravame, rileva che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provato il diritto fatto valere da parte convenuta opposta;
pertanto, chiede di accertare la non debenza della pretesa creditoria, quantomeno nella parte non riconosciuta dall’appellante.
Precisamente, ad avviso di parte appellante, la non avrebbe fornito la prova del proprio credito perché si sarebbe basata solo sulla presenza di fatture e DDT i quali, nel processo di cognizione, non sarebbero idonea fonte di prova della pretesa creditoria.
Nemmeno l’assunzione delle prove testimoniali avvenuta in primo grado avrebbe consentito all’ingiungente di raggiungere l’onere probatorio posto a suo carico circa il diritto di credito vantato.
Il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato in quanto è la stessa parte appellante ad aver contestato – peraltro in termini oltremodo generici come sopra osservato- solo una parte del quantum del diritto di credito al pagamento del prezzo delle forniture e non l’an dello stesso.
Invero COGNOME in primo grado – a fronte di un pagamento già corrisposto pari ad euro 73.343,26 – richiedeva la restituzione della somma di euro 31.292,87, oltre interessi legali sul presupposto della effettiva debenza della differenza.
Inoltre, tale atteggiamento processuale volto a censurare una parte della quantificazione ha trovato ulteriore manifestazione in appello posto che l’impugnante in secondo grado richiede, in sede di formulazione delle conclusioni, la restituzione di una somma non specificamente quantificata ma rimessa all’equo apprezzamento della Corte, ridotto, senza peraltro svolgere alcuna pertinente argomentazione a supporto, la pretesa restitutoria ad euro 10.000,00.
4. Con il quarto motivo di appello,
è censurata la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui ha disatteso il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui DDT.
Chiede di rimettere la causa sul ruolo al fine di verificare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sui DDT.
Parte attrice afferma di voler provare tramite il disconoscimento della sottoscrizione attribuita al rappresentante legale della che la merce indicata nei documenti di trasporto non è mai stata consegnata.
Il motivo è infondato perché, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, tutte le eccezioni attoree – riguardanti la non attribuibilità al legale rappresentante della società delle firme sui DDT e l’assenza del timbro dell’emittente – sono irrilevanti e manifestamente inconferenti giacché nessuna di esse è idonea a provare la tempestività della denuncia circa la diversità tra i quantitativi di merce consegnata e i corrispettivi indicati nelle fatture.
Ciò in quanto oggetto del giudizio di primo grado non è la regolarità né del trasporto né della consegna delle merci bensì la presunta discrepanza tra la quantificazione della merce fatturata dalla convenuta e quella effettivamente consegnata.
5.
Infine, con il quinto motivo parte appellante, in riforma del capo sulle spese di lite, chiede una compensazione parziale delle stesse.
La doglianza si fonda sul fatto che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto di un preteso “complessivo comportamento perpetrato da parte della convenuta opposta ;
e ciò sarebbe avvenuto nel corso del giudizio monitorio, del processo esecutivo e persino del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato perché, come statuito dal giudice di primo grado, la soccombenza di parte attrice opponente è totale;
dunque, correttamente le spese di lite sono state poste totalmente a carico di ;
ciò posto risulta obiettivamente oscuro il rilievo per il quale la non avrebbe dovuto proporre azioni esecutive o concorsuali dato che, in presenza di un decreto ingiuntivo esecutivo, tali azioni sono pacificamente legittime.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste totalmente a carico di RAGIONE_SOCIALE, liquidate in dispositivo.
, in ragione del rigetto integrale dell’impugnazione proposta, si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, parte appellante è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da:
dal 1960 RAGIONE_SOCIALE
– appellante C o n t r o – appellata Così decide:
respingendo l’appello, conferma la sentenza del Tribunale;
condanna l’appellante a rimborsare all’appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a.;
Si dà atto ai fini dell’art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell’art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia)- che l’appello è stato integralmente respinto.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. NOME COGNOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME
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