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Codice Civile
Codice Penale

Contestazione in giudizio estratto di ruolo

Contestazione in giudizio estratto di ruolo per far valere la prescrizione formatasi dopo la notifica della cartella.

Pubblicato il 10 December 2021 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO

Sentenza n. 1977/2021 pubblicata il 07/12/2021

 Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. nel proc.n. 2050 / 2020 rg , sul ricorso depositato il 22/05/2020 proposto da XXX ( avv.) nei confronti di INAIL ( avv. A.) e di Agenzia delle Entrate riscossione ( avv . ) dato atto che in data odierna è stata tenuta l’udienza cd. “cartolare” secondo le modalità previste dal Decreto legge n.34 del 2020 convertito , con modificazioni, dalla legge n.77 del 2020; visto in particolare l’art. 221 D.L. cit. come convertito con modificazioni; visto l’art 23 del D.L. n.137 del 2020 ; visto l’art .7 del d.l. n. 105 /2021 che ha prorogato l’applicazione di alcune disposizioni dell’art. 221 cit. e dell’art. 23 cit. fino al 31 dicembre 2021 ;

 che la trattazione scritta della causa è stata comunicata alla parti già costituita; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , cosi definitivamente provvede :

“Rigetta la domanda e condanna parte ricorrente al pagamento all’Inail delle somme portate dagli estratti di ruolo impugnati.

Condanna parte ricorrente al pagamento ad Inail e Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio che liquida complessivamente, per ciascuna parte resistente , in 1800,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del difensore di Agenzia delle Entrate Riscossione per le spese liquidate in favore di ADER .

Reggio di Calabria 7.12.2021

Il Giudice

MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE 

Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: di ritenere nulla dovere in relazione ai contributi perché prescritti.

Parte ricorrente deduceva che: agiva avverso le due cartelle notificate il 6.12.2011 e di notificata il 15.1.2013 per premi Inail . eccepiva la prescrizione.

L’INAIL si costituiva e contestava la domanda ; evidenziava che le cartelle risultavano notificate ;

che l’INAIL, in assenza di richieste di discarico da parte dell’Agente della riscossione, i premi intimati con le cartelle oggetto del presente giudizio sono ancora dovuti. In assenza di richiesta di discarico da parte dell’Agente della Riscossione, infatti, l’Istituto non può procedere a sgravio per prescrizione.;

Non avendo l’agente della riscossione richiesto il discarico definitivo, la prescrizione non dovrebbe essere decorsa;

Sul punto interruzione prescrizione nulla può produrre l’Istituto concludente non essendogli stata fornita la documentazione richiesta e comprovante l’attuazione da parte dell’Agente della Riscossione di tutte le attività di propria competenza;

Sarà onere dell’Agente della Riscossione, provare la notifica degli atti interruttivi della prescrizione.

L’ ADER si costituiva e contestava la domanda.

Rimessa la causa in decisione , il ricorso è infondato.

Interesse ad agire

L’interesse ad agire sussiste per l’accertamento della prescrizione, anche avvalorato ancora dalla resistenza in giudizio degli Enti.

L’interesse ad agire – che deve essere presente fino al momento della decisione – può anche sopravvenire nel corso del giudizio ( in tale senso Cass.n. 12283 del 2009 ) .

Sul punto pur dandosi atto che di recente è stata emessa una serie di pronunce da parte della Corte di Cassazione che escluderebbero l’interesse ad agire per accertare la prescrizione dell’obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc sulla base di assenza di minaccia di atti esecutivi o comunque sussistendo buoni motivi per ritenere che l’Ente proceda allo sgravio ( in tale senso vedasi Cass –sesta sez sentt. Numeri N. 5443/19, 5444/19; 5445/ 19 , 6166/19 e 6723/19, 6887/19) tuttavia si tratta di un orientamento ancora non consolidato nel tempo e peraltro di segno contrario alle pronunce di Cass sez VI n. 10809 /17 e n. 29174/17 che invece avevano confermato l’interesse meritevole ad un accertamento della prescrizione in sede di contestazione all’estratto di ruolo .

Più di recente nella sentenza di CASS sez lav. 29294 /19 dopo essere stato ripercorso lo stratificarsi di arresti giurisprudenziali sulla questione di ammissibilità della contestazione in giudizio dell’estratto di ruolo per far valere la prescrizione formatasi dopo la notifica della cartella ( o dell’avviso di addebito ), ha concluso che la contestazione da parte dell’Inps costituiva la condizione di interesse ad agire ( analogamente per l’ammissibilità dell’azione a far valere la prescrizione in via di azione Cass civ. sez VI ord 3990/20).

Ciò posto pertanto allo stato anche in ragione proprio del fatto che in questa sede da parte dell’ente impositore – a prescindere se l’azione sia stata preceduta o meno dalla richiesta di sgravio – è mancata ogni attività di sgravio in sede di autotutela ( circostanza che appare richiamata dalla Suprema Corte come escludente l’interesse ad agire ) , appare più corretto ritenere sussistere l’interesse ad agire per l’accertamento sulla obbligazione contributiva.

PRESCRIZIONE 

In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall’’articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).

Neppure dall’art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).

Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .

L’INAIL non produce prova di atti interruttivi utili.

ADER produce la notifica delle cartelle nelle date sopraindicate , e CPI notificata nel 2015 e poi intimazione notificata il 26.1.2016 .

La pretesa contributiva non è dunque prescritta.

SPESE DEL GIUDIZIO

spese del giudizio a carico di ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 . si comunichi .

Reggio di Calabria 7.12.2021

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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