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Contratti bancari, mancanza di sottoscrizione

Contratti bancari, eccezione inerente la nullità dei contratti, mancanza di sottoscrizione da parte della Banca, validità del contratto monofirma.

Pubblicato il 17 April 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari -sezione IV civile-

in composizione monocratica, nella persona del dott. ha emesso la seguente

SENTENZA 1453/2021 pubblicata il 14/04/2021

nella causa civile di primo grado iscritta al n. di R.G. /2018, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)

TRA

XXX SOCIETA’ AGRICOLA SRL, YYY, ZZZ e KKK difesi dall’Avv.;

– OPPONENTI –

CONTRO

BANCA JJJ SPA, difesa dall’Avv.;

 – CONVENUTA OPPOSTA-

FATTO E DIRITTO

 Su ricorso della Banca JJJ Spa, veniva emesso dal Tribunale di Bari, in data 29.11.2017, decreto ingiuntivo n. /2017 con il quale veniva ingiunto a XXX Società agricola srl, in qualità di debitrice principale, in solido con YYY, ZZZ e KKK, in qualità di fideiussori, di pagare la somma di €.390.727,23 oltre le spese, diritti e onorari della procedura monitoria.

Avverso il predetto decreto proponevano opposizione con atto di citazione del 31.01.2018 gli ingiunti richiedendo in via preliminare di dichiarare e accertare la nullità dei contratti bancari stante la mancanza di prova scritta nonché, in via subordinata, di accertare l’illegittimità di tutti gli addebiti per l’applicazione di interessi ultralegali, spese e CSM, nonchè la violazione delle norme di cui alla L. 108/96.

Gli opponenti richiedevano altresì in via riconvenzionale la condanna della Banca alla restituzione di €.272.806,12; al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimo comportamento ed alla violazione dei principi di buona fede contrattuale quantificati in €.200.000,00; la compensazione di ogni somma ancora eventualmente dovuta in favore della Banca in virtù degli scoperti di conto corrente con le maggiori somme a cui la Banca dovesse essere condannata a pagare in favore della XXX Soc. Agricola; ed, infine, la declaratoria di estinzione di ogni obbligazione fideiussoria di ZZZ, KKK e YYY in dipendenza dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla XXX Soc.Agricola srl (già ***. srl) stante l’inesistenza delle ragioni di credito della Banca nei confronti della debitrice principale.

Costituitasi tempestivamente in giudizio, la Banca chiedeva il rigetto dell’opposizione, impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dagli opponenti in quanto infondato in fatto e in diritto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione, rigettata l’istanza di parte opponente volta a conseguire la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disposta ed espletata una ctu tecnico-contabile e precisate le conclusioni, all’udienza del 4.11.2020, la causa veniva riservata per la decisione con l’assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

*********************

In primo luogo deve rilevarsi che l’eccezione inerente la nullità dei contratti bancari di cui è causa per mancanza di sottoscrizione da parte della Banca è infondata considerato il più recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr sent.Sez.Un.n.898/18) in ordine alla validità del contratto “monofirma”.

Parimenti infondata alla stregua degli accertamenti operati dal Ctu è l’eccezione di usurarietà dei tassi convenuti tra le parti.    Per quanto attiene alle eccezioni di nullità delle clausole indicate nell’atto di opposizione il Ctu nell’elaborato definitivo, in risposta ai quesiti formulati sulla base di principi giuridici accolti dalla giurisprudenza prevalente di legittimità e di merito e seguiti anche da questo Tribunale, ha rideterminato il saldo complessivo del conto corrente n. 51402.81 di quello n. 631127.01 nonché dei due conti anticipi alla data di proposizione del ricorso in € 191.061,25.

Per quanto attiene alle fideiussioni rilasciate da YYY, ZZZ e KKK i suddetti opponenti ne hanno dedotto la nullità perché contenenti la clausole 2, 6 e 8 stipulate in conformità al modello ABI del 2003 in violazione della disciplina sulla libera concorrenza come stabilito dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005. A parte la tardività dell’eccezione formulata, tale doglianza resta del tutto indimostrata, non avendo parte opponente prodotto in giudizio il citato provvedimento di natura amministrativa. Del tutto infondata e comunque non provata è infine la domanda di risarcimento dei danni da illegittima segnalazione proposta dagli opponenti.

Alla stregua di tali considerazioni il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somme sopra indicata oltre interessi come da domanda; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; le spese di ctu, utili ad entrambe le parti, vanno ripartite tra le stesse in quote uguali.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, revoca il decreto ingiunto opposto e condanna la Banca opposta al pagamento della somma di € 191.061,25 8 per il c/c n. 51402.8 e della somma di €. 40.099,59 per il c/c n. 631127.01 oltre interessi come da domanda e spese del presente giudizio che si liquidano in € 13.430,00 oltre rimborso spese generali, CAP e IVA; pone a carico delle parti in quote eguali le spese di Ctu.

Così deciso in Bari il 12 aprile 2021.

 Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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